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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/2173 |
6.5.2026 |
P10_TA(2025)0329
Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: CBAM: condizioni per la concessione dell’accreditamento
Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 novembre 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento (C(2025)07845 – 2025/2997(DEA))
(C/2026/2173)
Il Parlamento europeo,
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visto il regolamento delegato della Commissione del 20 novembre 2025 che integra il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento ai verificatori, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento (C(2025)07845), |
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vista la lettera in data 24 novembre 2025 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 20 novembre 2025, |
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vista la lettera in data 4 dicembre 2025 della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione, |
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visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, e l'articolo 28, paragrafo 7, |
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visto l'articolo 114, paragrafo 6, del suo regolamento, |
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vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, |
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visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 114, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 16 dicembre 2025, |
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A. |
considerando che il regolamento (UE) 2023/956 istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per far fronte alle emissioni di gas a effetto serra incorporate in determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e creare incentivi per la riduzione delle emissioni globali di carbonio; |
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B. |
considerando che, a norma del regolamento (UE) 2023/956, quando le emissioni incorporate in merci importate nel territorio doganale dell'Unione a partire dal 2026 sono determinate sulla base dei valori effettivi, devono essere verificate da un verificatore; |
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C. |
considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare tale regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento; |
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D. |
considerando che il 20 novembre 2025 la Commissione ha trasmesso al Parlamento il regolamento delegato, avviando per il Parlamento il periodo di controllo della durata di due mesi per sollevare obiezioni a detto regolamento; |
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E. |
considerando che il regolamento delegato della Commissione specifica le condizioni alle quali gli organismi nazionali di accreditamento devono concedere l'accreditamento ai fini del CBAM sulla base della documentazione giustificativa presentata dal richiedente e della capacità dello stesso di applicare i principi di verifica; che il regolamento delegato della Commissione specifica inoltre le condizioni per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati e, a tal fine, specifica i requisiti e le attività di verifica dei verificatori, le misure amministrative applicabili, compresa la revoca dell'accreditamento, nonché lo scambio di informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento, le autorità nazionali competenti e la Commissione; che, infine, il regolamento delegato della Commissione specifica le condizioni per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento, comprese le eventuali azioni correttive necessarie da parte degli Stati membri; |
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F. |
considerando che, a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2023/956, le disposizioni relative al funzionamento del CBAM si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026, dopo la fine del periodo transitorio; che tali disposizioni non possono essere operative se il regolamento delegato della Commissione non è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2026; |
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1. |
dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione; |
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2. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2173/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)