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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/1063 |
2.3.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța (Romania) il 17 novembre 2025 – Rompetrol Energy SA e Rompetrol Quality Control SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța e Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța
(Causa C-731/25, Rompetrol Energy e Rompetrol Quality Control)
(C/2026/1063)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Constanța
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Rompetrol Energy SA e Rompetrol Quality Control SRL
Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Finanțelor – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța e Direcția Regională Antifraudă Fiscală 2 Constanța
Questioni pregiudiziali
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1) |
Anzitutto si chiede se gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2022/1854 (1) siano invalidi, in quanto adottati in violazione:
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2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/1854, l’articolo 15 del regolamento (UE) 2022/1854, il principio di proporzionalità e il principio di trasparenza al momento della riutilizzazione della tassa, previsti dal regolamento (UE) 2022/1854, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella istituita dal decreto-legge n. 186/2022, che impone un contributo (i) che estende la cerchia dei soggetti passivi anche alle persone collegate alle società operanti nell’industria del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione e (ii) a un’aliquota eccessiva senza realizzare una valutazione d’impatto, senza tener conto dell’esistenza di misure nazionali equivalenti e senza precisare le modalità con cui si intende attribuire le somme riscosse. Indipendentemente dalla risposta alla prima questione: |
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3) |
se gli obiettivi europei di realizzare una neutralità climatica entro il 2050 e di garantire l’indipendenza energetica dell’Unione, sanciti all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento 2021/1119 (2) e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2018/2001 (3), ostino a una normativa nazionale come quella istituita dal decreto-legge n. 186/2022 che, imponendo un contributo a un’aliquota eccessiva, non consente di investire gli utili delle società coinvolte nel processo di decarbonizzazione. |
(1) Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (GU 2022, L 261I, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU 2021, L 243, pag. 1).
(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU 2018, L 328, pag. 82).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1063/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)