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Serie C


C/2026/2202

27.4.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Esztergomi Járásbíróság (Ungheria) il 5 gennaio 2026. – AJ / ERSTE Bank Hungary Zrt., Intrum Zrt.

(Causa C-1/26, ERSTE Bank Hungary e Intrum

(C/2026/2202)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Esztergomi Járásbíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: AJ

Convenute: ERSTE Bank Hungary Zrt., Intrum Zrt.

Questione pregiudiziale

Una volta che il giudice abbia informato il consumatore che:

Secondo i punti 46, 94 e 97 della sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2021, Bank BPH (C-19/20, EU:C:2021:341), affinché il consumatore possa prestare il proprio consenso libero e informato, spetta al giudice nazionale indicare alle parti, in modo oggettivo ed esaustivo, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno assistite da un rappresentante professionale, le conseguenze giuridiche che può comportare l’eliminazione della clausola abusiva, in particolare quando la disapplicazione di quest’ultima può comportare l’annullamento dell’intero contratto.

Conformemente alla seconda parte del punto 94 della sentenza summenzionata, tale consumatore deve a fortiori avere il diritto, in applicazione di questo medesimo sistema, di opporsi ad essere tutelato avverso le conseguenze pregiudizievoli provocate dall’annullamento del contratto nel suo complesso qualora egli non intenda invocare detta protezione.

Il giudice ritiene che, sulla base di quanto precede, il consumatore possa dichiarare di richiedere l’applicazione delle leggi sui mutui in valuta estera [in prosieguo: le «leggi DH»] o la loro disapplicazione. L’obbligo di informazione che incombe al giudice è particolarmente pertinente quando la dichiarazione con cui il consumatore intende rinunciare all’applicazione delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori contenute nelle leggi DH comporta la nullità dell’intero contratto e la possibilità che da ciò derivino conseguenze particolarmente pregiudizievoli nei suoi confronti.

Il giudice informa le parti che, se la ricorrente richiede di escludere l’applicazione delle leggi DH, rinunciando in tal modo all’applicazione di dette norme, l’eliminazione delle clausole abusive e nulle che prevedono un meccanismo di indicizzazione basato sul differenziale tra tassi di cambio può avere come conseguenza giuridica l’invalidità del contratto, benché si tratti di una questione di diritto su cui il giudice si pronuncerà nella sua decisione che porrà fine al procedimento.

Tutto ciò premesso, la conseguenza giuridica dell’invalidità di una clausola contrattuale abusiva dipende dalla valutazione di tale questione di diritto. Se il giudice dichiara l’invalidità dell’intero contratto, informa la ricorrente, in qualità di consumatrice, che ciò comporta per le parti la necessità di procedere a un rendiconto tra loro alla data della decisione, circostanza che può produrre conseguenze pregiudizievoli per il consumatore, nella misura in cui può determinare l’obbligo di pagare un importo elevato in un’unica soluzione».

Il consumatore ha confermato la dichiarazione con cui non richiede che siano applicate le leggi DH, bensì che se ne escluda l’applicazione (il che non comporta per lui conseguenze particolarmente pregiudizievoli) e ha chiesto che il contratto sia dichiarato invalido e che si ripristini la situazione originaria in applicazione della direttiva dell’Unione sulla tutela dei consumatori. Si chiede se il giudice violi nella sua sentenza il disposto dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1) qualora, contro la volontà espressa dal consumatore secondo quanto sopra esposto, applichi nella sua decisione le leggi DH e, alla luce delle medesime, ritenga valido il contratto e rigetti le domande contenute nel ricorso del consumatore, volte a far dichiarare invalido il contratto, ripristinare la situazione originaria e procedere al rendiconto tra le parti, o se invece sia conforme al diritto dell’Unione la circostanza che, tenendo conto della dichiarazione del consumatore, il giudice dichiari l’invalidità del contratto e applichi le conseguenze giuridiche previste nella sentenza della Corte di giustizia emessa nella causa C-630/23.


(1)   GU 1993, L 95, pag. 29.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2202/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)