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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/604 |
9.2.2026 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 decembre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht für das Saarland – Germania) – A / GKV-Spitzenverband
(Causa C-743/23 (1) , GKV-Spitzenverband)
(Rinvio pregiudiziale - Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11 - Articolo 13, paragrafo 1 - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 14, paragrafo 8 - Lavoratore che esercita un’attività subordinata nel territorio di più Stati, tra i quali uno Stato membro, la Confederazione svizzera e paesi terzi - Nozione di «parte sostanziale dell’attività» - Presa in considerazione dell’attività esercitata nei paesi terzi)
(C/2026/604)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht für das Saarland
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A
Convenuto: GKV-Spitzenverband
con l’intervento di: Moguntia Food Group AG,
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012,
deve essere interpretato nel senso che:
per determinare se una persona che esercita un’attività subordinata in più Stati membri, tra cui il suo Stato membro di residenza, nonché in più paesi terzi, svolga una parte sostanziale di tale attività nel suo Stato membro di residenza, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 1, occorre prendere in considerazione non solo l’attività subordinata svolta da tale persona negli Stati membri, ma anche quella esercitata nei paesi terzi.
(1) GU C, C/2024/2010.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/604/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)