|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2026/2213 |
27.4.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Roma (Italia) il 4 febbraio 2026 – Napag Italia Srl, in liquidazione / Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio
(Causa C-67/26, Napag Italia)
(C/2026/2213)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio - Roma
Parti nella causa principale
Appellante: Napag Italia S.r.l., in liquidazione
Appellata: Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, letto alla luce del principio generale di proporzionalità, osti a una disposizione come l’articolo 8, comma 2, secondo e terzo periodo, Decreto Legge n. 16 del 2012, il quale prevede l’irrogazione di una sanzione fissa proporzionale (dal 25 % al 50 %) all’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, senza possibilità, per il giudice nazionale, di eliminare o ridurre la sanzione qualora sussistano eccezionali ragioni che rendano manifesta la sproporzione tra la sanzione e l’entità dell’infrazione o del danno arrecato.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2213/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)