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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/1610

23.3.2026

Ricorso proposto il 27 gennaio 2026 – Pizhou Jiangshan Wood / Commissione

(Causa T-56/26)

(C/2026/1610)

Lingua processuale: l'inglese.

Parti

Ricorrente: Pizhou Jiangshan Wood Co.Ltd. (Pizhou, Cina) (rappresentanti: B. Servais e V. Crochet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

imporre alla Commissione di rendere note agli avvocati della ricorrente, in via riservata, le fatture dei fogli da impiallacciatura di eucalipto utilizzate dalla Commissione per stabilire la fascia di prezzo per i dati sulle importazioni dei fogli da impiallacciatura di eucalipto e il successivo valore di riferimento;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2333 della Commissione, del 19 novembre 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di legno compensato di legno duro originario della Repubblica popolare cinese, integralmente nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

condannare la Commissione e ogni interveniente che sarà ammesso a sostegno della Commissione a sostenere le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione aggiungendo un dazio all'importazione del 4,1 % al prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) all’importazione dalla Francia al momento di stabilire il valore di riferimento per i tronchi di pioppo da utilizzare nel valore normale costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (1).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione degli articoli 2, paragrafo 6 bis, e 6, paragrafo 1, del regolamento di base e ha commesso un errore manifesto di valutazione stabilendo il valore di riferimento per i fogli da impiallacciatura di eucalipto utilizzando fatture riservate fornite dal denunciante che si collocavano al di fuori del periodo di inchiesta e facevano riferimento a qualità dei fogli da impiallacciatura di eucalipto non acquistati né utilizzati dalla Jiangshan.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e ha commesso un errore manifesto di valutazione adeguando i valori di riferimento per le materie prime con un importo per i costi di trasporto basato sui costi di trasporto distorti dichiarati dalla Jiangshan.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato gli articoli 2, paragrafo 6 bis, lettera a), e 2, paragrafo 10, del regolamento di base omettendo di detrarre un importo per le spese di vendita diretta dal valore normale costruito, mentre non era incluso alcun importo di quel genere nel prezzo all’esportazione, il che ha avuto come conseguenza un confronto iniquo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale.


(1)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1610/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)