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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/658

9.2.2026

Ricorso proposto il 25 novembre 2025 – SBK Art / Consiglio

(Causa T-804/25)

(C/2026/658)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SBK Art OOO (Mosca, Russia) (rappresentanti: G. Lansky e P. Goeth, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

in forza degli articoli 263, 275, comma 2, e 277 TFUE, dichiarare inapplicabili:

l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (per quanto riguarda la Sberbank), e

l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094 del Consiglio, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1089 del Consiglio (per quanto riguarda la Sberbank), e

l’articolo 2, paragrafo 1, ultimo comma, della decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, e l’articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio (per quanto riguarda la ricorrente stessa); nonché,

in combinato disposto con quanto precede oppure in subordine, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, che modifica la decisione (PESC) 2014/145 del Consiglio (1), nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (2), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente (voce n. 174 dell’elenco);

condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’applicazione del diritto derivato dell’Unione nel caso di specie viola i Trattati e lo Stato di diritto: i criteri di inserimento controversi non tengono conto di un obiettivo legittimo e violano l’articolo 215, paragrafo 3, TFUE e il principio di prevedibilità.

2.

Secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente: il Consiglio non ha previamente notificato alla ricorrente la sua decisione di inserirla nell’elenco. Esso non ha dato alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni e non ha riesaminato l’inserimento nell’elenco.

3.

Terzo motivo di ricorso, vertente su un errore di valutazione.

4.

Quarto motivo di ricorso, vertente sul fatto che l’inserimento della ricorrente nell’elenco è inconcludente e sproporzionato.

5.

Quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione: il Consiglio non ha fornito una motivazione legittima per l’inserimento della ricorrente nell’elenco.


(1)  Decisione (PESC) 2025/1895 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1895).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894 del Consiglio, del 12 settembre 2025, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L, 2025/1894).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/658/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)