|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
|
C/2026/2097 |
29.4.2026 |
P10_TA(2025)0247
Conseguenze istituzionali dei negoziati sull'allargamento dell'UE
Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2025 sulle conseguenze istituzionali dei negoziati relativi all'allargamento dell'UE (2025/2041(INI))
(C/2026/2097)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 31, paragrafo 3, 48 e 49, |
|
— |
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 81, paragrafo 3, 83, 136, 153, paragrafo 2, 192, paragrafo 2, 312, paragrafo 2, e 333, |
|
— |
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2022, del 29 e 30 giugno 2023, del 26 e 27 ottobre 2023, del 14 e 15 dicembre 2023 e del 27 giugno 2024, |
|
— |
vista la dichiarazione di Granada del Consiglio europeo del 6 ottobre 2023, |
|
— |
vista la relazione della presidenza del Consiglio sullo stato di avanzamento dei lavori sul futuro dell'Europa, del 10 giugno 2024, |
|
— |
vista la comunicazione della Commissione del 23 marzo 2024 sulle riforme e sulle revisioni strategiche pre-allargamento (COM(2024)0146), |
|
— |
viste le sue risoluzioni del 16 febbraio 2017 sul miglioramento del funzionamento dell'Unione europea sfruttando le potenzialità del trattato di Lisbona (1) e dell'11 luglio 2023 sull'attuazione delle «clausole passerella» nei trattati dell'UE (2), |
|
— |
viste la relazione del 9 maggio 2022 sull'esito finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e la sua risoluzione del 4 maggio 2022 sul seguito da dare alle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa (3), |
|
— |
viste le sue risoluzioni del 9 giugno 2022 sulla richiesta di convocare una convenzione per la revisione dei trattati (4) e del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati (5), anche mediante l'attivazione dell'articolo 48 TUE, in cui si chiede al Consiglio europeo di istituire una convenzione per riformare i trattati, |
|
— |
vista la sua risoluzione del 29 febbraio 2024 sull'approfondimento dell'integrazione dell'UE in vista del futuro allargamento (6), |
|
— |
viste la relazione del 9 settembre 2024 di Mario Draghi dal titolo «The future of European competitiveness» (Il futuro della competitività europea), la relazione del 17 aprile 2024 di Enrico Letta dal titolo «Much more than a market» (Molto più di un mercato) e la relazione del 30 ottobre 2024 di Sauli Niinistö dal titolo «Safer Together – Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness» (Più sicuri insieme: rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa nel settore civile e militare), |
|
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
|
— |
vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A10-0177/2025), |
|
A. |
considerando che 9 dei 10 paesi che attualmente aspirano ad aderire all'UE hanno lo status di paese candidato e alcuni di essi da molti anni; che tali paesi candidati si trovano in fasi diverse del processo e dei negoziati di adesione; che il 28 novembre 2024 la Georgia ha sospeso unilateralmente i negoziati di adesione all'UE; |
|
B. |
che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e altre sfide geopolitiche in corso, tra cui un preoccupante cambiamento nelle relazioni transatlantiche, hanno dato nuovo significato e slancio geostrategico al processo di adesione all'UE e all'unificazione europea; |
|
C. |
considerando che l'adesione all'Unione europea deve rimanere un processo basato sul merito, basato su una valutazione del rispetto, da parte di ciascun richiedente, dei criteri di Copenaghen e dell'attuazione delle riforme necessarie, in particolare nell'ambito del rispetto delle «questioni fondamentali», ossia i principi della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e del buon governo, nonché l'allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'UE, al fine di garantire che l'allargamento rafforzi anziché minacciare l'UE e il suo mercato unico; |
|
D. |
considerando che l'allargamento è un impegno storico, uno strumento essenziale della politica estera dell'UE, una priorità geopolitica strategica e una delle politiche di maggior successo dell'UE, che rappresenta un investimento nel futuro del continente europeo; |
|
E. |
considerando che i paesi in via di adesione dovrebbero attuare con decisione le riforme necessarie e conseguire progressi concreti e irreversibili negli elementi fondamentali del processo di allargamento; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero sostenere i paesi candidati tramite un'assistenza finanziaria e tecnica per soddisfare tali criteri; che non possono esistere scorciatoie in merito ai valori e ai principi fondamentali dell'UE; |
|
F. |
considerando che un'UE allargata acquisirebbe più potere e leva politica, economica e militare sulla scena mondiale, rafforzando nel contempo i valori democratici condivisi in tutta la regione di allargamento dell'UE; che un mercato unico allargato è importante sia per l'UE che per i paesi in via di adesione, rendendo nel contempo l'UE un attore economico ancora più competitivo e un partner commerciale attraente; che qualsiasi incapacità di compiere progressi nell'allargamento dell'UE pregiudicherebbe gli interessi economici e di sicurezza dell'UE e potrebbe, in ultima analisi, spingere i paesi terzi del continente europeo ad allinearsi economicamente e politicamente ad altri blocchi (ad esempio Russia e Cina), creando potenzialmente aree economiche rivali e riducendo l'influenza economica globale dell'UE, aprendo la strada, nel contempo, a tentativi di destabilizzazione condotti a partire dall'immediato vicinato dell'UE; |
|
G. |
considerando che i paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 hanno registrato una crescita economica sostanziale e standard più elevati in diversi settori, compreso un aumento del PIL pro capite del 30 % in media; che, in media, tutti i nuovi Stati membri hanno registrato un ulteriore 12 % di crescita del PIL rispetto alla crescita prevista se non avessero aderito all'UE e che tale crescita era percepibile entro cinque anni dalla loro adesione; che negli ultimi 20 anni l'economia dell'UE è cresciuta del 27 %; che anche i paesi che facevano già parte dell'UE al momento dell'allargamento del 2004 hanno registrato crescita e prosperità, con una chiara relazione causale con l'ampliamento dei mercati, la connettività e gli investimenti derivanti dall'allargamento; che ogni regione registra una crescita economica attraverso l'allargamento, ma che le regioni più povere registrano la crescita economica relativa più elevata; |
|
H. |
considerando che il PIL pro capite dei Balcani occidentali, dell'Ucraina, della Moldova e della Georgia si mantiene all'incirca a livelli pari o inferiori al 50 % rispetto a quello dell'UE, sebbene alcuni paesi candidati abbiano dimostrato una crescita economica costante negli ultimi anni, il che consente un approccio basato sul merito e lungimirante; che l'esperienza maturata a seguito degli allargamenti dimostra l'impatto positivo dell'adesione all'UE e al mercato unico dell'UE e l'accesso ai fondi strutturali hanno sulla convergenza economica e sociale; che gli studi mostrano che l'ingresso di 10 nuovi Stati membri ridurrebbe del 10 % il divario del PIL pro capite tra l'UE e gli Stati Uniti; che l'ampliamento dell'accesso, tra l'altro, ai mercati del lavoro, alla capacità industriale, alle tecnologie digitali, in particolare l'IA, e ai minerali critici delle terre rare consentirebbe all'UE di accelerare le transizioni verde, digitale e giusta, riducendo nel contempo i suoi costi e diventando più strategicamente autonoma dalla Russia, dalla Cina e da altri concorrenti sistemici; che gli scenari che combinano un allargamento sostanziale con una forte convergenza potrebbero raggiungere, secondo le stime, i 10 000 miliardi di dollari del PIL dell'UE entro il 2035; |
|
I. |
considerando che gli strumenti di preadesione svolgono un ruolo importante in quanto forniscono un'esperienza preziosa per la progettazione di strumenti di sostegno modernizzati adattati alle esigenze specifiche dei paesi, come nel caso di Phare (programma di aiuti comunitari ai paesi dell'Europa centrale e orientale), SAPARD (strumento agricolo di preadesione) e ISPA (strumento per le politiche strutturali di preadesione); |
|
J. |
considerando che alcuni paesi al di fuori dell'UE si trovano ad affrontare livelli diversi di instabilità politica e che l'attuazione delle riforme connesse ai membri dell'UE in tali paesi, come dimostrato nei precedenti allargamenti, dovrebbe contribuire alla stabilità e allo Stato di diritto nella regione; che l'UE dispone di un'ampia gamma di strumenti per garantire il rispetto dei valori fondamentali negli Stati membri e salvaguardare la stabilità politica del progetto europeo nel suo complesso; che tale insieme di strumenti deve ancora essere riformato e rafforzato, in particolare attraverso l'attuazione coerente del meccanismo per lo Stato di diritto e l'efficace protezione dei valori fondamentali dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE, anche stabilendo condizioni nell'attuale e nel prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP); |
|
K. |
considerando che la Commissione e il Parlamento dovrebbero sviluppare campagne di sensibilizzazione negli Stati membri e nei paesi candidati affinché i cittadini siano adeguatamente informati sulle opportunità offerte dall'allargamento, contrastando nel contempo la manipolazione delle informazioni e le ingerenze straniere da parte della Russia e di altri paesi volte a minare il sostegno dell'opinione pubblica all'allargamento; |
|
L. |
considerando che il quadro istituzionale dell'UE, e in particolare i suoi processi decisionali, deve essere rafforzato e migliorato per l'attuale Unione europea a 27 Stati membri; che la preparazione all'allargamento richiede riforme interne all'UE e che il processo di allargamento dovrebbe essere portato avanti parallelamente alle riforme istituzionali e decisionali necessarie per salvaguardare la capacità di integrazione dell'UE; che la prospettiva di futuri allargamenti rende la riforma delle istituzioni, delle politiche e delle procedure decisionali dell'UE più necessaria e urgente che mai; |
|
M. |
considerando che i precedenti allargamenti sono stati preceduti o accompagnati da riforme istituzionali interne in materia di governance dell'Unione e che di norma tali processi di allargamento hanno comportato un forte incentivo allo sviluppo e all'impulso economico e democratico dei paesi candidati; |
|
N. |
considerando che, nella dichiarazione di Granada del 6 ottobre 2023, il Consiglio europeo ha riconosciuto che la necessaria accelerazione degli sforzi di riforma nei paesi candidati dovrebbe essere accompagnata da un processo parallelo di lavoro preparatorio e di riforme all'interno dell'UE; |
|
O. |
considerando che, nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, il Consiglio europeo ha definito una tabella di marcia per i futuri lavori sulle riforme interne; che il Consiglio europeo riconosce che il rafforzamento della sovranità europea e dell'UE richiede riforme che consentano all'UE di realizzare le sue ambizioni a lungo termine, realizzare le sue politiche e priorità e rispondere alle nuove realtà e sfide geopolitiche; |
|
P. |
considerando che, secondo tali conclusioni, le riforme interne dovrebbero progredire parallelamente al processo di allargamento, in modo che le politiche siano adatte al futuro e finanziate in modo adeguato e le istituzioni dell'UE continuino a funzionare e ad agire in modo efficace; che il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare nel 2025 una revisione politica approfondita incentrata su quattro filoni, vale a dire i valori e lo Stato di diritto, le politiche, il bilancio e la governance; |
|
Q. |
considerando che la prospettiva di un prossimo allargamento espone l'UE alla triplice sfida di garantire procedure decisionali efficienti (la sfida dell'efficienza), raccogliere risorse sufficienti per conseguire i suoi obiettivi strategici (la sfida del potere e delle risorse) e salvaguardare la legittimità democratica e la responsabilità delle sue azioni (la sfida della democrazia); |
|
R. |
considerando le riforme pre-allargamento del quadro istituzionale dell'UE potrebbero comportare un eventuale avanzamento di soluzioni di integrazione differenziate laddove consentito dai trattati; che le procedure di cui agli articoli 20, 42 e 46 TUE sulla cooperazione rafforzata e sulla cooperazione strutturata permanente (PESCO) consentono agli Stati membri che lo desiderano di approfondire la loro integrazione e di rafforzare la loro cooperazione nel quadro delle competenze non esclusive dell'UE; |
|
S. |
considerando che le «clausole passerella» potrebbero essere utilizzate immediatamente per passare dal requisito del voto all'unanimità a disposizioni sul voto a maggioranza qualificata in settori di politica specifici; che il TUE stabilisce che l'obiettivo ultimo della definizione progressiva di una politica di difesa comune dell'UE è l'istituzione di una difesa comune con decisione unanime del Consiglio europeo, che deve essere compatibile con la NATO; |
|
T. |
considerando che, a causa della limitata flessibilità dei trattati, è opportuno prevedere una riforma più approfondita mediante modifiche mirate dei trattati; che il Parlamento ha avviato la procedura di revisione dei trattati e ha presentato al Consiglio proposte di modifica in tal senso conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, TUE; |
Il costo della mancata riforma di un'UE allargata
|
1. |
afferma che l'UE e i paesi candidati hanno sempre utilizzato l'allargamento come strumento politico e geopolitico per promuovere la democrazia, la stabilità, la sicurezza e la prosperità in tutto il continente; è del parere che l'allargamento dell'UE rappresenti un investimento geostrategico a lungo termine; |
|
2. |
sottolinea che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e altre sfide geopolitiche accentuano l'urgenza di portare avanti il processo di allargamento; sostiene che un allargamento efficace e sostenibile richiede una visione politica a lungo termine e decisioni coraggiose, volte a promuovere un'Europa efficiente, potente e democratica; |
|
3. |
osserva che l'esperienza dimostra che ogni nuovo allargamento comporta nuove sfide di natura istituzionale e politica e opportunità che dovrebbero essere affrontate tempestivamente, preferibilmente prima che i paesi candidati diventino Stati membri, al fine di garantire l'efficace funzionamento dell'UE ed evitare uno stallo istituzionale; sottolinea che ogni allargamento della storia del progetto europeo è stato preceduto o accompagnato dalle necessarie riforme istituzionali interne; |
|
4. |
riconosce che l'obiettivo dell'unanimità è garantire che siano affrontate le legittime preoccupazioni di tutti gli Stati membri; ritiene, tuttavia, che un'UE allargata richiederà un coordinamento più sofisticato nell'affrontare le sfide dell'attuale processo di allargamento; sottolinea l'importanza di affrontare le difficoltà causate dall'unanimità in seno al Consiglio, compreso il ricorso all'unanimità per i passi intermedi del processo di allargamento, che potrebbe rallentare l'adesione all'UE di nuovi membri a causa di questioni bilaterali; ricorda che l'articolo 49 TUE consente il passaggio al voto a maggioranza qualificata senza richiedere modifiche del trattato; prende atto della struttura e della governance gravose e obsolete del bilancio dell'UE e dell'eventuale ridistribuzione nell'assegnazione dei fondi agricoli e di coesione; ricorda che l'allargamento dell'UE rappresenta un'opportunità per ricalibrare le principali politiche dell'UE a tale riguardo; sostiene le iniziative volte a rendere più efficace il processo decisionale, che è fondamentale per rafforzare la competitività dell'UE; |
|
5. |
ribadisce la sua posizione secondo cui l'approfondimento dell'Unione, il suo processo di allargamento e l'unificazione europea dovrebbero procedere di pari passo; sottolinea che sono necessarie riforme istituzionali e finanziarie dell'UE per affrontare le sfide relative all'attuale processo di allargamento e garantire la capacità dell'UE di assorbire nuovi membri e promuovere la loro efficace integrazione senza destabilizzare le economie degli altri Stati membri o acuire le tensioni sociali; |
|
6. |
riconosce che le soluzioni ad hoc potrebbero fungere da espedienti temporanei, ma sono prive della prevedibilità, della trasparenza e della responsabilità democratiche e della sostenibilità a lungo termine che solo le riforme strutturali possono produrre; |
Obiettivi delle riforme istituzionali pre-allargamento: efficienza, poteri e democrazia
|
7. |
è fermamente convinto che le riforme istituzionali dell'UE, a prescindere dalla procedura decisionale per la loro adozione, dovrebbero accrescere la capacità dell'Unione di intervenire con efficienza e tempestività; fa osservare che le riforme del quadro istituzionale dell'UE precedenti l'allargamento dovrebbero conseguire gli obiettivi di migliorare l'efficienza dell'UE, renderla più potente sulla scena internazionale e potenziarne la democrazia, la legittimità e la rendicontabilità; |
La sfida dell'efficienza
|
8. |
sottolinea che, al fine di migliorare l'efficienza di un'Unione allargata, la composizione delle sue istituzioni dovrebbe essere adattata e resa più efficiente, migliorandone il funzionamento; propone che il processo di allargamento sia supportato dallo stretto e tempestivo coinvolgimento dei paesi candidati nel funzionamento delle istituzioni dell'UE, ad esempio mediante lo status di osservatori; osserva che ciò potrebbe essere realizzato con successo con modalità simili a quanto è stato fatto per l'allargamento del 2004; prende atto, quale esempio positivo di tale graduale integrazione, degli sforzi della Commissione volti a coinvolgere i paesi candidati nei settori della sicurezza e della difesa, in particolare attraverso la loro menzione nel libro bianco sul futuro della difesa dell'UE e nella strategia di sicurezza interna; |
|
9. |
prende atto della necessità che le riforme istituzionali pre-allargamento affrontino anche le implicazioni dell'allargamento stesso per la composizione del Parlamento; sottolinea che, pur garantendo un'adeguata rappresentatività democratica, l'Istituzione dovrebbe mantenere dimensioni praticabili; evidenzia la necessità di privilegiare i lavori interni e interistituzionali all'individuazione di un meccanismo permanente di assegnazione dei seggi, in grado di garantire una rappresentanza demografica e geografica equa, trasparente e duratura, nel rispetto del principio di proporzionalità degressiva; ricorda la propria posizione secondo cui la composizione del Parlamento dovrebbe essere esaminata insieme al sistema di voto in seno al Consiglio; |
|
10. |
rileva la necessità che l'attuale composizione della Commissione tenga conto dell'allargamento; ricorda in proposito la flessibilità prevista dal trattato di Lisbona; sottolinea che la riduzione delle dimensioni del collegio dei commissari, come stabilito dall'articolo 17, paragrafo 5, TUE, deve continuare a garantire una composizione della Commissione equilibrata dal punto di vista geografico, demografico e di genere; |
|
11. |
riconosce l'esigenza di una riflessione sulla revisione del funzionamento e del processo decisionale del Consiglio in vista dell'allargamento; rileva la necessità di ridefinire la maggioranza qualificata allo scopo di migliorare l'equilibrio tra i paesi più grandi e quelli più piccoli e di mantenere soglie più elevate per le decisioni di maggiore importanza e sensibilità politica; ricorda, a tale riguardo, la sua risoluzione del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati, in particolare relativamente alle maggioranze di voto in seno al Consiglio; chiede la massima trasparenza e integrità del processo decisionale del Consiglio nel contesto dell'allargamento; |
|
12. |
propone di rafforzare e riformare la procedura di cui all'articolo 7 TUE ponendo fine all'unanimità nelle decisioni del Consiglio europeo, fissando un cronoprogramma chiaro e facendo della Corte di giustizia l'arbitro delle violazioni; |
La sfida dei poteri e delle risorse
|
13. |
rinnova l'invito a rivedere la governance del QFP, in particolare attribuendo pieni poteri colegislativi sul lato delle spese del bilancio dell'UE, compresa l'adozione del QFP; |
|
14. |
è convinto che l'attuale clausola di revisione obbligatoria in caso di allargamento dovrà essere mantenuta nel prossimo QFP e che non devono esserci conseguenze per le dotazioni nazionali; sottolinea che il prossimo QFP dovrà inoltre mettere in atto adeguate misure transitorie e di introduzione graduale per i principali settori di spesa, quali la coesione e l'agricoltura, sulla base di un'attenta valutazione delle incidenze sui diversi settori; |
|
15. |
è del parere che il prossimo QFP sarà fondamentale per preparare l'Unione all'allargamento e i paesi candidati all'adesione; |
|
16. |
ricorda la posizione espressa dal Parlamento nella sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia (7), secondo cui il bilancio a lungo termine dell'UE deve abbandonare il livello autoimposto e storicamente restrittivo dell'1 % del reddito nazionale lordo aggregato; sottolinea che le relazioni Draghi e Letta hanno dimostrato che occorrono notevoli risorse proprie aggiuntive affinché l'UE diventi più competitiva, completi la transizione giusta e verde e sia in grado di difendersi autonomamente dall'aggressione russa entro il 2030; |
|
17. |
sottolinea che il QFP post-2027 e un bilancio più efficace, compreso il nuovo pacchetto sulle risorse proprie, dovrebbero consentire all'UE di progredire in modo decisivo verso l'allargamento, salvaguardando nel contempo le politiche, i programmi e le priorità esistenti; |
La sfida della democrazia
|
18. |
insiste sull'importanza di migliorare la legittimità democratica delle politiche dell'UE rafforzando i diritti decisionali e di controllo, compreso un forte diritto d'inchiesta, del Parlamento europeo, che è l'unica istituzione eletta direttamente in rappresentanza dei cittadini dell'UE; |
|
19. |
sottolinea il ruolo chiave che i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'UE svolgono nel processo di adesione, in particolare nell'adozione della legislazione pertinente, e sottolinea l'importanza della cooperazione parlamentare e della costruzione di un consenso sulle questioni relative all'adesione all'UE a tale riguardo; ribadisce la disponibilità del Parlamento europeo a utilizzare le sue risorse politiche e tecniche per assistere i parlamenti dei paesi in via di adesione a compiere progressi sul programma di riforme connesso all'UE, anche attraverso attività di sostegno alla democrazia; accoglie con favore i progressi compiuti in diversi paesi candidati, anche attraverso attività di mediazione e il processo di dialogo Jean Monnet; |
|
20. |
sottolinea che la riforma del processo decisionale dell'UE richiede il conferimento di poteri al Parlamento ponendolo su un piano di parità con il Consiglio; chiede una volta di più di ottenere il diritto di iniziativa legislativa, cioè il diritto di presentare, modificare o abrogare il diritto dell'Unione; è convinto del fatto che un diritto di iniziativa generale e diretto rafforzerebbe ulteriormente la legittimità democratica dell'Unione e responsabilizzerebbe i suoi cittadini; |
|
21. |
riconosce che i diritti di iniziativa diretti del Parlamento sono ben lungi dall'essere sufficienti per poter rappresentare i cittadini, la società civile e le parti sociali dell'UE all'interno delle istituzioni europee, lasciando di fatto alla Commissione il monopolio dell'iniziativa legislativa; |
|
22. |
sottolinea che il trattato di Lisbona conferisce già diritti di iniziativa diretti al Parlamento, riconoscendone la prerogativa di auto-organizzazione, la funzione di controllo e la legittimità democratica in quanto unica istituzione dell'UE eletta direttamente; |
|
23. |
considera essenziale migliorare la trasparenza e la rendicontabilità democratica del Parlamento, rafforzando la dimensione europea delle elezioni e stabilendo norme elettorali uniformi nell'intera UE; invita lo Stato membro che non lo ha ancora fatto a ratificare la decisione 2018/994 del Consiglio (8); invita il Consiglio a lavorare alle proposte formulate nella posizione del Parlamento del 3 maggio 2022 (9); invita una volta di più il Parlamento e il Consiglio a compiere progressi nelle discussioni sull'introduzione di un meccanismo permanente per l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo; |
Modalità di attuazione delle riforme istituzionali pre-allargamento
|
24. |
ritiene che i suddetti obiettivi delle riforme istituzionali pre-allargamento possano essere attuati in vari modi, anche attivando le flessibilità offerte dai trattati in vigore, mediante una o più modifiche mirate dei trattati; |
|
25. |
ricorda che una serie di strumenti di flessibilità, come le «clausole passerella», la cooperazione rafforzata, l'astensione costruttiva, la PESCO e i meccanismi di opt-out, sono già possibili nell'ambito dell'attuale quadro normativo dell'UE, come dimostrato chiaramente dalle esperienze dello spazio Schengen, una delle più grandi conquiste dell'Unione europea, e dalla moneta unica; ricorda che le soluzioni di introduzione graduale, le deroghe temporanee e i periodi di transizione possono essere negoziati per taluni settori di intervento nel contesto delle procedure di adesione; |
|
26. |
ribadisce la sua posizione secondo cui l'integrazione differenziata dovrebbe sempre avvenire nel quadro dei trattati, mantenere l'unità delle istituzioni dell'UE ed evitare di portare alla creazione di accordi istituzionali paralleli o accordi che siano indirettamente in contrasto con lo spirito e i principi fondamentali del diritto dell'Unione, e dovrebbe invece permettere l'istituzione di eventuali organi specifici, senza pregiudicare le competenze e il ruolo delle istituzioni dell'UE; |
|
27. |
evidenzia che le flessibilità previste dai trattati in vigore consentono di fare di più per progredire verso un'Unione europea della difesa senza richiedere un processo completo di riforma dei trattati; sottolinea che l'istituzione di un'Unione europea della difesa permanente richiederà, in ultima analisi, una decisione unanime a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, TUE; |
|
28. |
insiste sul fatto che, nel settore della difesa, la PESCO (ex articolo 46 TUE) consente a un gruppo di Stati membri di progredire verso la creazione del sistema europeo di difesa; rileva che, sebbene la PESCO sia stata utilizzata principalmente per progetti di difesa industriale, essa ha anche la potenziale capacità di permettere agli Stati membri che lo desiderano di istituzionalizzare senza indugio la difesa comune, anche in assenza di unanimità in seno al Consiglio europeo; |
|
29. |
sottolinea che, conformemente alle vigenti disposizioni del trattato, una decisione adottata a maggioranza qualificata consentirebbe la creazione di un sistema europeo di difesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, TUE e dell'articolo 1, lettera b), del protocollo n. 10, lasciando nel contempo agli altri Stati membri la possibilità di aderire in una fase successiva, come nel caso dell'Unione economica e monetaria; invita, a tale proposito, la Commissione e gli Stati membri che lo desiderano ad attivare senza indugio le disposizioni della PESCO a tal fine; |
|
30. |
invita la Commissione e il Consiglio a comunicare chiaramente i risultati delle revisioni strategiche e a elaborare, in cooperazione con il Parlamento, una tabella di marcia realistica e cadenzata per l'attuazione delle necessarie riforme istituzionali in relazione al processo di allargamento; ° ° ° |
|
31. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione |
(1) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 215.
(2) GU C, C/2024/3996, 17.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3996/oj.
(3) GU C 465 del 6.12.2022, pag. 109.
(4) GU C 493 del 27.12.2022, pag. 130.
(5) GU C, C/2024/4216, 24.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4216/oj.
(6) GU C, C/2024/6746, 26.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6746/oj.
(7) Testi approvati, P10_TA(2025)0090.
(8) Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio, del 13 luglio 2018, che modifica l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 (GU L 178 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj).
(9) Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 maggio 2022 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, che abroga la decisione del Consiglio (76/787/CECA, CEE, Euratom) e l'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto allegato a tale decisione (GU C 465 del 6.12.2022, pag. 171).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2097/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)