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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6545 |
4.12.2025 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese
(C/2025/6545)
La Commissione europea ("Commissione") ha deciso di propria iniziativa di avviare un riesame intermedio parziale delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) ("regolamento di base").
1. PORTATA DEL RIESAME
Il riesame si limita all'analisi della forma della misura e, nello specifico, dell'accettabilità e dell'attuabilità di un impegno offerto da un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese, come specificato nella sezione 4.
Una versione consultabile dell'offerta di impegno è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.2 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, esclusi i veicoli della categoria L a norma del regolamento (UE) n. 168/2013 e i motocicli, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, compresi quelli dotati di un range extender a combustione interna (unità di potenza ausiliaria) ("prodotto oggetto del riesame"), attualmente classificati con il codice NC ex 8703 80 10 (codice TARIC 8703 80 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
3. MISURE IN VIGORE
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione (2) ("inchiesta iniziale").
4. MOTIVAZIONE DEL RIESAME
Il considerando 1422 del suddetto regolamento affermava che una soluzione concordata, tra l'altro con singoli produttori esportatori, poteva essere individuata e attuata anche dopo l'istituzione di misure definitive. In tale contesto, la Commissione ha ricevuto un'offerta di impegno da un produttore esportatore del prodotto in esame, Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. ("VW Anhui"). VW (Anhui) ha fornito elementi di prova sufficienti in merito ai criteri pertinenti di cui agli articoli 13 e 19 del regolamento di base.
5. PROCEDURA
Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame della forma della misura, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 19 del regolamento di base. Scopo del riesame è analizzare l'accettabilità e l'attuabilità di un impegno offerto da VW Anhui.
5.1. Osservazioni sull'apertura dell'inchiesta
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta devono farlo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro due giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.2. Parti interessate
Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali gli esportatori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono in primo luogo dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Gli esportatori del paese interessato, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (4).
5.3. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.
Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:
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affinché un'audizione possa essere effettuata prima della divulgazione finale delle informazioni, la domanda dovrà essere presentata entro due giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l'audizione si svolgerà di norma entro cinque giorni da tale data; |
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dopo la divulgazione finale delle informazioni, la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale delle informazioni e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l'audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione. |
Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.
5.5. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura "Sensitive" ("Sensibile") (5). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni "sensibili" sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura " For inspection by interested parties " ("Consultabile dalle parti interessate"). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le procure e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento "CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE" pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio e della sicurezza economica: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio e della sicurezza economica |
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Direzione G |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail: TRADE-R847-BEV-UT@ec.europa.eu.
6. CALENDARIO DELL'INCHIESTA
In conformità all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e ad ogni modo entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
7. PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
La Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.
8. POSSIBILITÀ DI PRESENTARE OSSERVAZIONI SULLE INFORMAZIONI FORNITE DA ALTRE PARTI
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovrebbero essere inviate entro due giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tali ulteriori informazioni dovranno essere inviate entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tali ulteriori informazioni, salvo diverse disposizioni.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. PROROGA DEI TERMINI SPECIFICATI NEL PRESENTE AVVISO
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe saranno limitate a due giorni.
10. OMESSA COLLABORAZIONE
Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni positive o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.
L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio e sicurezza economica: https://europa.eu/!vr4g9W.
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj.
(2) GU L del 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj.
(3) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(4) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 2 297 97 97.
(5) Un documento "sensibile" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(6) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6545/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)