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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2363 |
4.5.2026 |
Impugnazione proposta il 5 febbraio 2026 da SBK Art OOO avverso la sentenza del Tribunale (Prima sezione) del 26 novembre 2025, causa T-607/24, SBK Art / Consiglio
(Causa C-66/26 P)
(C/2026/2363)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SBK Art OOO (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, Rechtsanwälte).
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Repubblica di Croazia, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea.
Conclusioni della ricorrente:
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza impugnata; |
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statuire definitivamente sulla controversia e annullare:
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Oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla decisione della Corte sui punti di diritto e riservare la decisione sulle spese. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
Il Tribunale, ai punti da 38 a 49 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto, ritenendo che il criterio di associazione, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, e, in sostanza, dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/145 (5) del Consiglio, come modificata dalla decisione 2022/329/PESC del Consiglio del 25 febbraio 2022 (6), e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 (7) del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330, del 25 febbraio 2022 (8) (in prosieguo: il «criterio di associazione») sia conforme ai principi giuridici della prevedibilità e della certezza del diritto, sanciti nei Trattati, e quindi non debba essere disapplicato ai sensi dell’articolo 277 TFUE.
Il Tribunale, ai punti da 64 a 77 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio abbia agito legittimamente allorché ha omesso di consultare la ricorrente prima di reinserirla nell’elenco.
Il Tribunale, ai punti da 78 a 147 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio non abbia commesso un errore di valutazione qualificando la ricorrente come associata alla Sberbank, ai sensi del criterio di associazione.
Il Tribunale, ai punti da 148 a 161 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio non abbia violato i diritti fondamentali della ricorrente. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le disposizioni sulla base delle quali erano state imposte le misure restrittive (in particolare il criterio di associazione) costituiscano «diritto» in senso sostanziale, e che le misure restrittive imposte fossero proporzionate.
(1) GU L, 2024/2456.
(2) GU L, 2024/2455.
(3) GU L, 2025/528.
(4) GU L, 2025/527.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2363/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)