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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/1315 |
16.3.2026 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 gennaio 2026 – Commissione europea / Ungheria
(Causa C-144/24) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Normativa nazionale che stabilisce, per taluni materiali di base destinati alla costruzione, prezzi di riferimento inferiori ai prezzi di mercato - Obbligo di pagare una «tassa mineraria aggiuntiva» pari al 90 % della differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo di vendita - Misura che incide maggiormente su imprese detenute da società stabilite in altri Stati membri - Assenza di giustificazione - Procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione - Direttiva (UE) 2015/1535 - Articolo 1, paragrafo 1, lettera d) - Nozione di «altro requisito»)
(C/2026/1315)
Lingua processuale: l'ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Armati, M. Mataija e A. Tokár, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M. Z. Fehér, R. Kissné Berta e K. Szíjjártó, agenti)
Dispositivo
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1) |
L’Ungheria, avendo adottato le disposizioni relative al pagamento di una tassa mineraria aggiuntiva contenute nel a gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendeletet [decreto governativo n. 404/2021 (VII. 8.) relativo alla tassa mineraria aggiuntiva da versare ai fini del rilancio dell’economia], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 49 TFUE. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Commissione europea e l’Ungheria si faranno carico delle proprie spese. |
(1) GU C, C/2024/2736.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1315/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)