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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2609 |
20.5.2026 |
Parere del Comitato europeo delle regioni — Il programma per il mercato unico e le dogane
(C/2026/2609)
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I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Considerando 5
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, tra cui le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi «non arrecare un danno significativo» e della parità di genere di cui rispettivamente all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i principi della preparazione e della resilienza ai cambiamenti climatici fin dalla progettazione, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità. |
Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, tra cui le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi «non arrecare un danno significativo» e della parità di genere di cui rispettivamente all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 , il principio «non nuocere alla coesione» , i principi della preparazione e della resilienza ai cambiamenti climatici fin dalla progettazione, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle in materia di informazione, comunicazione e visibilità. |
Motivazione
L'emendamento si basa sulla connessione fondamentale tra il mercato unico e la coesione.
Emendamento 2
Considerando 7
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il mercato unico è disciplinato dai principi fondamentali della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali e ha contribuito in modo significativo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Un mercato unico ben funzionante e protetto costituisce il presupposto per un'economia dell'Unione competitiva, sicura e protetta e per far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti. Come sottolineato nel nuovo approccio proposto dalla strategia per il mercato unico, occorre un'azione più incisiva per affrontare gli ostacoli, stimolare le riforme, ridurre la frammentazione e completare il mercato unico, in particolare nel contesto delle nuove sfide globali. Tale azione è stata e continuerà a essere rafforzata da una politica di coesione efficace quale ulteriore condizione fondamentale per il successo del mercato unico. Gli Stati membri e la Commissione condividono la responsabilità di applicare il diritto dell'Unione per garantire la conformità alle norme del mercato unico e tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese. La responsabilità a livello di Unione combina tre aspetti principali: l'eliminazione degli ostacoli, la collaborazione tra gli Stati membri, nonché l'attuazione correttiva, azioni di applicazione delle norme e la promozione delle riforme. Ostacoli quali le lacune in termini di conoscenze e dati e la sovraregolamentazione impediscono ai cittadini, ai consumatori, alle imprese, agli investitori e agli operatori economici di accedere al mercato unico e di operare al suo interno. Lo sviluppo delle capacità, la cooperazione amministrativa e operativa, compresa la cooperazione digitale, e l'integrazione tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione non sono ancora ottimali e potrebbero essere rafforzati per migliorare l'efficienza e la parità di condizioni. La scarsa efficienza e la mancanza di flessibilità nell'elaborazione, nella definizione e nell'applicazione delle norme possono ostacolarne l'adattabilità. È necessario riunire le infrastrutture che accompagnano e consentono l'eliminazione degli ostacoli interni e le infrastrutture che proteggono le frontiere esterne del mercato unico. |
Il mercato unico è disciplinato dai principi fondamentali della libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali e ha contribuito in modo significativo alla crescita, alla competitività e all'occupazione. Un mercato unico ben funzionante e protetto costituisce il presupposto per un'economia dell'Unione competitiva, sicura , resiliente e protetta e per far progredire l'Unione del risparmio e degli investimenti. Come sottolineato nel nuovo approccio proposto dalla strategia per il mercato unico, occorre un'azione più incisiva per affrontare gli ostacoli, stimolare le riforme, ridurre la frammentazione e completare il mercato unico, in particolare nel contesto delle nuove sfide globali. Tale azione è stata e continuerà a essere rafforzata da una politica di coesione efficace quale ulteriore condizione fondamentale per il successo del mercato unico. Gli Stati membri , gli enti locali e regionali e la Commissione condividono la responsabilità di applicare il diritto dell'Unione per garantire la conformità alle norme del mercato unico e tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese. La responsabilità a livello di Unione combina tre aspetti principali: l'eliminazione degli ostacoli, la collaborazione tra gli Stati membri a tutti i livelli di governo , nonché l'attuazione correttiva, azioni di applicazione delle norme e la promozione delle riforme. Ostacoli quali le lacune in termini di conoscenze e dati e la sovraregolamentazione impediscono ai cittadini, ai consumatori, alle imprese, agli investitori e agli operatori economici di accedere al mercato unico e di operare al suo interno. Lo sviluppo delle capacità, la cooperazione amministrativa e operativa, compresa la cooperazione digitale, e l'integrazione a tutti i livelli di governo tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione non sono ancora ottimali e potrebbero essere rafforzati per migliorare l'efficienza e la parità di condizioni. La scarsa efficienza e la mancanza di flessibilità nell'elaborazione, nella definizione e nell'applicazione delle norme possono ostacolarne l'adattabilità. È necessario riunire le infrastrutture che accompagnano e consentono l'eliminazione degli ostacoli interni e le infrastrutture che proteggono le frontiere esterne del mercato unico. |
Motivazione
Il mercato unico è fondamentale per la resilienza dell'UE e richiede che il coinvolgimento degli enti locali e regionali funzioni in maniera adeguata.
Emendamento 3
Considerando 9
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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In un contesto di incertezza economica e relativa alla sicurezza causata da sfide geopolitiche e tensioni commerciali, il mercato unico costituisce il nostro ancoraggio per la stabilità e la resilienza. Tali sfide richiedono una risposta collettiva e coordinata dell'Unione, tenuto conto della loro portata e dei livelli elevati di interdipendenza tra gli Stati membri e le regioni. Inoltre un livello adeguato di protezione e i benefici che ne derivano per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese non potrebbero essere conseguiti solo attraverso azioni a livello nazionale, né potrebbero generare economie di scala, soprattutto data la natura transfrontaliera di tali benefici. |
In un contesto di incertezza economica e relativa alla sicurezza causata da sfide geopolitiche e tensioni commerciali, il mercato unico costituisce il nostro ancoraggio per la stabilità e la resilienza. Tali sfide richiedono una risposta collettiva e coordinata dell'Unione, tenuto conto della loro portata e dei livelli elevati di interdipendenza tra gli Stati membri e le regioni. Inoltre un livello adeguato di protezione e i benefici che ne derivano per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese non potrebbero essere conseguiti solo attraverso azioni a livello nazionale, né potrebbero generare economie di scala, soprattutto data la natura transfrontaliera di tali benefici. Raggiungere questi obiettivi richiede inoltre un adeguato coinvolgimento degli enti locali e regionali. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 4
Considerando 11
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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È pertanto opportuno istituire un programma volto a migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri, adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie e sostenga le priorità in materia di integrazione delle politiche orizzontali, compreso quanto stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. I quattro programmi seguenti dovrebbero pertanto essere riuniti in un unico programma: parti del programma per il mercato unico, escluse le sezioni relative alle piccole e medie imprese e agli alimenti e mangimi, il programma Dogana, compresi gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il programma Fiscalis e il programma antifrode dell'Unione. Dovrebbe essere garantito un finanziamento continuo e agevole nei settori del mercato unico, delle dogane, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode, compresi finanziamenti per la cooperazione tra le amministrazioni nazionali in cui rientrano attività quali la razionalizzazione dei processi amministrativi, l'armonizzazione delle norme tra gli Stati membri o l'agevolazione di risposte più rapide alle sfide in evoluzione con un quadro globale di preparazione e risposta alle crisi. |
È pertanto opportuno istituire un programma volto a migliorare e approfondire il funzionamento del mercato unico e un'unione doganale forte, nonché a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione , degli Stati membri e degli enti locali e regionali , adottando un approccio che promuova la flessibilità, la semplificazione e le sinergie e sostenga le priorità in materia di integrazione delle politiche orizzontali, compreso quanto stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2025/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione. I quattro programmi seguenti dovrebbero pertanto essere riuniti in un unico programma: parti del programma per il mercato unico, escluse le sezioni relative alle piccole e medie imprese e agli alimenti e mangimi, il programma Dogana, compresi gli interventi che rientrano nell'ambito dello Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, il programma Fiscalis e il programma antifrode dell'Unione. Dovrebbe essere garantito un finanziamento continuo e agevole nei settori del mercato unico, delle dogane, dell'imposizione fiscale e della lotta antifrode, compresi finanziamenti per la cooperazione tra le amministrazioni nazionali , regionali e locali in cui rientrano attività quali la razionalizzazione dei processi amministrativi, l'armonizzazione delle norme tra gli Stati membri o l'agevolazione di risposte più rapide alle sfide in evoluzione con un quadro globale di preparazione e risposta alle crisi. |
Motivazione
Gli interessi finanziari ed economici che il programma in esame intende tutelare riguardano anche gli enti locali e regionali.
Emendamento 5
Considerando 12
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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In tal senso, il programma dovrebbe consentire l'attuazione dei tipi generici di azioni indicati di seguito: a) lo sviluppo di capacità digitali, lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali e sistemi elettronici europei centralizzati e decentralizzati, strumenti di attuazione e dati; b) il sostegno all'attività politica, normativa e di applicazione, ad esempio mediante studi, comunicazione, valutazioni d'impatto, valutazioni e proposte di semplificazione; c) la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali, come pure con i portatori di interessi; d) lo sviluppo di capacità amministrative e operative/tecniche, compresi l'acquisto, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature, in particolare quelle per il controllo doganale, le infrastrutture e i relativi costi; e) lo sviluppo di competenze umane; f) lo sviluppo di strumenti, metodi, dati e statistiche comuni a sostegno dell'elaborazione delle politiche; g) altre azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici, come l'innovazione e le prove. |
In tal senso, il programma dovrebbe consentire l'attuazione dei tipi generici di azioni indicati di seguito: a) lo sviluppo di capacità digitali, lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali e sistemi elettronici europei centralizzati e decentralizzati, strumenti di attuazione e dati; b) il sostegno all'attività politica, normativa e di applicazione, ad esempio mediante studi, comunicazione, valutazioni d'impatto — anche dell'impatto territoriale – , valutazioni e proposte di semplificazione; c) la collaborazione e la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione, le agenzie dell'Unione e le autorità nazionali, nonché gli enti locali e regionali, come pure con i portatori di interessi; d) lo sviluppo di capacità amministrative e operative/tecniche, compresi l'acquisto, la manutenzione, l'aggiornamento delle attrezzature, in particolare quelle per il controllo doganale, le infrastrutture e i relativi costi; e) lo sviluppo di competenze umane; f) lo sviluppo di strumenti, metodi, dati e statistiche comuni a sostegno dell'elaborazione delle politiche; g) altre azioni volte a conseguire gli obiettivi generali e specifici, come l'innovazione e le prove. |
Motivazione
Le valutazioni d'impatto territoriale sono necessarie per svolgere un'analisi adeguata dell'impatto delle politiche del mercato unico nei vari territori.
Emendamento 6
Considerando 14
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il programma dovrebbe pertanto migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato unico, anche nella dimensione esterna, proteggere i cittadini, i consumatori e le imprese e rafforzarne il ruolo. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito sviluppando, attuando e applicando il diritto dell'Unione, offrendo strumenti e soluzioni digitali, agevolando l'accesso al mercato e gli appalti pubblici, garantendo la resilienza, la gestione delle emergenze e delle minacce alla sicurezza o delle crisi, provvedendo alla definizione delle norme e sostenendo lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione. Le azioni del programma dovrebbero riguardare i settori dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto societario, dell'antiriciclaggio e del diritto contrattuale, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei diritti dei passeggeri, e i settori della vigilanza del mercato, dell'alfabetizzazione finanziaria, della libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, dell'efficace ed efficiente applicazione delle norme in materia di concorrenza, delle dogane, della lotta antifrode, dell'efficace ed efficiente applicazione delle misure restrittive dell'Unione e dell'imposizione fiscale. Il programma dovrebbe inoltre rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, in particolare la cooperazione e maggiori sinergie tra le varie autorità nazionali, tra cui gli organismi nazionali di applicazione, nonché la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e i paesi terzi, anche fornendo soluzioni digitali per migliorare la condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali e con i pertinenti portatori di interessi. Dovrebbe consentire di sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili. È necessario attuare soluzioni digitali coese che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e con i paesi terzi e che sfruttino le opportunità offerte dal mercato unico e dall'unione doganale per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese, nel rispetto degli obiettivi climatici dell'Unione. Le piattaforme coordinate a livello di Unione garantiscono la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, riducendo la frammentazione e la duplicazione degli sforzi. Gli strumenti di attuazione digitale riducono gli oneri amministrativi e creano trasparenza. Diversi strumenti sono concepiti per creare sinergie che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e in ambito commerciale a livello internazionale, migliorando l'efficienza quotidiana delle imprese, promuovendo una maggiore integrazione economica e stimolando l'innovazione in tutta l'Unione. |
Il programma dovrebbe pertanto migliorare ulteriormente il funzionamento del mercato unico, anche nella dimensione esterna, proteggere i cittadini, i consumatori e le imprese e rafforzarne il ruolo. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito sviluppando, attuando e applicando il diritto dell'Unione, offrendo strumenti e soluzioni digitali, agevolando l'accesso al mercato e gli appalti pubblici, garantendo la resilienza, la gestione delle emergenze e delle minacce alla sicurezza o delle crisi, provvedendo alla definizione delle norme e sostenendo lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione. Le azioni del programma dovrebbero riguardare i settori dei diritti di proprietà intellettuale, del diritto societario, dell'antiriciclaggio e del diritto contrattuale, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei diritti dei passeggeri, e i settori della vigilanza del mercato, dell'alfabetizzazione finanziaria, della libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, dell'efficace ed efficiente applicazione delle norme in materia di concorrenza, delle dogane, della lotta antifrode, dell'efficace ed efficiente applicazione delle misure restrittive dell'Unione e dell'imposizione fiscale. Il programma dovrebbe inoltre rafforzare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, in particolare la cooperazione e maggiori sinergie tra le varie autorità nazionali, locali e regionali — in particolare nelle regioni frontaliere –, tra cui gli organismi di applicazione, nonché la cooperazione tra tutti i livelli di governo degli Stati membri, la Commissione e i paesi terzi, anche fornendo soluzioni digitali per migliorare la condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali e con i pertinenti portatori di interessi. Dovrebbe consentire di sviluppare, produrre e diffondere statistiche europee di elevata qualità, comparabili, tempestive e attendibili. È necessario attuare soluzioni digitali coese che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e con i paesi terzi e che sfruttino le opportunità offerte dal mercato unico e dall'unione doganale per i cittadini, i consumatori, gli investitori e le imprese, nel rispetto degli obiettivi climatici dell'Unione. Le piattaforme coordinate a livello di Unione garantiscono la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, comprese quelle locali e regionali, riducendo la frammentazione e la duplicazione degli sforzi. Gli strumenti di attuazione digitale riducono gli oneri amministrativi e creano trasparenza. Diversi strumenti sono concepiti per creare sinergie che facilitino e semplifichino l'attività imprenditoriale nell'Unione e in ambito commerciale a livello internazionale, migliorando l'efficienza quotidiana delle imprese, promuovendo una maggiore integrazione economica e stimolando l'innovazione in tutta l'Unione. Inoltre, il programma dovrebbe finanziare azioni specifiche di sostegno agli enti locali e regionali onde garantire che i territori amministrati da questi ultimi, nonché i cittadini e i diversi operatori economici presenti in tali territori, beneficino pienamente dei vantaggi del mercato unico. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 7
Considerando 17
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il programma mira a promuovere la fiducia dei consumatori e degli investitori nel mercato unico e nell'unione doganale garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei passeggeri, la sicurezza dei prodotti e il rafforzamento del ruolo dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico e di contribuire a un mercato unico competitivo, innovativo e dinamico. Il programma dovrebbe salvaguardare la sicurezza e i diritti dei consumatori come pure i loro interessi giuridici ed economici attraverso misure concrete ed efficaci che sostengano, integrino e monitorino la politica attuata dagli Stati membri. È inoltre opportuno rafforzare il ruolo dei consumatori e incoraggiarli a effettuare scelte sostenibili e informate. È necessario garantire l'attuazione efficace, l'applicazione uniforme e il rispetto costante in tutta l'Unione della protezione dei consumatori, dei diritti e delle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti, contribuendo in tal modo alla creazione di condizioni di parità per i consumatori, gli investitori e le imprese. Le organizzazioni dei consumatori sia a livello nazionale che di Unione svolgono un ruolo cruciale nel promuovere gli interessi dei consumatori, rappresentando tali interessi nell'elaborazione delle politiche, fornendo consulenza indipendente, sensibilizzando e sostenendo i consumatori, in particolare in sede giudiziaria e stragiudiziale nella risoluzione delle controversie, e aiutandoli a comprendere e a esercitare efficacemente i loro diritti. Il programma dovrebbe rafforzare il ruolo e la capacità delle organizzazioni dei consumatori e dei centri europei dei consumatori per consentire loro di offrire orientamenti e consulenze su misura ai singoli consumatori. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti, comprese quelle incaricate dell'applicazione del diritto dei consumatori e che operano in conformità del regolamento (UE) 2017/2394, e quelle che svolgono compiti in materia di applicazione per quanto riguarda i diritti dei passeggeri a norma dei regolamenti (UE) 2021/782, (UE) n. 181/2011, (UE) n. 1177/2010, (CE) n. 261/2004 e (CE) n. 1107/2006. Sono necessarie misure di sviluppo delle capacità per adattare le tecniche investigative e gli strumenti di applicazione agli sviluppi tecnologici, come l'uso dell'intelligenza artificiale. Sono inoltre necessarie misure volte a rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato responsabili dei controlli sulla sicurezza dei prodotti, come pure la cooperazione tra di esse, in particolare attraverso Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell'Unione per i prodotti pericolosi che opera in conformità del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Il programma mira a promuovere la fiducia dei consumatori e degli investitori nel mercato unico e nell'unione doganale garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori, compresa la protezione dei passeggeri, la sicurezza dei prodotti e il rafforzamento del ruolo dei consumatori, consentendo in tal modo ai consumatori di beneficiare appieno del mercato unico e di contribuire a un mercato unico competitivo, innovativo e dinamico. Il programma dovrebbe salvaguardare la sicurezza e i diritti dei consumatori come pure i loro interessi giuridici ed economici attraverso misure concrete ed efficaci che sostengano, integrino e monitorino la politica attuata dagli Stati membri. È inoltre opportuno rafforzare il ruolo dei consumatori e incoraggiarli a effettuare scelte sostenibili e informate. È necessario garantire l'attuazione efficace, l'applicazione uniforme e il rispetto costante in tutta l'Unione della protezione dei consumatori, dei diritti e delle prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti, contribuendo in tal modo alla creazione di condizioni di parità per i consumatori, gli investitori e le imprese. Le organizzazioni dei consumatori a livello nazionale , locale e regionale nonché di Unione svolgono un ruolo cruciale nel promuovere gli interessi dei consumatori, rappresentando tali interessi nell'elaborazione delle politiche, fornendo consulenza indipendente, sensibilizzando e sostenendo i consumatori, in particolare in sede giudiziaria e stragiudiziale nella risoluzione delle controversie, e aiutandoli a comprendere e a esercitare efficacemente i loro diritti. Il programma dovrebbe rafforzare il ruolo e la capacità delle organizzazioni dei consumatori e dei centri europei dei consumatori per consentire loro di offrire orientamenti e consulenze su misura ai singoli consumatori. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali , locali e regionali competenti, comprese quelle incaricate dell'applicazione del diritto dei consumatori e che operano in conformità del regolamento (UE) 2017/2394, e quelle che svolgono compiti in materia di applicazione per quanto riguarda i diritti dei passeggeri a norma dei regolamenti (UE) 2021/782, (UE) n. 181/2011, (UE) n. 1177/2010, (CE) n. 261/2004 e (CE) n. 1107/2006. Sono necessarie misure di sviluppo delle capacità per adattare le tecniche investigative e gli strumenti di applicazione agli sviluppi tecnologici, come l'uso dell'intelligenza artificiale. Sono inoltre necessarie misure volte a rafforzare la capacità delle autorità di vigilanza del mercato responsabili dei controlli sulla sicurezza dei prodotti, come pure la cooperazione tra di esse, in particolare attraverso Safety Gate, il sistema di allarme rapido dell'Unione per i prodotti pericolosi che opera in conformità del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 8
Considerando 18
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Le attività di vigilanza del mercato sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio e di altri atti giuridici dell'Unione che impongono alla Commissione di riconoscere gli organismi di accreditamento e di sostenere le reti. Tali attività dovrebbero migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e sostenere l'armonizzazione delle modalità di lavoro e la sorveglianza del commercio elettronico. Le attività di vigilanza del mercato contribuiscono a tutelare la competitività delle imprese dell'Unione e la sicurezza dei consumatori e facilitano la collaborazione transfrontaliera e la condivisione di competenze. La vigilanza del mercato garantisce che i prodotti non alimentari presenti sul mercato dell'Unione non mettano in pericolo i consumatori e i lavoratori di quest'ultima. Garantisce inoltre la tutela di altri interessi pubblici quali la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima, la sicurezza e l'equità del commercio. La vigilanza del mercato ha un ruolo importante da svolgere nell'aiutare l'UE a realizzare la sua agenda del Green Deal, ad esempio garantendo che i divieti e le restrizioni relativi alla sostenibilità siano attuati correttamente in merito ai prodotti importati. La governance del mercato unico potrebbe essere migliorata per affrontare i problemi strutturali nei settori della normazione, della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato. La strategia per il mercato unico propone di adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie con le capacità delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE. |
Le attività di vigilanza del mercato sono fondamentali per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio e di altri atti giuridici dell'Unione che impongono alla Commissione di riconoscere gli organismi di accreditamento e di sostenere le reti. Tali attività dovrebbero migliorare la cooperazione tra gli Stati membri , a tutti i livelli di governo, e sostenere l'armonizzazione delle modalità di lavoro e la sorveglianza del commercio elettronico. Le attività di vigilanza del mercato contribuiscono a tutelare la competitività delle imprese dell'Unione e la sicurezza dei consumatori e facilitano la collaborazione transfrontaliera e la condivisione di competenze. La vigilanza del mercato garantisce che i prodotti non alimentari presenti sul mercato dell'Unione non mettano in pericolo i consumatori e i lavoratori di quest'ultima. Garantisce inoltre la tutela di altri interessi pubblici quali la protezione dell'ambiente e l'azione per il clima, la sicurezza e l'equità del commercio. La vigilanza del mercato ha un ruolo importante da svolgere nell'aiutare l'UE a realizzare la sua agenda del Green Deal, ad esempio garantendo che i divieti e le restrizioni relativi alla sostenibilità siano attuati correttamente in merito ai prodotti importati. La governance del mercato unico potrebbe essere migliorata per affrontare i problemi strutturali nei settori della normazione, della valutazione della conformità e della vigilanza del mercato. La strategia per il mercato unico propone di adottare misure efficaci per aumentare la conformità dei prodotti sfruttando le sinergie con le capacità delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell'UE e nazionali e potenzialmente istituendo un'autorità di vigilanza del mercato dell'UE. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 9
Considerando 20
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprende un sistema di norme volto ad assicurare che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza. Il programma dovrebbe contribuire alla politica di concorrenza dell'Unione e, in particolare, affrontare le implicazioni significative per la concorrenza e il funzionamento del mercato unico derivanti dalla transizione pulita, giusta, competitiva e digitale dell'economia e del contesto imprenditoriale. Utilizzare la tecnologia e le competenze adeguate per monitorare i mercati e per raccogliere, trattare e analizzare le informazioni in modo più efficace è fondamentale per rafforzare e accelerare l'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Tali tecnologie dovrebbero modernizzare la politica di concorrenza e contribuire a migliorare l'analisi e la valutazione dell'evoluzione del mercato. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti, potenzi la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali, rafforzi la cooperazione internazionale e garantisca la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interessi per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe contribuire a una concorrenza leale e a condizioni di parità, anche a livello mondiale, nonché consentire alle imprese e ai consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato unico. Nel complesso ciò dovrebbe anche contribuire a conseguire i significativi impatti macroeconomici di un'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza. |
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) comprende un sistema di norme volto ad assicurare che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva nella definizione delle regole di concorrenza. Il programma dovrebbe contribuire alla politica di concorrenza dell'Unione e, in particolare, affrontare le implicazioni significative per la concorrenza e il funzionamento del mercato unico derivanti dalla transizione pulita, giusta, competitiva e digitale dell'economia e del contesto imprenditoriale. Utilizzare la tecnologia e le competenze adeguate per monitorare i mercati e per raccogliere, trattare e analizzare le informazioni in modo più efficace è fondamentale per rafforzare e accelerare l'applicazione delle norme in materia di concorrenza. Tali tecnologie dovrebbero modernizzare la politica di concorrenza e contribuire a migliorare l'analisi e la valutazione dell'evoluzione del mercato. È inoltre essenziale che il programma sostenga le reti, potenzi la cooperazione con le autorità e gli organi giurisdizionali nazionali , locali e regionali , rafforzi la cooperazione internazionale e garantisca la sensibilizzazione di un gruppo più ampio di portatori di interessi per comunicare e spiegare i diritti, i benefici e gli obblighi della politica di concorrenza dell'Unione. Il programma dovrebbe contribuire a una concorrenza leale e a condizioni di parità, anche a livello mondiale, nonché consentire alle imprese e ai consumatori di sfruttare i vantaggi del mercato unico. Nel complesso ciò dovrebbe anche contribuire a conseguire i significativi impatti macroeconomici di un'efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza. |
Motivazione
In diversi Stati membri i livelli subnazionali di governo sono (indirettamente) coinvolti nella politica di concorrenza.
Emendamento 10
Considerando 22
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, è fondamentale al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. Il sostegno a una valutazione, un'attuazione (compreso lo sviluppo digitale) e un'applicazione adeguate del pertinente acquis, che informino e assistano i portatori di interessi, agevola lo scambio sicuro di informazioni e garantisce la certezza del diritto in relazione alle imprese nel mercato unico. L'imminente atto legislativo europeo a favore dell'innovazione e il 28o regime per le imprese contribuiranno direttamente alla competitività dell'Unione. È necessario un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione, che comprenda la digitalizzazione e la condivisione tra imprese e amministrazioni che utilizzano il portafoglio europeo delle imprese, lo sportello digitale unico o altri mezzi digitali per l'immissione dei prodotti sul mercato unico, come il passaporto digitale di prodotto. Tale quadro promuoverebbe la certezza giuridica in relazione agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, la sicurezza, l'etica e la riservatezza nel contesto delle tecnologie avanzate ed emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche. |
Lo sviluppo del quadro normativo dell'Unione in materia di diritto societario e di governance societaria, nonché di diritto contrattuale, è fondamentale al fine di rendere le imprese più efficienti e competitive, fornendo nel contempo una protezione agli attori interessati dalle operazioni societarie, e di rispondere alle nuove sfide strategiche. Il sostegno a una valutazione, un'attuazione (compreso lo sviluppo digitale) e un'applicazione adeguate del pertinente acquis, che informino e assistano i portatori di interessi, agevola lo scambio sicuro di informazioni e garantisce la certezza del diritto in relazione alle imprese nel mercato unico. Ciò dovrebbe integrare sistematicamente le esperienze dei portatori di interessi locali e regionali al fine di garantire un'attuazione efficace. L'imminente atto legislativo europeo a favore dell'innovazione e il 28o regime per le imprese contribuiranno direttamente alla competitività dell'Unione. È necessario un quadro giuridico chiaro e adattato in materia di economia dei dati e innovazione, che comprenda la digitalizzazione e la condivisione tra imprese e amministrazioni che utilizzano il portafoglio europeo delle imprese, lo sportello digitale unico o altri mezzi digitali per l'immissione dei prodotti sul mercato unico, come il passaporto digitale di prodotto. Tale quadro promuoverebbe la certezza giuridica in relazione agli obblighi contrattuali ed extracontrattuali, in particolare per quanto riguarda la responsabilità, la sicurezza, l'etica e la riservatezza nel contesto delle tecnologie avanzate ed emergenti, tra cui l'intelligenza artificiale e le tecnologie quantistiche. |
Motivazione
Ciò garantirà che l'esperienza di utenti dei cittadini e delle imprese locali contribuisca a una migliore attuazione.
Emendamento 11
Considerando 24
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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La politica fiscale dell'Unione svolge un ruolo chiave nel funzionamento senza soluzione di continuità di un mercato interno competitivo. Sostiene pratiche fiscali coerenti in tutti gli Stati membri, promuovendo condizioni di parità e riducendo al minimo gli ostacoli agli scambi transfrontalieri. La politica fiscale dell'Unione non solo combatte la frammentazione e la discriminazione, ma anche tutela gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, promuovendo la crescita economica e incoraggiando gli investimenti in un quadro competitivo. La politica fiscale contribuisce inoltre agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE. La lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali attraverso una cooperazione e uno scambio di informazioni rafforzati è fondamentale per tutelare tali interessi, allinearsi agli obiettivi più ampi dell'Unione e mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'integrità del mercato interno. Un funzionamento efficiente del mercato unico richiede anche la semplificazione dei sistemi fiscali e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni per migliorare la trasparenza e la coerenza, promuovendo in tal modo un contesto economico competitivo in tutti gli Stati membri. Riconoscendo l'impatto della digitalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali, la politica fiscale dell'Unione dovrebbe avvalersi delle opportunità digitali per garantire l'equità fiscale e un'efficiente riscossione delle imposte, offrendo nel contempo un quadro più snello ed efficiente che riduca gli oneri di conformità. |
La politica fiscale dell'Unione svolge un ruolo chiave nel funzionamento senza soluzione di continuità di un mercato interno competitivo. Sostiene pratiche fiscali coerenti a tutti i livelli di governo pertinenti negli Stati membri, promuovendo condizioni di parità e riducendo al minimo gli ostacoli agli scambi transfrontalieri. La politica fiscale dell'Unione non solo combatte la frammentazione e la discriminazione, ma anche tutela gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri , come pure degli enti locali e regionali , promuovendo la crescita economica e incoraggiando gli investimenti in un quadro competitivo. La politica fiscale contribuisce inoltre agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE. La lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali attraverso una cooperazione e uno scambio di informazioni rafforzati è fondamentale per tutelare tali interessi, allinearsi agli obiettivi più ampi dell'Unione e mantenere la fiducia dei cittadini e delle imprese nell'integrità del mercato interno. Un funzionamento efficiente del mercato unico richiede anche la semplificazione dei sistemi fiscali e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni per migliorare la trasparenza e la coerenza, promuovendo in tal modo un contesto economico competitivo in tutti gli Stati membri. Riconoscendo l'impatto della digitalizzazione sulle pubbliche amministrazioni, comprese le autorità fiscali, la politica fiscale dell'Unione dovrebbe avvalersi delle opportunità digitali per garantire l'equità fiscale e un'efficiente riscossione delle imposte, offrendo nel contempo un quadro più snello ed efficiente che riduca gli oneri di conformità. |
Motivazione
In diversi Stati membri il livello subnazionale è coinvolto nella politica fiscale.
Emendamento 12
Considerando 26
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Il programma dovrebbe consentire la prosecuzione del programma Dogana, compresi gli interventi di sostegno alle attrezzature per il controllo doganale attuati nel periodo 2021-2027 dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, come pure del programma Fiscalis e dei loro predecessori. A tale riguardo il programma dovrebbe consentire di continuare a sostenere il lavoro delle autorità doganali e fiscali non solo garantendo un solido ambiente digitale in ambito doganale e fiscale, ma anche rafforzando le reti di esperti e la condivisione di know-how e buone pratiche, nonché integrando gli sforzi nazionali per la formazione dei funzionari e dei professionisti doganali e fiscali con soluzioni a livello di Unione. In tal senso il programma dovrebbe sostenere la collaborazione e la cooperazione continue tra le autorità doganali nazionali , come pure tra le autorità fiscali nazionali , e la loro cooperazione con la Commissione e con altre autorità nazionali, nonché lo sviluppo delle loro capacità digitali, amministrative, umane e operative (sviluppo e gestione di sistemi elettronici e di soluzioni e strumenti digitali, attrezzature, infrastrutture, formazione, innovazione, studi, valutazioni ecc.). L'importanza di garantire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali, tra gli altri aspetti, richiede la disponibilità e l'uso ottimale di attrezzature per il controllo doganale pertinenti e all'avanguardia, che il programma dovrebbe agevolare, in particolare in caso di situazioni di crisi e nei paesi confinanti con le frontiere esterne dell'Unione. Dovrebbe essere incoraggiata il più possibile l'aggiudicazione congiunta per conseguire ulteriori efficienze ed economie di scala. Il programma dovrebbe anche consentire la transizione verso un'unione doganale rinnovata. |
Il programma dovrebbe consentire la prosecuzione del programma Dogana, compresi gli interventi di sostegno alle attrezzature per il controllo doganale attuati nel periodo 2021-2027 dallo Strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale, come pure del programma Fiscalis e dei loro predecessori. A tale riguardo il programma dovrebbe consentire di continuare a sostenere il lavoro delle autorità doganali e fiscali non solo garantendo un solido ambiente digitale in ambito doganale e fiscale, ma anche rafforzando le reti di esperti e la condivisione di know-how e buone pratiche, nonché integrando gli sforzi nazionali per la formazione dei funzionari e dei professionisti doganali e fiscali con soluzioni a livello di Unione. In tal senso il programma dovrebbe sostenere la collaborazione e la cooperazione continue tra le autorità doganali, come pure tra le autorità fiscali, e la loro cooperazione con la Commissione e con altre autorità nazionali, nonché lo sviluppo delle loro capacità digitali, amministrative, umane e operative (sviluppo e gestione di sistemi elettronici e di soluzioni e strumenti digitali, attrezzature, infrastrutture, formazione, innovazione, studi, valutazioni ecc.). L'importanza di garantire risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali, tra gli altri aspetti, richiede la disponibilità e l'uso ottimale di attrezzature per il controllo doganale pertinenti e all'avanguardia, che il programma dovrebbe agevolare, in particolare in caso di situazioni di crisi e nei paesi confinanti con le frontiere esterne dell'Unione. Dovrebbe essere incoraggiata il più possibile l'aggiudicazione congiunta per conseguire ulteriori efficienze ed economie di scala. Il programma dovrebbe anche consentire la transizione verso un'unione doganale rinnovata. |
Motivazione
L'emendamento mira a includere le autorità a tutti i livelli di governo.
Emendamento 13
Considerando 34
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare e approfondire il buon funzionamento di un mercato unico competitivo e un'unione doganale forte, nonché tutelare gli interessi finanziari ed economici, la sicurezza e la protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo degli obblighi giuridici, della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare e approfondire il buon funzionamento di un mercato unico competitivo e un'unione doganale forte, nonché tutelare gli interessi finanziari ed economici, la sicurezza e la protezione dell'Unione , dei suoi Stati membri e degli enti locali e regionali , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo degli obblighi giuridici, della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 14
Articolo 2 (nuovo paragrafo)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 15
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 16
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente.
Emendamento 17
Articolo 3, paragrafo 2, lettera e)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Evidente
Emendamento 18
Articolo 3, paragrafo 2, lettera f)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE (RegHub) del CdR è l'organismo adatto per raccogliere questi dati, che sono essenziali per un'attuazione efficace delle politiche del mercato unico.
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
1. Gli Stati membri, gli enti locali e regionali, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori. |
2. Le risorse assegnate agli Stati membri o agli enti locali e regionali in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 21
Articolo 6, paragrafo 2
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi («partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta»), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, enti locali e regionali, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi («partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta»), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |
Motivazione
Evidente.
Emendamento 22
Articolo 10 (nuovo paragrafo)
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Testo proposto dalla Commissione europea |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La rete di hub regionali per il riesame dell'attuazione delle politiche dell'UE (RegHub) del CdR è l'organismo adatto per raccogliere questi dati, che sono essenziali per un'attuazione efficace delle politiche del mercato unico.
II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI (CDR)
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1. |
sottolinea che il mercato unico spicca come uno dei maggiori successi dell'Unione europea, uno dei fondamenti dell'integrazione e della prosperità e un motore decisivo della competitività e della resilienza dell'Europa; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri a tutelare e rafforzare ulteriormente il mercato unico affinché i benefici di quest'ultimo si dispieghino pienamente in tutte le regioni; |
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2. |
rileva il sentimento di urgenza espresso sia nella relazione Draghi che nella relazione Letta, che hanno suonato un campanello d'allarme estremamente necessario per intraprendere un'azione approfondita e rapida al fine di promuovere la competitività del mercato unico; fa propri e ribadisce quindi gli appelli lanciati in quei documenti a una maggiore ambizione e a un'azione rapida che porti a risultati tangibili; deplora che fino ad oggi siano stati registrati ben pochi progressi nell'attuare le raccomandazioni formulate nelle relazioni Draghi e Letta, pur riconoscendo che si stanno compiendo passi nella giusta direzione; ribadisce il suo invito a stabilire indicatori chiave di prestazione e obiettivi concreti a medio e lungo termine per l'integrazione del mercato unico, al fine di valutare se gli obiettivi del programma sono stati raggiunti; |
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3. |
accoglie con favore la proposta della Commissione europea che istituisce il programma per il mercato unico e le dogane per il periodo 2028-2034 e conviene con la Commissione che un mercato unico ben funzionante costituisce il presupposto per un'economia competitiva, sicura e protetta e che occorre un'azione più incisiva per affrontare gli ostacoli, stimolare le riforme e ridurre la frammentazione, in particolare nel contesto delle nuove sfide globali; |
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4. |
invita la Commissione a includere sistematicamente le amministrazioni locali e regionali nelle azioni che attueranno e applicheranno le politiche del mercato unico, in particolare nelle regioni frontaliere, in quanto ciò consentirà un'attuazione e un'applicazione più efficaci e garantirà che questi territori possano beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato unico; sottolinea l'importanza di integrare sistematicamente l'esperienza degli utenti degli enti locali e regionali nella valutazione delle politiche del mercato unico; e osserva che il funzionamento efficiente delle procedure doganali è fondamentale per la vitalità delle economie regionali; |
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5. |
chiede che gli enti locali e regionali siano riconosciuti in quanto partner essenziali nell'attuazione del programma in esame; ribadisce che essi sono indispensabili per garantire il funzionamento del mercato unico, anche fungendo da primo punto di contatto per molte PMI e microimprese che cercano di espandersi a livello transfrontaliero e sostenendo i lavoratori e i prestatori di servizi nell'esercizio dei loro diritti di mobilità; sottolinea che la cooperazione tra le autorità degli Stati membri, la Commissione europea e altri organi dell'UE in tutti gli ambiti interessati dal programma potrà risultare efficace solo se saranno coinvolti anche gli enti locali e regionali, e che misure di sostegno a tali enti dovrebbero essere al centro del programma stesso, conformemente ai principi della governance multilivello; |
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6. |
sottolinea che la politica di coesione non è solo una condizione supplementare per il successo del mercato unico, ma è anzi fondamentale per il funzionamento di quest'ultimo; e chiede pertanto che l'attuazione del programma in esame prenda pienamente in considerazione questo aspetto; |
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7. |
ricorda che solide misure antifrode da parte dell'UE sono essenziali per proteggere le risorse pubbliche a beneficio delle regioni e delle città; osserva che le frodi riguardanti i fondi dell'UE pregiudicano lo sviluppo locale, ritardano i progetti infrastrutturali e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche; |
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8. |
sottolinea che il coordinamento fiscale al livello dell'UE contribuisce a proteggere le entrate da cui dipendono numerosi servizi pubblici e strategie di investimento locali e regionali; |
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9. |
prende atto del consolidamento del programma per il mercato unico con il programma Dogana, il programma Fiscalis e il programma antifrode e comprende il ragionamento sotteso a tali sinergie e complementarità; riconosce che questa fusione potrebbe essere utile per conseguire un approccio comune più efficace, che attualmente fa difetto; deplora che tale impostazione non sia corroborata da dati e prove solidi e invita la Commissione a pubblicare e presentare dati oggettivi a sostegno dell'iniziativa; |
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10. |
sottolinea che la valutazione intermedia dell'attuale programma per il mercato unico ha evidenziato la necessità di rafforzare la dimensione territoriale della governance e del monitoraggio del programma stesso; osserva inoltre che, in base a tale valutazione intermedia, il programma contribuisce certo alla cooperazione amministrativa, ma che le capacità rimangono disomogenee nei vari territori dell'UE; rileva poi che le attività di vigilanza del mercato, di protezione dei consumatori e di raccolta dati si vanno facendo sempre più complesse; e chiede quindi di ampliare e rafforzare la formazione, gli strumenti digitali e la cooperazione transfrontaliera coinvolgendo anche gli enti locali e regionali; |
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11. |
si rammarica del fatto che il programma non indichi nessuno strumento di finanziamento dedicato alle PMI né una linea di bilancio chiaramente riservata alle PMI, integrata come avveniva nel precedente programma per il mercato unico 2021-2027; sottolinea pertanto la necessità di continuare a finanziare progetti a lungo termine quali i servizi di consulenza per le PMI o la partecipazione delle PMI alla normazione nell'ambito del programma per l'intero periodo di finanziamento; |
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12. |
invita la Commissione a garantire i suoi investimenti nei fondi del programma in esame, affinché quest'ultimo sostenga e integri efficacemente le azioni a titolo di altri programmi di finanziamento collegati al mercato unico, e viceversa; |
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13. |
sottolinea che il programma in esame dovrebbe includere valutazioni d'impatto territoriale adeguate e finanziare l'iniziativa che subentrerà alla piattaforma «Fit for Future» della Commissione; |
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14. |
concorda sul fatto che gli obiettivi del programma in esame, a motivo degli obblighi giuridici, della portata e degli effetti dell'azione, richiedono di essere conseguiti a livello dell'UE, in conformità del principio di sussidiarietà, e che, in ottemperanza al principio di proporzionalità, il programma si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi; |
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15. |
accoglie positivamente il miglioramento dell'elaborazione di politiche basate su dati concreti che il programma in esame ipotizza e intende sostenere, e chiede il coinvolgimento sistematico dei propri strumenti per legiferare meglio, segnatamente la rete di hub regionali (RegHub), per far fronte a questo sforzo; |
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16. |
sottolinea che una digitalizzazione efficiente sarà fondamentale in futuro per l'attuazione delle politiche contemplate dal programma in esame; chiede pertanto che le azioni del programma si concentrino sul potenziamento della digitalizzazione dei suoi strumenti di attuazione e applicazione; |
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17. |
invoca un'azione mirata nel quadro del programma in esame per fornire un sostegno specifico alle regioni ultraperiferiche e ai loro enti territoriali al fine di agevolarne l'accesso al mercato unico, tenuto conto della situazione unica propria di questi territori. |
Bruxelles, 4 marzo 2026
La presidente
del Comitato europeo delle regioni
Kata TÜTTŐ
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2609/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)