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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6285 |
1.12.2025 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 ottobre 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof – Germania) – Finanzamt Hamburg-Altona / XYRALITY GmbH
(Causa C-101/24 (1) , Xyrality)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 28 - Partecipazione a una prestazione di servizi - Articoli 44 e 45 - Luogo delle prestazioni di servizi - Articolo 203 - Indicazione dell’IVA in fattura - Servizi forniti per via elettronica - Negozio di applicazioni informatiche («app store») - Cosiddetti acquisti «in-app»)
(C/2025/6285)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Finanzamt Hamburg-Altona
Resistente: XYRALITY GmbH
Dispositivo
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1) |
L’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che: qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito, prima del 1o gennaio 2015, prestazioni di servizi per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi residenti nel territorio dell’Unione europea per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, l’applicazione di detto articolo 28 non può essere esclusa per il solo motivo che le conferme d’ordine fornite, da quest’ultimo soggetto passivo, ai clienti finali designano il primo soggetto passivo come prestatore e indicano l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto applicabile nello Stato membro in cui quest’ultimo è stabilito. |
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2) |
La direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretata nel senso che: qualora si ritenga che un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia ricevuto e fornito personalmente una prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 2006/112, come modificata, il luogo della prestazione di servizi fornita – in virtù della fictio iuris – a tale soggetto passivo da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro deve essere determinato conformemente all’articolo 44 di detta direttiva, come modificata. |
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3) |
L’articolo 203 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8, deve essere interpretato nel senso che: qualora un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro abbia fornito prestazioni di servizi per via elettronica a persone residenti nel territorio dell’Unione europea che non sono soggetti passivi per il tramite di un’«app store» messa a disposizione da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro, con la conseguenza che si ritiene che quest’ultimo soggetto passivo abbia ricevuto tali prestazioni di servizi e le abbia fornite ai clienti finali, il primo soggetto passivo non può essere considerato debitore dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nel suo Stato membro di stabilimento in forza di tale articolo 203 per il motivo che, nelle conferme d’ordine trasmesse ai clienti finali, tale primo soggetto passivo è stato designato, con il suo consenso, quale prestatore ed è stata indicata l’aliquota IVA applicabile nel suo Stato membro di stabilimento. |
(1) GU C, C/2024/3153.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6285/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)