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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/2164

6.5.2026

P10_TA(2025)0315

Clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 16 dicembre 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli (COM(2025)0639 – C10-0247/2025 – 2025/0322(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2026/2164)

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)

L'EMPA e l'ITA mirano a tutelare i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari.

(2)

L'accordo di partenariato e l'accordo interinale sugli scambi ridurranno le tutele di cui godono i produttori dell'Unione che producono prodotti sensibili nel settore agricolo . È pertanto opportuno introdurre clausole bilaterali di salvaguardia per limitare la portata dei contingenti tariffari preferenziali in caso di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio .

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12)

Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l'adozione di decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ITA o dell'EMPA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.

(12)

Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l'adozione di decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare costantemente e in modo proattivo le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ITA o dell'EMPA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre mesi una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo, comprensiva dei dati sui volumi e sui prezzi delle importazioni per tutti i prodotti sensibili, con un'adeguata disaggregazione regionale.

Emendamenti 21 e 82

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.

«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;

5.

«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione; un aumento del volume di oltre il 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto o una diminuzione di oltre il 5 % su base annua del prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto sono considerati elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica delle imprese, nell'intera Unione o a livello degli Stati membri, tra cui un aumento del volume superiore al 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni di un determinato prodotto a condizioni preferenziali o diminuzioni sostenute dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un grave pregiudizio per il settore e a giustificare una misura di salvaguardia.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis)

l'introduzione di un obbligo di reciprocità per quanto riguarda i prodotti e le norme di produzione;

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   La Commissione monitora regolarmente il mercato dell'Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.

1.   La Commissione monitora costantemente e in modo proattivo il mercato dell'Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi , con il sostegno degli osservatori dei mercati dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (1a). A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri , il Parlamento europeo e l'industria dell'Unione.

 

(1a)   Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.     Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli di cui all'allegato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter.     La cooperazione e lo scambio di dati avvengono sia verticalmente tra la Commissione e gli Stati membri sia orizzontalmente tra gli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater.     Entro il 1° marzo 2026 la Commissione elabora e mette a disposizione degli Stati membri orientamenti tecnici sugli indicatori, i parametri e i tipi di dati che possono essere monitorati sui mercati a livello nazionale e locale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell'Unione e, se del caso, anche la situazione in uno o più Stati membri.

3.   Ogni tre mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell'Unione e, se del caso, anche la situazione specifica in uno o più Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 10 % su base annua , la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10  % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

3.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 5  %  rispetto alla media triennale , la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5  % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 10 % su base annua , la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10  % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

4.   In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 5  % rispetto alla media triennale , la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 5  % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.     Nello stabilire gli elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio, la Commissione non si limita alle soglie quantitative di cui al presente articolo. Chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell'industria, in tutta l'Unione o a livello di Stati membri, compresa una diminuzione sostenuta dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un pregiudizio al settore e possono giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un'inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un'inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.   La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.   La Commissione valuta tutti gli indicatori economici e i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, inclusi i prezzi, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamenti 34 e 86

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

chiare indicazioni di un deterioramento della situazione economica dell'industria, in tutta l'Unione o a livello di Stati membri, compreso un aumento del volume di oltre il 5 % su base annua rispetto alla media triennale delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto o una diminuzione sostenuta dei prezzi sul mercato interno, possono essere sufficienti a dimostrare un grave pregiudizio al settore e a giustificare una salvaguardia.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.   Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di 21 giorni dall'apertura dell'inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all'industria dell'Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.

3.   Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di 14 giorni dall'apertura dell'inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all'industria dell'Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.

Emendamenti 36 e 87

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.   Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

1.   Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

Emendamenti 64 e 88

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Clausola ambientale, sanitaria e fitosanitaria

 

1.     La Commissione avvia un'inchiesta e adotta misure di salvaguardia a norma del presente regolamento qualora vi siano prove credibili del fatto che le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie non soddisfano requisiti equivalenti in materia di ambiente, benessere degli animali, salute, sicurezza alimentare o protezione del lavoro applicabili ai produttori dell'Unione.

 

2.     In caso di rischio documentato per la salute umana, animale o vegetale, compreso l'uso di metodi di produzione vietati nell'Unione o il mancato rispetto delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie, la Commissione può sospendere immediatamente le importazioni del prodotto che beneficia di preferenze tariffarie, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Le misure adottate a norma del presente articolo sono necessarie e proporzionate e sono soggette a riesame a norma dell'articolo 12.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 15 bis

 

Misure antielusione

 

1.     Se individua l'elusione delle misure di salvaguardia attraverso modifiche delle rotte commerciali, comprese le importazioni provenienti da parti esentate dalle misure di salvaguardia, la Commissione può estendere l'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia a tali importazioni o adottare altre misure di esecuzione necessarie.

 

2.     La Commissione rafforza la cooperazione doganale con gli Stati membri per verificare le norme di origine e garantire la piena tracciabilità delle importazioni di prodotti sensibili.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Allegato – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

14.

Uova

14.

Uova delle categorie A e B

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Allegato – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

15.

Ovoalbumina

15.

Prodotti a base di uova: uova intere in polvere, tuorli d'uovo in polvere, ovoalbumina (standard, ad alta montabilità, ad alto potere gelificante)

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Allegato – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

23 bis.

Agrumi: arance, limoni e mandarini


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0254/2025).

(1a)   Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2164/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)