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Serie C


C/2026/1688

19.3.2026

Parere del COMITATO CONSULTIVO in materia di CONCENTRAZIONI formulato nella riunione del 10 giugno 2025 concernente un progetto di decisione nel caso M.11539 — LIBERTY MEDIA / DORNA SPORTS

Relatore: Belgio

(C/2026/1688)

Concentrazione

1.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («regolamento sulle concentrazioni») (1).

Definizione del mercato

Definizione dei mercati del prodotto

2.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con le seguenti conclusioni cui è giunta la Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione dei mercati del prodotto rilevante per la concessione in licenza di diritti di trasmissione di contenuti sportivi:

a)

che il mercato rilevante del prodotto per la concessione di licenze per i diritti di trasmissione di contenuti sportivi è più ampio rispetto quello dei soli contenuti sportivi motoristici;

b)

che si può lasciare aperta la questione di stabilire se il mercato del prodotto rilevante sia il mercato della concessione di licenze per i diritti di trasmissione di tutti i contenuti sportivi o il mercato della concessione di licenze per i diritti di trasmissione di contenuti sportivi regolari non premium.

3.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con le conclusioni cui è giunta la Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione dei mercati rilevanti del prodotto per quanto riguarda:

a)

la fornitura al dettaglio di contenuti audiovisivi;

b)

i diritti di ospitare, organizzare e promuovere competizioni;

c)

la sponsorizzazione e pubblicità di eventi sportivi;

d)

la fornitura di servizi di hospitality packages per eventi sportivi.

Definizione del mercato geografico

4.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con le conclusioni cui è giunta la Commissione nel progetto di decisione in merito alla definizione del mercato geografico rilevante per i seguenti mercati del prodotto per quanto riguarda:

a)

la concessione di licenze per i diritti di trasmissione di contenuti sportivi (nazionali);

b)

la fornitura al dettaglio di contenuti audiovisivi (nazionali);

c)

la concessione dei diritti di ospitare, organizzare e promuovere competizioni (mondiali);

d)

la sponsorizzazione e la pubblicità di eventi sportivi (a livello almeno del SEE, se non mondiale);

e)

la fornitura di servizi di hospitality packages per eventi sportivi (mondiali).

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

5.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che l'operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti orizzontali non coordinati sul mercato della concessione di licenze per i diritti di trasmissione di contenuti sportivi (ordinari, non premium) di:

a)

Spagna

b)

Cechia

c)

Italia

d)

Malta

e)

Paesi Bassi

f)

Germania.

6.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui il sig. John Malone non esercita un'influenza determinante su Liberty Global, cosicché l'operazione non dà luogo a mercati interessati verticalmente.

7.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui, anche se il sig. John Malone esercitasse un'influenza determinante tanto su Liberty Media che su Liberty Global, è improbabile che l'operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali e non coordinati derivanti dalla preclusione dell'accesso ai fattori di produzione alle emittenti al dettaglio concorrenti nei Paesi Bassi.

8.

Il comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione secondo cui, anche se il sig. John Malone esercitasse un'influenza determinante tanto su Liberty Media che su Liberty Global, è improbabile che l'operazione ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva a causa di effetti verticali e non coordinati derivanti dalla preclusione dell'accesso ai fattori di produzione ai licenzianti concorrenti di diritti sportivi in Belgio e nei Paesi Bassi.

Compatibilità con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo

9.

Il Comitato consultivo (12 Stati membri) concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (2), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

(1)   GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1688/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)