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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/1863

7.4.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone di Bruxelles (Belgio) il 9 gennaio 2026 – Sig. X e sig.ra Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, A, Signor Z / État belge.

(Causa C- C-4/26, Hicinz  (1) )

(C/2026/1863)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Sig. X e sig.ra Y, in nome proprio e in qualità di rappresentanti legali di A, A, Signor Z

Convenuta: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

Qualora, al di fuori dell’applicazione di una norma di diritto derivato, uno Stato membro conceda un visto nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai genitori e al fratello minorenne di un cittadino dell’Unione maggiorenne, se quest’ultimo o la sua famiglia possano invocare a loro favore l’articolo 20 TFUE.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’applicazione dell’articolo 20 TFUE e quindi l’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51 della [Carta] si estendano al di là della concessione del visto, ad esempio fino al suo rilascio (consegna a mani proprie).

3)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) si trovi nell’impossibilità di lasciare in autonomia il paese terzo in cui risiede e la sua vita sia ivi manifestamente in pericolo, se l’articolo 20 TFUE, da solo o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che impone allo Stato membro che ha concesso un visto come indicato nella prima questione di fornire a tale beneficiario assistenza al fine di consentirgli di lasciare tale paese e di farsi rilasciare (consegnare a mani proprie) detto visto.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’assistenza da fornire a norma della o delle disposizioni sopra citate debba consistere:

• nell’includere il beneficiario del visto (cittadino di un paese terzo) in un piano di evacuazione predisposto dallo Stato membro interessato per categorie di persone da esso determinate, alle stesse condizioni applicate a queste ultime e anche se tale beneficiario non rientra in tali categorie; o quanto meno

• nell’informare le autorità di qualsiasi paese terzo che impedisca a tale beneficiario di recarsi nell’Unione che quest’ultimo desidera soggiornarvi e dispone a tal fine del visto richiesto, anche se tale informazione esula dall’ambito del suddetto piano di evacuazione.

5)

In caso di risposta affermativa alla prima questione e indipendentemente dalle questioni da 2 a 4, se l’articolo 20 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della [Carta], da soli o in combinato disposto con gli articoli 2, 4, 7 e 24 della stessa Carta, osti a che uno Stato membro che ha predisposto un piano di evacuazione da un paese terzo ammetta a beneficiarne solo il coniuge e i figli minorenni dei cittadini dell’Unione europea, mentre la vita di tutti gli altri familiari di tali cittadini che si trovano in tale paese terzo è in pericolo.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1863/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)