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Serie C


C/2026/444

2.2.2026

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 6 ottobre 2025 – US e DR / KY

(Causa C-654/25, Undelam  (1) )

(C/2026/444)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: US e DR

Resistente: KY

Questioni pregiudiziali

1.

Se l’articolo 4, punto 1, del RGPD (2) debba essere interpretato nel senso che, in caso di trasmissione automatizzata di un indirizzo di protocollo Internet dinamico (indirizzo IP), quest’ultimo costituisce un dato personale per il solo fatto che un terzo disponga delle informazioni aggiuntive necessarie ai fini dell’identificazione della persona interessata.

Oppure se la condizione per ipotizzare l’esistenza di un dato personale sia costituita dal fatto che il titolare del trattamento o il destinatario dispongano di mezzi che possono ragionevolmente essere utilizzati per identificare la persona interessata, eventualmente con l’aiuto di un terzo.

In quest’ultima ipotesi: se a tale riguardo sia sufficiente che, a determinate condizioni, possano esistere possibilità giuridiche di identificazione della persona interessata o se tali condizioni debbano ricorrere, da un punto di vista fattuale e giuridico, nel caso concreto.

2.

Se l’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che un danno immateriale può sussistere anche qualora l’interessato induca deliberatamente il titolare del trattamento a violare il regolamento generale sulla protezione dei dati al solo scopo di poter documentare la violazione e di poterla invocare nei confronti del titolare del trattamento.

In caso di risposta affermativa, se si possa concludere che sussiste un danno immateriale anche nel caso in cui un gran numero di violazioni della stessa natura sia indotto in maniera automatizzata.

3.

In caso di risposta affermativa alle due questioni sollevate al punto 2:

Se l’articolo 82, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che, in un caso come quello descritto nella seconda questione, un diritto al risarcimento del danno immateriale può essere negato per il comportamento abusivo della persona interessata perché, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da detta normativa non è stato conseguito e vi era la volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Se sia rilevante, a tale riguardo, il fatto che il conseguimento di un vantaggio finanziario abbia costituito l’unica motivazione per indurre alla violazione del regolamento.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/444/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)