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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2505 |
11.5.2026 |
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2026 da Industrieverband Agrar eV avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 3 dicembre 2025, causa T-536/23, AlzChem Trostberg/Commissione
(Causa C-89/26 P)
(C/2026/2505)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Industrieverband Agrar eV (rappresentanti: H.-G. Kamann, P. Gey e F. Boos, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, AlzChem Trostberg GmbH, Repubblica Federale di Germania, Repubblica di Lituania, Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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dichiarare ammissibili le argomentazioni e i motivi addotti dal ricorrente nell’atto di intervento dinanzi al Tribunale; |
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 (1) della Commissione; |
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in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sulla controversia, e |
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condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
In primo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 40, paragrafo 4, dello Statuto della Corte di giustizia, gli articoli 142, paragrafo 1, e 145, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, l’articolo 263 (2) TFUE e l’articolo 47 della Carta, ritenendo erroneamente che le argomentazioni e i motivi della ricorrente non fossero attinenti all’oggetto della controversia e respingendo tali argomentazioni e motivi in quanto irricevibili.
In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e, in subordine, l’articolo 90, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (2), concludendo erroneamente che il diritto di AlzChem di essere ascoltata, compreso il diritto di AlzChem di integrare il fascicolo fornendo informazioni aggiuntive, non fosse stato violato durante la procedura di approvazione.
In terzo luogo, il Tribunale ha interpretato e applicato in modo errato il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, concludendo che AlzChem non avesse dimostrato che l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione, del 5 giugno 2023, violasse il principio di proporzionalità.
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione del 5 giugno 2023 che non approva la cianammide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2023 L 146, pag. 27).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2505/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)