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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/629 |
9.2.2026 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond (Paesi Bassi) il 22 ottobre 2025 – DP / Minister van Asiel en Migratie
(Causa C-675/25, Abrazov (1) )
(C/2026/629)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Den Haag, zittingsplaats Roermond
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DP
Resistente: Minister van Asiel en Migratie
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 4 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 (2) e l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2024/1351 (3), debba essere interpretato nel senso che un cittadino di paese terzo può essere trasferito in applicazione del regolamento n. 604/2013 e del regolamento 2024/1351 soltanto qualora sia escluso che l’incidenza della decisione di trasferimento implichi un rischio reale e comprovato che detto cittadino di paese terzo sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, e che l’articolo 4 della Carta pertanto osta a che l’autorità nazionale competente, compresa l’autorità giurisdizionale, prenda in considerazione l’incidenza della decisione di trasferimento sullo stato di salute di detto cittadino di paese terzo solo per esaminare se il cittadino di paese terzo sia in grado di viaggiare. |
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2) |
Se gli articoli 1 e 4 della Carta, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, l’articolo 27 paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013 e l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento 2024/1351, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giurisdizionale che verifica la legittimità di una decisione di trasferimento è tenuta, se del caso d’ufficio, a stabilire che il trasferimento sulla base del regolamento n. 604/2013 e del regolamento 2024/1351 è assolutamente vietato e non può essere sospeso qualora da dati oggettivi emerga che la sospensione del trasferimento comporti di per sé un rischio reale e comprovato di un deterioramento significativo e irreversibile dello stato di salute, oppure debba essere ritenuta incompatibile con la dignità umana. |
(1) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
(3) Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L, 2024/1351).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/629/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)