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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/1863 |
7.4.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone di Bruxelles (Belgio) il 9 gennaio 2026 – Sig. X e sig.ra Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, A, Signor Z / État belge.
(Causa C- C-4/26, Hicinz (1) )
(C/2026/1863)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Sig. X e sig.ra Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, A, Signor Z
Convenuta: État belge
Questioni pregiudiziali
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1) |
Qualora, al di fuori dell’applicazione di una norma di diritto derivato, uno Stato membro conceda un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai genitori e al fratello minorenne di un cittadino dell’Unione maggiorenne, se quest’ultimo o la sua famiglia possano invocare a loro favore l’articolo 20 TFUE. |
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2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’applicazione dell’articolo 20 TFUE e quindi l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [Carta] si estendano al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie). |
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3) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 20 TFUE, da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto. |
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4) |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere:
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5) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione e indipendentemente dalle questioni da 2 a 4, se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della [Carta], da soli o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della stessa Carta, osti a che uno Stato membro che ha predisposto un piano di evacuazione da un paese terzo ammetta a beneficiarne solo il coniuge e i figli minorenni dei cittadini dell’Unione europea, mentre la vita di tutti gli altri familiari di tali cittadini che si trovano in tale paese terzo è in pericolo. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1863/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)