European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/1537

15.4.2026

P10_TA(2025)0205

Richiesta di revoca dell'immunità di Péter Magyar

Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2025 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Péter Magyar (2025/2096(IMM))

(C/2026/1537)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Péter Magyar, del 21 marzo 2025, trasmessa dal tribunale del distretto centrale di Pest, in Ungheria, nel quadro di un procedimento penale avviato a suo carico su querela di parte, e comunicata in Aula il 5 maggio 2025,

visto il diritto ad essere ascoltato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento, al quale Péter Magyar ha rinunciato,

visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

visto l'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013, 19 dicembre 2019 e 5 luglio 2023  (1),

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A10-0182/2025),

A.

considerando che il 21 marzo 2025 il tribunale del distretto centrale di Pest ha trasmesso una richiesta di revoca dell'immunità di Péter Magyar, deputato al Parlamento europeo eletto in Ungheria, in relazione a un presunto reato ai sensi dell'articolo 226, paragrafo 1, della legge n. C del 2012 sul codice penale ungherese, per fatti verificatisi nell'aprile 2024 nel quadro di un procedimento penale per diffamazione avviato a suo carico da un querelante;

B.

considerando che, secondo quanto indicato nella richiesta di revoca dell'immunità, Péter Magyar è accusato di aver rilasciato dichiarazioni false durante un intervento pubblico nel corso di una manifestazione e di aver diffuso voci suscettibili di nuocere alla reputazione del movimento politico «Mi Hazánk Mozgalom» (movimento «Patria nostra») e di uno dei suoi vicepresidenti, deputato al parlamento ungherese; che il 13 maggio 2024 è stata avviata un'azione penale a querela di parte nei confronti di Péter Magyar sulla base di una querela per diffamazione;

C.

considerando che Péter Magyar è stato eletto alle elezioni europee del giugno 2024 e che si trovava in campagna elettorale per la propria elezione al Parlamento europeo quando è stata presentata la querela nei suoi confronti;

D.

considerando che il presunto reato non costituisce, e la successiva richiesta di revoca dell'immunità non si riferisce a un'opinione o ad un voto espressi da Péter Magyar nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

E.

considerando che l'articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea stabilisce che i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

F.

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della Legge fondamentale dell'Ungheria, i membri del Parlamento ungherese beneficiano dell’immunità parlamentare; che, a norma dell'articolo 79, paragrafo 2, della legge n. XXXVI del 2012 relativa all'Assemblea nazionale, una persona registrata con effetto definitivo e vincolante come candidato gode della stessa immunità riconosciuta ai deputati fino a quando il risultato delle elezioni non diventa definitivo e vincolante e che, in ogni caso, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, di tale legge, i deputati godono dell'immunità a decorrere dal giorno della loro elezione; che, a norma dell'articolo 74, paragrafo 1, della legge ungherese n. XXXVI del 2012 relativa all'Assemblea nazionale, possono essere avviati o portati avanti procedimenti penali o, in caso di mancata revoca volontaria dell'immunità in relazione alla questione in esame, procedimenti per reati minori e possono essere applicate misure nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di un deputato solo previo consenso dell'Assemblea nazionale;

G.

considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del suo regolamento, l'immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento europeo in quanto istituzione e dei suoi membri;

H.

considerando che l'immunità prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da esso;

I.

considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Parlamento dispone di «un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire alla decisione che fa seguito a una domanda di revoca dell'immunità [...], in considerazione del carattere politico che riveste una tale decisione» (2);

J.

considerando che Péter Magyar è presidente del partito TISZA (Tisztelet és Szabadság Párt) ed era capolista di tale partito alle elezioni europee del 2024; che «Mi Hazánk Mozgalom» ha partecipato anch'esso alle elezioni europee del 2024 e può pertanto essere considerato un concorrente politico diretto di Péter Magyar; che i concorrenti politici sono generalmente soggetti a maggiori critiche e polemiche nel dibattito politico rispetto ai cittadini che non sono politicamente attivi; che, apparentemente, sulla base del diritto ungherese le azioni per diffamazione possono essere intentate sia sulla base del penali che sulla base del diritto civile, il che comporta notevoli differenze in termini di possibili conseguenze giuridiche, tra cui la detenzione; che, nel caso di specie, la scelta di avviare un'azione penale solleva dubbi in merito al suo scopo, in quanto potrebbe superare l'obiettivo legittimo di risarcire il presunto danno, e suggerisce che l’obiettivo perseguito vada al di là di tale obiettivo legittimo e sia, di fatto, quello di danneggiare la reputazione di Péter Magyar nella sua qualità di deputato al Parlamento europeo;

K.

considerando che gli elementi di cui sopra sollevano seri timori sul se vi sia l'intenzione di compromettere l'attività politica di Péter Magyar, e in particolare la sua attività di deputato al Parlamento europeo;

L.

considerando che sembrerebbe dunque, in questo caso, che si possa presupporre la sussistenza del fumus persecutionis, vale a dire «elementi concreti» (3) dai quali si evince che l'intento alla base del procedimento giudiziario in questione è quello di recare pregiudizio all'attività politica di Péter Magyar mediante la richiesta di revoca dell'immunità, nel momento in cui era candidato capolista del suo partito politico alle elezioni europee del 2024;

M.

considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un «accusato» (4);

1.

decide di non revocare l'immunità di Péter Magyar;

2.

incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti dell'Ungheria e a Péter Magyar.


(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; sentenza del Tribunale del 5 luglio 2023, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.

(2)  Sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2020, Troszczynski/Parlamento, C-12/19, ECLI:EU:C:2020:725, punto 26.

(4)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1537/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)