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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2265 |
27.4.2026 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2026 – UIV Servizi/REA
(Causa T-152/26)
(C/2026/2265)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Unione Italiana Vini Servizi Soc. coop. (UIV Servizi) (Milano, Italia) (rappresentanti: B. Bonafini, G. Martini, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva europea per la ricerca
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione del 19 dicembre 2025 dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) Ref. Ares (2025) 11437043 relativa all’esclusione dell'Unione Italiana Vini Società Cooperativa dalla partecipazione a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio e dall'attuazione dei fondi dell'UE, nella misura in cui riguarda la ricorrente; |
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annullare gli articoli 1, 2 e 3 della decisione del 19 dicembre 2025 dell'Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) Ref. Ares (2025) 11437043 relativa all'esclusione dell'Unione Italiana Vini Società Cooperativa dalla partecipazione a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, dal regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio e dall'attuazione dei fondi dell'UE; nella misura in cui riguarda la ricorrente; |
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condannare la convenuta a versare alla ricorrente un risarcimento di EUR 2 085 000,00 per i danni materiali e morali da essa subiti; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un errore di valutazione e di interpretazione degli articoli 5.3.3 e 10 della convenzione di sovvenzione della Native Grapes Academy (NGA) e dell'articolo 192, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario del 2018. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla mancata valutazione dei motivi alla base del ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; violazione degli articoli 6 e 13 della CEDU; assenza di rinvio pregiudiziale della causa da parte della Corte di cassazione italiana ai sensi dell'articolo 267 TFUE. |
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3. |
Terzo motivo, vertente su un errore di valutazione e su uno sviamento della nozione di patteggiamento nel diritto nazionale italiano; errata interpretazione e applicazione dell'articolo 136, paragrafo 1, lettera d), i), del regolamento finanziario del 2018; violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE; eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE; violazione dei principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene di cui all'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali della ricorrente; violazione del diritto di essere ascoltato e dei diritti della difesa; violazione del diritto ad una buona amministrazione; violazione degli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione delle forme sostanziali; violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE; eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità; articolo 5, paragrafo 4, TUE; eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE; articolo 136, paragrafo 6, lettera a), del regolamento finanziario del 2018; violazione del principio del ne bis in idem; articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2265/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)