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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2026/503 |
23.1.2026 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’11 novembre 2025
su a) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, b) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione e c) un progetto di proposta di regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità per le cartolarizzazioni nella riserva di liquidità degli enti creditizi
(CON/2025/35)
(C/2026/503)
Introduzione e base giuridica
In data 15 luglio 2025 e 9 settembre 2025, rispettivamente, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo richieste di parere su a) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (1) (di seguito le «proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni»); e b) una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le esposizioni verso la cartolarizzazione (2) (di seguito le «proposte di modifica al CRR»). Inoltre, in data 17 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato un progetto di proposta di regolamento delegato che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità per le cartolarizzazioni nella riserva di liquidità degli enti creditizi (3) (di seguito le «proposte di modifica al regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità (liquidity coverage ratio, LCR)» e, unitamente alle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni e alle proposte di modifica al CRR, le «proposte di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto le proposte di regolamento contengono disposizioni che incidono su: a) il compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire ed attuare la politica monetaria dell'Unione ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, del trattato; b) il compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e c) i compiti conferiti alla BCE ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato riguardo le politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. Obiettivi delle proposte di regolamento e considerazioni sulla stabilità finanziaria
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1.1. |
La BCE accoglie con favore le proposte di regolamento, che miglioreranno il funzionamento del quadro dell'Unione sulle cartolarizzazioni. Un mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione che funziona correttamente era già stato individuato come un pilastro importante del piano d'azione iniziale della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali nel 2015 ed è un elemento importante dell'agenda dell’unione dei risparmi e degli investimenti. Le proposte di regolamento rappresentano un passo nella giusta direzione per compiere ulteriori progressi a livello dell'Unione al fine di a) realizzare economie di scala nello sviluppo di prodotti di cartolarizzazione; b) agevolare l'espansione del mercato; e c) sostenere l'integrazione dei mercati dell'Unione, tutti elementi che sosterrebbero ampiamente l'unione del risparmio e degli investimenti. Le proposte di regolamento contribuirebbero inoltre a garantire che il mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione sia in grado di svolgere un ruolo significativo nello sviare i rischi dagli enti creditizi, in modo che questi ultimi si trovino in una posizione migliore per soddisfare l’ulteriore domanda di finanziamenti dell'economia reale, creando nel contempo opportunità per gli investitori dei mercati finanziari. Un quadro per le cartolarizzazioni ben strutturato può, in linea di principio, sostenere la crescita economica, che in ultima analisi può contribuire positivamente alla stabilità finanziaria. A tale riguardo, la BCE concorda anche con la Commissione sul fatto che la riforma normativa non possa fare di più per stimolare lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni. |
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1.2. |
In risposta alla crisi finanziaria mondiale, l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) hanno intrapreso una revisione normativa delle cartolarizzazioni, traendo insegnamenti dalla crisi, che ha condotto all'introduzione di obblighi in materia di mantenimento del rischio, migliori norme in materia di informativa e requisiti patrimoniali più elevati per le banche. Nel 2014 i principi di Basilea per le cartolarizzazioni sono stati modificati per riconoscere, attraverso la nozione di «cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili», che le cartolarizzazioni strutturate in modo responsabile giustificavano requisiti patrimoniali inferiori riflettendo un profilo di rischio inferiore (4). |
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1.3. |
La crescita sostenibile del mercato delle cartolarizzazioni richiede cartolarizzazioni semplici e standardizzate e solidi requisiti prudenziali che preservino adeguati incentivi di strutturazione. Qualsiasi potenziale modifica del quadro normativo dovrebbe essere valutata rispetto agli obiettivi di trasferire in modo trasparente il rischio dai cedenti, mentre essi mantengono «un forte interesse finanziario», ampliando la base di investitori per le cartolarizzazioni e promuovendo un mercato sostenibile e sano. Il quadro prudenziale e normativo dovrebbe incoraggiare la creazione di operazioni semplici e standardizzate e scoraggiare le operazioni complesse con benefici limitati per il finanziamento dell'economia e rischi più elevati per gli enti creditizi che agiscono in qualità di investitori e cedenti. |
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1.4. |
Nel complesso, la BCE concorda con la conclusione esposta nel parere congiunto delle autorità europee di vigilanza sulle cartolarizzazioni del 2022 (5), secondo cui potrebbe essere utile migliorare la coerenza e la sensibilità al rischio del quadro patrimoniale per le banche, ma che la ricalibrazione del quadro prudenziale sulle cartolarizzazioni non sarebbe una soluzione che, di per sé, garantirebbe il rilancio del mercato delle cartolarizzazioni. Ad esempio, la differenza tra le dimensioni dei mercati delle cartolarizzazioni europeo e statunitense non è determinata da fattori normativi, ma piuttosto da differenze strutturali tra i mercati europeo e statunitense, con imprese di emanazione governativa che svolgono un ruolo di primo piano e decisivo nelle dimensioni del mercato delle cartolarizzazioni statunitense. |
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1.5. |
È opportuno prestare attenzione all'impatto delle proposte di modifica per quanto riguarda le cartolarizzazioni sintetiche, un segmento che sta già stimolando la crescita nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione. Se non adeguatamente gestite dagli enti creditizi cedenti, le grandi cartolarizzazioni sintetiche possono creare prociclicità a causa del rischio di rinnovo; ciò potrebbe avere effetti negativi sulla stabilità finanziaria se l'uso di tali cartolarizzazioni da parte degli enti creditizi dovesse diventare significativo. L'uso su larga scala delle cartolarizzazioni sintetiche può creare tre vulnerabilità principali: esse a) consentono alle banche di concedere maggiori crediti all’economia mantenendo al contempo lo stesso livello di capitale o di effettuare pagamenti di dividendi/riacquisti di azioni proprie, entrambi fattori che fanno leva sul bilancio, sebbene il coefficiente di leva finanziaria limiti tale effetto; b) devono essere rinnovate con maggiore frequenza rispetto alle cartolarizzazioni tradizionali al fine di preservare il trasferimento del rischio del portafoglio residuo alla scadenza della protezione, nel caso in cui le due operazioni non coincidano; e c) se i venditori di protezione non sono in grado di far fronte a perdite elevate durante le fasi di rallentamento economico, l'effettivo trasferimento del rischio è messo in pericolo se la protezione del credito non è sufficientemente garantita. Se le emissioni dovessero continuare in linea con le tendenze attuali o addirittura accelerare, non si potrebbe escludere la possibilità che i rischi per la stabilità finanziaria si accumulino e diventino sostanziali (6). È pertanto necessario un monitoraggio continuo dei rischi. |
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1.6. |
L'obiettivo principale della cartolarizzazione dovrebbe essere quello di trasferire efficacemente il rischio sostanziale dalle banche cedenti ad altre parti del sistema finanziario che si trovano nella posizione ideale per assumerlo in base alla loro propensione al rischio e ai loro mandati di investimento, e di diversificare le fonti di finanziamento, entrambi in grado di sbloccare nuovi prestiti all'interno dell'economia. Le cartolarizzazioni tradizionali, basate su strutture di vendita effettiva, hanno storicamente conseguito tali obiettivi in modo soddisfacente. Sebbene le cartolarizzazioni sintetiche sostituiscano sempre più le strutture di vendita effettiva per il trasferimento del rischio, esse sono prive della componente di finanziamento e pertanto contribuiscono molto meno ai nuovi prestiti e possono introdurre nuovi rischi per la stabilità finanziaria. Per questo motivo, la BCE ritiene che le cartolarizzazioni tradizionali conseguano meglio gli obiettivi delle proposte di regolamento. |
2. Considerazioni in materia di vigilanza prudenziale
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2.1. |
Gli enti creditizi cedenti generalmente ricorrono alla cartolarizzazione per ridurre l'importo del capitale che sono tenuti a mantenere da un punto di vista normativo o a fini di finanziamento. Se non gestite in modo adeguato, le cartolarizzazioni possono anche comportare gravi rischi sia per gli enti creditizi cedenti che per quelli investitori o per il settore bancario nel suo complesso, come si è osservato durante la crisi finanziaria mondiale. Per questo motivo lo sviluppo a lungo termine del mercato richiede un reale trasferimento della maggior parte dei rischi al di fuori del settore bancario a una base di investitori diversificata in grado di gestire tali rischi. È opportuno che le autorità di vigilanza dispongano inoltre di poteri che consentano loro di individuare e arrestare precocemente i comportamenti rischiosi sia da parte degli enti creditizi cedenti che di quelli investitori. |
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2.2. |
È opportuno che le misure mirate a ridurre i requisiti normativi siano strettamente limitate alle posizioni verso la cartolarizzazione di qualità strutturale e creditizia molto elevata ed è opportuno che includano garanzie adeguate al fine di garantire un solido mercato delle cartolarizzazioni durante l'intero ciclo economico. A tale riguardo, è positivo che la Commissione stia cercando un modo mirato per sostenere il mercato creando un nuovo concetto di «operazioni resilienti», che beneficerebbe di un trattamento più favorevole, con garanzie. Tuttavia, la proposta di ricalibrare i requisiti esistenti appare eccessiva e complessa e può quindi non riuscire a conseguire gli obiettivi dichiarati di sostenere una crescita sostenibile e sana del mercato delle cartolarizzazioni e di generare ulteriori prestiti alle famiglie e alle imprese all'interno dell'Unione. |
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2.3. |
L'uso di prodotti di cartolarizzazione semplici, come le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), potrebbe avere effetti positivi sul mercato delle cartolarizzazioni. È opportuno che le nuove operazioni rimangano inoltre sufficientemente semplici da consentire alle autorità di vigilanza di mantenere la capacità di svolgere i loro compiti e di stare al passo con la crescita del mercato, senza richiedere risorse sproporzionate che graverebbero negativamente sugli enti creditizi sottoposti a vigilanza o senza perdere di vista gli sviluppi del mercato. Per questo motivo l'uso di prodotti semplici e standardizzati è un passo necessario per contribuire allo sviluppo del mercato, sostenendo nel contempo la stabilità finanziaria e attirando nuovi investitori. Per contro, sebbene le cartolarizzazioni complesse e le strutture opache possano massimizzare la redditività delle singole operazioni, esse vincolano le risorse degli enti creditizi cedenti, degli investitori e delle autorità di vigilanza e, in ultima analisi, non apportano benefici aggiuntivi al settore finanziario o all'economia in generale. Per questo motivo, nel presente parere la BCE propone modifiche specifiche riguardanti la ricalibrazione del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni. |
3. Considerazioni sull'attuazione della politica monetaria
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3.1. |
La BCE osserva che i segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali sono considerati garanzie ammissibili per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (7), purché soddisfino i criteri di ammissibilità delle garanzie di quest’ultimo (8). Anche i titoli garantiti da attività sono stati acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività della BCE (9) e del programma di acquisto per l'emergenza pandemica (10). A tale riguardo, la BCE accoglie con favore l'obiettivo generale delle proposte di regolamento, in quanto un mercato delle cartolarizzazioni funzionante (di elevata qualità) può sostenere l'attuazione della politica monetaria nell'area dell'euro fornendo ulteriori garanzie di elevata qualità che le controparti dell'Eurosistema possono utilizzare per partecipare alle operazioni di credito dell'Eurosistema. |
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3.2. |
La BCE avverte che la disponibilità di informazioni sufficienti è di fondamentale importanza per le valutazioni di due diligence nella gestione del rischio e per il monitoraggio dei titoli garantiti da attività accettati come garanzie o acquistati a fini di politica monetaria. |
4. La competenza della BCE a vigilare sull'osservanza dei criteri STS
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4.1. |
Le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni affidano alle autorità competenti responsabili della vigilanza prudenziale, compresa la BCE per gli enti significativi nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico, la responsabilità di vigilare sull'applicazione dei criteri STS da parte degli enti creditizi cedenti e promotori quando cedono o promuovono cartolarizzazioni STS. |
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4.2. |
Sebbene la BCE ritenga utile una vigilanza a livello dell'Unione in relazione ai criteri STS, la stessa ricorda i suoi precedenti pareri secondo cui le disposizioni che indicano i criteri STS e disciplinano il processo per garantirne l’osservanza attengono alla vigilanza del mercato delle cartolarizzazioni, e pertanto la vigilanza sull’osservanza dei criteri STS dovrebbe essere un compito estraneo a quelli relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi (11). |
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4.3. |
La BCE riconosce che l’osservanza dei criteri STS da parte degli enti creditizi cedenti e promotori incide anche sui requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione STS mantenute dagli enti creditizi cedenti e promotori, nonché sui requisiti patrimoniali degli enti creditizi dell'Unione che operano in veste di investitori. Tuttavia, la BCE sostiene che la vigilanza sull’osservanza dei criteri STS da parte degli enti creditizi cedenti e promotori non è un compito prudenziale tradizionale. Conferire alla BCE il compito di vigilare sull’osservanza dei criteri STS quale compito prudenziale richiederebbe di fatto una lettura estensiva dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (12). |
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4.4. |
Poiché la vigilanza sull’osservanza dei criteri STS non rappresenta un compito prudenziale tradizionale, affidarlo alle autorità di vigilanza prudenziale può comportare che alcune autorità di vigilanza prudenziale, tra cui la BCE, dovrebbero stanziare risorse aggiuntive per svolgerlo. Per contro, le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni potrebbero anche determinare divergenze in materia di vigilanza in alcuni Stati membri e nell'Unione tra la vigilanza degli enti creditizi e quella di enti non creditizi cedenti e dei verificatori terzi. |
Osservazioni di carattere specifico
Parte I: Proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni
5. Semplificazione degli obblighi di due diligence degli investitori
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5.1. |
Gli investitori in cartolarizzazioni sono tenuti a effettuare i propri controlli di due diligence per garantire la piena comprensione dei rischi e delle caratteristiche della pertinente posizione verso la cartolarizzazione. Tuttavia, obblighi di due diligence eccessivamente prescrittivi possono dissuadere nuovi investitori dall'entrare nel mercato e limitare l'attività sul mercato secondario. |
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5.2. |
La BCE accoglie pertanto con favore l'obiettivo di rendere gli obblighi di due diligence più proporzionati e concentrati sulle caratteristiche di rischio e sulle caratteristiche strutturali che possono incidere sostanzialmente sulla performance della cartolarizzazione, ma ritiene essenziale che il regolamento sulle cartolarizzazioni fornisca orientamenti più chiari su come è opportuno interpretare e applicare nella pratica la proporzionalità. In particolare, la BCE accoglie con favore la proposta di eliminare l'obbligo per gli investitori istituzionali di verificare l’osservanza, da parte delle parti venditrici stabilite nell'Unione, degli obblighi di mantenimento del rischio, degli obblighi di trasparenza e delle politiche di selezione e determinazione dei prezzi per le esposizioni deteriorate. L'eliminazione di tali obblighi dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi per gli investitori istituzionali e ridurre la duplicazione dei controlli di conformità all'interno dell'Unione. |
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5.3. |
Tuttavia, la logica per rendere più proporzionati gli obblighi di due diligence si basa sul presupposto che le parti venditrici stabilite nell'Unione rispettino i loro obblighi. Pertanto, il problema della frammentazione della vigilanza evidenziato nel parere del Comitato congiunto potrebbe non essere adeguatamente affrontato nella proposta per il segmento delle cartolarizzazioni cedute da istituti finanziari non bancari. Dato che si prevede una crescita significativa del segmento non bancario nel prossimo futuro, la BCE ritiene opportuno prendere in considerazione una vigilanza centralizzata o più coordinata a livello dell'Unione sull’osservanza del regolamento sulle cartolarizzazioni (compresa l’osservanza dei criteri STS) per tutti i segmenti. Ciò potrebbe anche essere integrato da una vigilanza centralizzata o più coordinata a livello dell'Unione dei verificatori terzi per raccogliere sinergie, in quanto anche il numero di verificatori terzi potrebbe aumentare se il mercato dovesse svilupparsi come previsto. A tale riguardo, sembra che le autorità di vigilanza del mercato possano trovarsi nella posizione migliore per vigilare sull'adempimento dei criteri relativi ai cedenti da parte di tutti i cedenti. |
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5.4. |
Inoltre, i considerando delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni illustrano l'intenzione di applicare, nel complesso, gli obblighi di due diligence in modo più proporzionato e di consentire una due diligence semplificata per le operazioni ripetute (13). Tale intenzione non trova tuttavia riscontro nelle modifiche specifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni (14). Al contrario, le disposizioni pertinenti sopprimono (15) solo l'elenco minimo delle caratteristiche da valutare prima degli investimenti. Le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni non modificano in modo sostanziale l'attuale ambito di applicazione generale della valutazione della due diligence, ad esempio «tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione» o il livello di valutazione della due diligence e la documentazione richiesta, ossia «procedure scritte adeguate che siano proporzionate al profilo di rischio della posizione verso la cartolarizzazione». La BCE suggerisce pertanto di introdurre un riferimento specifico alla proporzionalità e alla semplificazione della due diligence direttamente in seno alle disposizioni pertinenti (16) e di chiarire ulteriormente le nozioni di proporzionalità per le cartolarizzazioni a basso rischio e per le operazioni ripetute. Ciò dovrebbe fornire agli investitori istituzionali una base giuridica specifica per adeguare il loro attuale approccio alla due diligence ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni. In mancanza di tale chiarimento, sussiste il rischio di un'interpretazione e di un'attuazione incoerenti da parte di diversi investitori istituzionali e si rischierebbe di non conseguire l'auspicata riduzione degli sforzi e dei costi di due diligence. |
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5.5. |
Inoltre, la proposta di soppressione dell'obbligo per gli investitori di verificare la conformità ai requisiti per le cartolarizzazioni STS (17) aumenta il ricorso alle notifiche e alle verifiche STS. La BCE concorda pertanto sul fatto che le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni (18) dovrebbero imporre che i verificatori terzi della conformità ai criteri STS siano non solo autorizzati, ma anche sottoposti a un'adeguata vigilanza. È altresì importante che l’osservanza dei criteri STS da parte dei cedenti, dei prestatori originari e delle società veicolo per la cartolarizzazione continui a essere oggetto di un’adeguata vigilanza da parte delle autorità competenti interessate. |
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5.6. |
Agli investitori dovrebbe essere concesso un periodo di tempo dopo l'investimento per documentare e dimostrare l’osservanza degli obblighi di verifica della procedura di due diligence. A tale riguardo, la BCE accoglie con favore il chiarimento secondo cui gli investitori istituzionali dispongono di un periodo di 15 giorni di calendario per documentare i loro obblighi di due diligence quando investono sul mercato secondario (19). La BCE accoglie inoltre con favore che tale proroga concessa agli investitori istituzionali per documentare la propria due diligence lasci invariato il requisito secondo cui gli investitori istituzionali devono adempiere ai loro obblighi di due diligence prima del loro investimento e nel pieno rispetto dell'articolo 5 del regolamento sulle cartolarizzazioni. Tali obblighi sostanziali non sono, come è giusto, coinvolti dalle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni. |
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5.7. |
La BCE è tuttavia scettica in merito alle nuove deroghe agli obblighi di due diligence proposte per talune posizioni verso cartolarizzazioni garantite da banche multilaterali di sviluppo (20) o in cui il segmento prime perdite che rappresenta almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione (21). La BCE riconosce che il profilo di rischio di una posizione verso una cartolarizzazione direttamente garantita da una banca multilaterale di sviluppo potrebbe richiedere un obbligo di due diligence diverso rispetto a una posizione simile priva di garanzia pubblica. La BCE ritiene, tuttavia, che ciò potrebbe essere trattato in modo proporzionato ai sensi della nuova formulazione delle pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni (22). Per quanto riguarda le cartolarizzazioni con una posizione sostanziale che copre le prime perdite, non sussiste alcuna ragione per derogare agli obblighi di due diligence per altre posizioni nelle medesime operazioni, giacché tali posizioni non beneficiano della garanzia. |
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5.8. |
Rispetto all'intenzione di chiarire il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione degli obblighi di due diligence, la BCE concorda sul fatto che la certezza del diritto per gli investitori istituzionali è un aspetto fondamentale per aumentare la partecipazione ai mercati delle cartolarizzazioni dell'Unione. Allo stesso tempo, un regime sanzionatorio efficace è una componente essenziale degli stessi obblighi di due diligence. Tuttavia, se il regime sanzionatorio proposto per le violazioni degli obblighi di due diligence è troppo severo, i nuovi investitori potrebbero essere disincentivati dalla partecipazione. La BCE ritiene pertanto che un regime sanzionatorio più proporzionato rispetto alle sanzioni applicabili ai requisiti relativi alle vendite potrebbe essere più adatto a conseguire gli obiettivi delle proposte di regolamento di ampliare la base di investitori nei mercati delle cartolarizzazioni. Inoltre, l'imposizione di sanzioni amministrative agli investitori istituzionali a norma del regolamento sulle cartolarizzazioni, in aggiunta al trattamento prudenziale punitivo già disponibile nell'ambito dei regimi normativi settoriali esistenti, potrebbe essere considerata sproporzionata. Il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) (di seguito il «regolamento sui requisiti patrimoniali» o il «CRR») prevede già che le autorità competenti impongano un fattore aggiuntivo di ponderazione del rischio proporzionato qualora un ente non soddisfi determinati requisiti specifici a norma del regolamento sulle cartolarizzazioni (24), (25). |
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5.9. |
La possibilità per gli investitori istituzionali di delegare a un altro investitore istituzionale l'adempimento dei loro obblighi di due diligence conformemente al regolamento sulle cartolarizzazioni (26) implica attualmente la possibilità di imporre sanzioni all'investitore delegato, anziché all'investitore delegante. Le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni mirano a modificare tale approccio, affinché la responsabilità giuridica e le relative sanzioni restino a carico dell'investitore delegante, piuttosto che dell'investitore che gestisce l'adempimento degli obblighi di due diligence Sebbene il principio generale applicato agli accordi di esternalizzazione nella regolamentazione finanziaria sia che la responsabilità giuridica e l'obbligo di conformità restano a carico dell'entità che ricorre all’esternalizzazione, piuttosto che dell'entità delegata, la BCE ritiene che il rispetto della due diligence sia principalmente responsabilità dell'entità che effettivamente svolge tali controlli. Inoltre, la proposta di modifica potrebbe anche disincentivare i nuovi investitori dall'entrare nel mercato delle cartolarizzazioni, il che sarebbe in contrasto con l'obiettivo della proposta. Infine, la responsabilità giuridica potrebbe essere trasferita solo mediante delega ad altri investitori istituzionali che sono essi stessi soggetti agli obblighi pertinenti (27). La BCE suggerisce pertanto che le pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni non siano modificate come proposto dalla Commissione (28), ma solo chiarite nel senso che l'investitore istituzionale delegante deve garantire che l'investitore al quale è delegato l'adempimento dell'obbligo abbia sufficiente esperienza. Ciò non dovrebbe pregiudicare i fattori aggiuntivi proporzionati di ponderazione del rischio da imporre agli enti deleganti ai sensi del CRR (29). |
6. Allentamento di taluni obblighi di mantenimento del rischio
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6.1. |
La BCE prende atto della proposta di esenzione dagli obblighi di mantenimento del rischio per le cartolarizzazioni con segmenti prime perdite con uno spessore minimo del 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate detenute o garantite da soggetti specificati (30), compresa l'Unione. Si ritiene generalmente che tale segmento fornisca una copertura del rischio sufficiente e rifletta gli obiettivi delle pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni (31), che mirano a promuovere le operazioni sostenute da enti pubblici o di promozione. |
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6.2. |
Tuttavia, alcuni tipi di operazioni di cartolarizzazione, come quelle che comportano esposizioni ad alto rischio o esposizioni deteriorate, necessitano di garanzie supplementari per assicurare un'adeguata copertura del rischio. Per far fronte a questi casi, lo spessore del segmento prime perdite potrebbe, ad esempio, essere fissato al maggiore tra il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate e un fattore dell'importo delle perdite attese del portafoglio di esposizioni cartolarizzate dell'operazione specifica, con la possibilità di una calibrazione basata su dati concreti per migliorare l'accuratezza. Come ulteriore garanzia, anziché esentare del tutto tali operazioni dagli obblighi di mantenimento del rischio, si potrebbe considerare la possibilità di richiedere un interesse economico netto rilevante pari, almeno, al 5 % per i restanti segmenti non garantiti, conseguito attraverso una sezione verticale o un metodo diverso previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sulle cartolarizzazioni. Tali adeguamenti rafforzerebbero il quadro normativo, garantendo una maggiore solidità pur rimanendo coerenti con l'intenzione della modifica proposta. |
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6.3. |
Sulla base delle precedenti esperienze di vigilanza, la BCE propone di introdurre un'ulteriore opzione di conformità al mantenimento del rischio per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate che beneficiano di sistemi di garanzia pubblici. Negli ultimi anni è stata dimostrata l'efficacia (32) di questi sistemi pubblici di garanzia nella risoluzione e nella riduzione dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche. In particolare, la BCE propone che il mantenimento di una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascun segmento venduto o trasferito agli investitori, come attualmente consentito dal regolamento sulle cartolarizzazioni (33), sia considerato conforme ai requisiti di mantenimento del rischio anche nel caso in cui uno o più segmenti siano pienamente garantiti da soggetti ammissibili (34), a condizione che sia mantenuta una percentuale non inferiore al 5 % del valore nominale di ciascuno dei segmenti non garantiti (35). Tale modifica integrerebbe i metodi attualmente utilizzati nelle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate nell'ambito dei sistemi di garanzia esistenti, come il mantenimento di un segmento prime perdite, introducendo un percorso alternativo di conformità senza alterare l'integrità prudenziale dei sistemi. Tale ulteriore flessibilità sosterrebbe il continuo utilizzo di tali sistemi, che si sono dimostrati efficaci nel facilitare la cartolarizzazione e la risoluzione delle esposizioni deteriorate, e contribuirebbe ulteriormente al più ampio obiettivo strategico di affrontare la questione dei crediti deteriorati pregressi nel sistema bancario dell'Unione. |
7. Semplificazione degli obblighi di informativa
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7.1. |
La BCE sostiene l'obiettivo di semplificare gli obblighi di informativa ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni. È accolto con favore un approccio mirato alla riduzione degli oneri di segnalazione e dei relativi costi, con particolare attenzione all'eliminazione dei punti di dati che non sono essenziali per gli investitori attuali o potenziali e per le autorità competenti. Tuttavia, tale semplificazione non deve compromettere la qualità dei dati, la comparabilità o l'inclusione di informazioni essenziali per la gestione del rischio e una vigilanza efficace. L'onere di segnalazione non è determinato esclusivamente dal numero di campi di dati da compilare, ma anche dalla complessità e dalla praticità degli obblighi di conformità. È opportuno adoperarsi per garantire che gli obblighi di segnalazione rimangano proporzionati, preservando nel contempo l'accesso a tutte le informazioni necessarie, ma anche migliorando la qualità dei dati per garantirne l'utilità e la comparabilità. Di conseguenza, l'obiettivo quantitativo di ridurre del 35 % gli obblighi di segnalazione dovrebbe essere applicato in modo flessibile per garantire che le informazioni essenziali, comprese quelle necessarie per la gestione del rischio e le priorità politiche emergenti, possano essere conservate. La BCE sostiene inoltre l'introduzione di una distinzione tra campi obbligatori e campi facoltativi nei moduli di segnalazione rivisti, in quanto ciò potrebbe contribuire a un quadro di segnalazione più proporzionato e flessibile. Tuttavia, la BCE ritiene importante che la comunicazione di informazioni pertinenti per la valutazione del rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione sia obbligatoria al fine di garantire che la semplificazione degli obblighi di segnalazione rimanga coerente con l'approccio proporzionato alla due diligence. |
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7.2. |
La semplificazione dei moduli di segnalazione non dovrebbe precludere l'inclusione di punti di dati pertinenti per il monitoraggio dei rischi climatici e ambientali, compresi quelli relativi ai rischi fisici e di transizione (36). Attualmente tali dati sono scarsi, il che limita la capacità degli investitori e delle autorità di valutare e gestire i rischi associati. L'inclusione nei moduli di segnalazione di una serie limitata di indicatori armonizzati relativi al clima, in linea con quelli utilizzati in altri atti giuridici dell'Unione, sosterrebbe una valutazione del rischio più coerente per tutte le classi di attività (37) e contribuirebbe ad accrescere gli obiettivi climatici dell'Unione. |
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7.3. |
La BCE sostiene la proposta di esentare le cartolarizzazioni garantite da esposizioni sottostanti altamente granulari dall'obbligo di segnalare le informazioni a livello di prestito, mantenendo nel contempo la trasparenza attraverso l'informativa a livello di portafoglio. Resta tuttavia essenziale che i dati aggregati siano sufficientemente dettagliati e tempestivi da consentire una valutazione significativa del rischio dell'operazione da parte degli investitori e delle autorità. È importante garantire che i criteri di ammissibilità per tali esenzioni siano definiti in modo chiaro e rigoroso. In questo modo si ridurrebbe il rischio di un'applicazione incoerente o di una strutturazione strategica delle operazioni per beneficiare di obblighi di segnalazione ridotti e contribuirebbe a mantenere l'integrità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni. |
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7.4. |
La BCE accoglie con favore la proposta di introdurre un apposito modulo di segnalazione per le cartolarizzazioni private basato sul quadro stabilito dal documento della BCE «Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione» (38). Tale iniziativa dovrebbe semplificare la prassi di segnalazione e migliorare la coerenza e l'efficienza della presentazione delle informazioni per le cartolarizzazioni private. |
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7.5. |
Tuttavia, la proposta di modifica del regolamento sulle cartolarizzazioni relativa al quadro di segnalazione per le cartolarizzazioni private (39) fa riferimento alle autorità nazionali competenti. Per garantire chiarezza e coerenza con il quadro di vigilanza dell'Unione, la BCE raccomanda la soppressione del termine «nazionale». Tale adeguamento confermerebbe esplicitamente che il termine include la BCE, per quanto riguarda i compiti specifici che le sono stati attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013. |
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7.6. |
La BCE accoglie inoltre con favore la disposizione che impone la segnalazione delle cartolarizzazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni. Questa misura rappresenta un importante passo avanti nell’agevolare l'accesso a informazioni complete e centralizzate a fini di vigilanza, che sostituirebbe i meccanismi ad hoc esistenti per la segnalazione alle autorità competenti, semplificando in tal modo il reperimento dei dati e migliorando la sorveglianza delle operazioni di cartolarizzazione private. Sarà importante garantire che le autorità competenti possano accedere facilmente a tali repertori, mantenendo nel contempo il livello di riservatezza richiesto dalle operazioni private. |
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7.7. |
Il processo di riesame dei moduli di segnalazione sarà condotto dal sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la guida dell'Autorità bancaria europea (ABE). La BCE propone che tale lavoro tenga conto delle considerazioni relative alla qualità dei dati e comprenda una consultazione pubblica per garantire l'allineamento con le pratiche e le aspettative del settore. |
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7.8. |
La BCE sostiene la proposta di riesaminare con cadenza periodica le norme tecniche di attuazione degli obblighi di segnalazione. Tali riesami periodici sono fondamentali per garantire che le norme rimangano adatte allo scopo e continuino a rispondere all'evoluzione delle esigenze dei partecipanti al mercato e delle autorità di vigilanza. |
8. Modifiche ai criteri STS
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8.1. |
La BCE nutre preoccupazioni in merito alla proposta di modificare il requisito di omogeneità per le cartolarizzazioni STS garantite da prestiti alle piccole e medie imprese (PMI), accettando almeno il 70 % delle esposizioni delle PMI, mentre il resto del portafoglio comprende altri tipi di esposizioni. Tale proposta determinerebbe incentivi per la creazione di operazioni su titoli garantiti da attività per le PMI garantite da un portafoglio misto di prestiti su attività, il che, secondo la BCE, violerebbe il requisito di semplicità per l'ammissibilità all'etichetta STS. Il requisito di semplicità impone portafogli omogenei sia in termini di tipologia di attività sia per quanto riguarda le loro caratteristiche specifiche relative ai flussi di cassa, comprese le caratteristiche contrattuali, del rischio di credito e dei rimborsi anticipati. Tale proposta potrebbe essere problematica anche dal punto di vista dell'attuazione della politica monetaria dell'Eurosistema, in quanto quest'ultimo non accetta come garanzia titoli garantiti da attività garantiti da portafogli misti. Tuttavia, la BCE sostiene l'accesso delle PMI ai finanziamenti basati sul mercato. Da questo punto di vista, la BCE può accettare la proposta purché sia integrata da ulteriori restrizioni per la parte restante dell’esposizione del portafoglio. Pertanto, la BCE propone che il restante 30 % delle esposizioni sia limitato ai prestiti a imprese o società, in linea con il principio delle operazioni semplici e omogenee recanti l’etichetta STS. Tale approccio rappresenterebbe comunque un aumento della flessibilità rispetto agli attuali requisiti di omogeneità per le PMI, sebbene tale aumento sia più limitato rispetto alla proposta iniziale della Commissione, garantendo che siano predisposte garanzie adeguate per quanto riguarda il tipo di debitori sottostanti rappresentati nel 30 % divergente del portafoglio sottostante. Questa proposta è inoltre in linea con il regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione (40), che limita già la possibilità di combinare le esposizioni delle PMI alle esposizioni verso imprese o persone fisiche a seconda della similarità nella sottoscrizione e nella gestione. |
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8.2. |
La BCE è inoltre preoccupata per la proposta di ampliare i criteri di ammissibilità per gli accordi di protezione del credito nell'ambito del quadro STS al fine di includere le garanzie non finanziate fornite dalle imprese di (ri)assicurazione. La presente proposta comporta il rischio di aumentare sia il rischio di concentrazione sia il rischio di controparte (41). |
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8.3. |
Il rischio di concentrazione aumenterebbe con la presente proposta, in quanto la stessa concederebbe alle imprese di (ri)assicurazione un vantaggio competitivo rispetto ad altri investitori privati nell’ambito della fornitura di protezione del credito nel quadro STS. Tale vantaggio potrebbe determinare che le imprese di (ri)assicurazione diventino i fornitori dominanti di protezione del credito per le cartolarizzazioni sintetiche STS in tutta l'Unione. Tale posizione di dominio solleva preoccupazioni in merito ai potenziali effetti prociclici, in particolare alla luce delle disposizioni del CRR che impongono ai fornitori di protezione del credito di tipo personale di rispettare una soglia minima di rating del credito per poter essere considerati fornitori ammissibili di protezione del credito (42). Se il rating del credito di un (ri)assicuratore scendesse al di sotto di tale soglia, le cartolarizzazioni sintetiche che si basano sulla loro protezione perderebbero la loro ammissibilità ai sensi del quadro STS e del quadro per il trasferimento significativo del rischio. Ciò comporterebbe la revoca della riduzione associata degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questo scenario desta particolare preoccupazione durante i periodi di grave recessione economica, quando i (ri)assicuratori sono più vulnerabili ai declassamenti del rating del credito. Tali declassamenti imporrebbero requisiti patrimoniali più elevati agli enti creditizi cedenti in un momento in cui la loro resilienza finanziaria, e la loro capacità di concedere credito all'economia reale, sarebbero già sottoposte a notevoli pressioni. |
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8.4. |
Le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni amplificherebbero inoltre il rischio di controparte sviluppando i canali esistenti e creando nuove vie di contagio tra il settore bancario e quello assicurativo. Durante i periodi di stress finanziario, gli enti creditizi cedenti potrebbero trovarsi di fronte a una duplice minaccia: perdite su crediti nel portafoglio di prestiti cartolarizzati e il potenziale inadempimento dei (ri)assicuratori che forniscono protezione del credito. In tali scenari, la protezione del credito di tipo reale offre una garanzia cruciale contro il rischio di controparte, in quanto è coperta da garanzie che assicurano che la protezione rimanga efficace anche in caso di inadempimento del (ri)assicuratore. Per contro, la protezione del credito di tipo personale, che non dispone di tali garanzie, esporrebbe direttamente gli enti creditizi cedenti al rischio di credito dei (ri)assicuratori. Tale esposizione aumenta la probabilità che la protezione diventi inefficace proprio quando è più necessaria, in tempi di difficoltà finanziarie. |
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8.5. |
Sebbene le proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni includano alcune misure di salvaguardia, come la limitazione della fornitura di garanzie non finanziate alle imprese di (ri)assicurazione grandi e diversificate, tali misure non riescono ad affrontare adeguatamente i rischi per la stabilità finanziaria individuati. Inoltre, la proposta potrebbe introdurre nuovi rischi. Ad esempio, la soglia di dimensione minima per i (ri)assicuratori, fissata ad attività totali superiori a 20 miliardi di EUR, può comportare sfide analoghe a quelle associate alle soglie di rating del credito, in particolare se le attività totali di un (ri)assicuratore dovessero scendere al di sotto di tale soglia. Inoltre, la modifica potrebbe aggravare il rischio di concentrazione su un unico soggetto se troppo pochi (ri)assicuratori soddisfano i criteri di ammissibilità proposti. Alla luce di tali preoccupazioni, la BCE ritiene essenziale mantenere l'attuale formulazione del regolamento sulle cartolarizzazioni (43) per salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare di introdurre rischi che potrebbero compromettere la resilienza del sistema finanziario. |
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8.6. |
Una delle misure di salvaguardia proposte prevede che l'impresa di (ri)assicurazione sia stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o superiore (44). Il CRR prevede requisiti di ammissibilità sostanzialmente simili applicabili ai fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale per le posizioni verso la cartolarizzazione (45). Sembra tuttavia che sussista un'incoerenza interna tra le disposizioni pertinenti del CRR a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (46) al CRR (47). Il riesame in corso del quadro sulle cartolarizzazioni potrebbe rappresentare una buona opportunità per risolvere tale incoerenza. |
9. Modifiche alla definizione di cartolarizzazione pubblica
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9.1. |
La definizione modificata di cartolarizzazione pubblica proposta nel regolamento sulle cartolarizzazioni comprende anche le cartolarizzazioni senza prospetto, ma che a) sono ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione o b) sono commercializzate presso gli investitori con termini e condizioni non negoziabili tra le parti. La definizione può pertanto comprendere anche le operazioni che sono attualmente strutturate come cartolarizzazioni private. Rendere pubbliche le cartolarizzazioni private, che sono spesso operazioni bilaterali su misura, può avere conseguenze indesiderate e compromettere il funzionamento del mercato esistente in questo segmento. La BCE raccomanda pertanto di mantenere l'attuale ambito di definizione delle cartolarizzazioni pubbliche sulla base della necessità di redigere un prospetto, al fine di evitare conseguenze indesiderate o perturbazioni nel funzionamento del mercato. In alternativa, possono essere possibili altri approcci per conseguire gli obiettivi delle proposte di modifica del regolamento sulle cartolarizzazioni in materia di trasparenza e vigilanza del mercato che non rischiano conseguenze indesiderate o perturbazioni del funzionamento del mercato. Tuttavia, la BCE osserva che, affinché un titolo garantito da attività sia considerato idoneo come garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema, esso deve soddisfare i requisiti per fornire dati a livello di prestito in conformità all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), indipendentemente dalla sua classificazione come cartolarizzazione pubblica o privata. |
Parte II: Proposte di modifica del CRR
10. Modifica della definizione di posizione verso la cartolarizzazione senior
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10.1. |
La definizione modificata di posizione verso la cartolarizzazione senior proposta (48) nel CRR prevede che la posizione verso la cartolarizzazione senior abbia un punto di attacco superiore al KIRB o al KA (49) senza specificare se il requisito debba essere soddisfatto all’origine o su base continuativa. Nella seconda ipotesi potrebbe avvenire che una posizione verso la cartolarizzazione senior cessi di essere considerata una posizione senior per l’intera durata della cartolarizzazione se il portafoglio ottiene risultati peggiori del previsto. Il risultato indesiderato è che la posizione sarebbe soggetta a un effetto di variazioni repentine e significative (cliff effect) nei requisiti patrimoniali che applicano un trattamento più rigoroso ai segmenti non senior, o nella liquidità, in quanto cesserebbe anche di soddisfare i criteri di ammissibilità per il coefficiente di copertura della liquidità quand’anche mantenesse il rating pertinente. La BCE raccomanda pertanto di non modificare la definizione. |
11. Introduzione della nozione di posizione resiliente
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11.1. |
La BCE accoglie con favore la proposta di differenziare l'intensità dei trattamenti preferenziali normativi in base alla resilienza delle posizioni verso la cartolarizzazione senior in condizioni di stress e di limitare la riduzione dei fattori minimi di ponderazione del rischio e il trattamento favorevole del coefficiente di copertura della liquidità alle posizioni che presentano garanzie sufficienti (50),beneficiando in particolare della consulenza delle autorità europee di vigilanza (AEV) (51). |
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11.2. |
L'introduzione della nozione di posizioni resilienti verso la cartolarizzazione ha l'effetto di aumentare la complessità del quadro prudenziale. Tuttavia, i nuovi criteri di ammissibilità per le posizioni verso la cartolarizzazione senior resilienti contenuti nelle proposte di modifica al CRR (52) sono strettamente allineati ai criteri STS, con la sola eccezione del livello di supporto di credito minimo per il segmento senior delle posizioni verso la cartolarizzazione resilienti. In pratica, sulla base di un campione di operazioni esistenti originate da enti creditizi significativi che hanno realizzato trasferimenti significativi del rischio, la BCE stima che il 60 % dei segmenti senior nelle operazioni esistenti che soddisfano i criteri STS si qualificherebbe come posizioni verso la cartolarizzazione resilienti. Tale numero dovrebbe aumentare ulteriormente una volta completata la proposta legislativa. Inoltre, la nozione di posizioni verso la cartolarizzazione resilienti migliora anche la sensibilità al rischio del quadro. Il criterio specifico relativo al livello minimo di supporto di credito per le posizioni senior è adeguatamente giustificato alla luce dell'ulteriore trattamento preferenziale proposto applicabile ai segmenti senior resilienti mediante l'applicazione di un fattore minimo di ponderazione del rischio assoluto inferiore rispetto a quelli non resilienti. In tale contesto, la BCE raccomanderebbe vivamente di mantenere la nozione di posizioni verso la cartolarizzazione resilienti, limitando al contempo l'ambito di applicazione delle posizioni senior verso la cartolarizzazione resilienti ammissibili alle sole operazioni che soddisfano i criteri STS (di seguito «operazioni STS») ed escludendo completamente dal trattamento differenziato le posizioni verso la cartolarizzazione senior nelle operazioni non STS. Ciò ridurrebbe ulteriormente la complessità delle proposte di modifica al CRR. |
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11.3. |
Le proposte di modifica al CRR (53) impongono inoltre il rispetto dei criteri di ammissibilità per le cartolarizzazioni resilienti sia all'inizio che su base continuativa. Sebbene ciò abbia il vantaggio di garantire che l'operazione soddisfi i criteri minimi per tutta la sua durata, i requisiti possono in pratica aumentare la complessità del quadro per cedenti, promotori e investitori, nonché per le autorità di vigilanza prudenziale, in particolare a causa dell'ammortamento nel tempo del portafoglio cartolarizzato che richiederebbe controlli periodici. Ciò potrebbe anche condurre a una situazione in cui un'operazione non soddisferebbe più i criteri di ammissibilità per il trattamento differenziato ai fini patrimoniali, il che comporterebbe cliff effect nel trattamento prudenziale dell'operazione e potrebbe minare la fiducia del mercato. Alla luce dell'obiettivo generale della proposta, è opportuno che tale rischio di perdita di fiducia sia evitato. La BCE propone pertanto che i criteri di ammissibilità per le posizioni senior verso la cartolarizzazione resilienti siano valutati solo al momento della creazione. Per tenere conto dell'effetto dell'ammortamento, si suggerisce inoltre di adeguare il criterio relativo al livello minimo di supporto di credito che determina il punto di attacco della pertinente posizione verso la cartolarizzazione senior per distinguere tra i profili di ammortamento delle diverse cartolarizzazioni. Ciò garantirebbe che il segmento senior rimanga resiliente per tutta la durata della cartolarizzazione. In particolare, il livello minimo di supporto di credito alla creazione per le operazioni ammortizzate su base proporzionale, anche con fattori di attivazione basati sulla performance, dovrebbe essere aumentato rispetto al livello minimo di supporto di credito richiesto per le operazioni ammortizzate in modo puramente sequenziale. |
12. Modifica dei fattori minimi di ponderazione del rischio
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12.1. |
Come misura di sostegno ai metodi sensibili al rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali previsti dal CRR, i fattori minimi di ponderazione del rischio sono una componente essenziale del trattamento prudenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione che garantisce un requisito patrimoniale minimo per le posizioni verso la cartolarizzazione. A seguito della crisi finanziaria mondiale, con la modifica del CRR apportata dal regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (54), il fattore minimo di ponderazione del rischio è stato aumentato dal 7 % al 15 % per le posizioni verso la cartolarizzazione diverse dalle cartolarizzazioni STS e al 10 % per le posizioni verso la cartolarizzazione costituite da segmenti senior di cartolarizzazioni STS. Tale aumento ha fatto seguito all'individuazione di carenze nelle norme precedenti alla crisi, che hanno determinato fattori di ponderazione del rischio eccessivamente bassi per i segmenti senior, e alla revisione del quadro sulle cartolarizzazioni da parte del CBVB. Per questo motivo, a differenza di altri elementi del quadro, come il fattore p) nel quadro del metodo basato sui rating interni per le cartolarizzazioni (SEC-IRBA), i fattori minimi di ponderazione del rischio non sono, per definizione, sensibili al rischio. Inoltre, i fattori minimi di ponderazione del rischio rappresentano uno dei fattori che determinano la non neutralità patrimoniale del trattamento prudenziale per le cartolarizzazioni. |
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12.2. |
L'obiettivo dei fattori minimi di ponderazione del rischio è evitare fattori di ponderazione del rischio indebitamente bassi su qualsiasi posizione verso la cartolarizzazione. Pertanto, alla luce della necessità di tenere conto dei rischi che il processo di cartolarizzazione aggiunge a quelli delle esposizioni cartolarizzate, in particolare il rischio di modello e il rischio di agenzia, la BCE è scettica in merito alla nozione di fattori minimi di ponderazione del rischio sensibili al rischio. La BCE ritiene che l'applicazione di tale nozione potrebbe portare in pratica a ponderazioni del rischio molto basse per talune posizioni verso la cartolarizzazione, ben al di sotto della soglia minima del 7 % applicabile prima della crisi finanziaria mondiale. |
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12.3. |
Inoltre, le proposte di modifica al CRR (55) mirano a eliminare gli attuali disincentivi alla cartolarizzazione dei portafogli a basso fattore di ponderazione del rischio. Ciò significa che le posizioni verso la cartolarizzazione che hanno portafogli sottostanti a basso rischio, ad esempio mutui ipotecari, beneficeranno di requisiti patrimoniali inferiori e che pertanto le cartolarizzazioni di tali portafogli potrebbero aumentare. Sebbene le cartolarizzazioni di portafogli a basso rischio possano attrarre investitori nuovi e più avversi al rischio, occorre valutare attentamente se il livello dei fattori di ponderazione del rischio delle esposizioni cartolarizzate rifletta in misura sufficiente la complessità e il livello del rischio di agenzia e del rischio di modello, o se possa essere necessario limitare le soglie minime a determinate classi di attività. A tale riguardo, è opportuno ricordare che l'attuale massimale sul fattore di ponderazione del rischio del segmento senior, basato sul fattore medio di ponderazione del rischio delle esposizioni sottostanti (56), che supera la soglia minima, consente anche la cartolarizzazione di portafogli a basso fattore di ponderazione del rischio. |
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12.4. |
In tale contesto, la BCE suggerisce di seguire più da vicino il parere delle AEV, come indicato nel parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario) e di applicare un fattore minimo di ponderazione del rischio fisso del 7 % per operazioni STS resilienti (57). |
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12.5. |
Inoltre, la BCE ritiene che tale fattore minimo di ponderazione del rischio inferiore dovrebbe essere applicato solo alle operazioni resilienti (58) e dovrebbe essere applicabile solo alle banche cedenti di cui all'articolo 2, punto 3), lettera a), del regolamento sulle cartolarizzazioni. È necessario limitare ile soglie minime di rischio inferiori solo per quanto riguarda le posizioni verso la cartolarizzazione con operazioni resilienti mantenute dai cedenti coinvolti nella creazione delle esposizioni sottostanti di cui al regolamento sulle cartolarizzazioni (59), in quanto è solo rispetto a tali cedenti che esiste un rischio di agenzia e di modello ridotto rispetto agli investitori. Tuttavia, il trattamento preferenziale non dovrebbe applicarsi agli altri investitori di enti creditizi o ai cedenti che, ai sensi del regolamento sulle cartolarizzazioni, «acquista[no] le esposizioni di un terzo per proprio conto e successivamente le cartolarizza[no]» (60), al fine di impedire agli enti creditizi di espandersi al di là delle loro attività principali al solo scopo di cartolarizzare le rispettive esposizioni per beneficiare della riduzione dei requisiti patrimoniali (61) |
13. Modifica del fattore p) nel calcolo dei fattori di ponderazione del rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione
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13.1. |
Il fattore p) è uno dei parametri fondamentali per determinare il livello di non neutralità del capitale prodotto dai metodi basati su formule del quadro prudenziale [ossia il SEC-IRBA e il metodo standardizzato per le cartolarizzazioni (SEC-SA)] utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali sulle posizioni verso la cartolarizzazione. La non neutralità patrimoniale corrisponde al requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto per detenere tutti i segmenti di una data cartolarizzazione, rispetto al requisito patrimoniale che le banche devono detenere per le corrispondenti esposizioni cartolarizzate. Ciò è giustificato dai rischi aggiuntivi che la cartolarizzazione comporta, i più rilevanti dei quali sono il rischio di agenzia e il rischio di modello, accompagnati da rischi giuridici e fluttuazioni della valutazione del fair value nel caso di obbligazioni in cartolarizzazioni tradizionali. |
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13.2. |
Le proposte di modifica al CRR comprendono la ricalibrazione del fattore p) per tutti i tipi di cartolarizzazioni, anche se in modo da offrire maggiori benefici normativi per le operazioni più standardizzate e più sicure (ossia le operazioni STS e resilienti) e per le posizioni mantenute dai cedenti a causa della loro minore esposizione al rischio di agenzia e di modello (62). Sebbene questo approccio possa ridurre i requisiti patrimoniali sui segmenti, la BCE teme che questa parte della proposta vada oltre il parere fornito dalle AEV nel parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario), secondo cui il fattore p) non dovrebbe essere modificato unilateralmente, ma piuttosto che l'intero quadro dovrebbe essere rivisto a livello internazionale. |
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13.3. |
Tuttavia, il parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario) non ha tenuto conto dell'effetto della modifica del CRR apportata dal regolamento (UE) 2024/1623 per introdurre l'output floor (63) e le relative disposizioni transitorie che riducono il fattore p) per il SEC-SA (64). Al fine di semplificare il quadro normativo, la BCE suggerisce di ricalibrare il fattore p) per le posizioni senior detenute dai cedenti che creano le esposizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni (65), coerentemente con l'approccio raccomandato in precedenza per il fattore minimo di ponderazione del rischio. Tale ricalibrazione garantirebbe che gli enti creditizi cedenti che utilizzano il SEC-IRBA per calcolare i loro requisiti patrimoniali non limitino indebitamente la loro creazione a causa di vincoli di output floor senza la necessità di disposizioni transitorie. Di conseguenza, se i colegislatori accettano la ricalibrazione dei fattori p) da parte della BCE come specificato nel paragrafo seguente, le disposizioni transitorie stabilite nelle pertinenti disposizioni del CRR (66) potrebbero essere soppresse. |
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13.4. |
In linea con quanto precede, la BCE raccomanda una ricalibrazione dei fattori p) per i cedenti che creano le esposizioni di cui alle pertinenti disposizioni del regolamento sulle cartolarizzazioni (67) con adeguamenti che porterebbero a una riduzione del capitale, semplificherebbero la proposta e sarebbero più sensibili al rischio sia in periodi normali che in periodi di stress:
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13.5. |
È opportuno che la calibrazione esistente rimanga invariata per gli enti creditizi investitori, in quanto ad essi non si applica la logica del modello ridotto e del rischio di agenzia. Ciò garantirà che il quadro per gli investitori continui ad essere allineato al quadro del CBVB. Tale allineamento è molto importante in quanto una delle principali preoccupazioni affrontate dalla calibrazione e dalla nuova gerarchia di approcci nel quadro del CBVB è stata la scarsità dei requisiti patrimoniali e i cliff effect subiti dagli enti creditizi investitori durante la crisi finanziaria mondiale. |
14. Considerazioni generali sulle proposte di modifica al trattamento patrimoniale delle posizioni verso la cartolarizzazione
La ricalibrazione proposta dalla BCE del fattore p) e della soglia minima di ponderazione del rischio affronterebbe la questione creata dall'output floor e faciliterebbe la conclusione del regime transitorio sull'output floor per la cartolarizzazione. Tale ricalibrazione proposta è inoltre in linea con la gerarchia dei metodi stabilita nelle pertinenti disposizioni del CRR (68).
15. Modifiche ai criteri sul trasferimento significativo del rischio
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15.1. |
Per conseguire una riduzione degli importi dell'esposizione ponderati per il rischio, la cartolarizzazione richiede una valutazione positiva del trasferimento significativo del rischio da parte dell'autorità competente, riconoscendo che i rischi significativi sono stati trasferiti e non saranno riassunti dai cedenti durante il ciclo di vita della cartolarizzazione. |
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15.2. |
La BCE accoglie con favore la proposta della Commissione di rivedere in modo sostanziale e aggiornare le disposizioni che disciplinano il trasferimento significativo del rischio, facendo leva sulle raccomandazioni dell'ABE (69) e sull'esperienza in materia di vigilanza prudenziale. La BCE accoglie con favore, in particolare, la proposta di sopprimere dal CRR il metodo basato sulle autorizzazioni per il trasferimento significativo del rischio (70), che non è mai stato utilizzato dagli enti significativi. La sua soppressione rappresenterebbe un utile contributo alla semplificazione del quadro normativo. |
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15.3. |
La BCE accoglie inoltre con favore la proposta di sostituire le prove meccaniche attualmente previste dal CRR (71) con una nuova prova basata su principi che possa essere utilizzata per tutte le strutture di cartolarizzazione, indipendentemente dal numero effettivo di segmenti. La prova basata su principi affronterà anche le carenze individuate nelle precedenti prove meccaniche, in particolare per quanto riguarda la sufficienza dello spessore dei segmenti protetti. |
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15.4. |
Alla luce dell'esperienza acquisita in materia di vigilanza, la BCE ritiene inoltre che sia opportuno che la portata dei portafogli ammissibili per trasferimenti significativi del rischio sia chiarita direttamente nel CRR al fine di escludere esplicitamente alcuni tipi di esposizioni complesse per le quali gli importi delle esposizioni e la copertura esatta della protezione del credito non possono essere modellizzati con sufficiente certezza o che producono un'eccessiva volatilità nel tempo. È il caso, ad esempio, del rischio di credito di controparte per le esposizioni in derivati, per le quali la copertura del rischio di credito è difficile da calcolare al momento della creazione a causa della volatilità di mercato del valore dell'esposizione delle esposizioni che sarebbero cartolarizzate. La BCE ritiene che il quadro per le cartolarizzazioni, pur essendo adatto al rischio di credito classico, non rifletta in misura sufficiente la complessità intrinseca delle esposizioni legate ai derivati. |
16. Modifiche alla procedura di trasferimento significativo del rischio
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16.1. |
Per quanto riguarda la valutazione del processo di trasferimento significativo del rischio, la BCE normalmente distingue tra a) operazioni semplici, standardizzate e ripetute e b) operazioni complesse e innovative, per le quali l'autorità di vigilanza dovrebbe avere margine per effettuare una valutazione globale di tale processo. |
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16.2. |
Di conseguenza, la BCE ha sviluppato una procedura accelerata per la valutazione prudenziale del trasferimento significativo del rischio, che mira a ridurre sostanzialmente i tempi di valutazione nel caso di cartolarizzazioni sufficientemente semplici che soddisfano determinati requisiti e che sfruttano anche i vantaggi della standardizzazione dei prodotti e dei modelli armonizzati. Le autorità competenti hanno già la possibilità di applicare tale procedura accelerata ai sensi della versione del CRR attualmente in vigore, sulla base del principio di proporzionalità e in linea con la prassi consolidata della vigilanza basata sul rischio. Inoltre, non è chiaro quale sarebbe il valore aggiunto dei principi di alto livello per una procedura di valutazione semplificata e accelerata da specificare nelle norme tecniche di regolamentazione che sarebbero elaborate e adottate conformemente alle proposte di modifica del CRR (72), le quali si aggiungerebbero al principio generale di una procedura di valutazione accelerata del trasferimento significativo del rischio già prevista nel CRR. |
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16.3. |
Per le operazioni complesse è necessario un esame approfondito da parte delle autorità di vigilanza delle cartolarizzazioni con caratteristiche difficili per valutare la solidità del trasferimento significativo del rischio, che rafforzerebbe la resilienza finanziaria delle banche sottoposte a vigilanza. Pertanto, la BCE accoglie con favore il fatto che le proposte di modifica preservino la flessibilità in materia di vigilanza e la competenza dell'autorità di vigilanza di effettuare un riesame completo in relazione ad operazioni complesse e innovative. |
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16.4. |
È particolarmente importante che le proposte di modifica mantengano anche la possibilità per l'autorità competente di imporre, caso per caso, al cedente di trasferire una quota degli importi ponderati delle perdite inattese delle esposizioni sottostanti superiore al 50 % richiesto nell'ambito della prova basata sui principi, o di sollevare obiezioni al trasferimento significativo del rischio, qualora l'autorità competente ritenga che il rischio di credito trasferito sia insufficiente per far fronte a talune caratteristiche speciali o complesse della cartolarizzazione o per comportare una riduzione non commisurata degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Al fine di valutare se una singola cartolarizzazione di trasferimento significativo del rischio comporti una riduzione non commisurata degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, la BCE intende utilizzare la «prova della commisurazione» stabilita nella guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità (73) ed è stata utilizzata in modo coerente per valutare i trasferimenti significativi del rischio per le cartolarizzazioni create da enti significativi nel corso degli anni. La BCE propone pertanto di chiarire le rispettive disposizioni del CRR per continuare a fare riferimento alla commisurazione. |
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16.5. |
La BCE accoglie con favore il mandato conferito all'ABE di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione riguardanti le cartolarizzazioni tradizionali ai sensi delle modifiche proposte al CRR (74). In particolare, la BCE ritiene fondamentale specificare in tali norme tecniche di regolamentazione il calcolo delle perdite attese lungo tutta la vita delle esposizioni sottostanti e la loro assegnazione ai segmenti di cartolarizzazione, nonché l'assegnazione delle perdite inattese delle esposizioni cartolarizzate ai segmenti di cartolarizzazione. Inoltre, il mandato conferito all'ABE di specificare i principi di alto livello per il processo di revisione e valutazione del trasferimento significativo del rischio nell’ambito di norme tecniche, faciliterà un adeguato equilibrio tra l'obiettivo di garantire condizioni di parità per tutti i cedenti, anche, in particolare, qualora siano coinvolte diverse entità dello stesso gruppo bancario stabilite in Stati membri diversi, e la flessibilità necessaria per consentire alle autorità competenti di definire i loro processi di vigilanza. D'altro canto, coerentemente con il paragrafo 16.2, la BCE suggerisce di eliminare i principi di alto livello sulla valutazione accelerata dei trasferimenti significativi del rischio dal mandato contenuto nelle proposte di modifica al CRR (75) |
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16.6. |
Infine, la BCE ritiene che, alla luce dei recenti sforzi volti a semplificare il quadro normativo e a razionalizzare gli obblighi di notifica e segnalazione, sia opportuno sopprimere l'obbligo per le autorità competenti di notificare sistematicamente ogni anno all'ABE tutte le cartolarizzazioni di trasferimenti significativi del rischio. Tali informazioni possono essere recuperate dall'ABE dai modelli di segnalazione a fini di vigilanza (ossia i modelli Corep C14.00 e C14.01, che fanno parte del quadro armonizzato per le segnalazioni) e tale obbligo di notifica dovrebbe pertanto essere soppresso per evitare duplicazioni e sovrapposizioni. |
Parte III: Proposte di modifica del regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità
17. Modifiche del trattamento delle posizioni verso la cartolarizzazione come attività liquide
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17.1. |
La BCE accoglie con favore che le proposte di modifica al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (76) (di seguito il «regolamento delegato LCR») continuino a consentire che i segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali STS siano ammissibili come attività liquide di alta qualità di livello 2B per la riserva di liquidità nel contesto del coefficiente di copertura della liquidità, anche in considerazione dei benefici più ampi forniti dalle cartolarizzazioni ai fini della gestione del rischio e in termini di diversificazione. |
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17.2. |
La BCE sostiene la proposta di sopprimere l'obbligo per le cartolarizzazioni ammissibili alla riserva di liquidità di avere una vita residua media ponderata di cinque anni (77). La BCE ritiene che tale requisito costituisca un vincolo ingiustificato che non trova riscontro neppure nel principio LCR di Basilea. |
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17.3. |
La BCE concorda inoltre con la proposta di allineare i criteri di omogeneità e ammissibilità per il portafoglio sottostante dei segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali STS ammissibili alla riserva di liquidità ai requisiti stabiliti dal regolamento sulle cartolarizzazioni (78) e ulteriormente specificati nel regolamento delegato (UE) 2019/1851 (79). La BCE osserva che la presente proposta contribuirà a un maggiore allineamento del trattamento delle cartolarizzazioni ai fini del coefficiente di copertura della liquidità con altri settori del quadro prudenziale dell'Unione per le cartolarizzazioni. Inoltre, la presente proposta semplificherà i criteri di ammissibilità delle attività liquide di qualità elevata e consentirà agli enti creditizi di includere nella riserva di liquidità per il coefficiente di copertura della liquidità altri tipi di cartolarizzazioni che presentano una liquidità e una qualità creditizia sufficientemente elevate e che rispettano rigorosamente gli altri requisiti specifici delle attività di cui al regolamento delegato LCR. |
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17.4. |
In base alle proposte di modifica del regolamento delegato LCR, i segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali STS con classi di merito di credito da 2 a 7 diventerebbero ammissibili come attività liquide di elevata qualità (80). Da un lato, la BCE accoglie con favore la proposta di ripristinare l’ammissibilità delle attività liquide di elevata qualità per le cartolarizzazioni con classi di merito di credito da 2 a 4 (81). Dall’altro, la BCE è preoccupata per il fatto che le cartolarizzazioni con classi di merito di credito da 5 a 7, equivalenti a un rating da A+ a A-, possano essere utilizzate nella riserva di liquidità. Quest'ultima estensione costituisce un ulteriore scostamento dalle norme internazionali senza prove concrete del fatto che tali posizioni verso la cartolarizzazione abbiano dato prova di essere una fonte affidabile di liquidità, soprattutto in condizioni di stress del mercato. Sebbene si suggerisca di applicare un coefficiente di scarto più elevato del 50 % a tali attività per tenere conto di potenziali rischi di liquidità più elevati, non è ancora chiaro in che misura tali attività costituiscano una fonte affidabile di liquidità durante i periodi di stress più in generale. |
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17.5. |
La BCE nutre riserve in merito alle proposte di a) abbassare gli scarti di garanzia per i segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali STS resilienti dal 25 % al 15 % e b) abbassare lo scarto di garanzia per le cartolarizzazioni idonee alle attività liquide di elevata qualità garantite da prestiti commerciali o da prestiti per il consumo personale dal 35 % al 25 % (82). Più in generale, l'introduzione di scarti di garanzia più bassi è prematura, in quanto le cartolarizzazioni non sono ancora state sufficientemente testate durante gli eventi di stress effettivi che sono pienamente coerenti con gli scenari di cui al regolamento delegato LCR (83). Uno scarto di garanzia del 15 % per i segmenti senior di cartolarizzazioni tradizionali resilienti sarebbe inferiore al coefficiente del 25 % previsto per le cartolarizzazioni di livello 2B ai sensi del principio di Basilea (84). Inoltre, l'applicazione dello stesso scarto di garanzia del 15 % applicabile alle attività di livello 2A non sembra commisurata al previsto livello inferiore di liquidità dei segmenti senior delle cartolarizzazioni tradizionali resilienti rispetto alle attività di livello 2A. |
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17.6. |
La BCE è inoltre del parere che qualsiasi miglioramento efficace del trattamento LCR delle cartolarizzazioni che risulterebbe dal fatto di rendere le cartolarizzazioni con classi di merito di credito da 5 a 7 idonee alle attività liquide di elevata qualità e di applicare scarti di garanzia inferiori dovrebbe essere soggetto a una valutazione d'impatto preliminare da parte dell'ABE che confermi che le pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione dispongono di sufficiente liquidità di mercato. A tale riguardo, sebbene la BCE accolga con favore la proposta di conferire all'ABE il mandato esplicito di monitorare regolarmente la liquidità delle cartolarizzazioni in futuro (85), la BCE ritiene che una valutazione d'impatto preliminare da parte dell'ABE sia un prerequisito prima di decidere in merito a un efficace aggiornamento del trattamento delle cartolarizzazioni ai fini del coefficiente di copertura della liquidità. |
Quando la BCE raccomanda di modificare le proposte di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 11 novembre 2025
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2025) 826 final.
(2) COM(2025) 825 final.
(3) Ares(2025)4808223.
(4) Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria della Banca dei regolamenti internazionali, Basel III Document: Revisions to the securitisation framework, as amended to include the alternative capital treatment for «simple, transparent and comparable» securitisations (Documento Basilea III: Revisioni del quadro per la cartolarizzazione, come modificato per includere il trattamento patrimoniale alternativo per cartolarizzazioni «semplici, trasparenti e comparabili»), dell’11 dicembre 2014 (rev. luglio 2016) Tale principio è stato integrato nel quadro consolidato di Basilea, disponibile sul sito web della Banca dei regolamenti internazionali all'indirizzo www.bis.org.
(5) Parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale delle cartolarizzazioni, (settore bancario), Risposta alla richiesta di consulenza della Commissione dell'ottobre 2021 al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (JC/2022/66), 12 dicembre 2022.
(6) Cfr. la relazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), «Unveiling the impact of STS in balance sheet securitisation on EU financial stability», maggio 2025, disponibile sul sito web del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu.
(7) Per ulteriori informazioni sulla percentuale di titoli garantiti da attività rispetto alle attività negoziabili idonee dell'Eurosistema e sulle garanzie stanziate dall'Eurosistema, cfr. «Eurosystem Collateral Data», disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu.
(8) Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/510/oj) e indirizzo della Banca centrale europea, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie, e che modifica l’indirizzo BCE/2007/9 (BCE/2014/31) (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28, ELI, http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/528/oj).
(9) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4, http://data.europa.eu/eli/dec/2015/5/oj).
(10) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91 del 25.3.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/440/oj).
(11) Cfr. il paragrafo 3.3 del parere CON/2016/11 della Banca centrale europea, dell'11 marzo 2016, su a) una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni sulla cartolarizzazione e instaura un quadro europeo per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e b) su una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU C 219 del 17.6.2016, pag. 2). Tutti i pareri della BCE sono pubblicati sul sito EUR-Lex.
(12) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).
(13) Cfr. i considerando 4 e 8 delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni.
(14) Cfr. l'articolo 5 del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(15) Cfr. l'articolo 1, punti 3), lettera b), e 3), lettera c), punto i), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che modificano o sopprimono l'articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), e l'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), secondo comma, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(16) Cfr. l'articolo 5 del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(17) Cfr. l'articolo 1, punto 3), lettera b), punto ii), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che sopprime l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(18) Cfr. l'articolo 1, punto 14), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che modifica l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(19) Cfr. l'articolo 1, punto 3), lettera c), punto ii), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che aggiunge un nuovo articolo 5, paragrafo 4, lettera g), al regolamento sulle cartolarizzazioni.
(20) Cfr. l'articolo 1, punto 3), lettera d), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che inserisce un nuovo articolo 5, paragrafo 4 bis, nel regolamento sulle cartolarizzazioni.
(21) Ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1017/oj). Cfr. l'articolo 1, punto 3), lettera d), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che inserisce un nuovo articolo 5, paragrafo 4 ter, nel regolamento sulle cartolarizzazioni.
(22) Cfr. l'articolo 5 del regolamento sulle cartolarizzazioni, come modificato dall'articolo 1, punto 3), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, comprese le proposte di modifica della BCE.
(23) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(24) Cfr. l'articolo 270 bis del CRR.
(25) Cfr. il capo 2 del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(26) Cfr. l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(27) Cfr. l’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(28) Cfr. l'articolo 1, punto 3), lettera e), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che modifica l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(29) Cfr. l'articolo 270 bis del CRR.
(30) Specificati all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(31) Cfr. l’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(32) Cfr., ad esempio, la Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze (GACS) italiana e il sistema di protezione degli attivi Hercules greco (HAPS).
(33) Cfr. l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(34) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(35) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(36) La BCE ha chiesto di migliorare l’informativa in relazione al cambiamento climatico nel marzo 2023 attraverso la dichiarazione congiunta AEV-BCE sull’informativa in relazione al cambiamento climatico per i prodotti finanziari strutturati, del 13 marzo 2023, disponibile sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu. A tale azione si è aggiunta, nell'ottobre 2024, la risposta del personale della BCE al documento di consultazione dell'ESMA sui moduli di segnalazione sulle cartolarizzazioni ai sensi dell'articolo 7 del regolamento sulle cartolarizzazioni, disponibile anche sul sito Internet della BCE all'indirizzo http://www.ecb.europa.eu, in cui la BCE ha specificato i campi che possono essere aggiunti agli obblighi di trasparenza sui prodotti cartolarizzati.
(37) Gli obblighi di informativa in relazione ai cambiamenti climatici per le obbligazioni garantite sono attualmente oggetto d'esame nel documento di consultazione ABE/CP/2025/07 «Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3172, as regards the disclosures on ESG risks, equity exposures and the aggregate exposure to shadow banking entities», del 22 maggio 2025, disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo http://www.eba.europa.eu.
(38) Disponibile sul sito internet della BCE all'indirizzo internet www.bankingsupervision.europa.eu.
(39) Cfr. l'articolo 1, punto 5), lettera b), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che modifica l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(40) Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1851/oj), in particolare l’articolo 1.
(41) Tali rischi sono stati evidenziati nella relazione del CERS, «Unveiling the impact of STS in balance sheet securitisation on EU financial stability», maggio 2025, e nelle lettere del CERS del 25 luglio 2025 indirizzate rispettivamente al Parlamento europeo (CERS/2025/0091) e al gruppo di lavoro del Consiglio (CERS/2025/0092), intitolate «European Commission's proposed amendments to the Securitisation Regulation» disponibili sul sito web del CERS all'indirizzo www.esrb.europa.eu.
(42) Cfr. l'articolo 249 del CRR.
(43) Cfr. l’articolo 26 sexies, paragrafo 8, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(44) Cfr. l'articolo 1, punto 13), lettera c), delle proposte di modifica al regolamento sulle cartolarizzazioni, che modifica l'articolo 26 sexies, paragrafo 8, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(45) Cfr. l'articolo 249, paragrafo 3, del CRR.
(46) Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
(47) In particolare, sembra che l’articolo 249, paragrafo 3, del CRR non sia più allineato all'articolo 201, paragrafo 1, del CRR come modificato.
(48) Cfr. l'articolo 1, punto 2), lettera a), delle proposte di modifica al CRR, che modifica l'articolo 242, punto 6), del CRR.
(49) La nota alla tabella 3, sezione 5, delle proposte di modifica al CRR, definisce a) il «KIRB» come requisito patrimoniale per le esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione che utilizza il quadro IRB (basato sui rating interni) e b) il «KA» come requisito patrimoniale per le esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione, adeguato al fine di rispecchiare una performance negativa, utilizzando il quadro standardizzato. Per una definizione dettagliata del KIRB e del KA, cfr. gli articoli 255 e 261, paragrafo 2, del CRR.
(50) Cfr. in particolare l'articolo 1, punto 3), delle proposte di modifica al CRR, che introduce un nuovo articolo 243, paragrafo 3, nel CRR.
(51) Parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario), Risposta alla richiesta di consulenza della Commissione dell'ottobre 2021 al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (JC/2022/66), 12 dicembre 2022.
(52) Cfr. l'articolo 1, punto 3), delle proposte di modifica al CRR, che inserisce un nuovo articolo 243, paragrafo 3, nel CRR.
(53) Cfr. l'articolo 1, punto 3), delle proposte di modifica al CRR, che inserisce un nuovo articolo 243, paragrafo 3, nel CRR.
(54) Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2401/oj).
(55) Cfr. l'articolo 1, punti 9), 10), 11), 12), 13) e 14), delle proposte di modifica al CRR, che modificano rispettivamente gli articoli 259, 260, 261, 262 e 263 del CRR.
(56) Cfr. l'articolo 267 del CRR.
(57) Cfr. il parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario), Risposta alla richiesta di consulenza rivolta dalla Commissione al comitato congiunto delle AEV nell'ottobre 2021 (JC/2022/66), 12 dicembre 2022.
(58) Sono limitate alle sole operazioni STS, come illustrato al paragrafo 11.2 del presente parere.
(59) Cfr. l’articolo 2, punto 3), lettera a), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(60) Cfr. l’articolo 2, punto 3), lettera b), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(61) Cfr. anche il parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario), pag. 68.
(62) Cfr. l'articolo 1, punti 9), 10), 11) e 12), delle proposte di modifica al CRR, che modificano rispettivamente gli articoli 259, 260, 261 e 262 del CRR.
(63) Cfr. l'articolo 92, paragrafi 5 e 6, del CRR.
(64) Cfr. l'articolo 465, paragrafo 13, del CRR.
(65) Cfr. l'articolo 2, punto 3), lettera a), del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(66) Cfr. l'articolo 465, paragrafo 13, del CRR.
(67) Cfr. l'articolo 2, punto 3), lettera a) del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(68) Cfr. l’articolo 254, del CRR.
(69) EBA Report on significant risk transfer in securitisation under Articles 244(6) and 245(6) of the Capital Requirements Regulation (EBA/Rep/2020/32), disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo www.eba.europa.eu.
(70) Cfr. l'articolo 244, paragrafo 3, e l'articolo 245, paragrafo 3, del CRR.
(71) Cfr. l'articolo 244, paragrafo 2, e l'articolo 245, paragrafo 2, del CRR.
(72) Cfr. l'articolo 1, punto 4), delle proposte di modifica del CRR, che inserisce un nuovo articolo 244, paragrafo 7, lettera e), nel CRR.
(73) Disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu.
(74) Cfr. l'articolo 1, punto 4), delle proposte di modifica al CRR, che inserisce un nuovo articolo 244, paragrafo 7, nel CRR.
(75) Cfr. l'articolo 1, punto 4), delle proposte di modifica al CRR, che inserisce un nuovo articolo 244, paragrafo 7, lettera e), nel CRR.
(76) Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 011 del 17.1.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj).
(77) Cfr. l'articolo 1, punto 1), lettera c), delle proposte di modifica al regolamento delegato LCR, che sopprime l'articolo 13, paragrafo 12, del regolamento delegato LCR.
(78) Cfr. l'articolo 20, paragrafo 8, e l'articolo 24, paragrafo 15, del regolamento sulle cartolarizzazioni.
(79) Cfr. l'articolo 1, punto 1), lettera b), delle proposte di modifica al regolamento delegato LCR, che sostituisce l'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento delegato LCR.
(80) Cfr. l'articolo 1, punto 1), lettera a), delle proposte di modifica al regolamento delegato LCR, che sostituisce l'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato LCR.
(81) Rispetto alle posizioni verso la cartolarizzazione con classi di merito da 2 a 4, la presente modifica è intesa nel senso di voler allineare le cartolarizzazioni ammissibili ad attività liquide di elevata qualità alla maggiore granularità delle classi di merito di credito e alla scala standardizzata che classifica il merito creditizio delle esposizioni verso la cartolarizzazione ai sensi delle modifiche al CRR apportate dal regolamento (UE) 2017/2401, e le relative modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1801/oj) apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2365 della Commissione, del 2 dicembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 101, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2365/oj).
(82) Cfr. l'articolo 1, punto 1), lettera d), delle proposte di modifica al regolamento delegato LCR, che sostituisce l'articolo 13, paragrafo 14, del regolamento delegato LCR.
(83) Cfr. l’articolo 5 del regolamento delegato LCR. Questo punto si riflette anche nel parere del Comitato congiunto sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni (settore bancario), secondo il quale negli ultimi anni non è stato osservato alcun periodo di stress del coefficiente di copertura della liquidità nel sistema bancario, compreso il periodo che copre la pandemia di COVID-19.
(84) Mentre uno scarto di garanzia del 25 % per le cartolarizzazioni garantite da prestiti commerciali o da prestiti per il consumo personale non costituirebbe di per sé uno scostamento dal principio LCR di Basilea, quest'ultimo limita le attività liquide di elevata qualità di livello 2B ai titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (ossia il regolamento delegato LCR si discosta già dal principio LCR di Basilea in materia).
(85) Cfr. l'articolo 1, punto 1), lettera e), delle proposte di modifica al regolamento delegato LCR, che aggiunge un nuovo articolo 13, paragrafo 15, al regolamento delegato LCR.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/503/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)