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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/1574 |
23.3.2026 |
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Apelativen sad – Sofia – Bulgaria) – nel procedimento relativo all'esecuzione del mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di RT
(Causa C-293/25 (1) , Moguchev (2) )
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Risposta che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva - Articolo 4, paragrafo 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 8, paragrafo 1 - Riconoscimento di una sentenza che infligge una pena detentiva ai fini dell’esecuzione della condanna - Articolo 25 - Rispetto delle condizioni e della procedura previste da tale decisione quadro nel caso in cui uno Stato membro si impegni ad eseguire una condanna pronunciata con sentenza emessa da un’autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto europeo - Consenso dello Stato di emissione all'esecuzione di tale condanna da parte di uno Stato membro - Applicazione della decisione quadro 2008/909 alla procedura di riconoscimento in tale Stato membro)
(C/2026/1574)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad - Sofia
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: RT
Resistente: Sofiyska apelativna prokuratura
Dispositivo
L'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
dopo che l'autorità competente di uno Stato membro, in applicazione del motivo di non esecuzione facoltativo previsto dall'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso da un altro Stato membro ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva pronunciata in una sentenza emessa in tale altro Stato membro, il procedimento volto al riconoscimento di tale sentenza e all'esecuzione della condanna nel primo Stato membro, previa trasmissione della sentenza e del certificato secondo le modalità e la procedura previste dagli articoli 4 e 5 della decisione quadro 2008/909, è disciplinato da tale decisione quadro.
(1) GU C, C/2025/3407.
(2) Il nome della presente causa è fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1574/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)