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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/2496

11.5.2026

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht – Germania) – Eisenberger Gerüstbau GmbH / JK

(Causa C-564/24  (1) , Eisenberger Gerüstbau)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 2011/83/UE - Contratto a distanza concluso tra un consumatore e un professionista - Nozione di «consumatore» - Creazione del contatto tra il consumatore e il professionista tramite un altro professionista incaricato dal consumatore - Articolo 2, punto 7 - Diritto di recesso del consumatore - Articolo 9, paragrafo 1 - Abuso di diritto)

(C/2026/2496)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Eisenberger Gerüstbau GmbH

Convenuta: JK

Dispositivo

1)

L’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

il fatto che un consumatore sia assistito, prima e al momento della conclusione di un contratto tra tale consumatore e un professionista, da un altro professionista di sua scelta che ha messo in contatto il consumatore con il primo professionista e che ha influito su elementi essenziali del contenuto di tale contratto, non è rilevante ai fini della qualificazione di detto contratto come «contratto a distanza» ai sensi di tale disposizione.

2)

L’articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83

deve essere interpretato nel senso che:

quando le parti di un contratto che non può essere qualificato come «contratto a distanza» ai sensi di tale disposizione stipulano, ricorrendo esclusivamente a tecniche di comunicazione a distanza, un accordo aggiuntivo a tale contratto relativo a prestazioni complementari di importanza secondaria rispetto alle prestazioni previste dal contratto stesso, tale accordo aggiuntivo costituisce un «contratto a distanza» ai sensi di tale disposizione, purché siano soddisfatte le condizioni ivi previste.

3)

La direttiva 2011/83

dev’essere interpretata nel senso che:

nel caso in cui un consumatore abbia receduto da un contratto a distanza alla scadenza del termine di recesso prorogato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e in un momento in cui le prestazioni oggetto di tale contratto e di natura non ripetibile erano già state fornite, il professionista può validamente sostenere che tale consumatore, a causa del proprio comportamento, ha esercitato il diritto di recesso in modo abusivo, se dall’insieme delle circostanze risulta che, da un lato, l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore non corrisponde agli obiettivi perseguiti dalla direttiva in materia di informazione del consumatore e di sicurezza nelle transazioni con il professionista e, dall’altro, il consumatore, con il suo comportamento, mira ad ottenere in modo abusivo un vantaggio a scapito del professionista.


(1)  GU C, C/2024/6916.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2496/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)