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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2627 |
7.5.2026 |
Ricorso proposto il 22 marzo 2026 da Fitness Group Nordic AS contro l'Autorità di vigilanza EFTA
(Causa E-4/26)
(C/2026/2627)
In data 22 marzo 2026 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA Fitness Group Nordic AS, Karenslyst Allé 50, 0278 Oslo (Norvegia), rappresentata da Svein Terje Tveit e Håvard Ormberg, avvocati dello studio legale Advokatfirmaet Thommessen AS di Oslo (Norvegia).
Fitness Group Nordic AS chiede alla Corte EFTA di:
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1) |
annullare la decisione n. 156/25/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA, del 1o ottobre 2025, relativa ad un aiuto ad hoc a favore di Drøbak Frogn Idrettsarena KF; |
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2) |
condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso
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La ricorrente Fitness Group Nordic AS è una società norvegese a responsabilità limitata che gestisce sotto la denominazione EVO un gruppo di centri di fitness in tutta la Norvegia e nello Spazio economico europeo. Gestisce fra gli altri un centro di fitness a Drøbak, sito nelle immediate vicinanze di Bølgen Fitness, gestito dall'impresa municipalizzata Drøbak Frogn Idrettsarena KF («DFI»). |
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Secondo l'istanza Fitness Group Nordic AS è una parte interessata ai sensi del protocollo 3, parte II, articolo 1, lettera h), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»). |
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Con l'istanza la ricorrente chiede l'annullamento della decisione n. 156/25/COL («decisione impugnata») dell'Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») del 1o ottobre 2025. Nella decisione impugnata l'Autorità ha constatato che l'aiuto ad hoc concesso dal Comune di Frogn a DFI a copertura delle perdite del centro di fitness di DFI (Bølgen Fitness) negli anni 2021 e 2022, per un totale di 6,12 milioni di NOK (circa 520 000 EUR), costituisce un aiuto di Stato concesso illegalmente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. L'Autorità ha nondimeno ritenuto che l'aiuto fosse compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE a norma del relativo articolo 61, paragrafo 3, lettera b), in quanto misura volta a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia causato dalla pandemia di COVID-19. Senza avviare il procedimento di indagine formale ai sensi del protocollo 3, parte II, articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso. |
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La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata adducendo i motivi seguenti:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2627/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)