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dell'Unione europea

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Serie C


C/2026/545

23.1.2026

Sintesi dell'avviso relativo all'apertura di un'indagine approfondita nel caso FS.100068 - NUCTECH a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (UE) 2022/2560

(C/2026/545)

L'11 dicembre 2025, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulle sovvenzioni estere") (1), la Commissione ha deciso di avviare un'indagine approfondita relativa al caso citato dopo aver constatato, sulla base di un esame preliminare, elementi sufficienti per ritenere che Nuctech ha beneficiato di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. L'avvio dell'indagine approfondita non pregiudica la decisione finale sul caso.

1.   Procedimento d'ufficio

Il 16 aprile 2024 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 14 del regolamento sulle sovvenzioni estere che impone a Tongfang Co. Ltd ("Tsinghua Tongfang"), insieme a tutte le imprese da essa controllate direttamente o indirettamente, tra cui Tongfang Nuctech Technology Co., Ltd ("Nuctech Technology"), Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. ("Nuctech Warsaw") e Instech Netherlands BV (2) ("Nuctech Netherlands" e, insieme a Nuctech Warsaw, "soggetti Nuctech nell'UE"), di sottoporsi ad accertamenti.

Tra il 23 aprile 2024 e il 26 aprile 2024 la Commissione ha effettuato accertamenti nei locali di Nuctech Warsaw e Nuctech Netherlands. La Commissione ha inoltre svolto due accertamenti presso i locali della Direzione generale della Concorrenza a Bruxelles tra il 30 maggio e il 5 giugno 2024 e tra il 3 aprile e il 9 aprile 2025.

Le attività svolte dall'impresa oggetto dell'indagine sono le seguenti:

Tsinghua Tongfang è registrata nella Repubblica popolare cinese ("RPC"). Opera nel settore delle applicazioni della tecnologia nucleare, dell'industria dell'informazione, della conservazione dell'energia e della protezione dell'ambiente. Tsinghua Tongfang è controllata dalla China National Nuclear Corporation, a sua volta controllata dalla commissione della RPC per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato ("SASAC"). Il proprietario effettivo della SASAC è il governo della RPC.

Nuctech Technology è registrata nella RPC ed è controllata da Tsinghua Tongfang. Nuctech Technology controlla indirettamente Nuctech Warsaw, registrata in Polonia, e Nuctech Netherlands, registrata nei Paesi Bassi. Nuctech Technology e le sue controllate operano su scala mondiale nella produzione e nella vendita di sistemi di rilevamento delle minacce, compresi prodotti di ispezione per la sicurezza di aeroporti, porti, ferrovie e strade, frontiere e infrastrutture critiche. Nel presente avviso Nuctech Technology e le sue controllate sono denominate collettivamente "Nuctech".

2.   Indizi dell'esistenza di sovvenzioni estere

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per ritenere che, dopo il 12 luglio 2018, Nuctech abbia ricevuto le seguenti sovvenzioni estere ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sulle sovvenzioni estere:

i.

sovvenzioni concesse dalle autorità pubbliche centrali o locali della RPC. La Commissione conclude in via preliminare che tali misure: i) hanno conferito un vantaggio a Nuctech in quanto consistono nel trasferimento diretto di fondi che in normali condizioni di mercato non sarebbero stati a disposizione di questa impresa; e ii) sono limitate alle imprese che operano in settori specifici o che svolgono attività che sono state specificamente sostenute dalla RPC attraverso regimi dedicati;

ii.

misure fiscali concesse dalla RPC, sotto forma di misure fiscali preferenziali quali aliquote ridotte dell'imposta sul reddito delle società, superdetrazioni al lordo delle imposte per i costi di ricerca e sviluppo, rimborsi dell'IVA sui software e altri rimborsi fiscali. La Commissione conclude in via preliminare che tali misure: i) consistono nella rinuncia a entrate da parte delle autorità fiscali della RPC; ii) conferiscono a Nuctech un vantaggio risultante dalla differenza tra l'imposta che avrebbe normalmente dovuto pagare e quella che ha effettivamente pagato; e iii) sono specifiche, in particolare perché sono limitate a società riconosciute come "imprese ad alta tecnologia" o a società di una certa dimensione o industria. Gli altri contribuenti non possono beneficiare delle stesse misure;

iii.

finanziamenti agevolati concessi a Nuctech sotto forma di prestiti concessi da banche le cui azioni, secondo quanto ritenuto in questa fase dalla Commissione, sono attribuibili alla RPC. La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni in suo possesso, vi siano indicazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle sovvenzioni estere, del fatto che Nuctech abbia beneficiato di prestiti a condizioni agevolate e che tali condizioni sono state probabilmente influenzate da politiche delle autorità pubbliche centrali o locali della RPC favorevoli alle imprese del suo settore. I prestiti erano specificamente destinati a Nuctech e pertanto limitati a una sola impresa;

iv.

infine la Commissione esaminerà altri contributi finanziari esteri assimilabili a sovvenzioni estere a favore di Nuctech, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico e il sostegno alla liquidità. La Commissione può inoltre indagare su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto da Nuctech, se portato alla sua attenzione nel corso dell'indagine approfondita.

3.   Indizi di una distorsione del mercato interno

Sulla base delle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi per ritenere che le sovvenzioni individuate in via preliminare siano tali da migliorare la posizione concorrenziale di Nuctech nel mercato interno e avere un'incidenza negativa effettiva o potenziale sulla concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 4 del regolamento sulle sovvenzioni estere.

Tenuto conto del fatto che i soggetti Nuctech nell'UE sono di proprietà di Nuctech Technology, dell'esistenza di strettissimi legami funzionali, economici e organici tra Nuctech Technology e questi soggetti nell'UE, dell'importo delle sovvenzioni, dell'importanza del prezzo come motore competitivo nel mercato interno, nonché dell'assenza di fattori giuridici o economici credibili che impediscano o rendano improbabile il trasferimento di risorse tra Nuctech Technology e i soggetti Nuctech nell'UE, la Commissione conclude che vi sono indicazioni del fatto che Nuctech possiede la capacità di trasferire parte del vantaggio tratto dalle sovvenzioni estere verso le sue attività nel mercato interno ed è incentivata a farlo.

La Commissione ha inoltre riscontrato indicazioni del fatto che il miglioramento della posizione concorrenziale di Nuctech potrebbe effettivamente o potenzialmente incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato interno, consentendo a questa impresa di offrire ai clienti prezzi inferiori o condizioni commerciali più favorevoli rispetto ai concorrenti. Questo può a sua volta aver consentito a Nuctech di aggiudicarsi più appalti a scapito dei concorrenti, rafforzando di conseguenza la sua posizione nel mercato interno. Inoltre, queste condizioni favorevoli possono aver ridotto o eliminato la concorrenza in alcune gare d'appalto, impedendo o dissuadendo i concorrenti dal partecipare. Infine, le sovvenzioni estere possono aver contribuito alla capacità di Nuctech di depositare brevetti per tecnologie legate ai sistemi di rilevamento delle minacce a un ritmo molto elevato, il che può aver contribuito alla sua penetrazione nel mercato.

4.   Conclusioni

Per i motivi di cui sopra la Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per concludere che Nuctech abbia ricevuto le sovvenzioni estere distorsive del mercato interno di cui alla sezione 2 e 3 e per avviare un'indagine approfondita a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento sulle sovvenzioni estere.

5.   Invito a presentare osservazioni

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento sulle sovvenzioni estere e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione (3) ("regolamento di esecuzione"), l Commissione invita eventuali persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri e il paese terzo che ha presumibilmente concesso le sovvenzioni estere di cui alla sezione 2 a presentare osservazioni. Conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, se le osservazioni scritte trasmesse contengono informazioni riservate, la persona che le trasmette fornisce, contemporaneamente alla versione riservata, una versione non riservata.

In casi debitamente giustificati, gli autori delle osservazioni possono chiedere che la loro identità non sia divulgata. L'anonimato sarà concesso sulla base di una buona motivazione esplicita indicata nella richiesta.

Le osservazioni, per poter essere debitamente prese in considerazione nella procedura, devono pervenire alla Commissione entro un mese di calendario dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail all'indirizzo COMP-FSR-REGISTRY@ec.europa.eu, indicando il riferimento FS.100068.


(1)  Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1).

(2)  Dal luglio 2024 Nuctech Netherlands ha cambiato il proprio nome in InsTech Netherlands BV.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione, del 10 luglio 2023, recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/545/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)