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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2199 |
27.4.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) il 10 dicembre 2025 – État belge / Autorité de protection des données
(Causa C-804/25, Autorité de protection des données)
(C/2026/2199)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d’appel de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: État belge
Resistente: Autorité de protection des données
Altre parti nel procedimento: JC, Accidental Americans Association of Belgium (AAAB)
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se, alla luce dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (RGPD) (1), un accordo internazionale, concluso da uno Stato membro prima del 24 maggio 2016, che comporta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, sia conforme al diritto dell’Unione applicabile prima del 24 maggio 2016, e, più specificamente, all’articolo 6, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), se del caso in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, nella misura in cui tale accordo prevede, a fini fiscali e allo scopo di garantire il rispetto delle norme fiscali internazionali e l’attuazione degli obblighi derivanti dalla normativa statunitense FATCA volta a contrastare l’elusione fiscale dei cittadini statunitensi, il trasferimento automatico, nel rispetto delle norme sulla riservatezza, a tale paese terzo di informazioni relative ai conti finanziari di tutti i cittadini di tale Stato [informazioni che, in pratica, comprendono in particolare il nome, l’indirizzo, il numero di identificazione fiscale (NIF) assegnato al titolare del conto dal suo Stato di residenza, la data di nascita, il numero di conto, il saldo o il valore del conto alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione, alcuni dati nel caso di un conto titoli, un conto di deposito o un altro tipo di conto] senza una previa selezione dei conti che presentano un rischio di elusione fiscale, senza limiti di tempo per la conservazione dei dati prevista da tale accordo e con la soglia minima di USD 50 000 di cui all’allegato I subordinata alla buona volontà delle istituzioni finanziarie. |
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2) |
Se un tale accordo possa essere giustificato sulla base dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera d), della suddetta direttiva 95/46/CE qualora lo Stato terzo di cui trattasi non garantisca un’effettiva reciprocità. |
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3) |
Se l’articolo 26, paragrafo 2, della suddetta direttiva 95/46/CE, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che le garanzie sufficienti di cui a tale disposizione
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4) |
In caso di risposta affermativa a tutta o a parte di tale terza questione, se, alla luce dell’articolo 96 del RGPD, un accordo internazionale concluso da uno Stato membro prima del 24 maggio 2016 che comporta il trasferimento di dati personali verso un paese terzo sia conforme al diritto dell’Unione applicabile prima del 24 maggio 2016, e più specificamente all’articolo 26, paragrafo 2, della suddetta direttiva 95/46/CE, se del caso in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, qualora non preveda esplicitamente le garanzie sufficienti di cui a tale disposizione. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda e/o alla quarta questione, se il trasferimento di dati personali effettuato in applicazione di tale accordo internazionale debba comunque rispettare, a partire dal 24 maggio 2018, le disposizioni del RGPD per quanto riguarda le questioni che non sono specificatamente disciplinate o escluse da tale accordo, e in particolare i suoi articoli 5, paragrafo 2, 12, 14, 24 e 35. |
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6) |
Se l’onere della prova relativamente alle condizioni di cui all’articolo 96 del RGPD spetti al titolare del trattamento. |
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7) |
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8) |
In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda o alla quarta questione:
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9) |
In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda o alla quarta questione e di risposta affermativa all’ottava questione, lettera b), se un accordo internazionale quale quello descritto nella prima questione sia conforme al RGPD, e più specificamente agli articoli 5, paragrafo 1, lettere b) e c), se del caso, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali. |
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10) |
Se la decisione di esecuzione (UE) 2023/1795 della Commissione, del 10 luglio 2023, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sul livello di protezione adeguato dei dati personali nell’ambito del quadro UE-USA (3) per la protezione dei dati personali, costituisca una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, del RGPD per quanto riguarda i trasferimenti di dati controversi, che sono effettuati a fini fiscali. |
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11) |
In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda o alla quarta questione e di risposta affermativa all’ottava questione, lettera b), se l’articolo 46 del RGPD debba essere interpretato nel senso che:
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12) |
In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda o alla quarta questione, e di risposta affermativa all’ottava questione, lettera b):
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13) |
In caso di risposta negativa alla prima, alla seconda o alla quarta questione, e di risposta affermativa all’ottava questione, lettera b):
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ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2199/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)