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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/658 |
9.2.2026 |
Ricorso proposto il 25 novembre 2025 – SBK Art / Consiglio
(Causa T-804/25)
(C/2026/658)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: SBK Art OOO (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in forza degli articoli 263, 275, comma 2, e 277 TFUE, dichiarare inapplicabili:
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in combinato disposto con quanto precede oppure in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente (voce n. 174 dell’elenco); |
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condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’applicazione del diritto derivato dell’Unione nel caso di specie viola i Trattati e lo Stato di diritto: i criteri di inserimento controversi non tengono conto di un obiettivo legittimo e violano l’articolo 215, paragrafo 3, TFUE e il principio di prevedibilità. |
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2. |
Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente: il Consiglio non ha previamente notificato alla ricorrente la sua decisione di inserirla nell’elenco. Esso non ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e non ha riesaminato l’inserimento nell’elenco. |
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3. |
Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione. |
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4. |
Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’inserimento della ricorrente nell’elenco è inconcludente e sproporzionato. |
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5. |
Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: il Consiglio non ha fornito una motivazione legittima per l’inserimento della ricorrente nell’elenco. |
(1) Decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1895).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1894).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/658/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)