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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/1758 |
30.3.2026 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 febbraio 2026 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf – Germania) – JG / Hauptzollamt Düsseldorf
[Causa C-619/24 (1) , Hauptzollamt Düsseldorf (Veicolo proveniente dalla Russia)]
(Rinvio pregiudiziale - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina - Regolamento (UE) n. 833/2014 - Articolo 3 decies , paragrafi 1 e 3 bis quinquies - Allegato XXI - Divieto di importare nell’Unione europea beni che generano introiti significativi per la Federazione russa - Importazione di un veicolo)
(C/2026/1758)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Düsseldorf
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: JG
Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, deve essere interpretato nel senso che: il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell’Unione europea, che tale disposizione prevede, si applica a qualsiasi bene rientrante nell’ambito dei codici della nomenclatura combinata citati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, senza che sia necessario verificare per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa. |
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2) |
L’articolo 3 decies, paragrafo 3 bis quinquies, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023, deve essere interpretato nel senso che: la facoltà di immatricolare, in uno Stato membro, un veicolo già presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, prevista da detta disposizione, non si applica ai veicoli che, a tale medesima data, si trovavano in tale territorio in violazione del divieto di cui all’articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576. |
(1) GU C, C/2025/141.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1758/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)