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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2710 |
26.5.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) l’11 febbraio 2026 – Procedimento penale a carico di QN
(Causa C-73/26, Korgen (1) )
(C/2026/2710)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parte interessata
QN
Questioni pregiudiziali
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1. |
Se la mera circostanza che si tratti di canapa (Cannabis sativa L) coltivata in uno Stato membro dell’Unione europea con sementi di una varietà inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi della direttiva 2002/53/CE (2), comporti che il diritto dell’Unione – e segnatamente l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (3), l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 (4) e/o gli articoli 34 e 36 TFUE – osti all’applicazione alla canapa in parola di una normativa nazionale, come quella vigente in forza dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 3 della Opiumwet (5) (legge recante disposizioni sull’oppio ed altre sostanze stupefacenti, in prosieguo: la «legge sull’oppio»), che vieta tra l’altro la detenzione e l’importazione di canapa (non lavorata) (Cannabis sativa L) da un altro Stato membro. |
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2. |
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se le circostanze che
comportino che il diritto dell’Unione – in particolare l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 e/o gli articoli 34 e 36 TFUE – osti all’applicazione a tale canapa di una normativa nazionale, come quella vigente in forza dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 3 della legge sull’oppio, che vieta, tra l’altro, la detenzione e l’importazione di canapa (non lavorata) (Cannabis sativa L) da un altro Stato membro. |
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3. |
Qualora la canapa sia importata nei Paesi Bassi da un altro Stato membro dell’Unione europea, ma detta canapa non sia coltivata ai sensi delle disposizioni (sulla coltivazione) derivanti dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal regolamento delegato (UE) 2022/126 assume rilevanza anche la seguente questione: Se il diritto dell’Unione – in particolare le direttive 2002/53/CE e 2002/57/CE (7), i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e 2021/2115, il regolamento delegato (UE) 2022/126 e/o gli articoli 35, 36 e 38 TFUE – osti a una normativa nazionale, come quella vigente in forza dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 3 della legge sull’oppio, che vieta, tra l’altro, la detenzione e l’importazione di canapa (non lavorata) (Cannabis sativa L) da un altro Stato membro, qualora detti divieti riguardino un caso in cui:
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(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento.
(2) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU 2002, L 193, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).
(4) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1).
(5) Qui e in prosieguo si tratta del regime vigente in combinato disposto con l’articolo 8 dell’Opiumwet (legge sull’oppio) e l’articolo 12 dell’Opiumwetbesluit (decreto legislativo sull’oppio, Paesi Bassi).
(6) Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (GU 2022, L 20, pag. 52).
(7) Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU 2002, L 193, pag. 74).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2710/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)