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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/2363

4.5.2026

Impugnazione proposta il 5 febbraio 2026 da SBK Art OOO avverso la sentenza del Tribunale (Prima sezione) del 26 novembre 2025, causa T-607/24, SBK Art / Consiglio

(Causa C-66/26 P)

(C/2026/2363)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SBK Art OOO (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, Rechtsanwälte).

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Repubblica di Croazia, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea.

Conclusioni della ricorrente:

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire definitivamente sulla controversia e annullare:

La decisione (PESC) 2024/2456 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (1), e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455 del Consiglio, del 12 settembre 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (2),

La decisione (PESC) 2025/528 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (3), e il regolamento di esecuzione (UE) 2025/527 del Consiglio, del 14 marzo 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (4),

nella misura in cui tutti questi atti la riguardano, e condannare il Consiglio a farsi carico delle spese, comprese quelle del procedimento dinanzi al Tribunale;

Oppure, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla decisione della Corte sui punti di diritto e riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:

Il Tribunale, ai punti da 38 a 49 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto, ritenendo che il criterio di associazione, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, e, in sostanza, dall’articolo 1, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2024/145 (5) del Consiglio, come modificata dalla decisione 2022/329/PESC del Consiglio del 25 febbraio 2022  (6), e dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 (7) del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330, del 25 febbraio 2022  (8) (in prosieguo: il «criterio di associazione») sia conforme ai principi giuridici della prevedibilità e della certezza del diritto, sanciti nei Trattati, e quindi non debba essere disapplicato ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Il Tribunale, ai punti da 64 a 77 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio abbia agito legittimamente allorché ha omesso di consultare la ricorrente prima di reinserirla nell’elenco.

Il Tribunale, ai punti da 78 a 147 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio non abbia commesso un errore di valutazione qualificando la ricorrente come associata alla Sberbank, ai sensi del criterio di associazione.

Il Tribunale, ai punti da 148 a 161 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore di diritto ritenendo che il Consiglio non abbia violato i diritti fondamentali della ricorrente. In particolare, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le disposizioni sulla base delle quali erano state imposte le misure restrittive (in particolare il criterio di associazione) costituiscano «diritto» in senso sostanziale, e che le misure restrittive imposte fossero proporzionate.


(1)  GU L, 2024/2456.

(2)  GU L, 2024/2455.

(3)  GU L, 2025/528.

(4)  GU L, 2025/527.

(5)   GU L 78 del 2014, pag. 16

(6)   GU L 50 del 2022, pag. 1

(7)   GU L 78 del 2014, pag. 6

(8)   GU L 51 del 2022, pag. 1


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2363/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)