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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/2393

4.5.2026

Ricorso proposto il 6 marzo 2026 – Corsica Ferries / Commissione

(Causa T-165/26)

(C/2026/2393)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corsica Ferries (Bastia, Francia) (rappresentanti: L. Ayache e S. Rodrigues, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione (UE) 2025/2453 della Commissione, del 26 novembre 2024, relativa al caso SA.101557 (2023/NN, ex 2022/PN) — Francia - Servizi marittimi verso la Corsica (2023-2030) (1);

condannare la parte convenuta al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, relativo a diversi errori di diritto consistenti nella violazione della giurisprudenza TWD e nella mancata osservanza del principio dell’efficacia del controllo degli aiuti di Stato.

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un ricorso effettivo.

La ricorrente sostiene, in un primo capo, che sono stati occultati dati essenziali per la verifica degli argomenti della Commissione.

Essa sostiene, in un secondo capo, che la Commissione ha fondato la propria analisi su documenti non comunicati o non resi accessibili.

Essa ritiene, in un terzo capo, che vi sia stata un’omissione di offrire prove.

3.

Terzo motivo, relativo alla violazione e all’errata applicazione dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE e della disciplina dei SIEG.

In un primo capo, la ricorrente sostiene che la dimostrazione dell’esistenza di un vero e proprio SIEG è viziata da errori manifesti di valutazione, di metodologia e di calcolo, da uno snaturamento delle circostanze in fatto, da una contraddizione nei motivi, da un’inversione dell’onere della prova e da errori di diritto.

In un secondo capo, essa sostiene che la dimostrazione del carattere proporzionato e oggettivo della durata dei CDSP è viziata da errori di diritto (violazione del punto 17 della disciplina dei SIEG e delle norme applicabili in materia di contratti di concessione) e da uno snaturamento delle circostanze in fatto.

In un terzo capo, la ricorrente ritiene che l’analisi del rispetto delle norme dell’Unione applicabili agli appalti pubblici sia viziata da un errore manifesto di valutazione e da un errore di diritto (violazione del punto 19 della disciplina dei SIEG).

In un quarto capo, essa afferma che l’analisi del calcolo dell’importo della compensazione è viziata da errori manifesti di valutazione e da un errore di diritto (violazione del punto 21 della disciplina dei SIEG).


(1)   GU, L/2025/2453 del 30.12.2025.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2393/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)