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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6774 |
22.12.2025 |
POSIZIONE (UE) N. 16/2025 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA
in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi e che abroga il regolamento (CE) n. 648/2004
Adottata dal Consiglio l'8 dicembre 2025
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2025/6774)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Le condizioni per l'immissione sul mercato e la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi per detergenti sono state armonizzate attraverso il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento stabilisce i requisiti relativi alla biodegradabilità dei tensioattivi, le restrizioni o i divieti da imporre sui tensioattivi in base alla biodegradabilità, le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri e le norme sull'etichettatura dei detergenti, anche per quanto riguarda le fragranze allergizzanti. |
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(2) |
Dalla valutazione della Commissione del regolamento (CE) n. 648/2004 è emerso che il regolamento ha raggiunto in larga misura i suoi obiettivi. La valutazione ha tuttavia anche evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento. Negli ultimi anni il quadro normativo per le sostanze chimiche è cambiato radicalmente, generando duplicazioni e una mancanza di coerenza nelle norme applicabili ai detergenti e in particolare nelle pertinenti prescrizioni relative alle informazioni. È quindi necessario garantire la coerenza ed eliminare le prescrizioni in materia di informazioni duplicate. |
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(3) |
Certi nuovi sviluppi di mercato, in particolare lo sviluppo di detergenti contenenti microrganismi e la vendita di ricariche di detergenti, non sono, in tutto o in parte, oggetto del regolamento (CE) n. 648/2004. Inoltre, il numero di prodotti messi in vendita via internet è in aumento e tali vendite online pongono particolari problemi di applicazione in situazioni in cui né il fabbricante né l'importatore sono stabiliti nell'Unione. Dall'altro lato, la digitalizzazione offre opportunità di semplificazione, riduzione degli oneri e maggiore facilità d'uso e comprensibilità delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso che attualmente non vengono colte. È dunque necessario tenere conto di nuovi prodotti e pratiche e intensificare gli sforzi di digitalizzazione in linea con gli obiettivi generali dell'Unione, soprattutto in termini di sostenibilità e di duplice transizione verde e digitale. Inoltre, le vendite di ricariche dovrebbero essere incoraggiate come misura specifica di prevenzione dei rifiuti necessaria per conseguire gli obiettivi di riutilizzo e ricarica, in linea con il Green Deal europeo, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019, e con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva, di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020. Al fine di promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare, è opportuno incoraggiare e promuovere il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi. Gli operatori economici dovrebbero inoltre adoperarsi per mettere i detergenti a disposizione dei consumatori sul mercato in altre forme di vendita sostenibili, ad esempio in imballaggi riciclabili che consentano ai consumatori di ricaricare l'imballaggio adeguato a casa, garantendo nel contempo la sicurezza dei consumatori. |
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(4) |
Il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche, che non ha incluso il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ha evidenziato la complessità del quadro normativo dell'Unione in materia di sostanze chimiche, attribuendola all'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore interconnessi. Dal controllo dell'adeguatezza è emerso che le autorità di vigilanza del mercato segnalano problemi di applicazione per quanto riguarda i prodotti che entrano nell'Unione da paesi terzi attraverso vendite online. Il controllo dell'adeguatezza ha inoltre evidenziato un certo margine di semplificazione nella comunicazione di informazioni agli utilizzatori dei prodotti attraverso le etichette e ha rilevato che l'uso di strumenti innovativi per la comunicazione delle informazioni sui prodotti non è attualmente sfruttato. È dunque necessario semplificare le norme vigenti per ridurre l'onere a carico degli operatori economici, migliorare la comprensione da parte dei consumatori e agevolare la vigilanza del mercato. È pertanto opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 648/2004. |
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(5) |
La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento che vanno applicati in tutta la normativa settoriale in modo da fornire una base coerente per la revisione di tale normativa. Il nuovo quadro giuridico per i detergenti e i tensioattivi dovrebbe essere allineato, per quanto possibile, a tali principi comuni e disposizioni di riferimento. |
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(6) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e la parità di condizioni per gli operatori economici, la definizione di «detergente» esistente dovrebbe essere ampliata per coprire i detergenti di nuova concezione contenenti microrganismi aggiunti intenzionalmente. Tale definizione dovrebbe comprendere anche i prodotti che sostengono il processo di pulizia se utilizzati insieme a un detergente per bucato o a un detergente lavastoviglie automatiche, nonché i prodotti che modificano l'odore dei tessuti, dato il ruolo accessorio che tali prodotti svolgono per la funzione pulente. I riferimenti alle superfici comprendono la superficie di frutta e verdura. |
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(7) |
Poiché i tensioattivi sono i principali ingredienti dei detergenti, è opportuno mantenere gli attuali requisiti di biodegradabilità. I tensioattivi, poiché sono venduti principalmente in operazioni tra imprese per essere utilizzati nella fabbricazione di detergenti, non devono essere soggetti alle stesse prescrizioni dei detergenti. È quindi opportuno stabilire norme minime per i tensioattivi, in particolare norme relative alle informazioni da riportare nell'etichetta e all'obbligo per i fabbricanti di redigere una documentazione tecnica. Per evitare un onere amministrativo non necessario, il fabbricante dovrebbe essere tenuto a creare un passaporto digitale di prodotto e a trasmettere la scheda tecnica degli ingredienti per la risposta di emergenza sanitaria solo quando i tensioattivi sono direttamente messi a disposizione dei consumatori o di altri utilizzatori finali sul mercato. Inoltre, le disposizioni sulle vendite di ricariche dovrebbero applicarsi anche ai tensioattivi destinati all'utilizzatore finale. |
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(8) |
Il Green Deal europeo ha stabilito l'obiettivo di una migliore tutela della salute e dell'ambiente nel quadro di un approccio ambizioso, teso a combattere l'inquinamento da tutte le fonti, per un ambiente privo di sostanze tossiche. Nell'ambito di tale approccio, il presente regolamento dovrebbe integrare le norme stabilite negli strumenti legislativi esistenti. |
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(9) |
Poiché l'Unione dispone già di uno dei quadri normativi più completi e protettivi in materia di sostanze chimiche, che si fonda sulla base di conoscenze più avanzate a livello mondiale, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione vigente relativo agli aspetti della protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente non affrontati dal presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe applicarsi senza pregiudizio dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 (6) e (CE) n. 528/2012 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(10) |
I tensioattivi sono agenti che aiutano a rompere l'interfaccia tra l'acqua e gli oli o lo sporco. Essi costituiscono uno dei principali ingredienti utilizzati nei detergenti. I tensioattivi possono tuttavia rappresentare un rischio per l'ambiente, poiché vengono scaricati nei sistemi fognari o direttamente nelle acque di superficie. Per evitare gli effetti negativi che i tensioattivi potrebbero avere sull'ambiente, è necessario stabilire prescrizioni che garantiscano che i tensioattivi siano completamente biodegradabili, sia quando sono immessi sul mercato da soli e destinati all'uso nei detergenti, sia quando sono contenuti nei detergenti. |
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(11) |
Alcune sostanze utilizzate nei detergenti, diverse dai tensioattivi, possono rimanere nelle acque reflue dopo l'uso e, se non sono rimosse dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue mediante processi costosi, persistono e si accumulano nell'ambiente. Al fine di agevolare l'innovazione e affrontare i potenziali rischi per la salute umana e l'ambiente, nonché per sostenere gli obiettivi della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è opportuno fissare obiettivi ambiziosi per l'introduzione di criteri di biodegradabilità e di metodi di prova corrispondenti per altri ingredienti nei detergenti, dando la priorità agli ingredienti con un impatto potenzialmente maggiore sull'ambiente. La Commissione dovrebbe, in una prima fase, elaborare criteri di biodegradabilità per le pellicole polimeriche idrosolubili utilizzate per capsule di detergente e per tutti i polimeri all'interno di tali pellicole e, in una seconda fase, elaborare tali criteri per altre sostanze organiche utilizzate ad alta concentrazione nei detergenti, che rappresentino almeno il 10 % del prodotto. Per garantire la parità di trattamento tra i prodotti, indipendentemente dalla loro forma liquida o solida, ed evitare la diluizione, tale percentuale dovrebbe essere calcolata sulla massa totale delle sostanze, compresi i vari solventi, senza tener conto del tenore di acqua. La Commissione dovrebbe inoltre determinare metodi di prova adeguati per garantire un'attuazione uniforme e un'efficace vigilanza del mercato in tutta l'Unione. Inoltre, per motivi di chiarezza e prevedibilità sul piano giuridico, è opportuno fissare scadenze realistiche affinché i fabbricanti adeguino le formulazioni dei loro prodotti in modo da soddisfare i criteri di biodegradabilità che la Commissione dovrà elaborare per le pellicole o i polimeri all'interno delle pellicole e per le sostanze organiche in concentrazioni elevate. Per garantire la flessibilità delle norme in casi debitamente giustificati, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di introdurre deroghe ai requisiti di biodegradabilità al fine di garantire che non siano pregiudicate l'efficienza, la disponibilità e l'accessibilità economica dei detergenti. Infine, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Commissione dovrebbe anche valutare la fattibilità di introdurre criteri di biodegradabilità per le sostanze organiche presenti in concentrazioni inferiori o di abbassare la soglia minima. Tale approccio globale e per fasi alla biodegradabilità dovrebbe garantire progressi costanti verso prodotti biodegradabili, entro scadenze realistiche. Per garantire ai fabbricanti il tempo di adattare le formulazioni dei prodotti, è opportuno prevedere periodi di transizione sufficienti e definire con largo anticipo i criteri di prova pertinenti. |
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(12) |
Il fosforo è un altro ingrediente essenziale utilizzato nei detergenti. Tuttavia il fosforo e i suoi composti causano danni agli ecosistemi e agli ambienti acquatici, in quanto contribuiscono all'eutrofizzazione. Si prevedono progressi significativi per quanto riguarda il recupero del fosforo dalle acque reflue urbane a norma della direttiva (UE) 2024/3019. È tuttavia importante continuare ad affrontare la questione alla fonte limitando il tenore di fosforo nei tipi di detergenti utilizzati ai volumi più elevati. Pertanto, per continuare a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ridurre il contributo dei detergenti all'eutrofizzazione, è necessario mantenere i limiti armonizzati del tenore di fosfati e composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Date le conseguenze significative che l'eutrofizzazione può avere, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità di un'ulteriore riduzione di tali limiti e dell'introduzione di nuovi limiti per altre categorie di prodotti e, se del caso, adottare una proposta di modifica di tali elementi essenziali del presente regolamento. |
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(13) |
Negli ultimi anni sono stati sviluppati nuovi prodotti per la pulizia che contengono microrganismi vivi come principi attivi. I microrganismi hanno una propria biologia e una propria risposta all'ambiente. Data la loro capacità di proliferare, esiste una chiara differenza tra i detergenti convenzionali e quelli microbici. Pertanto i pericoli intrinseci e i rischi che ne derivano non sono necessariamente della stessa natura di quelli rappresentati dalle sostanze chimiche, soprattutto in relazione alla capacità dei microrganismi di sopravvivere e moltiplicarsi in ambienti diversi e di produrre una serie di diversi metaboliti e tossine di potenziale rilevanza tossicologica. |
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(14) |
Poiché non sono soggetti a registrazione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione che faccia obbligo ai fabbricanti di dimostrare che l'uso previsto è sicuro, i microrganismi dovrebbero essere autorizzati per l'uso nei detergenti solo nella misura in cui siano stati chiaramente identificati e siano supportati da dati che dimostrino che il loro uso è sicuro. È quindi opportuno stabilire norme armonizzate che disciplinino la sicurezza dei microrganismi nei detergenti. Per garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire una metodologia per la valutazione dei rischi dei detergenti contenenti microrganismi. Tale metodologia dovrebbe essere quanto più completa possibile e coprire tutti i rischi noti, anche per categorie specifiche di prodotti come quelli in formato spray o quelli da utilizzare su superfici a contatto con gli alimenti. |
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(15) |
Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione animale, con l'obiettivo di eliminare gradualmente l'utilizzo di animali per la sperimentazione non appena possibile. L'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che sono stati oggetto di sperimentazione animale a fini di conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere generalmente vietata, consentendo però al tempo stesso l'uso di dati storici. La Commissione dovrebbe, se del caso, prevedere una deroga per garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente e dovrebbe comunicare qualsiasi decisione che concede una deroga agli Stati membri e agli operatori economici interessati. |
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(16) |
Per assicurare un elevato livello di protezione dell'interesse pubblico e per garantire una concorrenza leale sul mercato interno, gli operatori economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura. Ove opportuno, i fabbricanti e gli importatori dovrebbero eseguire prove a campione sui detergenti e tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente. |
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(17) |
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure adeguate ed efficaci per garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È pertanto necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione. |
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(18) |
Per consentire agli operatori economici e alle autorità competenti, rispettivamente, di dimostrare e verificare la conformità dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato al presente regolamento, è necessario prevedere una procedura di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, dalla procedura meno severa a quella più severa, proporzionalmente al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, tale decisione specifica le procedure di valutazione della conformità che è possibile scegliere tra tali moduli. |
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(19) |
I fabbricanti, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trovano nella posizione migliore per garantire la conformità al presente regolamento del detergente o del tensioattivo. I fabbricanti dovrebbero quindi essere gli unici responsabili della procedura di valutazione della conformità per i detergenti e i tensioattivi. Il modulo A di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE dovrebbe essere applicabile per la valutazione della conformità di detergenti e tensioattivi. I fabbricanti dovrebbero inoltre preparare la documentazione tecnica che dimostri la conformità del detergente o del tensioattivo alle norme e ai metodi di prova pertinenti. |
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(20) |
Dato che i detergenti e i tensioattivi possono avere una lunga durata di conservazione, e al fine di garantire la coerenza con le prescrizioni in materia di conservazione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 applicabili alla maggior parte dei detergenti, i fabbricanti dovrebbero conservare la documentazione tecnica, il passaporto digitale di prodotto e, se del caso, l'etichetta digitale per un periodo di dieci anni dalla data in cui è stato immesso sul mercato il detergente o il tensioattivo oggetto di tale documentazione tecnica, passaporto digitale di prodotto o etichetta digitale. |
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(21) |
Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero affidare al rappresentante autorizzato, nonché l'elenco dei compiti che non possono essere delegati. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e garantire che solo i detergenti e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, dovrebbe sempre esserci un soggetto stabilito nell'Unione responsabile dei contatti con le autorità di vigilanza del mercato e della conformità al presente regolamento. A tal fine, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione dovrebbero nominare un rappresentante autorizzato stabilito nell'Unione per i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato dell'Unione mediante vendita a distanza, anche attraverso i mercati online. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire un elenco di compiti aggiuntivi che tali fabbricanti devono affidare ai rappresentanti autorizzati. Tale elenco dovrebbe includere l'obbligo di adoperarsi al massimo per verificare che le informazioni e la documentazione fornite dal fabbricante dimostrino la conformità al presente regolamento. L'obbligo dovrebbe essere inteso come un controllo documentale, in quanto il rappresentante autorizzato non dovrebbe essere tenuto a condurre indagini approfondite o analisi esaustive della conformità. Tale obbligo garantirebbe un'adeguata protezione della salute umana e dell'ambiente, rispettando nel contempo il ruolo e le capacità specifici dei rappresentanti autorizzati, conformemente al principio di proporzionalità. |
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(22) |
Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare e tenere aggiornati i propri recapiti, tra cui un numero di telefono oltre all'indirizzo postale e di posta elettronica e altri canali di comunicazione. |
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(23) |
Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online, siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme che consentano agli importatori di garantire che i detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato siano conformi a tali prescrizioni. Gli importatori e i rappresentanti autorizzati dovrebbero garantire che la documentazione redatta dai fabbricanti sia a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di ispezione. È opportuno prevedere disposizioni affinché gli importatori e, se del caso, i rappresentanti autorizzati garantiscano la creazione di un passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale. |
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(24) |
Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sull'etichetta del prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, nonché il proprio indirizzo postale e di posta elettronica e il proprio numero di telefono. |
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(25) |
Poiché mettono il detergente o il tensioattivo a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore l'ha immesso sul mercato, i distributori dovrebbero agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili. I distributori dovrebbero inoltre assicurare che la loro manipolazione del detergente o del tensioattivo non incida negativamente sulla conformità del prodotto al presente regolamento. |
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(26) |
I distributori, gli importatori e, se del caso, i rappresentanti autorizzati, in virtù della loro vicinanza al mercato e del ruolo importante che svolgono a garanzia della conformità dei prodotti, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato eseguiti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente fornendo alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul detergente o tensioattivo in questione. |
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(27) |
Gli importatori e i distributori che immettono sul mercato un detergente o un tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale o che modificano un detergente o un tensioattivo in modo tale che possa incidere sulla sua conformità al presente regolamento dovrebbero esserne considerati i fabbricanti e assumersi pertanto i relativi obblighi. Analogamente, quando mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è stato prodotto per essere fornito agli utilizzatori finali ma ai produttori di detergenti, gli importatori e i distributori dovrebbero assumere il ruolo di fabbricanti e, tra l'altro, creare un passaporto digitale di prodotto. In altri casi, gli operatori economici che si limitano a confezionare o riconfezionare un detergente o un tensioattivo già immesso sul mercato da altri operatori economici dovrebbero poter dimostrare che la conformità al presente regolamento non è stata compromessa indicando la loro identità sull'imballaggio e conservando una copia delle informazioni dell'etichetta originali. Le attività di confezionamento o riconfezionamento dovrebbero essere intese come la fornitura di prodotti agli utilizzatori finali in imballaggi singoli e non dovrebbero comprendere le vendite di ricariche. |
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(28) |
Poiché sono utilizzati da personale specializzato al di fuori della sfera domestica, i detergenti per uso industriale e istituzionale sono soggetti a prescrizioni diverse rispetto ai detergenti destinati ai consumatori. Al fine di evitare rischi per la salute dei consumatori o per l'ambiente e facilitare le attività di vigilanza del mercato, i detergenti per uso industriale e istituzionale dovrebbero essere chiaramente identificati mediante l'etichetta. |
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(29) |
Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, data l'ampia disponibilità di detergenti e di tensioattivi destinati all'utilizzatore finale e l'elevato rischio di avvelenamento accidentale, in particolare dei bambini, gli organismi designati dagli Stati membri per la risposta all’emergenza sanitaria a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 dovrebbero avere accesso a informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei detergenti e dei tensioattivi destinati all'utilizzatore finale, anche se non richieste a norma di tale regolamento. Pertanto, prima dell'immissione di tali prodotti sul mercato, i fabbricanti e, se del caso, il loro importatore o rappresentante autorizzato dovrebbero fornire una scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che sono miscele non pericolose per la salute umana. Inoltre, i distributori che mettono a disposizione sul mercato i prodotti in Stati membri diversi da quelli in cui i prodotti sono già disponibili dovrebbero fornire anche la scheda tecnica degli ingredienti. Al fine di ottimizzare la comunicazione delle informazioni, gli obblighi di cui al presente regolamento dovrebbero basarsi sul sistema relativo alla risposta di emergenza sanitaria già istituito a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, in quanto è già noto a molti operatori economici e centri antiveleni. La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i requisiti tecnici per adempiere all'obbligo di fornire la scheda tecnica degli ingredienti. |
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(30) |
Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso e sulla sicurezza, come la presenza nei detergenti e nei tensioattivi di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti). Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi. |
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(31) |
Poiché l'etichettatura dei detergenti e dei tensioattivi potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione di diversi atti legislativi dell'Unione, è necessario razionalizzare le informazioni sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi in modo che, quando sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi sono richieste informazioni simili in virtù di diversi atti legislativi dell'Unione, tali informazioni siano fornite una sola volta, conformemente alle norme più rigorose. Tale razionalizzazione consentirebbe, da un lato, di migliorare la leggibilità e la comprensibilità delle etichette da parte degli utilizzatori finali e, dall'altro, di ridurre l'onere amministrativo per i fabbricanti. |
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(32) |
Le fragranze sono composti organici con odori caratteristici, solitamente piacevoli, che sono ampiamente utilizzati nei detergenti oltre che in molti altri prodotti, come i profumi e altri cosmetici profumati. Tali sostanze potrebbero provocare reazioni allergiche da contatto, soprattutto nelle persone sensibilizzate, anche se contenute in basse concentrazioni. È quindi importante fornire informazioni sulla presenza di singoli allergeni nei detergenti, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di etichettatura che si applichino solo nel caso in cui le fragranze allergizzanti non debbano figurare sull'etichetta a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo non solo eviterebbe l'imposizione di un onere amministrativo non necessario a carico degli operatori economici, ma garantirebbe anche che i consumatori o altri utilizzatori finali ricevano tali informazioni presentate in modo chiaro, assicurando così un elevato livello di protezione della salute umana per le persone sensibilizzate. |
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(33) |
Per alcune sostanze, come i conservanti, sono necessarie ulteriori prescrizioni in materia di etichettatura, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Le prescrizioni in materia di etichettatura per i conservanti dovrebbero quindi riguardare non solo i conservanti aggiunti intenzionalmente dal fabbricante nel detergente, ma anche quelli derivanti dalle miscele che lo compongono e che spesso sono definiti conservanti trasferiti (carry-over). |
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(34) |
Le informazioni sulla giusta quantità di detergente che i consumatori devono utilizzare per le attività di pulizia, ossia le informazioni sul dosaggio, dovrebbero essere incluse nell'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori, dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e dei detergenti per superfici destinati ai consumatori, al fine di prevenire il potenziale uso eccessivo di detergenti, riducendo così la quantità totale di detergente e tensioattivo che entra nell'ambiente. |
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(35) |
L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. L'etichettatura digitale potrebbe quindi aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensione delle etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta per i detergenti solo attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni in grado di garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori. |
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(36) |
Per evitare un onere amministrativo non necessario a carico degli operatori economici e poiché l'etichetta digitale è complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di prevedere un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, responsabili di fornire un'accurata serie di informazioni da riportare sull'etichetta. |
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(37) |
L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e accentuare il divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire solo su un'etichetta digitale dovrebbero riflettere l'attuale livello di preparazione digitale e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti, nonché l’adeguatezza delle infrastrutture senza fili (wireless) e di altre infrastrutture tecnologiche necessarie per consentire un accesso illimitato alle informazioni. Inoltre, tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, così come le istruzioni minime d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire ai consumatori e ad altri utilizzatori finali di compiere scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione. |
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(38) |
Per i detergenti e i tensioattivi venduti agli utilizzatori finali mediante ricarica, dovrebbe essere possibile fornire una quantità più ampia di informazioni solo in formato digitale, al fine di cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione, ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre. Tuttavia, gli utilizzatori finali dovrebbero ricevere in forma fisica almeno istruzioni di dosaggio semplificate per i detergenti per bucato destinati ai consumatori e informazioni sulle fragranze allergizzanti e sui conservanti, al fine di evitare il rischio di reazioni allergiche. |
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(39) |
Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detergenti sul mercato, e per proteggere i consumatori e altri utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni. |
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(40) |
Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi ai consumatori e ad altri utilizzatori finali che non sono in grado di accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detergenti o di tensioattivi destinati all'utilizzatore finale, dove ulteriori informazioni possono essere fornite solo su un'etichetta digitale. |
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(41) |
Poiché i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale trovano lo stesso utilizzo e presentano gli stessi rischi indipendentemente dal formato in cui sono messi a disposizione sul mercato, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato tali prodotti mediante ricarica dovrebbero garantire che i prodotti siano conformi alle stesse prescrizioni di quelli in imballaggi singoli. È inoltre opportuno che i consumatori ricevano le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta quando optano per le ricariche di detergenti e dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime di sicurezza per le stazioni di ricarica. La vendita di ricariche di detergenti dovrebbe pertanto essere esplicitamente disciplinata dal presente regolamento, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici. |
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(42) |
Al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e i nuovi mezzi di vendita, garantendo nel contempo una buona informazione dei consumatori e attività di vigilanza del mercato efficienti, le informazioni dell'etichetta per i detergenti e i tensioattivi dovrebbero essere indicate nel caso delle vendite a distanza, anche attraverso i mercati online. |
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(43) |
Garantire la tracciabilità di un detergente o tensioattivo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che mette a disposizione sul mercato detergenti o tensioattivi non conformi. |
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(44) |
I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto digitale di prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei detergenti e dei tensioattivi destinati all'utilizzatore finale al presente regolamento. Se da un lato il presente regolamento stabilisce il contenuto minimo del passaporto digitale di prodotto, a partire dalla dichiarazione UE di conformità, in futuro potrebbe essere prevista l'inclusione di informazioni supplementari, tra cui la documentazione tecnica. Per facilitare i controlli sui detergenti o sui tensioattivi destinati all'utilizzatore finale da parte delle autorità di vigilanza del mercato e consentire agli attori della catena di fornitura, ai consumatori e agli altri utilizzatori finali, nonché ad altri portatori di interessi pertinenti quali le organizzazioni della società civile e i ricercatori, di accedere alle informazioni necessarie tra cui gli ingredienti, le informazioni sul passaporto digitale di prodotto dovrebbero essere fornite in formato digitale e in modo direttamente accessibile e di facile utilizzo attraverso un supporto dati. Il supporto dati dovrebbe essere chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto, anche nel caso in cui il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sia messo a disposizione attraverso una pubblicità online. Le autorità di vigilanza del mercato, le autorità doganali, gli operatori economici, i consumatori e altri utilizzatori finali dovrebbero pertanto avere accesso immediato, tramite il supporto dati, alle informazioni di loro interesse e sulla base dei rispettivi diritti di accesso. |
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(45) |
Per evitare di imporre alle imprese costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto digitale di prodotto dovrebbe essere specifico per il modello di un detergente o di un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale. I detergenti o i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale dovrebbero essere considerati appartenenti allo stesso modello purché non siano apportate modifiche alla formula o alla produzione che comporterebbero modifiche all'etichetta dei prodotti. |
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(46) |
Per evitare la duplicazione degli investimenti nella digitalizzazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, compresi i fabbricanti, le autorità di vigilanza del mercato e le autorità doganali, nel caso in cui altre disposizioni del diritto dell'Unione richiedano un passaporto digitale di prodotto per i detergenti o i tensioattivi, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto digitale di prodotto contenente le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre disposizioni del diritto dell'Unione. Inoltre il passaporto digitale di prodotto istituito a norma del presente regolamento dovrebbe essere pienamente interoperabile con qualsiasi passaporto digitale di prodotto previsto da altre disposizioni del diritto dell'Unione. |
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(47) |
In particolare, anche il regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) stabilisce i requisiti e le specifiche tecniche del passaporto digitale di prodotto, l'istituzione da parte della Commissione di un registro dei passaporti digitali di prodotto («registro») in cui sono conservate le informazioni del passaporto digitale di prodotto e l'interconnessione del registro con il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane previsto dal regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Nel medio termine tale regolamento potrebbe includere i detergenti o i tensioattivi nel suo ambito di applicazione, rendendo così necessaria la disponibilità di un passaporto digitale di prodotto per gli stessi. |
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(48) |
Il passaporto digitale di prodotto per i detergenti e tensioattivi destinati all'utilizzatore finale creato ai sensi del presente regolamento dovrebbe pertanto essere conforme agli stessi requisiti ed elementi tecnici fissati dal regolamento (UE) 2024/1781, compresi gli aspetti tecnici, semantici e organizzativi dello scambio dei dati e della comunicazione end-to-end. |
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(49) |
È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto digitale di prodotto per il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, il fabbricante dichiara che il prodotto è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e assume la piena responsabilità di detta conformità. |
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(50) |
Nel caso in cui le informazioni sono fornite solo in formato digitale, è necessario chiarire che tali informazioni dovrebbero essere fornite tramite un unico supporto dati, ma essere fornite separatamente ed essere chiaramente distinguibili da altre informazioni. Ciò faciliterebbe il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato e fornirebbe anche chiarezza ai consumatori e agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale. |
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(51) |
Il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che stabilisce le norme relative ai controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione, si applica ai detergenti e ai tensioattivi. Le autorità incaricate di tali controlli, che in quasi tutti gli Stati membri sono le autorità doganali, sono tenute a condurli sulla base dell'analisi del rischio, come indicato negli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), nei relativi atti di esecuzione e nei corrispondenti orientamenti. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto modificare in alcun modo il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 o il modo in cui le autorità incaricate dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione si organizzano e svolgono le loro attività. |
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(52) |
Oltre al quadro di controlli stabilito dal capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità doganali dovrebbero essere in grado di verificare automaticamente l'esistenza di un passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi importati soggetti al presente regolamento, al fine di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione e impedire che detergenti e tensioattivi non conformi entrino nel mercato dell'Unione. |
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(53) |
Qualora detergenti e tensioattivi destinati all'utilizzatore finale provenienti da paesi terzi siano sottoposti al regime doganale di immissione in libera pratica, l'operatore economico dovrebbe mettere a disposizione delle autorità doganali il riferimento a un passaporto digitale di prodotto per tali detergenti e tensioattivi. Tale riferimento dovrebbe corrispondere a un identificativo univoco di registrazione comunicato all'operatore economico dal registro. Le autorità doganali dovrebbero verificare quanto meno che l'identificativo univoco di registrazione e il pertinente codice delle merci per il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale fornito o messo a loro disposizione corrisponda ai dati conservati nel registro. Ciò consentirebbe alle autorità doganali di verificare l'esistenza di un passaporto digitale di prodotto per i detergenti e tensioattivi importati. Per effettuare tale verifica automatica ci si dovrebbe avvalere dell'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane. |
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(54) |
I dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono pensati per consentire alle autorità doganali di migliorare e agevolare la gestione del rischio e di effettuare controlli alle frontiere più mirati. Le autorità doganali dovrebbero pertanto essere in grado di recuperare e utilizzare i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel relativo registro per adempiere i loro compiti conformemente al diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda la gestione del rischio in conformità del regolamento (UE) n. 952/2013. |
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(55) |
La verifica automatica da parte delle autorità doganali del riferimento al passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi che entrano nel mercato dell'Unione non dovrebbe sostituire o modificare le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, bensì integrare il quadro generale dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero, in linea con il regolamento (UE) 2019/1020, effettuare controlli dei dati contenuti nei passaporti digitali dei prodotti, controlli sui prodotti all'interno del mercato e, in caso di sospensione dell'immissione in libera pratica da parte delle autorità designate per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione, determinare la conformità e i rischi gravi dei prodotti ai sensi del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020. |
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(56) |
La vigilanza del mercato è un'attività essenziale per garantire l'applicazione corretta ed uniforme del diritto dell'Unione. Il regolamento (UE) 2019/1020 definisce il quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero quindi organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi conformemente a tale regolamento. |
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(57) |
Il regolamento (CE) n. 648/2004 stabilisce una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la fondatezza di un provvedimento preso da uno Stato membro nei confronti di detergenti e tensioattivi considerati un rischio. Per aumentare la trasparenza è necessario migliorare la precedente procedura di salvaguardia al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. Il sistema precedente dovrebbe essere sostituito da una procedura che consenta di informare le parti interessate delle misure di cui è prevista l'adozione in relazione ai detergenti e ai tensioattivi che presentano un rischio per la salute o per l'ambiente. Le autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, dovrebbero poter intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali detergenti e tensioattivi. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione, in applicazione della procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), se una misura provvisoria relativa a un detergente o tensioattivo che presenta un rischio sia giustificata. Tale procedura di salvaguardia specifica lascia impregiudicati i controlli di routine effettuati dalle autorità di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020. |
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(58) |
L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 ha dimostrato che i detergenti e i tensioattivi conformi alle prescrizioni applicabili hanno tuttavia rappresentato, in casi specifici, un rischio per la salute o per l'ambiente. È opportuno adottare disposizioni per garantire che le autorità di vigilanza del mercato intervengano in relazione a qualsiasi detergente o tensioattivo che rappresenti un rischio per la salute o per l'ambiente, anche se il prodotto è conforme agli obblighi giuridici. La Commissione dovrebbe determinare mediante atti di esecuzione, in applicazione della procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, se una misura provvisoria adottata in relazione a detergenti o tensioattivi conformi che uno Stato membro ritiene presentino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone o dell'ambiente sia giustificata. |
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(59) |
Al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico, o dei nuovi dati scientifici, e del livello di preparazione digitale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a: modifica degli allegati del presente regolamento ai fini del loro adeguamento al progresso tecnico; ulteriore integrazione delle prescrizioni generali relative all'etichettatura digitale; modifica dell'elenco delle informazioni dell'etichetta che possono essere fornite solo in formato digitale; modifica del limite delle fragranze allergizzanti quando vengono stabiliti limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o aggiunta di nuove fragranze allergizzanti; e modifica delle prescrizioni vigenti in materia di biodegradabilità al fine di introdurre requisiti di biodegradabilità per le sostanze e le miscele presenti nei detergenti, compresi i detergenti in capsule, diverse dai tensioattivi, quando nuove prove scientifiche lo richiedono e autorizzazione a derogare a tali criteri in casi debitamente giustificati. È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare mediante atti delegati le informazioni specifiche da inserire nel passaporto digitale di prodotto, nonché le informazioni da inserire nel registro. Inoltre, al fine di facilitare il lavoro delle autorità doganali in relazione ai detergenti e ai tensioattivi e alle prescrizioni di cui al presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che modifichino l'allegato del presente regolamento contenente l'elenco dei codici delle merci, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 (16), e descrizioni di prodotto dei detergenti e tensioattivi. Quando la Commissione adotta atti delegati ai sensi del presente regolamento è di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, essa svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(60) |
Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire i requisiti tecnici dettagliati del passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(61) |
Considerata la necessità di garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda il fosforo, la relazione dovrebbe contenere una valutazione della fattibilità di un'ulteriore riduzione dei valori limite di fosforo, al fine di eliminarne gradualmente l'utilizzo in futuro, se possibile. Relativamente alle sostanze più nocive, la Commissione dovrebbe, tenendo conto dei risultati conseguiti a norma di altre disposizioni del diritto dell'Unione, valutare la necessità di includere nel presente regolamento disposizioni sulla presenza di tali sostanze nei detergenti e nei tensioattivi, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati nel Green Deal europeo per quanto riguarda l'approccio generico alla gestione dei rischi per le sostanze più nocive nei prodotti di consumo e, se del caso, per eliminare gradualmente l'utilizzo di tali sostanze, se possibile. Inoltre, per quanto riguarda i principi attivi biocidi, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di introdurre norme più rigorose per evitare l'elusione del regime di approvazione istituito dal regolamento (UE) n. 528/2012. Al fine di garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente, promuovere l'innovazione e aumentare la competitività, la Commissione dovrebbe valutare i requisiti di sicurezza per i detergenti contenenti microrganismi. Allo scopo di agevolare la transizione verso un'economia pienamente circolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili e al contenuto riciclato per i detergenti. |
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(62) |
Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo sulle etichette digitali in determinate situazioni e impone la creazione di un passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto digitale di prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati. |
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(63) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare sprechi, gli operatori economici devono essere in grado di vendere le scorte che si trovano nella catena di distribuzione o in magazzino alla data di applicazione del presente regolamento. È pertanto necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e tensioattivi immessi sul mercato conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004 prima di tale data senza che tali prodotti debbano essere conformi al presente regolamento. I distributori dovrebbero quindi poter fornire tali detergenti e tensioattivi, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione del presente regolamento. |
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(64) |
Al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare sprechi, è importante che gli operatori economici siano in grado, per un periodo di tempo limitato dopo la data di applicazione del presente regolamento, di vendere scorte non ancora presenti nella catena di distribuzione. A tale scopo, dovrebbero inoltre essere previste disposizioni transitorie che consentano l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che alla data di applicazione del presente regolamento non sono ancora presenti nella catena di distribuzione, senza che tali prodotti debbano essere conformi al presente regolamento, a condizione che siano conformi al regolamento (CE) n. 648/2004. I fabbricanti e gli importatori dovrebbero quindi poter immettere sul mercato tali detergenti e tensioattivi, vale a dire gli stock che ancora non si trovano nella catena di distribuzione, dopo la data di applicazione del presente regolamento. Dato l'obiettivo di tale periodo transitorio, siffatta possibilità dovrebbe essere strettamente temporalmente limitata a un anno dopo tale data e, in particolare, non dovrebbe essere possibile mettere a disposizione sul mercato tali scorte dopo detto periodo di un anno. |
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(65) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire il funzionamento del mercato interno assicurando nel contempo che i detergenti e i tensioattivi sul mercato soddisfino prescrizioni che offrano un elevato grado di protezione della salute e dell'ambiente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce le norme per la libera circolazione dei detergenti e dei tensioattivi nel mercato interno garantendo nel contempo un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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1) |
«detergente»: una sostanza, una miscela o un microrganismo, o una loro combinazione, destinati a:
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2) |
«detergente per bucato destinato ai consumatori»: un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni; |
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3) |
«detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori»: un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche; |
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4) |
«detergente contenente microrganismi»: un detergente al quale sono stati aggiunti intenzionalmente uno o più microrganismi, da soli o tramite uno dei componenti del detergente; |
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5) |
«detergente per uso industriale e istituzionale»: un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato esclusivamente al di fuori dell'ambito domestico da personale specializzato; |
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6) |
«pulizia»: il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene degradato o separato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione; |
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7) |
«sostanza»: una sostanza ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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8) |
«miscela»: una miscela ai sensi dell'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; |
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9) |
«microrganismo»: un microrganismo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012; |
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10) |
«microrganismi geneticamente modificati»: microrganismi il cui il materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o con la ricombinazione genetica naturale; ai fini della presente definizione:
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11) |
«tensioattivo»: qualsiasi sostanza organica o miscela contenuta o destinata a essere utilizzata nei detergenti dotata di proprietà tensioattive e costituita da uno o più gruppi idrofili e da uno o più gruppi idrofobi di natura e dimensioni tali da consentire:
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12) |
«tensioattivo destinato all'utilizzatore finale»: un tensioattivo messo a disposizione sul mercato per utilizzatori professionali o consumatori; |
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13) |
«biodegradazione aerobica completa»: il livello di biodegradazione ottenuto quando una sostanza o miscela viene eliminata completamente dai microrganismi in presenza di ossigeno che ne provocano la scomposizione in biossido di carbonio, acqua e sali minerali di qualsiasi altro elemento presente, come misurato nei metodi di prova elencati nell'allegato I, parte A, e nuove componenti cellulari microbiche (biomassa); |
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14) |
«pellicole»: pellicole polimeriche idrosolubili utilizzate per capsule di detergente; |
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15) |
«messa a disposizione sul mercato»: qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
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16) |
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione; |
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17) |
«fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio; |
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18) |
«rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; |
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19) |
«importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un detergente o tensioattivo proveniente da un paese terzo; |
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20) |
«distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo; |
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21) |
«operatore economico»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore; |
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22) |
«vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi al presente regolamento; |
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23) |
«autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020; |
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24) |
«richiamo»: un richiamo quale definito all'articolo 3, punto 22), del regolamento (UE) 2019/1020; |
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25) |
«ritiro»: un ritiro quale definito all'articolo 3, punto 23), del regolamento (UE) 2019/1020; |
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26) |
«misura correttiva»: una misura correttiva quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020; |
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27) |
«immissione in libera pratica»: il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013; |
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28) |
«supporto dati»: un supporto dati quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 29), del regolamento (UE) 2024/1781; |
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29) |
«identificativo univoco del prodotto»: un identificativo univoco del prodotto quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 30), del regolamento (UE) 2024/1781; |
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30) |
«identificativo unico di formula»: un identificativo unico di formula di cui all'allegato VIII, parte A, punto 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008; |
|
31) |
«identificativo univoco dell'operatore»: un identificativo univoco dell'operatore quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 31), del regolamento (UE) 2024/1781; |
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32) |
«passaporto digitale di prodotto»: un insieme di dati specifici su un prodotto che contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte A, ed è accessibile elettronicamente per mezzo di un supporto dati in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4; |
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33) |
«fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto»: un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto quale definito all'articolo 2, primo comma, punto 32), del regolamento (UE) 2024/1781; |
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34) |
«autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013; |
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35) |
«sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane»: il sistema istituito dal regolamento (UE) 2022/2399; |
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36) |
«imballaggio singolo»: l'imballaggio in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è messo a disposizione sul mercato e che è destinato ad accompagnare il contenuto fino al luogo di utilizzo; |
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37) |
«ricarica»: l'operazione in loco mediante la quale un imballaggio è riempito con un detergente o tensioattivo offerto da un operatore economico agli utilizzatori finali nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
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38) |
«stazione di ricarica»: un luogo in cui un operatore economico offre agli utilizzatori finali un detergente o tensioattivo che può essere acquistato mediante ricarica, manualmente o tramite un'apparecchiatura automatica o semiautomatica; |
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39) |
«modello»: un gruppo di detergenti o tensioattivi di cui tutte le unità soddisfano le condizioni seguenti:
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40) |
«utilizzatore finale»: una persona fisica o giuridica, residente o stabilita nell'Unione, alla quale un detergente o tensioattivo è stato messo a disposizione sul mercato in quanto consumatore, al di fuori di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o in quanto utilizzatore finale professionale nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. |
CAPO II
REQUISITI DEI PRODOTTI
Articolo 3
Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione
1. I detergenti e i tensioattivi sono messi a disposizione sul mercato solo se sono conformi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi conformi al presente regolamento.
Articolo 4
Biodegradabilità
1. I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte A.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tensioattivi e ai tensioattivi contenuti nei detergenti che sono principi attivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, a condizione che soddisfino una delle condizioni seguenti:
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a) |
sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 o sono inclusi nell'allegato I di tale regolamento; |
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b) |
sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (19); oppure |
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c) |
sono componenti di disinfettanti che possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 528/2012. |
3. Entro il … [sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], le pellicole o i polimeri all'interno delle pellicole sono conformi ai requisiti di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte B.
4. Entro il … [otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti in concentrazione pari ad almeno il 10 % (in peso/peso) della massa totale delle sostanze, esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole, soddisfano i criteri di biodegradabilità di cui all'allegato I, parte C, a meno che non sia concessa una deroga nella parte D di tale allegato.
Articolo 5
Detergenti contenenti microrganismi
I detergenti contenenti microrganismi sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II.
Articolo 6
Limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo
I detergenti elencati nell'allegato III rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo stabilite in tale allegato.
Articolo 7
Sperimentazione animale
1. La conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento è stabilita utilizzando metodi di sperimentazione non animale convalidati a livello dell'Unione o a livello internazionale.
2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 1, è vietata l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali la formulazione finale o gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sono stati oggetto di sperimentazioni animali al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione e non impediscono l'utilizzo dei dati acquisiti prima del … [data di entrata in vigore del presente regolamento].
4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano preoccupazioni in merito alla sicurezza di un ingrediente in un detergente o tensioattivo, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione che concede una deroga ai paragrafi 1 e 2, di propria iniziativa o sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro.
5. Qualora la Commissione agisca sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro di cui al paragrafo 4, tale richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base, la Commissione può consultare il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM).
6. La decisione che concede una deroga di cui al paragrafo 4 stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga è concessa soltanto se:
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a) |
l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; e |
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b) |
il problema riguardante la salute umana o l'ambiente è dimostrato e la necessità di condurre sperimentazioni animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione. |
La Commissione rivolge la propria decisione che concede una deroga a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
CAPO III
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Articolo 8
Obblighi dei fabbricanti
1. Quando immettono sul mercato detergenti o tensioattivi, i fabbricanti garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano stati progettati e fabbricati conformemente al presente regolamento.
2. I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità stabilita in tale allegato.
Ove la conformità ai requisiti applicabili di un detergente o di un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è stata dimostrata con la procedura di cui al primo comma, prima di immettere il prodotto sul mercato i fabbricanti:
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a) |
creano un passaporto digitale di prodotto conformemente all'articolo 21; |
|
b) |
si assicurano che il supporto dati sia disponibile conformemente all'articolo 21, paragrafo 4; e |
|
c) |
inseriscono un riferimento al passaporto digitale di prodotto nel registro di cui all'articolo 24, paragrafo 1 («registro»). |
3. I fabbricanti conservano e, ove necessario, aggiornano la documentazione tecnica e il passaporto digitale di prodotto per dieci anni dalla data dell'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo.
4. I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto nonché delle modifiche dei metodi di prova in riferimento ai quali è dichiarata la conformità di un prodotto.
Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tale detergente o tensioattivo, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.
5. I fabbricanti che immettono sul mercato detergenti o tensioattivi garantiscono che tali detergenti o tensioattivi siano conformi all'articolo 17, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3.
6. Prima di immettere sul mercato detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che sono miscele per le quali non è previsto l'obbligo di comunicare informazioni a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti stabiliti nell'Unione forniscono agli organismi designati dagli Stati membri a norma di tale articolo («organismi designati») la scheda tecnica degli ingredienti di cui all'allegato IV, punto 2.2, lettera e), del presente regolamento («scheda tecnica degli ingredienti»). Se il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale per il quale è già stata presentata una scheda tecnica degli ingredienti non corrisponde più alle informazioni contenute in tale scheda, i fabbricanti presentano una scheda tecnica degli ingredienti aggiornata. La scheda tecnica degli ingredienti è presentata per via elettronica nel formato fornito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e messa a disposizione a titolo gratuito per le notifiche conformemente alla parte A, punto 3.1., secondo paragrafo, dell'allegato VIII, del regolamento (CE) n. 1272/2008. La trasmissione è redatta in una lingua facilmente compresa dagli organismi designati, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
7. I fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione forniscono al rappresentante autorizzato o all'importatore tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento.
8. Qualora i fabbricanti ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento, prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. I fabbricanti garantiscono che gli altri operatori economici della catena di fornitura interessata siano tenuti informati senza indebito ritardo in merito a qualsiasi non conformità o rischio per la salute umana o per l'ambiente da essi individuato e a qualsiasi conseguente misura correttiva, richiamo o ritiro.
10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da tale detergente o tensioattivo.
11. I fabbricanti rendono accessibili al pubblico sul loro sito web i canali di comunicazione, quali un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un'apposita sezione del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità per le persone con disabilità e in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami in merito alla potenziale non conformità dei prodotti o a questioni di sicurezza.
Articolo 9
Rappresentante autorizzato
1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Tale mandato è valido solo se accettato per iscritto dal rappresentante autorizzato. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta.
2. I fabbricanti stabiliti al di fuori dell'Unione che immettono un detergente o tensioattivo sul mercato dell'Unione nominano un rappresentante autorizzato alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato di cui al paragrafo 1.
Il mandato impone al rappresentante autorizzato di svolgere almeno i compiti seguenti:
|
a) |
verificare che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), il passaporto digitale di prodotto sia stato creato, le informazioni rilevanti del passaporto digitale di prodotto siano state inserite nel registro, la documentazione tecnica sia stata redatta e la procedura di valutazione della conformità sia stata eseguita; |
|
b) |
tenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la documentazione tecnica e tenere a disposizione il passaporto digitale di prodotto per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato del detergente o tensioattivo contemplato dai suddetti documenti; |
|
c) |
a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità al presente regolamento del detergente o tensioattivo, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità; |
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d) |
se ha motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, informare il fabbricante nonché le autorità di vigilanza del mercato; |
|
e) |
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato; e |
|
f) |
porre fine al mandato e informare le autorità nazionali competenti di tale cessazione se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento. |
4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, il mandato del rappresentante autorizzato nominato a norma del paragrafo 2 del presente articolo impone a tale rappresentante autorizzato di svolgere i compiti seguenti per quanto riguarda i detergenti e i tensioattivi che rientrano nel mandato in questione:
|
a) |
fornire e, se necessario, aggiornare la scheda tecnica degli ingredienti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6; |
|
b) |
mantenere riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti; |
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c) |
verificare che i detergenti e i tensioattivi siano conformi alle prescrizioni di etichettatura di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3; e |
|
d) |
adoperarsi al massimo per verificare che la documentazione e le informazioni fornite dal fabbricante a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, dimostrino la conformità dei prodotti al presente regolamento. |
5. Gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
Articolo 10
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo detergenti o tensioattivi conformi.
2. Prima di immettere un detergente o tensioattivo sul mercato, gli importatori si assicurano che:
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a) |
il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità e abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2; |
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b) |
le informazioni e la documentazione fornite dal fabbricante a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, dimostrino la conformità al presente regolamento; e |
|
c) |
il fabbricante abbia creato il passaporto digitale di prodotto di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), il supporto dati sia disponibile conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, e le informazioni rilevanti del passaporto digitale di prodotto siano state inserite nel registro. |
3. Gli importatori forniscono la scheda tecnica degli ingredienti prima di immettere sul mercato detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale e, se necessario, la aggiornano, conformemente all'articolo 8, paragrafo 6. L'importatore mantiene riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti.
4. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento non lo immettono sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, gli importatori ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
5. Gli importatori garantiscono che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi all'articolo 17, paragrafi 1, 3, 4 e 5, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3.
6. Gli importatori provvedono affinché, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni di un detergente o tensioattivo o dei rischi che esso presenta, gli importatori eseguono una prova a campione su tale detergente o tensioattivo, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti e tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.
8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità competenti, collaborano con questi ultimi e prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, ne informano immediatamente il fabbricante e le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori garantiscono che gli altri operatori economici della catena di fornitura interessata siano tenuti informati senza ritardo in merito a qualsiasi non conformità o rischio per la salute umana o per l'ambiente da essi individuato e a qualsiasi conseguente misura correttiva, richiamo o ritiro.
10. Gli importatori tengono a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto e la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per un periodo di dieci anni a decorrere dall'immissione sul mercato del detergente o tensioattivo.
11. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo. Gli importatori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi misura intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.
12. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 11, sono a disposizione di consumatori e di altri utilizzatori finali. Qualora non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.
Articolo 11
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono a disposizione sul mercato un detergente o tensioattivo, i distributori prestano la debita attenzione alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo, i distributori verificano che:
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a) |
il detergente o tensioattivo sia accompagnato dai documenti richiesti e da un'etichetta contenente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, alle condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5; |
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b) |
se è fornita un'etichetta digitale, siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), d), e) e h), all'articolo 19, paragrafo 2, e, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 3; e |
|
c) |
il supporto dati sia disponibile conformemente all'articolo 21, paragrafo 4. |
3. I distributori che mettono a disposizione sul mercato in un altro Stato membro detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale per i quali deve essere fornita una scheda tecnica degli ingredienti a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, presentano all'organismo designato in tale Stato membro la scheda tecnica degli ingredienti prima di mettervi a disposizione il prodotto e, se necessario, la aggiornano, a meno che non possano dimostrare che l'organismo nominato abbia già ricevuto le stesse informazioni da un altro operatore economico. I distributori mantengono riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti.
4. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non lo mettono a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, i distributori ne informano le autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore.
5. I distributori provvedono affinché, mentre un detergente o tensioattivo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
6. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ne informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le autorità nazionali competenti, collaborano con questi e garantiscono che siano prese le misure correttive necessarie a rendere conforme il detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata.
7. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica e, su richiesta, in forma cartacea, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità al presente regolamento di un detergente o tensioattivo. I distributori cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 12
Fornitura mediante ricarica
Fatti salvi i regolamenti (UE) 2023/988 (20) e (UE) 2025/40 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza e igiene delle ricariche, compreso il rischio di confusione con i prodotti alimentari, qualora detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale siano messi a disposizione sul mercato mediante ricarica, l'operatore economico che mette il prodotto a disposizione degli utilizzatori finali provvede affinché:
|
a) |
siano attuate misure di mitigazione del rischio per ridurre al minimo l'esposizione delle persone, in particolare dei bambini, anche mediante il divieto per i bambini di utilizzare la stazione di ricarica senza supervisione e una formazione adeguata del personale; e |
|
b) |
i detergenti o i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale forniti attraverso una stazione di ricarica non reagiscano tra loro in modo tale da mettere in pericolo la salute umana. |
Articolo 13
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai fini del presente regolamento e sono soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 8 se:
|
a) |
immettono sul mercato un detergente o tensioattivo con il proprio nome o marchio commerciale; |
|
b) |
modificano un detergente o tensioattivo già immesso sul mercato in modo tale da incidere sulla conformità al presente regolamento; oppure |
|
c) |
mettono a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato un tensioattivo che non è destinato all'utilizzatore finale. |
Articolo 14
Confezionamento e riconfezionamento da parte degli importatori e dei distributori
1. Agli importatori o i distributori che confezionano o riconfezionano un detergente o un tensioattivo e non sono soggetti agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 13 incombono, a seconda dei casi e in aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 10 o all'articolo 11, gli obblighi seguenti:
|
a) |
provvedere affinché sull'imballaggio figurino il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo postale ed elettronico nonché il numero di telefono dell'importatore o del distributore, preceduti dalla dicitura «confezionato da» o «riconfezionato da»; |
|
b) |
tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato un campione delle informazioni originali di cui all'articolo 17, paragrafi 3 o 4, per dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo è stato immesso sul mercato; e |
|
c) |
tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato il riferimento all'identificativo univoco del prodotto per dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è stato immesso sul mercato. |
2. La messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi destinati all'utilizzatore finale presso le stazioni di ricarica non è considerata confezionamento o riconfezionamento ai fini del presente articolo.
Articolo 15
Identificazione degli operatori economici
1. Alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta, gli operatori economici indicano:
|
a) |
qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un detergente o tensioattivo; e |
|
b) |
qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito un detergente o tensioattivo. |
2. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui sia stato loro fornito un detergente o un tensioattivo e per un periodo di dieci anni a decorrere dal momento in cui abbiano fornito il detergente o il tensioattivo.
Articolo 16
Riservatezza della scheda tecnica degli ingredienti
Gli organismi designati e il personale medico mantengono riservate le informazioni contenute nella scheda tecnica degli ingredienti. Essi possono utilizzare tali informazioni solo:
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a) |
per rispondere alla necessità medica di adottare misure di prevenzione e cura, in particolare in caso di emergenza; oppure |
|
b) |
su richiesta di uno Stato membro, della Commissione o dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, per avviare un'analisi statistica che esamini l'eventuale necessità di migliorare le misure di gestione dei rischi. |
CAPO IV
ETICHETTATURA
Articolo 17
Prescrizioni generali di etichettatura
1. I detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato in imballaggi singoli o mediante ricarica sono accompagnati da un'etichetta.
2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente o un tensioattivo direttamente all'utilizzatore finale mediante ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica e il supporto dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera h), e garantisce che l'etichetta fisica e il supporto dati siano disponibili per tutti gli imballaggi ricaricati con un detergente o tensioattivo.
3. L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi contiene le informazioni indicate nell'allegato V, parte A.
4. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 3, l'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori, dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e dei detergenti per superfici destinati ai consumatori contiene le informazioni sul dosaggio conformemente all'allegato V, parte B.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili. L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato.
Articolo 18
Formati di etichettatura
1. Le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parti A e B, sono fornite:
|
a) |
su un'etichetta fisica; oppure |
|
b) |
in un'etichetta digitale e riprodotti su un'etichetta fisica. |
2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b):
|
a) |
le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte C, possono essere fornite solo in un'etichetta digitale; |
|
b) |
le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V, parte A, punto 1, lettere a), c) e d), possono essere fornite solo su un'etichetta fisica. |
Articolo 19
Prescrizioni per l'etichettatura digitale
1. Se i detergenti e i tensioattivi riportano un'etichetta digitale conformemente all'articolo 18, a tale etichetta si applicano le norme seguenti:
|
a) |
tutte le informazioni riportate nell'etichetta di cui alla parte A dell'allegato V e, se del caso, alla parte B di tale allegato, sono fornite insieme in un unico punto e separate da altre informazioni; |
|
b) |
le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono ricercabili; |
|
c) |
le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili a tutti gli utilizzatori nell'Unione; |
|
d) |
le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono accessibili tramite il supporto dati di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera h); |
|
e) |
le informazioni contenute nell'etichetta digitale sono presentate in modo da rispondere anche alle esigenze dei gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi; |
|
f) |
l'etichetta digitale è accessibile mediante tecnologie digitali ampiamente utilizzate e compatibile con tutti i principali sistemi operativi e browser; |
|
g) |
l'etichetta digitale rimane disponibile per un periodo di dieci anni dalla data in cui il detergente o tensioattivo è immesso sul mercato, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che l'ha creata, o per un periodo più lungo se richiesto da altre disposizioni del diritto dell'Unione relative alle informazioni che contiene; |
|
h) |
se le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili in più lingue, la scelta della lingua non è subordinata all'ubicazione geografica dalla quale l'utilizzatore finale vi accede. |
2. Gli operatori economici che forniscono un'etichetta digitale non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso a meno che non sia strettamente necessario per fornire online le informazioni sull'etichetta digitale.
3. Gli operatori economici che mettono un detergente o un tensioattivo a disposizione degli utilizzatori finali sul mercato forniscono le informazioni presenti nell'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti:
|
a) |
su richiesta orale o scritta dell'utilizzatore finale; oppure |
|
b) |
in caso di temporanea indisponibilità dell'etichetta digitale, anche al momento dell'acquisto. |
Gli operatori economici forniscono le informazioni di cui al primo comma indipendentemente dall'acquisto di un detergente o tensioattivo e gratuitamente.
Articolo 20
Vendite a distanza
Se i detergenti o i tensioattivi sono messi a disposizione sul mercato mediante vendite a distanza, l'offerta indica in modo chiaro e visibile le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 17 e contiene una copia digitale del supporto dati o dell'identificativo univoco del prodotto.
CAPO V
PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO
Articolo 21
Passaporto digitale di prodotto
1. Prima di immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, il fabbricante crea un passaporto digitale di prodotto per tale prodotto. Il passaporto digitale di prodotto soddisfa i requisiti stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 22.
2. Il passaporto digitale di prodotto:
|
a) |
corrisponde a un modello specifico di detergente o di tensioattivo destinato all'utilizzatore finale; |
|
b) |
indica che è stata dimostrata la conformità del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al presente regolamento; |
|
c) |
contiene almeno i dati di cui all'allegato VI, parte A; |
|
d) |
è accurato, completo e aggiornato; |
|
e) |
è disponibile nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è reso disponibile sul mercato; |
|
f) |
è accessibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici, conformemente ai diritti di accesso stabiliti a norma del paragrafo 10, lettera d); |
|
g) |
rimane disponibile per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, anche in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto digitale di prodotto; |
|
h) |
è collegato tramite un supporto dati a un identificativo univoco persistente del prodotto; e |
|
i) |
soddisfa i requisiti specifici e tecnici stabiliti a norma del paragrafo 10. |
3. Oltre ai dati di cui alla parte A dell’allegato VI, il passaporto digitale di prodotto può contenere i dati indicati nella parte B di tale allegato.
4. Il supporto dati di cui al paragrafo 2, lettera h), è:
|
a) |
stampato o altrimenti fisicamente presente sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, o sui documenti che accompagnano il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale se trasportato sfuso, conformemente all'atto di esecuzione della Commissione di cui al paragrafo 10; |
|
b) |
indelebile; |
|
c) |
posizionato in modo tale da essere trattato automaticamente da dispositivi digitali; |
|
d) |
presente sulla stazione di ricarica, per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale messi a disposizione sul mercato mediante ricarica; |
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e) |
accompagnato dalla dicitura «Scansionare per informazioni più complete sul prodotto» o da una dicitura simile; e |
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f) |
visibile ai consumatori o ad altri utilizzatori finali prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è messo a disposizione sul mercato attraverso vendite a distanza. |
5. Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che le informazioni sul detergente o sul tensioattivo destinato all'utilizzatore finale siano fornite tramite un supporto dati, è utilizzato un unico supporto dati per fornire le informazioni richieste a norma del presente regolamento e di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
6. Qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabili ai detergenti e ai tensioattivi destinati all'utilizzatore finale prevedano un passaporto digitale di prodotto, è creato un unico passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale contenente i dati richiesti a norma del presente regolamento nonché qualsiasi altro dato richiesto per il passaporto digitale di prodotto da altre disposizioni del diritto dell'Unione.
7. In deroga al paragrafo 2, lettera a), qualora altre disposizioni del diritto dell'Unione prevedano che il passaporto digitale di prodotto corrisponda a un livello di lotto o di articolo, il passaporto digitale di prodotto ai fini del presente regolamento può essere rilasciato a tale livello.
8. Gli operatori economici possono, oltre ai dati di cui ai paragrafi 5 e 6, rendere accessibili altre informazioni attraverso il supporto dati di cui al paragrafo 5. In tal caso, i dati sono chiaramente separati da quelli richiesti a norma del presente regolamento e, se del caso, di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
9. Creando il passaporto digitale di prodotto, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità al presente regolamento del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale.
10. La Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti tecnici di base relativi al passaporto digitale di prodotto per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale. La data di applicazione di tale atto di esecuzione non è anteriore a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati riguardanti l'intero atto di esecuzione o talune sue disposizioni, o tranne in caso di abrogazione o modifica parziali dell'atto di esecuzione, nel qual caso può essere fissata una data di applicazione anteriore. Tali requisiti tecnici comprendono almeno gli elementi seguenti:
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a) |
uno o più supporti dati da utilizzare; |
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b) |
la configurazione del supporto dati e la sua posizione; |
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c) |
gli elementi tecnici del passaporto digitale di prodotto per i quali si devono utilizzare norme europee o internazionali definite; |
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d) |
i soggetti che devono avere accesso ai dati del passaporto digitale di prodotto e i dati a cui devono avere accesso; |
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e) |
i soggetti che devono creare un passaporto digitale di prodotto o aggiornare i dati di un passaporto digitale di prodotto e quali dati possono inserire o aggiornare; e |
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f) |
le modalità per l'introduzione o l'aggiornamento dei dati di cui alla lettera e). |
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
11. I soggetti che aggiornano i dati di un passaporto digitale di prodotto sono responsabili dell'accuratezza dei dati che forniscono, salvo quando agiscono per conto del fabbricante.
12. L'operatore economico che immette il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato:
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a) |
fornisce ai distributori e ai fornitori di mercati online una copia digitale del supporto dati o, se pertinente, dell'identificativo univoco del prodotto, per consentire loro di rendere il supporto dati o l'identificativo univoco del prodotto accessibile ai clienti potenziali che non possono accedere fisicamente al prodotto; |
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b) |
fornisce la copia digitale di cui al punto a) o un link a una pagina web gratuitamente, tempestivamente e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; e |
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c) |
mette a disposizione una copia di riserva del passaporto digitale di prodotto tramite un fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto. |
Articolo 22
Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale di prodotto
La progettazione tecnica e il funzionamento del passaporto digitale di prodotto sono conformi a tutti i requisiti seguenti:
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a) |
il passaporto digitale di prodotto è pienamente interoperabile con altri passaporti digitali di prodotto prescritti da altre disposizioni del diritto dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end; |
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b) |
tutti i dati contenuti nel passaporto digitale di prodotto sono basati su norme aperte, elaborati in un formato interoperabile e, se del caso, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturati, consultabili, e trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore; |
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c) |
i consumatori o altri utilizzatori finali, gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali, la Commissione e altri soggetti interessati, sulla base dei rispettivi diritti di accesso, conformemente al diritto dell'Unione, hanno accesso al passaporto digitale di prodotto gratuitamente; |
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d) |
i consumatori e gli altri utilizzatori finali non sono tenuti a registrarsi o a fornire una password per accedere al passaporto digitale di prodotto; |
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e) |
il passaporto digitale di prodotto è conservato dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto; |
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f) |
qualora sia creato un nuovo passaporto digitale di prodotto per un detergente o per un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale già munito di uno o più passaporti digitali di prodotto, il nuovo passaporto digitale di prodotto è collegato a tali passaporti digitali di prodotto originali; |
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g) |
se il passaporto digitale di prodotto è conservato a norma della lettera e) del presente articolo o altrimenti trattato da fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 12, lettera c), tali fornitori non vendono, riutilizzano o trattano tali dati, in tutto o in parte, in una misura superiore a quanto necessario per fornire i servizi di conservazione o trattamento pertinenti, a meno che ciò non sia stato specificamente concordato con l'operatore economico che immette il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato; |
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h) |
gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano alcuna informazione a meno che non sia strettamente necessario per fornire le pertinenti informazioni sul passaporto digitale di prodotto online; in particolare, i dati personali relativi al consumatore o altro utilizzatore finale del detergente o del tensioattivo non sono conservati nel passaporto digitale di prodotto senza il suo consenso esplicito espresso in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (22); |
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i) |
sono assicurate l'autenticazione, l'affidabilità e l'integrità dei dati; |
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j) |
i passaporti digitali di prodotto sono progettati e gestiti in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela della vita privata ed evitare le frodi. |
Articolo 23
Supporti dati e identificativi univoci
1. Il supporto dati, gli identificativi univoci del prodotto e gli identificativi univoci dell'operatore richiesti a norma del presente regolamento sono conformi alle norme applicabili ai supporti dati, agli identificativi univoci del prodotto e agli identificativi univoci dell'operatore a norma del regolamento (UE) 2024/1781.
2. Se l'identificativo univoco dell'operatore non è ancora disponibile, l'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1781 si applica agli operatori economici che creano o aggiornano un passaporto digitale di prodotto a norma del presente regolamento. Le norme e le procedure relative alla gestione del ciclo di vita degli identificativi univoci e dei supporti dati di cui agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1781 si applicano anche agli identificativi univoci e ai supporti dati a norma del presente regolamento.
3. Se un detergente o tensioattivo è soggetto all'obbligo di fornire un passaporto digitale di prodotto in forza di un atto delegato adottato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1781 o di altre disposizioni del diritto dell'Unione, l'identificativo univoco del prodotto, l'identificativo univoco dell'operatore e l'identificativo univoco di registrazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento sono gli stessi.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano anche eventuali procedure per il rilascio e la verifica delle credenziali digitali degli operatori economici e di altri soggetti interessati che hanno diritti di accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto stabilite dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 11, quarto comma, del regolamento (UE) 2024/1781.
5. Ai fini del presente regolamento si applicano anche i requisiti che i fornitori di servizi di passaporto digitale di prodotto devono rispettare per poter diventare tali e, se del caso, i requisiti per la prestazione di tali servizi stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 11, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/1781.
Articolo 24
Registro dei passaporti digitali di prodotto
1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale sul mercato, l'operatore economico interessato carica nel registro istituito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1781 l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale.
Nel caso di detergenti o di tensioattivi destinati all'utilizzatore finale intesi a essere vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica», il registro conserva il codice della merce di tale detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale.
2. Al momento del caricamento nel registro, da parte dell'operatore economico, dei dati di cui al paragrafo 1, il registro comunica automaticamente a tale operatore economico un identificativo univoco di registrazione associato agli identificativi caricati nel registro per un detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore finale specifico («identificativo univoco di registrazione»). Tale comunicazione da parte del registro non è considerata prova della conformità al presente regolamento o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione.
La Commissione può adottare un atto di esecuzione che specifica le modalità di attuazione del registro, compresa la comunicazione dell'identificativo univoco di registrazione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
3. La Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità doganali hanno accesso al registro ai fini dello svolgimento delle funzioni loro assegnate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 25
Controlli doganali relativi al passaporto digitale di prodotto
1. I detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale che entrano nel mercato dell'Unione sono soggetti alle verifiche e alle altre misure previste dal presente articolo.
2. Chiunque intenda immettere sul mercato un detergente o un tensioattivo destinato all'utilizzatore finale nel quadro della procedura di «immissione in libera pratica» fornisce o mette a disposizione delle autorità doganali l'identificativo univoco di registrazione.
3. Le autorità doganali possono immettere un detergente o tensioattivo destinato all'utilizzatore in libera pratica solo dopo aver verificato come minimo che l'identificativo univoco di registrazione e il codice delle merci forniti o messi a loro disposizione corrispondono ai dati conservati nel registro. L'immissione in libera pratica non è considerata prova della conformità al presente regolamento né di altre disposizioni del diritto dell'Unione.
4. La verifica di cui al paragrafo 3 è effettuata elettronicamente e automaticamente attraverso l'interconnessione tra il registro e il sistema di scambio di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'UE per le dogane e si applica a decorrere dal … [data di applicazione del presente regolamento] o dalla data in cui l'interconnessione è operativa, se posteriore.
5. Le autorità doganali e la Commissione possono reperire e utilizzare i dati sul detergente o sul tensioattivo destinato all'utilizzatore finale contenuti nel passaporto digitale di prodotto e nel registro per svolgere le loro funzioni a norma del diritto dell'Unione, compresi la gestione del rischio, i controlli doganali e l'immissione in libera pratica conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013.
6. Le verifiche e le altre misure previste dal presente articolo sono condotte sulla base dell'elenco dei codici delle merci e delle descrizioni del prodotto di cui all'allegato VII.
7. Il presente articolo lascia impregiudicati altri atti giuridici dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento (UE) 2019/1020, capo VII.
CAPO VI
VIGILANZA DEL MERCATO
Articolo 26
Procedura a livello nazionale per la vigilanza del mercato dei detergenti e dei tensioattivi
1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro possono effettuare una valutazione in relazione a un detergente o tensioattivo, relativamente alle prescrizioni di cui al presente regolamento. Ove vi sia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato effettuano tale valutazione. Gli operatori economici interessati cooperano con le autorità di vigilanza del mercato.
2. Nell'effettuare le prove ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza del mercato utilizzano i metodi di riferimento indicati negli allegati, a seconda dei casi.
3. Se, nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1, concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, le autorità di vigilanza del mercato chiedono senza ritardo all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme a tali prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato, proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.
4. Qualora ritenga che una non conformità non sia limitata al suo territorio nazionale, un'autorità di vigilanza del mercato informa la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure correttive che ha chiesto all'operatore economico di prendere.
5. L'operatore economico prende tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato nell'Unione.
6. Se l'operatore economico non adotta misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del detergente o tensioattivo sul loro mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo.
Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri delle misure da esse adottate a norma del primo comma. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del detergente o tensioattivo non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato.
7. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura a norma del presente articolo comunicano senza ritardo alla Commissione e alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri le eventuali misure adottate, qualsiasi informazione supplementare a loro disposizione riguardante la non conformità del detergente o tensioattivo interessato e, in caso di disaccordo con tali misure, le loro obiezioni.
8. Qualora entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, secondo comma, un'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione non sollevi obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
9. Le autorità di vigilanza del mercato garantiscono che siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive provvisorie in relazione al detergente o tensioattivo interessato, quali il suo ritiro dal mercato.
10. Ai fini dei paragrafi 4, 6, 7 e 8 del presente articolo, le autorità di vigilanza del mercato inseriscono tali informazioni nel sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020.
Articolo 27
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 3 e 6, sono sollevate obiezioni avverso una misura presa da un'autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria al diritto dell'Unione, la Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e con gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se la misura nazionale sia giustificata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è considerata giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il detergente o il tensioattivo non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informano la Commissione.
3. Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro interessato la revoca.
Articolo 28
Detergenti e tensioattivi conformi che presentano un rischio per la salute umana o per l'ambiente
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che il detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio, sia richiamato o ritirato dal mercato entro un termine ragionevole, stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio.
2. L'operatore economico garantisce che le misure di cui al paragrafo 1 siano adottate nei confronti di tutti i detergenti o tensioattivi interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell'Unione.
3. Le autorità di vigilanza del mercato informano senza ritardo la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri delle misure di cui al paragrafo 1. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei detergenti o dei tensioattivi interessati, l'origine e la catena di fornitura di tali detergenti o tensioattivi, la natura dei rischi connessi e la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. La Commissione avvia immediatamente consultazioni con le autorità di vigilanza del mercato e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione determina mediante un atto di esecuzione se le misure nazionali siano giustificate e propone, all'occorrenza, misure appropriate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
Tutti gli Stati membri sono destinatari della decisione della Commissione, che la comunica immediatamente ad essi e agli operatori economici interessati.
Articolo 29
Non conformità formale
1. Fatto salvo l'articolo 26, se un'autorità di vigilanza del mercato giunge a una delle conclusioni seguenti, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
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a) |
il passaporto digitale di prodotto non è stato redatto in conformità degli articoli 21 e 22; |
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b) |
la documentazione tecnica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, non è disponibile o è incompleta; |
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c) |
il supporto dati attraverso il quale è possibile accedere al passaporto digitale di prodotto e, se del caso, all'etichetta digitale non è fornito conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, lettera a) o d), a seconda dei casi; |
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d) |
l'etichetta non è stata fornita, o non è stata fornita conformemente agli articoli 18 e 19, o le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'allegato V sono false o incomplete; |
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e) |
la scheda tecnica degli ingredienti non è stata trasmessa o aggiornata conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 3, o all'articolo 11, paragrafo 3, a seconda dei casi. |
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del detergente o tensioattivo o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.
CAPO VII
DELEGA DI POTERE E PROCEDURA DI COMITATO
Articolo 30
Delega di potere
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati I e II, l'allegato III, ad eccezione dei valori limite per il fosforo, e gli allegati da IV a VII, qualora tali modifiche siano necessarie per adeguarli al progresso tecnico o scientifico.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto digitale di prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'articolo 24, paragrafo 1, al fine di richiedere la conservazione nel registro di informazioni aggiuntive ricavate da quelle elencate nell'allegato VI.
Nell'adottare gli atti delegati ai sensi del primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
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a) |
la coerenza con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione; |
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b) |
la necessità di consentire la verifica dell'autenticità del passaporto digitale di prodotto; |
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c) |
la pertinenza delle informazioni ai fini del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e dei controlli doganali per i detergenti e i tensioattivi destinati all'utilizzatore finale; nonché |
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d) |
la necessità di evitare di imporre oneri amministrativi sproporzionati a carico degli operatori economici e delle autorità nazionali. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato I e, se del caso, l'articolo 4 al fine di:
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a) |
modificare i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova corrispondenti per i tensioattivi o i tensioattivi contenuti nei detergenti; |
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b) |
stabilire i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova corrispondenti per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente diverse dai tensioattivi; oppure |
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c) |
stabilire eccezioni che autorizzino l'uso limitato nei detergenti di specifiche sostanze organiche non soddisfano i criteri di biodegradabilità stabiliti conformemente alla lettera b), ove debitamente giustificato. |
Entro il … [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono i criteri di biodegradabilità e i metodi di prova per le pellicole e i polimeri all'interno delle pellicole.
Entro il … [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati che stabiliscono criteri di biodegradabilità e metodi di prova per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti, a una concentrazione pari ad almeno il 10 % p/p della massa totale delle sostanze esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole.
5. Lo scopo degli atti delegati di cui al paragrafo 4 è garantire un elevato grado di protezione della salute umana e dell'ambiente. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
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a) |
l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, comprese le prove scientifiche che indicano l'esistenza di un rischio; |
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b) |
le pratiche di fabbricazione; |
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c) |
la disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili; |
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d) |
le conseguenze sugli impianti di trattamento delle acque reflue; nonché |
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e) |
l'impatto sulle piccole e medie imprese. |
6. Entro il … [30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 31 che modifica l'allegato II, punto 7, al fine di stabilire una metodologia per la valutazione dei rischi a livello di ceppo e di prodotto in tutte le condizioni d'uso prevedibili dichiarate dal fabbricante.
La metodologia di cui al primo comma contiene le norme per l'identificazione e la caratterizzazione dei microrganismi e i criteri per determinare la sicurezza del detergente per la salute umana e per l'ambiente, compreso il potenziale di sensibilizzazione cutanea e respiratoria dei prodotti in formato spray, nonché i potenziali rischi in caso di ingestione dei detergenti utilizzati su superfici a contatto con gli alimenti.
La metodologia di cui al primo comma è stabilita utilizzando metodi di sperimentazione non animale, fatta salva qualsiasi altra disposizione pertinente del diritto dell'Unione, e non impedisce l'uso di dati storici.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato IV al fine di stabilire requisiti armonizzati, compreso un formato armonizzato, sulle modalità di fornitura della scheda tecnica degli ingredienti conformemente all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 10, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 3, e di stabilire i dettagli di tale fornitura e le condizioni che richiedono un aggiornamento della scheda tecnica degli ingredienti. Nell'elaborare tali requisiti, dettagli e condizioni, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un accesso effettivo alla scheda tecnica degli ingredienti da parte degli organismi designati, nonché della necessità di limitare gli oneri amministrativi.
8. Qualora nel regolamento (CE) n. 1223/2009 siano introdotti o modificati limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 del presente regolamento per modificare l'allegato V del presente regolamento al fine di adeguarlo ai valori limite di concentrazione per le fragranze allergizzanti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
9. Qualora nell'allegato II o nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 siano elencate nuove fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 del presente regolamento per aggiungere tali fragranze allergizzanti nell'allegato V, parte D, del presente regolamento.
10. Entro il … [il primo giorno del mese successivo a 30 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 31 per integrare il presente regolamento determinando le prescrizioni specifiche per l'etichettatura digitale dei detergenti. Tali prescrizioni stabiliscono almeno i tipi di soluzioni informatiche che gli operatori economici possono utilizzare e i mezzi alternativi per fornire le informazioni sull'etichetta digitale, di cui all'articolo 19.
Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo comma, la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:
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a) |
la necessità di garantire che l'etichettatura digitale non comprometta la sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente; |
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b) |
la coerenza con altri atti pertinenti dell'Unione; |
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c) |
la necessità di incoraggiare l'innovazione; |
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d) |
la neutralità tecnologica caratterizzata dall'assenza di vincoli o prescrizioni in relazione alla scelta di tecnologia o di equipaggiamento, nei limiti della compatibilità e della prevenzione delle interferenze; nonché |
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e) |
il livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione, nonché la disponibilità delle infrastrutture senza fili e di altre infrastrutture tecnologiche necessarie per consentire un accesso illimitato alle informazioni sui detergenti e sui tensioattivi. |
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato V relativamente alle informazioni dell'etichetta che gli operatori economici possono fornire esclusivamente in formato digitale conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di adeguare tale allegato al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale degli utilizzatori finali dei detergenti e dei tensioattivi. Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire un elevato grado di protezione della salute e dell'ambiente.
12. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare l'allegato VII al fine di aggiornare l'elenco dei codici merceologici e delle descrizioni di prodotto dei detergenti e dei tensioattivi. Tali modifiche si basano sull'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
Articolo 31
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 30 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 30 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 32
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal Comitato per i detergenti. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 33
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
Articolo 34
Relazioni e riesami
1. Entro il … [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione contiene una valutazione del modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, nonché dell'impatto sulle piccole e medie imprese, e comprende almeno i seguenti elementi:
|
a) |
per quanto riguarda i detergenti contenenti microrganismi, l'idoneità dei requisiti di cui all'allegato II a garantire la sicurezza di tali prodotti per la salute umana e l'ambiente; |
|
b) |
per quanto riguarda la biodegradabilità, una valutazione della fattibilità dell'introduzione di criteri di biodegradabilità per le sostanze organiche aggiunte intenzionalmente nei detergenti, a concentrazioni inferiori al 10 % p/p della massa totale delle sostanze esclusa l'acqua, diverse dai tensioattivi, dalle pellicole e dai polimeri all'interno delle pellicole, anche al fine di esaminare la fattibilità di una revisione al ribasso della soglia del 10 %; |
|
c) |
per quanto riguarda la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze più nocive, una valutazione della necessità di includere nel presente regolamento disposizioni sulla presenza di tali sostanze nei detergenti e nei tensioattivi, tenendo conto dell'interazione del presente regolamento con altre disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione; |
|
d) |
per quanto riguarda i detergenti contenenti principi attivi biocidi diversi da quelli elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, una valutazione della necessità di introdurre norme più rigorose; |
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e) |
per quanto riguarda i detergenti contenenti fosfati e altri composti del fosforo, la possibilità di limitare ulteriormente il tenore di fosforo o di aggiungere limitazioni del tenore di fosforo per altre categorie di prodotti nell'allegato III, al fine di esaminare la fattibilità dell'eliminazione graduale del fosforo, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente, della disponibilità di alternative e dell'impatto socioeconomico della sostituzione; |
|
f) |
la necessità di introdurre norme supplementari sull'etichettatura dei detergenti per bucato destinati ai consumatori venduti in flaconi con tappi, laddove tali tappi siano destinati a essere utilizzati come misurini, tenendo conto sia della fattibilità che del potenziale di migliorare l'uso corretto e sicuro dei detergenti; nonché |
|
g) |
la necessità, la fattibilità, le conseguenze tecniche e i benefici per la salute umana, il clima e l'ambiente dell'introduzione di obiettivi obbligatori per le materie prime rinnovabili e il contenuto riciclato nei detergenti e nei tensioattivi, tenendo conto dell'impatto socioeconomico, della competitività degli operatori economici nell'Unione, dell'approvvigionamento sostenibile e dell'uso di materie prime rinnovabili, del potenziale di mitigazione dei cambiamenti climatici e del potenziale di utilizzo dei rifiuti alimentari nei detergenti e nei tensioattivi. |
La relazione di cui al primo paragrafo è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
2. Entro il … [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione valuta la fattibilità di ridurre ulteriormente i valori limite esistenti per il fosforo e i composti del fosforo per i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori e i detergenti per bucato destinati ai consumatori e di fissare valori limite per i prodotti per la pulizia di superfici dure destinati ai consumatori, i detergenti per lavaggio a mano di stoviglie destinati ai consumatori, i detergenti per bucato per uso industriale e istituzionale e i detergenti per lavastoviglie automatiche per uso industriale e istituzionale. Tale valutazione tiene conto dell'impatto sull'ambiente, della disponibilità di alternative adeguate con un tenore di fosforo minore o nullo e dell'impatto socioeconomico della sostituzione.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle principali conclusioni della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, che può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica dell'allegato III.
Articolo 35
Abrogazione del regolamento (CE) n. 648/2004
Il regolamento (CE) n. 648/2004 è abrogato a decorrere dal … [42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.
Articolo 36
Disposizioni transitorie
1. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato prima del … [42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al … [un giorno prima di 42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato a tempo indeterminato.
2. I detergenti e i tensioattivi immessi sul mercato dopo il … [un giorno prima di 42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e prima del … [54 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e conformi al regolamento (CE) n. 648/2004 applicabile al … [un giorno prima di 42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono essere messi a disposizione sul mercato fino al … [54 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Articolo 37
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, si applica a decorrere dal … [42 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a …,
Per il Parlamento europeo
La presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(1) GU C 349 del 29.9.2023, pag. 121.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (GU C, C/2025/1354, 17.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1354/oj) e posizione del Consiglio in prima lettura dell'8 dicembre 2025. Posizione del Parlamento europeo del … (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/648/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).
(5) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj).
(6) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).
(7) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).
(8) Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L, 2024/3019, 12.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/3019/oj).
(9) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/63/oj).
(10) Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).
(11) Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2399/oj).
(12) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
(13) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(14) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).
(15) Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342, 22.12.2009, pag. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1223/oj).
(16) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, 7.9.1987, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).
(17) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(18) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/18/oj).
(19) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).
(20) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).
(21) Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj).
(22) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119, 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
ALLEGATO I
CRITERI DI BIODEGRADABILITÀ E METODI DI PROVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4
A. Tensioattivi e tensioattivi contenuti nei detergenti
|
1. |
I tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti sono biodegradabili, come determinato in base ai criteri di cui al punto 2. |
|
2. |
Si considera che i tensioattivi e i tensioattivi contenuti nei detergenti ottengano un livello di biodegradazione aerobica completa se soddisfano uno dei criteri seguenti:
|
|
3. |
Le prove di cui al punto 2 sono eseguite da laboratori che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
|
B. Pellicole e polimeri all'interno delle pellicole
C. Altre sostanze organiche
D. Deroghe per specifiche sostanze organiche
(1) Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/440/2023-03-26).
(2) Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/10/2009-04-20).
(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/2021-07-16).
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER I DETERGENTI CONTENENTI MICRORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5
1.
Tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente nei detergenti:|
a) |
appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o vi sono depositati; |
|
b) |
sono identificati e caratterizzati mediante analisi della sequenza dell'intero genoma conformemente alla metodologia che la Commissione deve stabilire a norma dell'articolo 30, paragrafo 6; |
|
c) |
sono identificati, tenendo conto delle ultime informazioni pubblicate nei codici internazionali di nomenclatura, con le seguenti informazioni tassonomiche: genere, specie e nome o codice del ceppo. |
2.
I microrganismi patogeni seguenti non possono essere presenti in alcuna delle formulazioni microbiche aggiunte intenzionalmente nel prodotto finito, conformemente alle norme o ai metodi di prova europei o internazionali:|
a) |
Escherichia coli; |
|
b) |
Streptococcus spp (Enterococcus spp); |
|
c) |
Staphylococcus aureus; |
|
d) |
Bacillus cereus; |
|
e) |
Salmonella spp; |
|
f) |
Pseudomonas aeruginosa; |
|
g) |
Candida albicans. |
3.
I microrganismi aggiunti intenzionalmente non sono microrganismi geneticamente modificati.
4.
I microrganismi aggiunti intenzionalmente sono, ad eccezione della resistenza intrinseca, sensibili a ciascuna delle principali classi di antibiotici, ossia aminoglicoside, macrolide, beta-lattamici, tetraciclina e fluorochinolone, in conformità del metodo della diffusione su disco del Comitato europeo sui test di suscettibilità antimicrobica o equivalente.
5.
Quando sono immessi sul mercato, i detergenti contenenti microrganismi presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1x105 unità formanti colonie (CFU) per millilitro o grammo di prodotto, conformemente alle norme o ai metodi di prova europei o internazionali.
6.
La durata minima di conservazione di un detergente contenente microrganismi non è inferiore a 18 mesi e il detergente ha un conteggio su piastra standard pari o superiore a 1x104 CFU per millilitro o grammo di prodotto al termine della durata di conservazione, conformemente alle norme o ai metodi di prova europei o internazionali.
7.
I detergenti contenenti microrganismi sono immessi sul mercato solo se l'uso sicuro per la salute umana e per l'ambiente è dimostrato sulla base di una valutazione dei rischi effettuata conformemente alla metodologia che la Commissione deve stabilire in conformità dell'articolo 30, paragrafo 6.
8.
Il fabbricante avvalora mediante prove adeguate tutte le dichiarazioni concernenti le azioni o le prestazioni dei microrganismi aggiunti intenzionalmente nel prodotto.
9.
È vietato dichiarare o far intendere sull'etichetta o tramite qualsiasi altra comunicazione che il detergente ha un effetto antimicrobico o disinfettante, a meno che il detergente non sia conforme al regolamento (UE) n. 528/2012.
10.
Le prove di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6 e 8 sono eseguite da laboratori che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:|
a) |
sono conformi ai principi di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE o alle norme internazionali riconosciute come equivalenti; |
|
b) |
sono accreditati in conformità delle norme per i laboratori di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. |
ALLEGATO III
LIMITAZIONI DEL TENORE DI FOSFATI E ALTRI COMPOSTI DEL FOSFORO DI CUI ALL'ARTICOLO 6
|
Detergente |
Limitazioni |
|
Detergenti per bucato destinati ai consumatori |
Il tenore totale di fosforo è inferiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B, in presenza di acqua di durezza elevata: i) per tessuti «normalmente sporchi», nel caso dei detergenti normali, ii) per tessuti «leggermente sporchi», nel caso dei detergenti per tessuti delicati. |
|
Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori |
Il tenore totale di fosforo è inferiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato V, parte B. |
ALLEGATO IV
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
Modulo A – Controllo interno della produzione
1. Descrizione del modulo
Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i detergenti o tensioattivi interessati sono conformi al presente regolamento.
2. Documentazione tecnica
|
2.1. |
Il fabbricante redige la documentazione tecnica. La documentazione permette di valutare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni pertinenti e comprende un'adeguata analisi e valutazione dei rischi. |
|
2.2. |
Essa precisa le prescrizioni applicabili e descrive, nella misura necessaria ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e l'uso previsto del detergente o tensioattivo. La documentazione tecnica contiene almeno gli elementi seguenti:
|
3. Fabbricazione
Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il relativo controllo garantiscano la conformità del detergente o tensioattivo alla documentazione tecnica di cui al punto 2.
4. Passaporto digitale di prodotto
Il fabbricante crea il passaporto digitale di prodotto per ogni modello di detergente o di tensioattivo destinato all'utilizzatore finale e garantisce che, insieme alla documentazione tecnica, resti disponibile per dieci anni dalla data in cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è stato immesso sul mercato. Il passaporto digitale di prodotto identifica il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale per il quale è stato redatto. Il fabbricante garantisce inoltre che la documentazione tecnica di altri tensioattivi resti disponibile per dieci anni, se del caso.
ALLEGATO V
PRESCRIZIONI DI ETICHETTATURA
Parte A
PRESCRIZIONI GENERALI DI ETICHETTATURA
|
1. |
L'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi messi a disposizione sul mercato contiene le informazioni seguenti:
|
|
2. |
Per i detergenti e i tensioattivi trasportati sfusi, le informazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e d), sono riportate sui contenitori per il trasporto nonché su tutti i documenti che li accompagnano. |
Parte B
INDICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL DOSAGGIO
|
1. |
L'etichetta dei detergenti per bucato destinati ai consumatori contiene le informazioni seguenti:
|
|
2. |
Ai fini del punto 1, il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti normali, di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti normali con ciclo breve e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detergenti per tessuti delicati. Un detergente è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori. |
|
3. |
L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in millilitri o grammi o numero di unità, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua. |
|
4. |
L'etichetta dei detergenti per superfici destinati ai consumatori indica la diluizione e la quantità raccomandate da utilizzare per area di superficie o altre istruzioni per l'uso pertinenti per garantire che il prodotto non sia utilizzato in eccesso. |
Parte C
ETICHETTATURA DIGITALE
|
1. |
Le seguenti informazioni relative al contenuto di cui alla parte A possono essere fornite esclusivamente nell'etichetta digitale, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2:
|
|
2. |
Per i detergenti e i tensioattivi messi a disposizione sul mercato mediante ricarica, le informazioni relative al contenuto di cui alla parte A possono essere fornite esclusivamente nell'etichetta digitale, ad eccezione del punto 1, lettera h), punti iii) e iv), di tale parte. |
|
3. |
Per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, le informazioni sul dosaggio conformemente alla parte B, punti 1 e 2, possono essere fornite esclusivamente nell'etichetta digitale, se sull'etichetta fisica è fornita una griglia di dosaggio semplificata contenente le seguenti informazioni:
|
Parte D
ELENCO DELLE FRAGRANZE ALLERGIZZANTI DI CUI ALLA PARTE A, PUNTO 1, LETTERA h), PUNTO iv)
|
Numero d'ordine |
Denominazione chimica/INN (*1) |
Denominazione comune nel glossario degli ingredienti |
Numero CAS |
Numero CE |
|
1 |
Alcol benzilico |
Benzyl Alcohol |
100-51-6 |
202-859-9 |
|
2 |
6-Metilcumarina |
6-Methyl Coumarin |
92-48-8 |
202-158-8 |
|
3 |
2-Benzilideneptanale |
Amyl cinnamal |
122-40-7 |
204-541-5 |
|
4 |
Alcol cinnamico |
Cinnamyl alcohol |
104-54-1 |
203-212-3 |
|
5 |
3,7-dimetil-2,6-ottadienale |
Citral |
5392-40-5 |
226-394-6 |
|
(E)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale |
Geranial |
141-27-5 |
205-476-5 |
|
|
(Z)-3,7-dimetilotta-2,6-dienale |
Neral |
106-26-3 |
203-379-2 |
|
|
6 |
Fenolo, 2-metossi-4-(2-propenil) |
Eugenol |
97-53-0 |
202-589-1 |
|
7 |
7-Idrossicitronellale |
Hydroxycitronellal |
107-75-5 |
203-518-7 |
|
8 |
2-metossi-4-(1-propenil)-fenolo |
Isoeugenol |
97-54-1 |
202-590-7 |
|
(E)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo; (trans-isoeugenolo) |
Isoeugenol |
5932-68-3 |
227-678-2 |
|
|
(Z)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo; (cis-isoeugenolo) |
Isoeugenol |
5912-86-7 |
227-633-7 |
|
|
9 |
2-Pentil-3-fenilprop-2-en-1-olo |
Amylcinnamyl alcohol |
101-85-9 |
202-982-8 |
|
10 |
Salicilato di benzile |
Benzyl salicylate |
118-58-1 |
204-262-9 |
|
11 |
3-fenil 2-propenale |
Cinnamal |
104-55-2 |
203-213-9 |
|
12 |
2H-1-benzopiran-2-one |
Coumarin |
91-64-5 |
202-086-7 |
|
13 |
2,6-Ottadien-1-olo, 3,7-dimetil-, (2E)- |
Geraniol |
106-24-1 |
203-377-1 |
|
14 |
Alcool 4-metossibenzilico |
Anise alcohol |
105-13-5 |
203-273-6 |
|
15 |
Acido 2-propenoico, 3-fenil, fenilmetil estere |
Benzyl cinnamate |
103-41-3 |
203-109-3 |
|
16 |
2,6,10-Dodecatrien-1-olo, 3,7,11-trimetil- |
Farnesol |
4602-84-0 |
225-004-1 |
|
17 |
1,6-Ottadien-3-olo, 3,7-dimetile- |
Linalool |
78-70-6 |
201-134-4 |
|
18 |
Benzoato di benzile |
Benzyl benzoate |
120-51-4 |
204-402-9 |
|
19 |
Citronellolo/ (±) 3,7-dimetil-6-otten-1-olo |
Citronellol |
106-22-9/ 26489-01-0 |
203-375-0/ 247-737-6 |
|
(3R)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo |
Citronellol |
1117-61-9 |
214-250-5 |
|
|
(3S)-3,7-dimetilott-6-en-1-olo |
Citronellol |
7540-51-4 |
231-415-7 |
|
|
20 |
2-benzilidenottanale |
Hexyl cinnamal |
101-86-0 |
202-983-3 |
|
21 |
1-metil-4-prop-1-en-2-ilcicloesene; dl-limonene (racemico); dipentene |
Limonene |
138-86-3/ 7705-14-8 |
205-341-0/ 231-732-0 |
|
(R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene |
Limonene |
5989-27-5 |
227-813-5 |
|
|
(S)-p-mentha-1,8-diene; (l-limonene) |
Limonene |
5989-54-8 |
227-815-6 |
|
|
22 |
2-ottinoato di metile; carbonato di metileptino |
Methyl 2-Octynoate |
111-12-6 |
203-836-6 |
|
23 |
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one |
alpha-Isomethyl ionone |
127-51-5 |
204-846-3 |
|
24 |
Estratto di Evernia prunastri |
Evernia prunastri extract |
90028-68-5 |
289-861-3 |
|
25 |
Estratto di Evernia furfuracea |
Evernia furfuracea extract |
90028-67-4 |
289-860-8 |
|
26 |
Pinus mugo, olio ed estratto di foglie e rametti |
Pinus Mugo Leaf Oil; Pinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig Oil |
90082-72-7 |
290-163-6 |
|
27 |
Pinus pumila, olio ed estratto di foglie e rametti |
Pinus Pumila Needle Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf Oil |
97676-05-6 |
307-681-6 |
|
28 |
Cedrus atlantica, olio ed estratto |
Cedrus Atlantica Bark Extract; Cedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood Oil |
92201-55-3/ 8023-85-6 |
295-985-9/ — |
|
29 |
Essenza di trementina (Pinus spp.); olio e olio rettificato di trementina; trementina distillata al vapore (Pinus spp.) |
Turpentine |
9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 |
232-688-5; 232-350-7; |
|
30 |
p-menta-1,3-diene |
Alpha-Terpinene |
99-86-5 |
202-795-1 |
|
31 |
p-menta-1,4(8)-diene |
Terpinolene |
586-62-9 |
209-578-0 |
|
32 |
Myroxylon balsamum var. pereirae; estratti e distillati; olio di balsamo del Perù, assoluto e anidro (olio di balsamo del Perù) Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch (balsamo del Perù, grezzo) |
Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Extract; Myroxylon Balsamum Pereirae Balsam Oil; Myroxylon Pereirae Oil; Myroxylon Pereirae Resin Extract; Myroxylon Pereirae Resin |
8007-00-9 |
232-352-8 |
|
33 |
1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one |
Alpha-Damascone; cis-Rose ketone 1 trans-Rose ketone 1 |
43052-87-5/ 23726-94-5 24720-09-0 |
-/ 245-845-8 246-430-4 |
|
1-(2,6,6-trimetilcicloesa-1,3-dien-1-il)-2-buten-1-one |
Rose ketone 4 (Damascone) |
23696-85-7 |
245-833-2 |
|
|
1-(2,6,6-trimetil-3-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one |
Rose ketone 3 (delta-Damascone) trans-Rose ketone 3 |
57378-68-4 71048-82-3 |
260-709-8 275-156-8 |
|
|
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one |
cis-Rose ketone 2 (cis-beta-Damascone) |
23726-92-3 |
245-843-7 |
|
|
(E)-1-(2,6,6-trimetil-1-cicloesen-1-il)-2-buten-1-one |
trans-Rose ketone 2 (trans-beta-Damascone) |
23726-91-2 |
245-842-1 |
|
|
34 |
3-Propilidene-1(3H)-isobenzofuranone; 3-propilidenftalide |
3-Propylidenephthalide |
17369-59-4 |
241-402-8 |
|
35 |
Assoluta di verbena |
Lippia citriodora absolute |
8024-12-2/ 85116-63-8 |
285-515-0 |
|
36 |
Oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth) e derivati diversi dall'assoluto |
Lippia citriodora leaf; Lippia citriodora flower oil; Lippia citriodora oil |
8024-12-2 |
285-515-0 |
|
37 |
2-idrossibenzoato di metile |
Methyl Salicylate |
119-36-8 |
204-317-7 |
|
38 |
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-esaidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-one |
Acetyl Cedrene |
32388-55-9 |
251-020-3 |
|
39 |
Pentil-2-idrossibenzoato |
Amyl Salicylate |
2050-08-0 |
218-080-2 |
|
40 |
1-metossi-4-(1E)-1-propen-1-il-benzene (trans-anetolo) |
Anethole |
104-46-1/ 4180-23-8 |
203-205-5/ 224-052-0 |
|
41 |
Benzaldeide |
Benzaldehyde |
100-52-7 |
202-860-4 |
|
42 |
2-Bornanone; 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]eptan-2-one |
Camphor |
76-22-2/ 21368-68-3/ 464-49-3/ 464-48-2 |
200-945-0/ 244-350-4/ 207-355-2/ 207-354-7 |
|
43 |
(1R,4E,9S)-4,11,11-Trimetil-8-metilen biciclo[7.2.0]undec-4-ene |
Beta-Caryophyllene |
87-44-5 |
201-746-1 |
|
44 |
2-metil-5-(prop-1-en-2-il)cicloes-2-en-1-one; (5R)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloes-2-en-1-one; (5S)-2-metil-5-prop-1-en-2-ilcicloes-2-en-1-one |
Carvone |
99-49-0 / 6485-40-1/ 2244-16-8 |
202-759-5/ 229-352-5/ 218-827-2 |
|
45 |
Acetato di 2-metil-1-fenil-2-propile; acetato di dimetilbenzile carbinile |
Dimethyl Phenethyl Acetate |
151-05-3 |
205-781-3 |
|
46 |
Ossacicloeptadecan-2-one |
Hexadecanolactone |
109-29-5 |
203-662-0 |
|
47 |
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta(g)-2-benzopirano |
Hexamethylindanopyran |
1222-05-5 |
214-946-9 |
|
48 |
3,7-dimetilotta-1,6-dien-3-il acetato |
Linalyl Acetate |
115-95-7 |
204-116-4 |
|
49 |
Mentolo; dl-mentolo; l-mentolo; d-mentolo |
Menthol |
89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 |
201-939-0/ 216-074-4/ 218-690-9/ 239-387-8 |
|
50 |
3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-olo |
Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol |
67801-20-1 |
267-140-4 |
|
51 |
o-idrossi-benzaldeide |
Salicylaldehyde |
90-02-8 |
201-961-0 |
|
52 |
5-(2,3-dimetil-triciclo[2.2.1.02,6]-ept-3-il)-2-metilpent-2-en-1-olo (alfa-santalolo); (1S-(1α,2α(Z),4α))-2-metil-5-(2-metil-3-metilenebiciclo[2.2.1]ept-2-il)-2-penten-1-olo (beta-santalolo) |
Santalol |
11031-45-1/ 115-71-9/ 77-42-9 |
234-262-4/ 204-102-8/ 201-027-2 |
|
53 |
[1R-(1alfa)]-alfa-etenildecaidro-2-idrossi-a,2,5,5,8a-pentametil-1-naftalenepropanolo |
Sclareol |
515-03-7 |
208-194-0 |
|
54 |
2-(4-metilcicloes-3-en-1-il)propan-2-olo; p-ment-1-en-8-olo (alfa-terpineolo); 1-metil-4-(1-metilvinil)cicloesan-1-olo (beta-terpineolo); 1-metil-4-(1-metiletilidene)cicloesan-1-olo (gamma-terpineolo) |
Terpineol |
8000-41-7/ 98-55-5/ 138-87-4/ 586-81-2 |
232-268-1/ 202-680-6/ 205-342-6/ 209-584-3 |
|
55 |
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-ottaidro-2,3,5,5-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,5,6,7,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one; 1-(1,2,3,4,6,7,8a-ottaidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-one |
Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes |
54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9/ |
259-174-3/ 259-175-9/ 268-978-3/ 268-979-9/ |
|
56 |
3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene |
Trimethylbenzenepropanol |
103694-68-4 |
403-140-4 |
|
57 |
4-idrossi-3-metossibenzaldeide |
Vanillin |
121-33-5 |
204-465-2 |
|
58 |
Olio ed estratto di fiori di Cananga odorata; olio ed estratto di fiori di ylang ylang |
Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil |
83863-30-3/ 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 |
281-092-1/ -/ -/ 297-681-1 |
|
59 |
Olio di foglie di Cinnamomum cassia |
Cinnamomum Cassia Leaf Oil |
8007-80-5/ 84961-46-6 |
-/ 284-635-0 |
|
60 |
Olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum |
Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil |
8015-91-6/ 84649-98-9 |
-/ 283-479-0 |
|
61 |
Olio di fiori di Citrus aurantium amara e Citrus aurantium dulcis |
Citrus Aurantium Amara Flower Oil |
72968-50-4 |
277-143-2 |
|
Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil |
8028-48-6/ 8016-38-4 |
232-433-8/ — |
||
|
62 |
Olio di buccia di Citrus aurantium amara e Citrus aurantium dulcis |
Citrus Aurantium Amara Peel Oil |
68916-04-1/ 72968-50-4 |
-/ 277-143-2 |
|
Olio di buccia di Citrus aurantium amara e Citrus aurantium dulcis |
Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil |
97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 |
307-891-8/ 232-433-8/ — |
|
|
63 |
Olio di Citrus aurantium bergamia (olio di bergamotto) |
Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil |
8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 |
616-915-9 289-612-9 -/ 616-915-9/ — |
|
64 |
Olio di Citrus limon |
Citrus Limon Peel Oil |
84929-31-7/ 8008-56-8 |
284-515-8/ — |
|
65 |
Oli di Cymbopogon citratus / Cymbopogon schoenanthus /Cymbopogon flexuosus |
Cymbopogon Schoenanthus Oil |
8007-02-1/ 89998-16-3 |
-/ 289-754-1 |
|
Oli di Cymbopogon citratus / Cymbopogon schoenanthus /Cymbopogon flexuosus |
Cymbopogon Flexuosus Oil |
91844-92-7 |
295-161-9 |
|
|
Oli di Cymbopogon citratus / Cymbopogon schoenanthus /Cymbopogon flexuosus |
Cymbopogon Citratus Leaf Oil |
8007-02-1/ 91844-92-7 |
295-161-9/ 295-161-9 |
|
|
66 |
Olio di Eucalyptus globulus |
Eucalyptus Globulus Leaf Oil; |
97926-40-4/ 8000-48-4/ |
308-257-3/ 616-775-9/ |
|
|
|
|
||
|
Olio di Eucalyptus globulus |
Eucalyptus Globulus Leaf/Twig Oil |
8000-48-4 |
|
|
|
67 |
Olio di Eugenia caryophyllus |
Eugenia Caryophyllus Leaf Oil |
8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2 |
616-772-2/ -/ 284-638-7 |
|
Olio di Eugenia caryophyllus |
Eugenia Caryophyllus Flower Oil |
84961-50-2 |
284-638-7 |
|
|
Olio di Eugenia caryophyllus |
Eugenia Caryophyllus Stem oil |
84961-50-2 |
284-638-7 |
|
|
Olio di Eugenia caryophyllus |
Eugenia Caryophyllus Bud oil |
84961-50-2 |
284-638-7 |
|
|
68 |
Olio ed estratto di Jasminum grandiflorum / Jasminum officinale |
Jasminum Grandiflorum Flower Extract; Jasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower Extract |
84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9 90045-94-6 |
283-993-5/ 289-960-1/ -/ — 289-960-1 |
|
69 |
Olio di Juniperus virginiana |
Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil |
8000-27-9 / 85085-41-2 |
-/ 285-370-3 |
|
70 |
Olio di Laurus nobilis |
Laurus Nobilis Leaf Oil |
8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 |
-/ -/ 283-272-5 |
|
71 |
Olio / estratto di Lavandula hybrida; |
Lavandula Hybrida Oil; Lavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; |
91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2 |
294-470-6/ -/ -/ -/ 296-408-3 |
|
Olio / estratto di Lavandula intermedia; |
Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil |
84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 |
283-994-0/ -/ 289-995-2 |
|
|
Olio / estratto di Lavandula angustifolia |
Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem Extract |
84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 |
283-994-0/ -/ 289-995-2 |
|
|
72 |
Olio di Mentha piperita |
Mentha Piperita Oil |
8006-90-4/ 84082-70-2 |
-/ 282-015-4 |
|
73 |
Olio di Mentha spicata (olio di menta verde) |
Mentha Viridis Leaf Oil |
8008-79-5/ 84696-51-5 |
616-927-4/ 283-656-2 |
|
74 |
Estratto di Narcissus poeticus / Narcissus pseudonarcissus / Narcissus jonquilla / Narcissus tazetta |
Narcissus Poeticus Extract |
90064-26-9/ 68917-12-4 |
290-087-3/ |
|
Estratto di Narcissus poeticus / Narcissus pseudonarcissus / Narcissus jonquilla / Narcissus tazetta |
Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract |
90064-27-0 |
290-088-9 |
|
|
Estratto di Narcissus poeticus / Narcissus pseudonarcissus / Narcissus jonquilla / Narcissus tazetta |
Narcissus Jonquilla Extract Narcissus Tazetta Extract |
90064-25-8 |
290-086-8 |
|
|
75 |
Olio di Pelargonium graveolens |
Pelargonium Graveolens Flower Oil |
90082-51-2/ 8000-46-2 |
290-140-0/ - |
|
76 |
Olio di Pogostemon cablin |
Pogostemon Cablin Oil |
8014-09-3/ 84238-39-1 |
-/ 282-493-4 |
|
77 |
Olio / estratto di fiori di Rosa damascena; |
Rosa Damascena Flower Oil; Rosa Damascena Flower Extract |
8007-01-0/ 90106-38-0/ |
-/ 290-260-3 |
|
Olio / estratto di fiori di Rosa alba; |
Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract |
93334-48-6 |
297-122-1 |
|
|
Olio di fiori di Rosa canina; |
Rosa Canina Flower Oil |
84696-47-9 |
283-652-0 |
|
|
Olio / estratto di fiori di Rosa centifolia; |
Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract |
84604-12-6 |
283-289-8 |
|
|
Olio di fiori di Rosa gallica; |
Rosa Gallica Flower Oil |
84604-13-7 |
283-290-3 |
|
|
Olio di fiori di Rosa moschata; |
Rosa Moschata Flower Oil |
— |
— |
|
|
Olio di fiori di Rosa rugosa |
Rosa Rugosa Flower Oil |
92347-25-6 |
296-213-3 |
|
|
78 |
Olio di Santalum album |
Santalum Album Oil |
8006-87-9/ 84787-70-2 |
-/ 284-111-1 |
|
79 |
Fenolo, 2-metossi-4-(2-propenil)-, acetato |
Eugenyl Acetate |
93-28-7 |
202-235-6 |
|
80 |
2,6-ottadien-1-olo, 3,7-dimetil-,1-acetato, (2E)- |
Geranyl Acetate |
105-87-3 |
203-341-5 |
|
81 |
2-metossi-4-prop-1-enilfenil acetato |
Isoeugenyl Acetate |
93-29-8 |
202-236-1 |
|
82 |
2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]ept-2-ene (alfa-pinene); 6,6-dimetil-2-metilenbiciclo[3.1.1]eptano(beta-pinene) |
Pinene |
80-56-8/ 7785-70-8/ 127-91-3/ 18172-67-3 |
201-291-9/ 232-087-8/ 204-872-5/ 242-060-2 |
|
83 |
Isotiocianato di Allile |
|
57-06-7 |
200-309-2 |
|
84 |
4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo |
|
103-16-2/ 622-62-8 |
203-083-3/ 210-748-1 |
|
85 |
4-Fenilbut-3-en-2-one (Benzylidene acetone) |
|
122-57-6 |
204-555-1 |
|
86 |
Ciclaminalcol |
|
6658-48-6 4756-19-8 |
225-289-2 |
|
87 |
Maleato di dietile |
|
141-05-9 |
205-451-9 |
|
88 |
3,4-Diidrocumarina |
Dihydrocoumarin |
119-84-6 |
204-354-9 |
|
89 |
7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one |
Pseudomethylionone |
26651-96-7 |
247-878-3 |
|
90 |
6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one |
Pseudoionone |
141-10-6 |
205-457-1 |
|
91 |
Etilacrilato |
Ethyl acrylate |
140-88-5 |
205-438-8 |
|
92 |
Assoluta di foglia di fico (Ficus carica L.) |
Ficus carica extract |
68916-52-9 |
|
|
93 |
trans-2-eptenale |
|
18829-55-5 |
242-608-0 |
|
94 |
trans-2-esenale-dietilacetale |
|
67746-30-9 |
266-989-8 |
|
95 |
trans-2-esenale-dimetilacetale |
|
18318-83-7 |
242-204-4 |
|
96 |
Alcol idroabietilico |
Hydroabietyl alcohol |
13393-93-6 |
236-476-3 |
|
97 |
1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alpha-Methylanisylideneacetone) |
|
104-27-8 |
203-190-5 |
|
98 |
5-Metil-2,3-esandione (Acetyl isovaleryl) |
|
13706-86-0 |
237-241-8 |
|
99 |
3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudo-Isomethyl ionone) |
|
1117-41-5 |
214-245-8 |
|
100 |
7-Etossi-4-metilcumarina |
|
87-05-8 |
201-721-5 |
|
101 |
Esaidrocumarina |
|
700-82-3 |
211-851-4 |
|
102 |
3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC) |
|
51414-25-6/ 31906-04-4/ |
257-187-9/ 250-863-4/ |
|
103 |
2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo) |
|
526-37-4 |
— |
|
104 |
3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo) |
|
57074-21-2 |
— |
|
105 |
2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide |
|
80-54-6 |
201-289-8 |
(*1) Gli «international non-proprietary names» (INN) per i prodotti farmaceutici, OMS, Ginevra, agosto 1975
ALLEGATO VI
PASSAPORTO DIGITALE DI PRODOTTO
Parte A
Informazioni che devono essere incluse nel passaporto digitale di prodotto
Il passaporto digitale di prodotto contiene le seguenti informazioni:
|
a) |
la denominazione commerciale, l'identificativo univoco del prodotto per il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale e un'immagine a colori dell'imballaggio o l'etichetta del modello di detergente o di tensioattivo destinato all'utilizzatore finale, di chiarezza sufficiente a consentire l'identificazione del detergente o del tensioattivo; |
|
b) |
il nome, l'indirizzo postale ed elettronico nonché il numero di telefono del fabbricante e, se del caso, dell'importatore o del rappresentante autorizzato, nonché l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante; |
|
c) |
il riferimento del fornitore di servizi di passaporto digitale di prodotto che ospita la copia di riserva del passaporto digitale di prodotto; |
|
d) |
l'identificazione del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale che ne consente la tracciabilità; |
|
e) |
un'indicazione secondo cui il passaporto digitale di prodotto è rilasciato sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante; |
|
f) |
se del caso, i codici delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, in cui è classificato il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al momento della creazione del passaporto digitale di prodotto; |
|
g) |
una dichiarazione attestante che è stata dimostrata la conformità del detergente o del tensioattivo destinato all'utilizzatore finale al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre disposizioni del diritto dell'Unione cui il detergente o il tensioattivo destinato all'utilizzatore finale è conforme; |
|
h) |
un elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente nel detergente o tensioattivo, identificate conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008; anche i conservanti trasferiti (carry-over) sono elencati se devono essere inclusi nell'etichetta conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1272/2008, all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 528/2012 o all'allegato V, parte A, punto 1, lettera h), punto iii), del presente regolamento; |
|
i) |
l'elenco di tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente contenente la loro classificazione tassonomica (genere, specie e nome o codice del ceppo). |
L'obbligo di cui alla lettera h) della presente parte non si applica ai detergenti per uso industriale e istituzionale, o ai tensioattivi, per i quali informazioni equivalenti sono disponibili mediante una scheda di dati di sicurezza di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Parte B
Informazioni che possono essere incluse nel passaporto digitale di prodotto
Il passaporto digitale di prodotto può includere le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.
ALLEGATO VII
ELENCO DEI CODICI DELLE MERCI E DELLE DESCRIZIONI DEI DETERGENTI E TENSIOATTIVI AI FINI DELL'ARTICOLO 25, PARAGRAFO 6
|
|
Codici delle merci |
Descrizioni del prodotto |
|
es. |
3401 19 00 |
Altri saponi e prodotti e preparazioni organici tensioattivi, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti, in forma di barre, pani, pezzi o oggetti ottenuti a stampo, nonché carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati o ricoperti di detergenti |
|
es. |
3401 20 |
Saponi presentati in altre forme destinati alla pulizia, all'ammollo, al risciacquo o al candeggio di tessuti, stoviglie o superfici, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 31 00 |
Agenti organici tensioattivi anionici, anche condizionati per la vendita al minuto; acidi solfonici di alchilbenzene lineare e loro sali, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 39 |
Altri agenti organici tensioattivi anionici, anche condizionati per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 41 00 |
Altri agenti organici tensioattivi cationici, anche condizionati per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 42 00 |
Altri agenti organici tensioattivi non ionici, anche condizionati per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 49 00 |
Altri agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 50 10 |
Preparazioni tensioattive condizionate per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 50 90 |
Preparazioni per il lavaggio e preparazioni per la pulizia, condizionate per la vendita al minuto, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 90 10 |
Altre preparazioni tensioattive, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
|
3402 90 90 |
Altre preparazioni per il lavaggio e preparazioni per la pulizia, compresi i prodotti per la pulizia di alimenti |
|
es. |
3405 10 00 |
Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o cuoio, con proprietà pulenti |
|
es. |
3405 20 00 |
Lucidi, creme e preparazioni simili, per la manutenzione di mobili, pavimenti o altri rivestimenti in legno, con proprietà pulenti |
|
es. |
3405 30 00 |
Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli, con proprietà pulenti |
|
|
3405 40 00 |
Paste, polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare |
|
es. |
3405 90 |
Altri lucidi e creme per calzature, mobili, pavimenti, carrozzerie, vetro o metallo, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili con proprietà pulenti |
|
es. |
3809 10 |
Agenti d'apprettatura o di finitura a base di sostanze amidacee dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o in industrie simili, destinati a modificare i tessuti al tatto o il relativo odore e a inamidarli in processi complementari al loro lavaggio |
|
es. |
3809 91 00 |
Altri agenti d'apprettatura o di finitura dei tipi utilizzati nelle industrie tessili o simili, destinati a modificare i tessuti al tatto o il relativo odore in processi complementari al loro lavaggio |
|
es. |
3824 99 45 |
Preparazioni disincrostanti e simili da utilizzare insieme a un detergente per bucato o a un detergente per lavastoviglie automatiche |
|
Nota: |
nella prima colonna, «es.» indica che il codice elencato comprende più prodotti di quelli riportati nelle descrizioni del prodotto. |
ALLEGATO VIII
TAVOLA DI CONCORDANZA
|
Regolamento (CE) n. 648/2004 |
Presente regolamento |
|
Articolo 1, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 1 |
|
Articolo 1, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 2, punto 1) |
Articolo 2, punto 1) |
|
Articolo 2, punto 1 bis) |
Articolo 2, punto 2) |
|
Articolo 2, punto 1 ter) |
Articolo 2, punto 3) |
|
Articolo 2, punto 2) |
— |
|
Articolo 2, punto 3) |
Articolo 2, punto 6) |
|
Articolo 2, punto 4) |
Articolo 2, punto 7) |
|
Articolo 2, punto 5) |
Articolo 2, punto 8) |
|
Articolo 2, punto 6) |
Articolo 2, punto 11) |
|
Articolo 2, punto 7) |
— |
|
Articolo 2, punto 8) |
Articolo 2, punto 13) |
|
Articolo 2, punto 9) |
Articolo 2, punto 16) |
|
Articolo 2, punto 9 bis) |
Articolo 2, punto 15) |
|
Articolo 2, punto 10) |
Articolo 2, punto 17) |
|
Articolo 2, punto 11) |
— |
|
Articolo 2, punto 12) |
Articolo 2, punto 5) |
|
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2 |
|
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
|
Articolo 4, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 4, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 4 bis |
Articolo 6 |
|
Articolo 5, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 5, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 6, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 7 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 8, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 9, paragrafo 3 |
Articolo 8, paragrafo 6, e articolo 16 |
|
Articolo 10, paragrafo 1 |
— |
|
Articolo 10, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) |
|
Articolo 11, paragrafi 2 e 3 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
|
Articolo 11, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 4 |
|
Articolo 11, paragrafo 5 |
Articolo 17, paragrafo 5 |
|
Articolo 11, paragrafo 6 |
— |
|
Articolo 12 |
Articolo 32 |
|
Articolo 13 |
Articolo 30 |
|
Articolo 13 bis, paragrafo 1 |
Articolo 31, paragrafo 1 |
|
Articolo 13 bis, paragrafo 2 |
Articolo 31, paragrafo 2 |
|
Articolo 13 bis, paragrafo 3 |
Articolo 31, paragrafo 3 |
|
Articolo 13 bis, paragrafo 4 |
Articolo 31, paragrafo 5 |
|
Articolo 13 bis, paragrafo 5 |
Articolo 31, paragrafo 6 |
|
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
|
Articolo 14, paragrafo 2 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 3 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 4 |
— |
|
Articolo 14, paragrafo 5 |
— |
|
Articolo 15, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 28, paragrafo 1 |
|
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 28, paragrafo 3 |
|
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 28, paragrafo 4 |
|
Articolo 16 |
Articolo 34, paragrafo 2 |
|
Articolo 17 |
Articolo 35 |
|
Articolo 18 |
Articolo 33 |
|
Articolo 19 |
Articolo 37 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6774/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)