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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/1063

2.3.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 17 novembre 2025 – Rompetrol Energy SA e Rompetrol Quality Control SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța e Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța

(Causa C-731/25, Rompetrol Energy e Rompetrol Quality Control)

(C/2026/1063)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Rompetrol Energy SA e Rompetrol Quality Control SRL

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța e Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța

Questioni pregiudiziali

1)

Anzitutto si chiede se gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2022/1854 (1) siano invalidi, in quanto adottati in violazione:

del principio di attribuzione delle competenze enunciato all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1, [TUE], e/o

della procedura legislativa prevista dall’articolo 194, paragrafo 3, TFUE e/o

del principio generale della certezza del diritto e del principio di irretroattività, e/o

del principio generale di proporzionalità, sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE e/o

degli articoli 16, 17, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1854, l’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/1854, il principio di proporzionalità e il principio di trasparenza al momento della riutilizzazione della tassa, previsti dal regolamento (UE) 2022/1854, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella istituita dal decreto-legge n. 186/2022, che impone un contributo (i) che estende la cerchia dei soggetti passivi anche alle persone collegate alle società operanti nell’industria del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione e (ii) a un’aliquota eccessiva senza realizzare una valutazione d’impatto, senza tener conto dell’esistenza di misure nazionali equivalenti e senza precisare le modalità con cui si intende attribuire le somme riscosse.

Indipendentemente dalla risposta alla prima questione:

3)

se gli obiettivi europei di realizzare una neutralità climatica entro il 2050 e di garantire l’indipendenza energetica dell’Unione, sanciti all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2021/1119 (2) e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001 (3), ostino a una normativa nazionale come quella istituita dal decreto-legge n. 186/2022 che, imponendo un contributo a un’aliquota eccessiva, non consente di investire gli utili delle società coinvolte nel processo di decarbonizzazione.


(1)  Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261I, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1063/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)