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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/1347

16.3.2026

Ricorso proposto il 6 gennaio 2026 – Krüßmann / Corte di giustizia dell’Unione europea

(Causa T-489/25)

(C/2026/1347)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jannis Krüßmann (Bonn, Germania) (rappresentato da N. Spörkel, avvocato)

Convenuta: Corte di giustizia dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia

annullare la decisione della Corte di giustizia, del 24 giugno 2025, con la quale è stata respinta la domanda di conferma del ricorrente (n. 0004/2025C) relativa all’accesso a tutti i manoscritti, verbali e presentazioni disponibili, elaborati dall’assemblea dei partecipanti al Superior Courts Network (SCN) della Corte europea dei diritti dell’uomo nelle giornate del 6 e del 7 giugno 2024, concernenti la sessione 1 intitolata « National Courts and the challenge of climate change litigation »;

annullare l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 26 novembre 2019, relativa all’accesso del pubblico ai documenti che la Corte di giustizia dell’Unione europea detiene nell’esercizio delle sue funzioni amministrative (1);

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si articola sui seguenti quattro motivi.

1.

Violazione del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2)

La convenuta ha erroneamente ritenuto che le informazioni relative alle strategie di governance climatica (« climate change litigation ») non costituiscano informazioni ambientali ai sensi del regolamento (CE) n. 1367/2006;

la convenuta ha inoltre erroneamente ritenuto di aver partecipato al SCN nella sua qualità di «organo giurisdizionale»;

la convenuta ha altresì illegittimamente applicato l’eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, in quanto:

non ha richiesto il parere dei terzi interessati;

non ha giustificato il perché del proprio convincimento secondo cui l’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali poteva risultare pregiudicato dalla divulgazione delle informazioni;

ha manifestamente travisato i fatti, ignorando che, secondo lo statuto del SCN (3), i documenti condivisi nell’intranet non sono riservati;

ha manifestamente travisato i fatti, non riconoscendo che gli altri partecipanti alle riunioni del SCN erano di per sé tenuti a rispettare il diritto all’informazione in forza del diritto internazionale, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al Patto internazionale sui diritti civili e politici e alla Convenzione di Aarhus;

la convenuta ha omesso di prendere in considerazione l’interesse pubblico alla diffusione delle informazioni richieste.

2.

Violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE

Nella decisione impugnata la convenuta non ha motivato in termini sufficienti l’asserita lesione dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali.

3.

Violazione dell’articolo 3 del regolamento n. 1367/2006, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (4)

La convenuta ha omesso di consultare, prima di negare l’accesso, i «terzi» dai quali provengono i documenti richiesti.

4.

Violazione dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione della CGUE sull’accesso ai documenti

La convenuta ha erroneamente ritenuto di non esercitare funzioni amministrative nel contesto della partecipazione al SCN;

il motivo di esclusione relativo alla tutela dell’interesse pubblico dedotto nella decisione della CGUE sull’accesso ai documenti è nullo, in quanto costituisce una limitazione del diritto di accesso ai documenti che, in violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, non è stata adottata mediante la procedura legislativa ordinaria. Pertanto, la convenuta non può validamente invocarlo;

la divulgazione dei documenti richiesti non pregiudicherebbe le relazioni internazionali.


(1)   GU 2020, C 45, pag. 2 (in prosieguo: la «decisione della CGUE sull’accesso ai documenti»).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo all’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e agli organi della Comunità (GU 2006, L 264, pag. 13).

(3)  Lo Statuto (Charter) del SCN è disponibile sul sito della Corte europea dei diritti dell’uomo al seguente indirizzo: https://www.echr.coe.int/superior-courts-network.

(4)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1347/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)