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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6233 |
21.11.2025 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti sull'applicazione del quadro legislativo dell'Unione in materia di sicurezza generale dei prodotti da parte delle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(C/2025/6233)
INDICE
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1. |
Introduzione | 2 |
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1.1 |
Quali imprese sono soggette agli obblighi previsti dal GPSR? | 2 |
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1.2 |
Cos'è un prodotto sicuro? | 4 |
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2. |
Qual è l'ambito di applicazione del GPSR? | 6 |
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2.1. |
Quali tipi di prodotti e canali di vendita sono contemplati dal GPSR? | 6 |
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2.2. |
Link alla normativa di armonizzazione dell'UE e ad altre normative dell'UE | 7 |
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2.3. |
Quali tipi di prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del GPSR? | 8 |
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3. |
Responsabilità | 8 |
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3.1. |
Operatori economici | 9 |
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3.1.1. |
Se si è un fabbricante quali obblighi si hanno a norma del GPSR? | 9 |
| Lista di controllo per il fabbricante | 17 |
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3.1.2. |
Se si è un rappresentante autorizzato quali obblighi si hanno a norma del GPSR? | 18 |
| Lista di controllo per il rappresentante autorizzato | 19 |
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3.1.3. |
Se si è un importatore quali obblighi si hanno a norma del GPSR? | 19 |
| Lista di controllo per l'importatore | 24 |
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3.1.4. |
Se si è un distributore quali obblighi si hanno a norma del GPSR? | 25 |
| Lista di controllo per il distributore | 27 |
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3.1.5. |
Se si è un fornitore di servizi di logistica quali obblighi si hanno a norma del GPSR? | 28 |
| Lista di controllo per il fornitore di servizi di logistica | 28 |
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3.2. |
Operatore economico che assume anche il ruolo di responsabile | 28 |
| Lista di controllo per il responsabile nell'UE | 30 |
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3.3. |
Fornitori di mercati online | 31 |
| Lista di controllo per i fornitori di mercati online | 33 |
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3.4. |
Obblighi e strumenti generali | 34 |
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3.4.1. |
Informare i consumatori in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti e agli avvisi di sicurezza | 34 |
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3.4.2. |
Che tipo di rimedi si devono offrire ai consumatori se si dispone un richiamo per la sicurezza del prodotto? | 36 |
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3.4.3. |
Cos'è il Safety Business Gateway? | 38 |
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3.4.4. |
Modifica sostanziale | 39 |
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3.4.5. |
Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato | 39 |
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4. |
Dove si possono trovare maggiori informazioni? | 39 |
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5. |
Conclusioni | 41 |
1. Introduzione
Dal 13 dicembre 2024, il nuovo regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) (1) definisce un nuovo quadro generale per la sicurezza dei prodotti di consumo non alimentari nell'UE. Esso ha inoltre abrogato la precedente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (direttiva 2001/95/CE) (2).
I presenti orientamenti, richiesti dall'articolo 17, paragrafo 2, del GPSR, hanno lo scopo di aiutare le imprese, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), incluse le microimprese, a comprendere meglio e ad adempiere agli obblighi loro imposti da tale nuovo regolamento. Per garantire tale obiettivo la Commissione, nel preparare questi orientamenti, ha consultato i rappresentanti delle PMI e delle microimprese nel contesto del GPSR SMEs Sounding Board ("Comitato di valutazione GPSR delle PMI"), tenendo conto anche di questioni sollevate dai portatori di interessi sull'interpretazione del GPSR durante il primo anno di attuazione.
L'obiettivo principale del GPSR è garantire che solo i prodotti sicuri siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'UE. È importante proteggere i consumatori dell'UE dai prodotti pericolosi e assicurare condizioni di parità per le imprese.
Il GPSR stabilisce l'obbligo generale di sicurezza secondo cui gli operatori economici dovrebbero immettere o mettere a disposizione sul mercato dell'UE solo prodotti sicuri. Il regolamento stabilisce un insieme coerente di requisiti minimi di sicurezza dei prodotti che le imprese devono rispettare per garantire che sul mercato dell'UE circolino solo prodotti sicuri. Si applica ai prodotti nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'Unione aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione o un rischio associato a tali prodotti.
Le autorità nazionali di vigilanza del mercato assicurano l'applicazione degli obblighi stabiliti dal GPSR. Verificano che i prodotti sul mercato dell'UE siano sicuri e che le imprese rispettino i loro obblighi. In caso di individuazione di un prodotto pericoloso, gli Stati membri provvedono a informarsi a vicenda attraverso il sistema di allarme rapido Safety Gate dell'UE, gestito dalla Commissione europea; il pubblico è informato tramite il portale Safety Gate (3). Gli Stati membri possono imporre sanzioni alle imprese che violano gli obblighi imposti loro dal GPSR.
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I presenti orientamenti sono un mero documento di orientamento: soltanto gli atti legislativi dell'UE hanno efficacia giuridica. L'interpretazione autentica della normativa deve discendere dal testo del GPSR o da altre normative pertinenti dell'Unione. L'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nella presente guida non possono pregiudicare la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia. Le informazioni contenute nei presenti orientamenti hanno carattere puramente generale e non si rivolgono a nessun individuo o organismo particolare. Né la Commissione europea né chiunque agisca a suo nome sono responsabili del possibile uso delle informazioni che seguono. I presenti orientamenti rispecchiano la situazione al momento della loro stesura. Gli orientamenti forniti possono pertanto essere modificati in futuro. |
1.1 Quali imprese sono soggette agli obblighi previsti dal GPSR?
Tutte le imprese coinvolte nella catena di fornitura svolgono un ruolo nel garantire la sicurezza dei prodotti e hanno pertanto obblighi corrispondenti da rispettare.
Gli obblighi del GPSR sono pertinenti per tutte le dimensioni di impresa (4).
In generale, il GPSR distingue tra due categorie principali di imprese:
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A) |
operatori economici: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del GPSR.
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B) |
fornitori di mercati online I fornitori di mercati online forniscono servizi di intermediazione per le offerte di operatori commerciali terzi e i consumatori (da impresa a consumatore) utilizzando un'interfaccia online, come stabilito in generale dal regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali"). Ai sensi del GPSR, per " operatore commerciale " si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce, anche tramite qualunque persona che opera in nome di tale persona fisica o giuridica, a fini relativi ad attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali. Le operazioni che avvengono esclusivamente tra consumatori non rientrano nell'ambito di applicazione del GPSR. |
Un'impresa può rientrare in più categorie di attività, a seconda del servizio fornito per prodotti diversi. Il servizio offerto per un determinato prodotto determina se si agisce in qualità di operatore economico o di fornitore di un mercato online.
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Esempio 1 - Un'impresa che rivende prodotti può essere sia i) un distributore per i prodotti che ha acquistato da un fabbricante e che rivende sul mercato; sia ii) un fabbricante per i prodotti cui ha applicato un nuovo marchio e che vende con il proprio nome. Esempio 2 - Un fornitore di un mercato online può essere considerato i) un fornitore di un mercato online per prodotti per i quali fornisce solo uno o più servizi di intermediazione; ii) un fornitore di servizi di logistica per i prodotti per i quali fornisce servizi di logistica, e iii) un fabbricante per i prodotti venduti con il proprio nome. |
⇨ Le responsabilità in materia di sicurezza dei prodotti stabilite dal GPSR sono illustrate nelle apposite sezioni dei presenti orientamenti.
I presenti orientamenti illustrano quali sono gli obblighi ai sensi del GPSR.
Tali obblighi sono applicabili dal 13 dicembre 2024 e riguardano tutti i prodotti presenti sul mercato dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del GPSR (indipendentemente dal loro luogo di produzione).
Gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti (5) conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.
Il GPSR riguarda un'ampia varietà di prodotti e pertanto non stabilisce obblighi specifici per settore. Per i prodotti disciplinati da specifiche norme settoriali dell'UE, il GPSR integra tali norme settoriali (come spiegato più dettagliatamente al punto 2.2 dei presenti orientamenti).
Occorre ricordare che fornire ai consumatori prodotti sicuri non rappresenta solo un obbligo giuridico, ma accresce anche la fiducia nell'impresa.
1.2 Cos'è un prodotto sicuro?
Il GPSR prevede che siano immessi sul mercato solo prodotti sicuri. È questo quello che si intende per obbligo generale di sicurezza.
Un prodotto è considerato sicuro se, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata effettiva dell'uso, non presenta alcun rischio o presenta solo rischi minimi accettabili compatibili con l'uso del prodotto, coerentemente con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori.
In linea con la definizione di salute stabilita dall'Organizzazione mondiale della sanità, tale definizione comprende anche i rischi per la salute mentale. Ad esempio, la progettazione e l'uso previsto del prodotto non dovrebbero creare rischi per le capacità cognitive dei consumatori né causare depressione, ansia o scarsa qualità del sonno.
Devono essere presi in considerazione anche eventuali rischi ambientali, nella misura in cui rappresentino un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
Al fine di rispettare l'obbligo generale di sicurezza, il prodotto deve pertanto essere sottoposto a una valutazione dei rischi potenziali che può comportare per la salute e la sicurezza dei consumatori (valutazione del rischio), tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, ed essere progettato in modo da affrontare tali rischi.
Un prodotto è presunto sicuro se è conforme, per ciascuno dei rischi per la sicurezza che può comportare, alle norme europee pertinenti applicabili i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) o, in assenza di tali norme, ai requisiti nazionali in materia di salute e sicurezza contenuti nella normativa dello Stato membro in cui è messo a disposizione. In altre parole, tali prodotti beneficeranno di una presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza (7).
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Che cosa sono le norme europee e come possono essere utilizzate? In alcuni settori e per alcuni prodotti, la Commissione europea chiede a una delle organizzazioni ufficiali di normazione (CEN, CENELEC ed ETSI) di elaborare norme che incorporino e trasformino l'obbligo generale di sicurezza contenuto nel GPSR in norme tecniche. I riferimenti a tali norme sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Ai prodotti sviluppati conformemente a tali norme è riconosciuta, per i rischi contemplati dalle medesime norme, una presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza. Un elenco delle norme a sostegno del GPSR è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione del pubblico (8). Le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati conformemente alla direttiva 2001/95/CE continuano a conferire la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto dal GPSR. Tali norme europee sono reperibili nel catalogo delle organizzazioni nazionali di normazione. Sebbene tali norme non siano giuridicamente vincolanti, gli operatori economici sono incoraggiati a utilizzarle laddove presenti. Questo perché il loro rispetto rappresenta un modo semplice per gli operatori economici di adempiere al proprio obbligo di immettere solo prodotti sicuri sul mercato dell'UE. Le norme europee stabiliscono infatti chiaramente i requisiti tecnici e i metodi di prova che contribuiscono a garantire la sicurezza dei prodotti. Poiché le norme tecniche non sono obbligatorie, i fabbricanti possono sempre utilizzare altri metodi interni per dimostrare la sicurezza dei loro prodotti. Tuttavia questi prodotti non beneficeranno della presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza e spetterà al fabbricante dimostrare con precisione in che modo sono stati affrontati (eliminati o attenuati) i rischi per la sicurezza individuati. L'utilizzo delle norme europee agevola pertanto la conformità da parte delle imprese per quanto riguarda gli aspetti oggetto di tali norme. Nel caso in cui non esista una norma per un determinato prodotto, gli operatori economici dovrebbero quindi ricorrere ad altri mezzi per garantire e dimostrare la sicurezza dei loro prodotti. Maggiori informazioni pratiche al riguardo sono disponibili al punto 3.1.1. |
Cosa comporta il principio di precauzione?
Il principio di precauzione prevede l'adozione di misure precauzionali quando vi è motivo di dubitare della sicurezza dell'impatto di un prodotto sulla salute umana.
Un riferimento al principio di precauzione figura in primo piano al capo I del GPSR, in cui si sottolinea che tutti gli attori soggetti agli obblighi del regolamento devono tenere debitamente conto del principio di precauzione nell'attuazione di detti obblighi.
Ciò significa che tutte le imprese (operatori economici o fornitori di mercati online) devono tenere debitamente conto del principio di precauzione nell'adempimento dei loro obblighi pertinenti ai sensi del GPSR.
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Esempio - Se si è un fabbricante, si dovrebbe tenere debitamente conto del principio di precauzione nell'effettuare l'analisi interna dei rischi e nella redazione della documentazione tecnica relativa al proprio prodotto, oppure quando si devono adottare misure correttive o fornire eventuali indicazioni circa la pericolosità del prodotto. Tenere conto del principio di precauzione già durante la fase di progettazione consente di garantire che i prodotti siano sicuri sin dalla progettazione. |
In sintesi, il principio di precauzione impone a tutti gli operatori economici di prevenire in maniera proattiva i pericoli per la salute umana e di prevedere, per quanto possibile, i pericoli che un prodotto può comportare.
2. Qual è l'ambito di applicazione del GPSR?
2.1. Quali tipi di prodotti e canali di vendita sono contemplati dal GPSR?
Prodotti contemplati
Il GPSR riguarda i prodotti di consumo.
Tuttavia anche i prodotti che inizialmente erano esclusivamente destinati ad uso professionale ma che sono stati successivamente immessi sul mercato dei consumi dovrebbero essere disciplinati dal GPSR in quanto potrebbero presentare rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori se utilizzati in condizioni ragionevolmente prevedibili. Un esempio è dato dai prodotti tipici per la ristrutturazione e la costruzione acquistabili nei negozi "fai da te" che vendono direttamente ai normali consumatori.
La definizione di prodotto figurante nel GPSR è sufficientemente ampia da includere "qualsiasi articolo" , sia esso materiale, immateriale o di natura mista. Comprende applicazioni e prodotti software, tra cui ad esempio chatbot, e ne stabilisce i requisiti di sicurezza. Tale definizione consente inoltre di utilizzare il quadro del GPSR per i prodotti che potrebbero apparire sui mercati al consumo dell'UE in futuro.
Il GPSR si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, siano essi nuovi, usati, riparati o ricondizionati. Gli obblighi previsti dal GPSR si applicano pertanto pienamente ai prodotti di seconda mano, ai prodotti rigenerati e ai prodotti ricondizionati, compresi i prodotti riparati quando sono immessi o messi a disposizione sul mercato da un operatore economico (ma non le autoriparazioni effettuate dai consumatori). Il GPSR non si applica ai prodotti che devono essere riparati o ricondizionati prima dell'uso se immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali.
Gli obblighi previsti dal GPSR si applicano ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato a partire dal 13 dicembre 2024 e a qualsiasi offerta di prodotti effettuata in tale data o successivamente. In questo contesto, i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della precedente direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti e che sono conformi a tale direttiva e sono stati immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024 possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 13 dicembre 2024.
Ciò significa che, ad esempio, i nuovi requisiti relativi all'apposizione sul prodotto, o sul relativo imballaggio, di determinate informazioni sulla tracciabilità e sulla sicurezza del prodotto ai sensi del GPSR non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024.
Occorre ricordare che per immissione sul mercato si intende la prima messa a disposizione del prodotto sul mercato dell'Unione. Ciò deve essere determinato a livello di ciascuna unità specifica del prodotto.
Canali di vendita contemplati
Il GPSR garantisce che i consumatori abbiano accesso a prodotti sicuri indipendentemente dal canale di vendita scelto. Il GPSR riguarda pertanto la sicurezza dei prodotti per tutti i tipi di canali di vendita, comprese le vendite online e gli altri tipi di vendite a distanza. Il GPSR garantisce inoltre che i consumatori, quando acquistano un prodotto online o attraverso altre tipologie di vendita a distanza, abbiano accesso alle stesse informazioni sul prodotto e sulla sicurezza che riceverebbero in un negozio fisico.
I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato se l'offerta è destinata ai consumatori dell'UE. Un'offerta di vendita è considerata, dopo un'analisi caso per caso, destinata ai consumatori dell'UE se l'operatore economico interessato indirizza le sue attività verso uno o più Stati membri. I fattori pertinenti che dovrebbero essere presi in considerazione per l'analisi caso per caso comprendono (9):
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le zone geografiche verso le quali è possibile la spedizione; |
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— |
le lingue disponibili, utilizzate per l'offerta o per l'ordine; |
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— |
i mezzi di pagamento; |
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l'uso della valuta dello Stato membro o un nome di dominio registrato in uno degli Stati membri. |
2.2. Link alla normativa di armonizzazione dell'UE e ad altre normative dell'UE
Il GPSR integra la normativa di armonizzazione dell'UE (10) e costituisce pertanto una rete di sicurezza per tutti i prodotti immessi o messi a disposizione sui mercati dell'UE.
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Il GPSR si applica ai prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell'UE aventi lo stesso obiettivo che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione. |
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— |
Se i prodotti sono soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'UE, il GPSR si applica unicamente per gli aspetti, i rischi o le categorie di rischi non soggetti a tali requisiti. |
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Esempio - Ad esempio, il GPSR si applica pienamente, tra l'altro, agli articoli di puericultura, alle attrezzature da ginnastica e ai mobili, poiché tali categorie di prodotti non sono soggette a requisiti specifici imposti da altra legislazione dell'UE. Per quanto riguarda i dispositivi a bassa tensione, il GPSR si applicherebbe comunque ad alcuni nuovi aspetti connessi alla tecnologia, come le capacità di autoapprendimento, purché tali aspetti non rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva "bassa tensione" dell'UE (11) . Analogamente, il GPSR coprirà i rischi per la sicurezza dei prodotti di intelligenza artificiale a basso rischio. Inoltre gli obblighi previsti dal GPSR per i fornitori di mercati online si applicano anche ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza previsti da altre normative dell'UE. |
Per quanto riguarda i prodotti già soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'UE valgono le considerazioni di seguito esposte.
I capi seguenti si applicano ferme restando le condizioni di cui sopra:
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✓ |
capo I – disposizioni generali; |
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✓ |
capo II – requisiti di sicurezza: questo capo si applica solo ai rischi o alle categorie di rischi non contemplati dalla normativa di armonizzazione dell'UE; |
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✓ |
capo III, sezione 2 – obblighi degli operatori economici per quanto riguarda le vendite a distanza, segnalazione di incidenti connessi ai prodotti e disposizioni sulle informazioni in formato elettronico; |
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✓ |
capo IV – fornitori di mercati online; |
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✓ |
capo IV – sistema di allarme rapido Safety Gate e Safety Business Gateway; |
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✓ |
capo VIII – diritto di informazione e a un rimedio. |
I capi seguenti non si applicano:
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✓ |
capo III, sezione 1 (la parte degli obblighi per gli operatori economici non menzionati nel paragrafo precedente); |
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✓ |
capo V – vigilanza del mercato e attuazione; |
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✓ |
capo VII – ruolo della Commissione e coordinamento dell'applicazione; e |
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✓ |
capi da IX a XI – cooperazione internazionale, disposizioni finanziarie, disposizioni finali. |
Il GPSR è interconnesso con il regolamento sulla vigilanza del mercato (12), nel senso che diverse disposizioni di detto regolamento, in particolare quelle riguardanti i poteri delle autorità di vigilanza del mercato, si applicano anche alla vigilanza dei prodotti contemplati dal GPSR (13). Inoltre il GPSR presenta naturalmente anche marcate interconnessioni con altre normative pertinenti dell'UE in materia di contenuti illegali online, tra cui il regolamento sui servizi digitali (14).
2.3. Quali tipi di prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del GPSR?
I seguenti prodotti e gruppi di prodotti sono esclusi dall'ambito di applicazione del GPSR:
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a) |
i medicinali per uso umano o veterinario; |
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b) |
gli alimenti; |
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c) |
i mangimi; |
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d) |
le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante ed animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; |
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e) |
i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale; |
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f) |
i prodotti fitosanitari; |
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g) |
le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; |
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h) |
gli aeromobili di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1139; e |
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i) |
gli oggetti d'antiquariato (ossia prodotti, come oggetti da collezione e opere d'arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformità alle attuali norme di sicurezza). |
Il GPSR non si applica inoltre ai prodotti da riparare o ricondizionare prima dell'uso immessi o messi a disposizione sul mercato e chiaramente contrassegnati in quanto tali. Si applicherebbe tuttavia ai prodotti di seconda mano e ai prodotti riparati, rigenerati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato in quanto tali.
I servizi non rientrano nell'ambito di applicazione del GPSR, mentre i prodotti forniti ai consumatori nel contesto di un servizio vi rientrano. Ad esempio:
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— |
prodotti forniti ai consumatori che sono utilizzati al di fuori dei locali del prestatore di servizi (ad esempio, biciclette noleggiate); |
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— |
prodotti utilizzati nei locali del prestatore di servizi, se sono i consumatori stessi ad azionarli (ad esempio, macchine per il fitness nei centri di fitness); |
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— |
prodotti utilizzati direttamente dai consumatori durante il servizio fornito, anche se tale uso è passivo (ad esempio, i prodotti in questione sono applicati ai consumatori dai prestatori di servizi, come i prodotti cosmetici utilizzati nei saloni di cosmetica o gli inchiostri per tatuaggi utilizzati nei saloni per tatuaggi). |
3. Responsabilità
Per capire quali sono le proprie responsabilità ai sensi del GPSR, si deve innanzitutto stabilire quale ruolo si sta svolgendo per i prodotti che si gestiscono.
Nell'ambito dei nuovi ed emergenti modelli aziendali complessi, la stessa entità commerciale può fornire diversi servizi.
A seconda della natura dei servizi forniti per un determinato prodotto, si potrebbe rientrare in una o più delle seguenti categorie di imprese a norma del GPSR per quel particolare prodotto (15):
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— |
se, come impresa, si forniscono solo servizi di intermediazione online per un determinato prodotto (ad esempio, consentendo l'inserimento di offerte da parte di terzi sulla propria interfaccia), allora per la vendita di quel prodotto specifico si è considerati un fornitore di un mercato online e si devono pertanto rispettare i requisiti di cui al capo IV del GPSR e le altre disposizioni del regolamento rivolte specificamente ai fornitori di mercati online; |
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— |
se si agisce anche in qualità di operatore economico per altri prodotti (ad esempio, offrendo prodotti con il proprio marchio, agendo in qualità di distributore o importatore o fornendo servizi di logistica), si devono rispettare gli obblighi pertinenti di cui al capo III del GPSR e le altre disposizioni del regolamento rivolte, in generale o nello specifico, agli operatori economici;
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— |
se ci si qualifica o si prestano servizi come responsabile (ad esempio, agendo in qualità di rappresentante autorizzato di un fabbricante di un paese terzo o di fornitore di servizi di logistica), si devono rispettare gli obblighi in capo al responsabile (cfr. punto 3.2 per maggiori informazioni sul responsabile).
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Le responsabilità descritte di seguito non pregiudicano gli obblighi specificati in altre normative di armonizzazione dell'Unione o altre normative dell'UE e si aggiungono ad essi.
3.1. Operatori economici
3.1.1. Se si è un fabbricante quali obblighi si hanno a norma del GPSR?
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Chi è il fabbricante? Il GPSR definisce fabbricante qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona. In primo luogo, il fabbricante deve prima aver fabbricato il prodotto o aver fatto progettare o fabbricare un prodotto per suo conto. In secondo luogo, deve commercializzare il prodotto apponendovi il proprio nome o marchio. Le persone fisiche o giuridiche sono pertanto considerate fabbricanti se commercializzano il prodotto apponendovi il proprio nome (anche se non lo hanno fabbricato direttamente); tali persone sono altresì considerate fabbricanti anche se modificano sostanzialmente il prodotto fabbricato da un'altra persona e lo immettono sul mercato. Esempio - Un'impresa A acquista tazze da un'altra impresa B che le ha prodotte. L'impresa A vi appone il proprio logo e le vende ai consumatori. L'impresa A diventa il fabbricante delle tazze ed è soggetta agli obblighi del fabbricante ai sensi del GPSR. |
Il fabbricante svolge il ruolo più importante nella sicurezza dei prodotti, dal momento che è coinvolto dalla fase di progettazione del prodotto in poi.
L'obbligo generale del fabbricante consiste nel garantire che i prodotti immessi sul mercato siano stati progettati e fabbricati in modo tale da essere sicuri.
Come progettare prodotti sicuri? L'importanza dell'analisi interna dei rischi
Se si è un fabbricante si ha l'obbligo di immettere o mettere a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri sin dalla progettazione. A tal fine, si deve effettuare un'analisi interna dei rischi, che implica un'adeguata valutazione del rischio del prodotto.
Nel valutare la sicurezza di un prodotto occorre tenere conto di una serie di elementi. Il GPSR contiene un elenco non esaustivo di elementi da prendere in considerazione durante l'analisi del rischio potenziale di un determinato prodotto.
Si devono innanzitutto considerare le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio e le sue istruzioni.
Se il prodotto può essere utilizzato con altri prodotti, occorre anche tenere conto dell'effetto del prodotto su tali altri prodotti e dell'effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto in questione. Ad esempio, un software, o il suo aggiornamento, potrebbe causare un surriscaldamento del dispositivo in quanto causa un sovraccarico di lavoro a livello del processore del dispositivo.
Si dovrà anche valutare come presentare il prodotto e quali informazioni sulla sicurezza, etichette, avvertenze e istruzioni per l'uso e lo smaltimento sicuri apporre sul prodotto o sul suo imballaggio. Ad esempio, a seconda della natura del prodotto, potrebbe essere necessario etichettarlo in base all'età di idoneità per i bambini, nonché aggiungere eventuali avvertenze e istruzioni adeguate.
Bisogna inoltre tenere presenti le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto. Si deve prestare particolare attenzione ai potenziali rischi che i prodotti potrebbero comportare per i consumatori in condizioni di vulnerabilità (ad esempio, bambini, anziani, persone con disabilità, ecc.) e tenere conto di caratteristiche quali il genere dell'utente.
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Esempio - A seconda della natura del prodotto, potrebbe essere necessario considerare il fatto che le donne sono solitamente più minute degli uomini, in modo che i rischi potenziali del prodotto tengano conto delle diverse possibili dimensioni corporee. |
Occorre inoltre prendere in considerazione l'aspetto del prodotto, soprattutto quando è probabile che possa confondere i consumatori. Questo elemento riguarda principalmente:
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prodotti che imitano alimenti: si deve valutare se il prodotto assomiglia a un alimento e può indurre i consumatori a metterlo in bocca. Tra gli esempi figurano articoli decorativi che sembrano frutta, o una saponetta che assomiglia a un pasticcino e da cui potrebbero staccarsi piccoli pezzi se morsi; |
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— |
prodotti attraenti per i bambini: si deve valutare se il prodotto, anche se non destinato ai bambini, possa attirarne l'attenzione e quindi essere utilizzato da loro. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di una batteria o di un detergente decorato con personaggi di cartoni animati. |
A seconda della natura del prodotto, si dovrà anche tenere conto delle caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggerlo da influenze esterne e delle sue funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive.
Come spiegato nella seconda sezione dei presenti orientamenti, si presumerà che il prodotto sia sicuro se è conforme i) alle norme europee pertinenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per i rischi contemplati da tali norme o, in loro assenza, ii) ai requisiti nazionali pertinenti dello Stato membro in cui il prodotto sarà immesso o messo a disposizione sul mercato.
Tuttavia se il prodotto non gode di tale presunzione di sicurezza, oppure per i rischi non contemplati da tali norme, si dovrebbe effettuare una valutazione completa dei rischi potenziali e dei modi per eliminarli o attenuarli.
In tal caso, al fine di valutare i rischi del prodotto, si dovrà prendere in considerazione una serie di elementi aggiuntivi, se disponibili:
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a) |
altre norme europee; |
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b) |
le norme internazionali; |
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c) |
gli accordi internazionali; |
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d) |
i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di parte di terzi; |
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e) |
le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; |
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f) |
le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione; |
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g) |
lo stato dell'arte e la tecnologia; |
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h) |
codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato; |
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i) |
la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi; e |
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j) |
i requisiti di sicurezza, adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, che devono essere disciplinati dalle norme europee al fine di garantire la sicurezza del prodotto. |
Quando occorre redigere la documentazione tecnica? Quali informazioni si devono inserire nella documentazione tecnica (16) ?
Prima di immettere il prodotto sul mercato, si deve effettuare un'analisi interna dei rischi come indicato sopra e redigere una documentazione tecnica per documentarla (17).
La documentazione tecnica deve essere preparata per ciascun prodotto (modello di prodotto) e non per le singole unità dello stesso. Tuttavia se le singole unità di un prodotto (modello di prodotto) sono fabbricate con caratteristiche diverse che possono incidere sulla loro sicurezza (ad esempio, diverso colore, diversa composizione, funzionalità differenti), ciò le rende prodotti specifici e per ciascuna di esse è necessaria una documentazione tecnica specifica (18).
La documentazione tecnica dovrebbe contenere l'analisi dei rischi del prodotto ed evidenziare tutti i possibili rischi individuati in relazione al prodotto, indipendentemente dal livello di rischio.
È auspicabile che la quantità di informazioni e il livello di dettaglio da fornire nella documentazione tecnica siano proporzionati alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante.
La documentazione tecnica dovrebbe contenere:
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una descrizione generale del prodotto; |
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le caratteristiche essenziali del prodotto che sono pertinenti per valutarne la sicurezza (ad esempio, i suoi componenti chimici, ecc.); e |
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ove opportuno per quanto riguarda i possibili rischi connessi al prodotto:
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La documentazione tecnica può essere in formato elettronico e anche sotto forma di un fascicolo composto da diversi documenti.
Occorre mantenere la documentazione tecnica aggiornata e conservarla per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato.
Di seguito è riportato un modello che può essere d'aiuto per redigere e organizzare la documentazione tecnica. Questo modello non è obbligatorio.
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Documentazione tecnica — modello
Occorre descrivere separatamente ogni potenziale rischio individuato e le misure adottate per attenuarlo o eliminarlo o le disposizioni relative alla presunzione di conformità (ad esempio, l'uso di norme dell'UE). Rischio potenziale 1 Descrizione del rischio potenziale: Misure per affrontare tale rischio potenziale:
Rischio potenziale 2 Descrizione del rischio potenziale: Misure per affrontare tale rischio potenziale: [...] |
Quali informazioni occorre fornire sul/con il prodotto al momento della sua immissione sul mercato?
Informazioni da fornire:
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A) |
un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che ne consenta l'identificazione (ad esempio, codice a barre); |
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B) |
il proprio nome in qualità di fabbricante; |
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C) |
la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato; |
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D) |
il proprio indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale è possibile essere contattati dai consumatori; |
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E) |
il nome o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico del responsabile nell'UE per il prodotto in questione;
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F) |
istruzioni chiare per un uso sicuro; |
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G) |
informazioni chiare sulla sicurezza.
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Quali obblighi si hanno se si è stabiliti al di fuori dell'UE?
È importante sottolineare che, per quanto riguarda i prodotti contemplati dal GPSR, è possibile immettere un prodotto sul mercato dell'UE solo se è presente un responsabile stabilito nell'UE. Il responsabile del prodotto può essere l'importatore, il rappresentante autorizzato cui si è dato apposito incaricato o un fornitore di servizi di logistica. I dati identificativi e di contatto del responsabile devono essere indicati anche sul prodotto (oppure sul suo imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento). A ciò si può provvedere direttamente o tramite un altro operatore, ma ci si deve assicurare che il prodotto non sia immesso sul mercato dell'UE senza che siano forniti i dati di contatto del responsabile nell'UE. Per maggiori informazioni si veda il punto 3.2.
Quali obblighi si hanno se si offre un prodotto tramite vendite a distanza?
Se si decide di mettere prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti (ad esempio, l'offerta di un prodotto sul proprio negozio online) deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
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(a) |
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato; |
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(b) |
se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del GPSR o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; |
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(c) |
informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e |
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(d) |
qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al GPSR o alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. |
Quali obblighi si hanno se si dispone di un sistema di registrazione o di un programma di fidelizzazione dei clienti?
Il GPSR stabilisce nuovi obblighi se si ha (o si prevede di avere):
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un sistema di registrazione attraverso il quale i consumatori possono, dopo aver acquistato un prodotto, comunicare volontariamente al fabbricante alcune informazioni quali il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto, e potrebbero trarne qualche vantaggio; |
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un programma di fidelizzazione dei clienti che consente di identificare i prodotti acquistati dai consumatori (ad esempio, i clienti dispongono di una carta fedeltà che viene scansionata al momento dell'acquisto dei prodotti e l'azienda che ha istituito il programma di fidelizzazione può disporre della cronologia dei loro acquisti). Sono esclusi i programmi di fidelizzazione dei clienti che non consentono l'identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori, ad esempio le carte fedeltà che permettono ai clienti di ricevere alcuni vantaggi a fronte di un determinato importo di acquisti, ma che non prevedono la registrazione di dati relativi ai prodotti acquistati dal cliente. |
Entrambi i sistemi sono modi efficaci per identificare i clienti interessati da un richiamo per la sicurezza del prodotto o da un avviso di sicurezza. Tuttavia i clienti potrebbero scegliere di non utilizzarli in quanto non sono interessati agli altri vantaggi offerti dal sistema di registrazione o dal programma di fidelizzazione dei clienti. In particolare, potrebbero non voler essere contattati a fini di attività di commercializzazione.
Ai sensi del GPSR, se si dispone di un sistema di registrazione o di un programma di fidelizzazione dei clienti, si deve consentire ai consumatori di scegliere di aderire al sistema di registrazione o al programma di fidelizzazione dei clienti solo per scopi connessi alla sicurezza.
I clienti dovrebbero pertanto avere la possibilità di fornire i propri dati di contatto solo per ricevere informazioni sulla sicurezza (ad esempio, richiami per la sicurezza dei prodotti o avvisi di sicurezza). In tal caso, i loro dati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per contattarli in caso di richiamo o avviso di sicurezza e non dovrebbero essere trattati per altri scopi (ad esempio, per attività di commercializzazione).
Dopo l'immissione del prodotto sul mercato
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Documentazione tecnica:
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Processi interni: si deve disporre di procedure per garantire che i prodotti fabbricati in serie continuino a essere sicuri, nonché di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare gli obblighi previsti dal GPSR (ad esempio, controlli di qualità, personale formato sui problemi di sicurezza dei prodotti e informato sulla normativa dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti, introduzione di percorsi di apprendimento in materia di sicurezza dei prodotti, procedure da seguire quando si ricevono informazioni su incidenti o reclami, ecc.). |
Cosa si deve fare se si presenta un problema di sicurezza?
Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto che si è immesso sul mercato sia pericoloso (ad esempio, a causa di un incidente segnalato da un consumatore o da un attore della catena di fornitura), si devono immediatamente adottare le misure illustrate di seguito.
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1) |
Adottare le misure correttive necessarie per gestire efficacemente un rischio per la sicurezza e rendere conforme il prodotto Esempi di misure correttive che si possono adottare:
avvertenza ai consumatori in merito ai rischi. Occorre monitorare l'efficacia della misura adottata e, se necessario, adattarla È possibile che si debbano adottare contemporaneamente diverse misure. |
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2) |
Informare i consumatori in merito ai prodotti pericolosi In caso di richiamo per la sicurezza del prodotto o di avviso di sicurezza occorre informarne i consumatori (informazioni che devono essere portate all'attenzione dei consumatori per garantire l'uso sicuro di un prodotto. Per maggiori dettagli cfr. il punto 3.4.1). È possibile utilizzare il Safety Business Gateway (20) per avvertire contemporaneamente i consumatori e le autorità (le informazioni fornite possono essere diverse in termini di dettagli e tecnicità). Le informazioni presentate tramite il Safety Business Gateway e destinate al pubblico saranno messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate. |
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3) |
Informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato Come si devono informare le autorità di vigilanza del mercato? Occorre utilizzare il Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3). Questo strumento consente di selezionare tutti gli Stati membri in cui il prodotto pericoloso è stato messo a disposizione e di informare immediatamente e simultaneamente le autorità. Che tipo di informazioni si devono comunicare ai consumatori e alle autorità? Si devono fornire informazioni dettagliate:
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4) |
Informare tempestivamente gli altri operatori economici, i responsabili e i fornitori dei mercati online nella catena di fornitura in questione di qualsiasi problema di sicurezza che si è individuato |
Questa trasmissione di informazioni è fondamentale per affrontare rapidamente il problema di sicurezza.
Reclami e incidenti
Per quanto riguarda i reclami dei consumatori e gli incidenti, sussistono gli obblighi illustrati di seguito.
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1) |
Disporre di un canale dedicato ai reclami dei consumatori Si deve disporre di un canale di comunicazione come un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un'apposita sezione del proprio sito web che consenta ai consumatori di presentare reclami e segnalare qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto. Questo canale di comunicazione potrebbe coincidere con il punto unico di contatto da indicare sul prodotto (l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale si può essere contattati). A tal fine si dovrebbe tenere conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. Ad esempio, non tutte le informazioni dovrebbero essere inserite in un'immagine che non può essere letta da un software di conversione del testo in audio (21). |
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2) |
Indagare sui reclami Occorre indagare su tutti i reclami ricevuti da un consumatore o sulle informazioni relative a un incidente riguardante la sicurezza di un prodotto. Qualora appaia giustificato, si deve adottare una misura correttiva. Se il consumatore ha segnalato un incidente riguardante la sicurezza di un prodotto, occorre segnalarlo alle autorità utilizzando il Safety Business Gateway. Occorre tenere un registro interno contenente:
Nel registro interno dei reclami si devono conservare solo i dati personali necessari per indagare su un reclamo. Tali dati dovrebbero essere conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine. In ogni caso, occorre cancellare i dati personali (ad esempio, il nome e l'indirizzo del consumatore) dal registro cinque anni dopo la data del loro inserimento. |
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3) |
Segnalare incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti Quando si è informati o si viene a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che si è immesso o messo a disposizione sul mercato, occorre notificarlo quanto prima alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente tramite il Safety Business Gateway. Quando si è informati dagli importatori o dai distributori del verificarsi di tali incidenti, occorre notificarli in prima persona alle autorità competenti o incaricare l'importatore o uno dei distributori di provvedervi. In cosa consiste un incidente relativo alla sicurezza dei prodotti? Gli incidenti che devono essere notificati sono eventi connessi all'uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi per la sua salute e la sua sicurezza. Tali effetti possono essere permanenti o temporanei. Possono includere lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute. Quale strumento si deve utilizzare per notificare l'incidente? Occorre utilizzare il Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3). Che tipo di informazioni si devono includere nella notifica? Si devono specificare:
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Lista di controllo per il fabbricante
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.1.1 relativo agli obblighi del costruttore. |
3.1.2. Se si è un rappresentante autorizzato quali obblighi si hanno a norma del GPSR?
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Chi è il rappresentante autorizzato? Il GPRS definisce rappresentante autorizzato la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per conto di tale fabbricante in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del GPSR. Il rappresentante autorizzato è una persona che agisce per conto di un fabbricante. Il rappresentante autorizzato (talvolta denominato agente o agenzia) deve disporre di un mandato scritto o di una procura del fabbricante (22). Tale mandato definisce i compiti che il rappresentante autorizzato deve svolgere. Il rappresentante autorizzato dovrebbe non solo avere la competenza formale a rappresentare il fabbricante, ma anche la capacità pratica e amministrativa per gestire efficacemente i propri obblighi quali specificati nel mandato del fabbricante, nonché i propri obblighi ai sensi del GPSR. Il rappresentante autorizzato dovrebbe verosimilmente avere una conoscenza sufficiente della lingua o delle lingue necessarie per comunicare con le autorità di vigilanza del mercato competenti, oltre alle conoscenze giuridiche e fattuali necessarie. |
Nell'ambito del mandato, il fabbricante chiede di svolgere almeno i seguenti compiti principali conformemente al GPSR, ma un mandato può ovviamente riguardare una gamma più ampia di compiti in base alla libertà contrattuale generale:
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— |
fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la sicurezza di un prodotto che rientra nel mandato in una lingua ufficiale comprensibile per le autorità competenti; |
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— |
se vi è motivo di credere o sospettare che un prodotto che rientra nel mandato sia pericoloso, informarne il fabbricante; |
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— |
informare le autorità nazionali competenti, mediante una notifica al Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3), di qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal prodotto o dai prodotti che rientrano nel mandato, a meno che il fabbricante non abbia già fornito informazioni su tali rischi; e |
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— |
cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare in modo efficace i rischi presentati dai prodotti che rientrano nel mandato. |
Su richiesta, occorre fornire alle autorità di vigilanza del mercato una copia di tale mandato.
Processi interni: si deve disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare gli obblighi previsti dal GPSR (ad esempio, controlli di qualità, gestione dei reclami, conoscenza della legislazione dell'UE attraverso la formazione del personale in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione di percorsi di apprendimento in materia di sicurezza dei prodotti).
Occorre cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, come spiegato al punto 3.4.5.
È inoltre importante sottolineare che si può anche essere designati dal fabbricante per svolgere i compiti del responsabile del prodotto. In tal caso, si sarà soggetti agli obblighi supplementari del responsabile, come spiegato al punto 3.2.
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Lista di controllo per il rappresentante autorizzato
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.1.2 relativo agli obblighi del rappresentante autorizzato. |
3.1.3. Se si è un importatore quali obblighi si hanno a norma del GPSR?
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Chi è l'importatore? Il GPSR definisce importatore qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto originario di un paese terzo. L'importatore è sempre stabilito nell'UE. |
Cosa fare prima di immettere un prodotto sul mercato?
L'obbligo generale dell'importatore consiste nel garantire che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza e che il fabbricante abbia rispettato i requisiti in materia di:
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analisi interna dei rischi e documentazione tecnica (cfr. punto 3.1.1); |
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informazioni da indicare sul prodotto (cfr. punto 3.1.1). |
Quali informazioni occorre indicare sul/con il prodotto in aggiunta a quelle fornite dal fabbricante?
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Il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato; |
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il proprio indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale si può essere contattati. |
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Come dovrebbero essere mostrate le suddette informazioni? Occorre garantire che i consumatori possano vedere e leggere facilmente le informazioni. Queste ultime devono essere apposte sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto. La decisione su dove mostrare tali informazioni è lasciata alla valutazione individuale nell'ambito del quadro fornito. Occorre pertanto essere anche in grado di giustificare la scelta in caso di controversia. Solo le dimensioni del prodotto (e quindi, ad esempio, non motivazioni estetiche o analoghe) potrebbero giustificare il trasferimento di alcune informazioni obbligatorie dal prodotto all'imballaggio o all'interno di altri documenti di accompagnamento (23). Occorre assicurarsi che eventuali etichette aggiuntive che si devono apporre sul prodotto o sull'imballaggio non coprano le informazioni richieste dal diritto dell'UE che figurano sull'etichetta fornita dal fabbricante. Cosa si intende per "indirizzo elettronico"? Un indirizzo elettronico può essere un indirizzo di posta elettronica o un'apposita sezione del proprio sito web che consente di essere contattati direttamente dai consumatori. Un sito web non è di per sé sufficiente se non consente una comunicazione diretta. |
Quali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere fornite con il prodotto?
Occorre assicurarsi che il prodotto che si è importato sia accompagnato da istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza.
In quale lingua o in quali lingue si devono fornire queste informazioni?
Occorre assicurarsi che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza siano redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori, il che è determinato dallo Stato membro sul cui mercato è immesso il prodotto.
Queste informazioni sono sempre obbligatorie?
No, non sono obbligatorie se il prodotto può essere utilizzato in modo sicuro e come previsto anche senza tali istruzioni e informazioni di sicurezza. È il caso, ad esempio, di prodotti che presentano rischi ben noti ai consumatori (come i coltelli).
Quali obblighi si hanno se si offre un prodotto tramite vendite a distanza?
Se si decide di mettere prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti (ad esempio, l'offerta di un prodotto sul proprio negozio online) deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
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(a) |
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato; |
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(b) |
se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del GPSR o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; |
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(c) |
informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e |
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(d) |
qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al GPSR o alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. |
Quali obblighi si hanno se si dispone di un programma di fidelizzazione dei clienti?
Il GPSR stabilisce nuovi obblighi se si ha (o si prevede di avere) un programma di fidelizzazione dei clienti che consente di identificare i prodotti acquistati dai consumatori (ad esempio, i clienti dispongono di una carta fedeltà che viene scansionata al momento dell'acquisto dei prodotti e l'azienda che ha istituito il programma di fidelizzazione può disporre della cronologia dei loro acquisti). Sono esclusi i programmi di fidelizzazione dei clienti che non consentono l'identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori (ad esempio, le carte fedeltà attraverso le quali i clienti possono ricevere alcuni vantaggi a fronte di un determinato importo di acquisti, ma che non prevedono la registrazione di dati relativi ai prodotti acquistati dal cliente).
Si tratta di un modo efficiente per identificare i clienti interessati da un richiamo per la sicurezza del prodotto o da un avviso di sicurezza. Tuttavia i clienti potrebbero scegliere di non utilizzare tali sistemi in quanto non sono interessati agli altri vantaggi offerti dal programma di fidelizzazione dei clienti e, in particolare, potrebbero non voler essere contattati a fini di attività di commercializzazione.
Ai sensi del GPSR, se si dispone di un programma di fidelizzazione dei clienti, si deve dare ai consumatori la possibilità di scegliere di partecipare al programma di fidelizzazione dei clienti solo per scopi connessi alla sicurezza.
Ciò significa che i clienti dovrebbero avere la possibilità di fornire i propri dati di contatto solo per ricevere informazioni sulla sicurezza (ad esempio, richiami per la sicurezza dei prodotti o avvisi di sicurezza). In tal caso, i loro dati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per contattarli in caso di richiamo o avviso di sicurezza e non dovrebbero essere trattati per altri scopi (ad esempio, per attività di commercializzazione).
Quali obblighi si hanno per quanto riguarda l'immagazzinamento e il trasporto dei prodotti?
Occorre assicurarsi che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto:
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non rendano il prodotto pericoloso (ad esempio, se il prodotto deve essere conservato a una certa temperatura per continuare a essere sicuro); e |
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— |
non alterino le marcature obbligatorie sul prodotto (cfr. punto 3.1.1). |
Quali obblighi si hanno per quanto riguarda la documentazione tecnica?
Occorre conservare una copia della documentazione tecnica redatta dal fabbricante (di cui al punto 3.1.1), compresi tutti i documenti correlati, se del caso, per un periodo di 10 anni dalla data di immissione del prodotto sul mercato.
Su richiesta, si deve essere in grado di fornire tale documentazione alle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Altri obblighi dell'importatore
È inoltre importante sottolineare che si può essere anche il responsabile del prodotto, se il fabbricante non è stabilito nell'UE. In tal caso, si sarà soggetti ad obblighi supplementari come spiegato al punto 3.2.
Processi interni: si deve disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare gli obblighi previsti dal GPSR (ad esempio, controlli di qualità, gestione dei reclami, conoscenza della legislazione dell'UE attraverso la formazione del personale in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione di percorsi di apprendimento in materia di sicurezza dei prodotti).
Occorre cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, come spiegato al punto 3.4.5.
Cosa si deve fare se emerge un problema relativo a un prodotto prima della sua immissione sul mercato?
Non si dovrebbe immettere un prodotto sul mercato prima che il prodotto sia stato reso conforme se si ritiene o si ha motivo di credere che possa sussistere una o più delle seguenti circostanze:
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— |
il prodotto è pericoloso (ad esempio, a causa di un incidente segnalato da un consumatore o da un attore della catena di fornitura); |
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— |
il prodotto non è conforme agli obblighi in materia di analisi interna dei rischi e documentazione tecnica (cfr. punto 3.1.1); |
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il prodotto non rispetta gli obblighi relativi alle informazioni da indicare sul prodotto (cfr. punto 3.1.1). |
Rendere conforme il prodotto potrebbe significare, ad esempio, aggiungere le informazioni mancanti sul prodotto.
Se il prodotto è pericoloso, occorre immediatamente:
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— |
informarne il fabbricante; |
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— |
assicurarsi che le autorità di vigilanza del mercato siano informate del prodotto pericoloso attraverso il Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3). |
Cosa si deve fare se emerge un problema di sicurezza relativo a un prodotto dopo la sua immissione sul mercato?
Se si ritiene o si ha motivo di credere che un prodotto che si è immesso sul mercato sia pericoloso (ad esempio a causa di un incidente segnalato da un consumatore o da un attore della catena di fornitura), si devono immediatamente adottare le misure illustrate di seguito.
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A) |
Informare il fabbricante del problema di sicurezza. Questa trasmissione di informazioni è fondamentale per affrontare rapidamente il problema di sicurezza. |
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B) |
Assicurarsi che il fabbricante abbia adottato le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme in modo efficace. Se tali misure non sono già state adottate dal fabbricante, occorre adottarle immediatamente. Esempi di misure correttive che si possono adottare:
È opportuno monitorare l'efficacia delle misure adottate e adattarle, se necessario. È possibile che si debbano adottare più misure contemporaneamente. |
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C) |
Garantire che i consumatori siano informati in merito al prodotto o ai prodotti pericolosi. Se il fabbricante non ha ancora informato i consumatori, occorre provvedervi.
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D) |
Informare le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato
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Che tipo di informazioni si devono comunicare ai consumatori e alle autorità?
Si devono fornire informazioni dettagliate:
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1) |
sul rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, descrivendo in modo chiaro e comprensibile cosa può accadere con il prodotto; |
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2) |
sulle eventuali misure correttive già adottate; e |
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3) |
se disponibili, sulla quantità, per Stato membro, dei prodotti ancora in circolazione sul mercato. |
Quali obblighi si hanno per quanto riguarda i reclami e gli incidenti?
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A) |
Garantire la sussistenza di un canale dedicato ai reclami dei consumatori Si deve verificare che il fabbricante abbia messo a disposizione dei consumatori un canale di comunicazione (ad esempio, un numero di telefono, un indirizzo elettronico o un'apposita sezione di un sito web) che consenta loro di presentare reclami e segnalare al fabbricante qualsiasi incidente o problema di sicurezza che abbiano avuto con un prodotto. In assenza di tali canali, si deve provvedere a fornirne uno ai consumatori. Tali canali dovrebbero tenere conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità. Ad esempio, non si devono fornire tutte le informazioni pertinenti all'interno di un'immagine che non può essere letta da una macchina che converte testo in audio (24). |
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B) |
Indagare sui reclami e tenere informati gli altri attori della catena di fornitura Se si riceve un reclamo da un consumatore o informazioni relative a un incidente riguardante la sicurezza di un prodotto, occorre indagare in merito. Qualora appaia giustificato, occorre adottare una misura correttiva. Si devono informare in modo tempestivo il fabbricante, i distributori e, se del caso, i fornitori di servizi di logistica e i fornitori di mercati online dell'indagine svolta e dei relativi risultati. Per ciascun prodotto si deve tenere un registro interno contenente:
Nel registro interno dei reclami si devono conservare solo i dati personali necessari per indagare su un reclamo. Tali dati dovrebbero essere conservati solo per il tempo necessario ai fini dell'indagine. In ogni caso, i dati personali (ad esempio il nome e l'indirizzo del consumatore) devono essere cancellati dal registro cinque anni dopo il loro inserimento. |
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C) |
Tenere informato il fabbricante di qualsiasi incidente causato da un prodotto e garantirne la notifica alle autorità competenti Se si è a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che si è messo a disposizione sul mercato, si deve informarne il fabbricante senza indebito ritardo. Si può essere incaricati dal fabbricante di notificare l'incidente alle autorità competenti. Se si è a conoscenza di un incidente e il fabbricante del prodotto non è stabilito nell'UE, si deve informarne il responsabile del prodotto nell'UE. Detto responsabile deve garantire che l'incidente sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato. In cosa consiste un incidente relativo alla sicurezza dei prodotti? Gli incidenti che devono essere notificati riguardano eventi connessi all'uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi per la sua salute e la sua sicurezza. Tali effetti possono essere permanenti o temporanei e possono includere lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute. Quale strumento si deve utilizzare per notificare l'incidente? Occorre utilizzare il Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3). Che tipo di informazioni si devono includere nella notifica? Si devono specificare:
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3.1.4. Se si è un distributore quali obblighi si hanno a norma del GPSR?
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Chi è il distributore? Il GPSR definisce distributore qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto. Per messa a disposizione sul mercato si intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. Ad esempio, il distributore può essere un'impresa che mette a disposizione sul mercato un prodotto di un fabbricante con imballaggi tradotti per uno specifico paese dell'UE, purché il prodotto continui ad essere venduto con il nome o il marchio del fabbricante. |
Prima della messa a disposizione del prodotto sul mercato
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1. |
Occorre verificare che il fabbricante e l'importatore (se del caso) abbiano rispettato i requisiti seguenti relativi al prodotto che si intende distribuire:
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2. |
Occorre assicurarsi che, per il periodo in cui un prodotto è sotto la propria responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 5 del GPSR.
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3. |
Processi interni: si deve disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di rispettare gli obblighi previsti dal GPSR (ad esempio, controlli di qualità, gestione dei reclami, conoscenza della legislazione dell'UE attraverso la formazione del personale in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione di percorsi di apprendimento in materia di sicurezza dei prodotti). |
Cosa occorre fare se si offre un prodotto tramite vendite a distanza?
Se si decide di mettere prodotti a disposizione sul mercato online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l'offerta di tali prodotti (ad esempio, l'offerta di un prodotto sul proprio negozio online) deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
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(a) |
nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, così come l'indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato; |
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(b) |
se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del GPSR o dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020; |
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(c) |
informazioni che consentono l'identificazione del prodotto, compresi un'immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto; e |
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(d) |
qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull'imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al GPSR o alla normativa di armonizzazione dell'UE applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato. |
Dopo la messa a disposizione del prodotto sul mercato
Occorre cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, come spiegato al punto 3.4.5.
Se si ritiene o si ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in proprio possesso, che un prodotto che si è messo a disposizione sul mercato sia pericoloso o non conforme ai requisiti di cui al precedente punto 1, si devono immediatamente adottare le misure indicate di seguito.
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A) |
Informarne immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi. Questa trasmissione di informazioni è fondamentale per affrontare rapidamente il problema di sicurezza o di non conformità. |
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B) |
Assicurarsi che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere il prodotto conforme in modo efficace, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso. Se si dispone un richiamo, fare riferimento al punto 3.4.1; e |
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C) |
provvedere affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway.
Che tipo di informazioni si devono comunicare alle autorità? Ai fini delle lettere B) e C), si devono fornire le opportune informazioni dettagliate a propria disposizione:
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D) |
Tenere informato il fabbricante di qualsiasi incidente causato da un prodotto e garantirne la notifica alle autorità competenti. Se si è a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che si è messo a disposizione sul mercato, si deve informarne il fabbricante senza indebito ritardo. Si può essere incaricati dal fabbricante di notificare l'incidente alle autorità competenti. Se si è a conoscenza di un incidente e il fabbricante del prodotto non è stabilito nell'UE, si deve informarne il responsabile del prodotto nell'UE. Detto responsabile deve garantire che tale incidente sia notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato. In cosa consiste un incidente relativo alla sicurezza dei prodotti? Gli incidenti che devono essere notificati riguardano eventi connessi all'uso di un prodotto che hanno causato la morte di una persona o gravi effetti nocivi per la salute e la sicurezza di una persona. Tali effetti possono essere permanenti o temporanei. Possono includere lesioni, altri danni corporali, malattie ed effetti cronici sulla salute. Quale strumento si deve utilizzare per notificare l'incidente? Occorre utilizzare il Safety Business Gateway (cfr. punto 3.4.3). Che tipo di informazioni si devono includere nella notifica? Si devono specificare:
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3.1.5. Se si è un fornitore di servizi di logistica quali obblighi si hanno a norma del GPSR?
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Chi è il fornitore di servizi di logistica? Il GPSR definisce fornitore di servizi di logistica qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nel corso dell'attività commerciale, almeno due dei seguenti servizi : immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi di consegna dei pacchi quali definiti all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci. |
Ne consegue che un'impresa che di norma fornisce solo servizi di intermediazione (fornitore di mercato online), qualora fornisca anche servizi di immagazzinamento e imballaggio per alcuni prodotti, sarà considerata un operatore economico per tali prodotti (fornitore di servizi di logistica).
È importante sottolineare che i fornitori di servizi di logistica sono considerati operatori economici ai sensi del GPSR. Se si è un fornitore di servizi di logistica occorre pertanto rispettare i seguenti obblighi generalmente applicabili per gli operatori economici:
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— |
processi interni: si deve disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti che consentano di adempiere agli obblighi previsti dal GPSR (ad esempio controlli di qualità, gestione dei reclami, conoscenza della legislazione dell'UE attraverso la formazione del personale in materia di sicurezza dei prodotti e introduzione di percorsi di apprendimento in materia di sicurezza dei prodotti); e |
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— |
occorre cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza dei prodotti, come spiegato al punto 3.4.5. |
È inoltre importante sottolineare che, in quanto fornitore di servizi di logistica, si può diventare automaticamente l'operatore economico responsabile del prodotto (cfr. punto 3.2 per maggiori dettagli) se non vi sono fabbricanti, importatori o rappresentanti autorizzati dell'UE per un prodotto incaricati di tale compito. In tal caso, si è soggetti a obblighi supplementari (come spiegato al punto 3.2).
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Lista di controllo per il fornitore di servizi di logistica
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.1.5 relativo agli obblighi del fornitore di servizi di logistica. |
3.2. Operatore economico che assume anche il ruolo di responsabile
Un prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del GPSR non può essere immesso sul mercato senza la presenza di un operatore economico stabilito nell'UE, il "responsabile" , che svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020 e all'articolo 16 del GPSR in relazione a tale prodotto.
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Chi è il responsabile? Il responsabile è uno dei soggetti seguenti:
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Quali sono i compiti del responsabile?
In quanto responsabile, si è soggetti a obblighi supplementari in aggiunta a quelli in qualità di operatore economico nell'ambito delle diverse categorie di cui sopra. Si hanno i seguenti compiti aggiuntivi:
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(a) |
verificare che la documentazione tecnica sia stata redatta e garantire che possa essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta; |
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(b) |
a seguito della richiesta motivata di un'autorità di vigilanza del mercato, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua facilmente comprensibile per detta autorità; |
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(c) |
informare le autorità di vigilanza del mercato se si ha motivo di credere che un prodotto presenti un rischio; |
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(d) |
cooperare con le autorità di vigilanza del mercato (anche a seguito di una richiesta motivata):
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(e) |
se del caso, per quanto riguarda i possibili rischi connessi a un prodotto, verificare periodicamente:
Su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, si devono fornire prove documentate delle verifiche effettuate; |
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(f) |
assicurarsi che il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché i dati di contatto, compreso l'indirizzo postale ed elettronico, siano indicati sul prodotto oppure sull'imballaggio, sul pacco o in un documento di accompagnamento; e
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(g) |
se si è a conoscenza di un incidente causato da un prodotto per il quale si è responsabili, occorre provvedere affinché tale incidente sia notificato senza indebito ritardo dal momento in cui se ne viene a conoscenza, tramite il Safety Business Gateway, alle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificato. La notifica deve includere il tipo e il numero di identificazione del prodotto e le circostanze dell'incidente, se note. Su richiesta, si deve notificare qualsiasi altra informazione pertinente alle autorità competenti. |
Per ulteriori specifiche sui ruoli dei responsabili, si vedano gli "Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull'attuazione pratica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti" della Commissione (25).
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Lista di controllo per il responsabile nell'UE
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.2 relativo agli obblighi del responsabile nell'UE. |
3.3. Fornitori di mercati online
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Cos'è un fornitore di un mercato online? Per fornitore di un mercato online si intende un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un'interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti. Tali imprese forniscono pertanto solo servizi di intermediazione online per un determinato prodotto. Se la un'impresa fornisce anche uno o più servizi propri degli operatori economici, allora agisce in tale veste ed è soggetta agli obblighi dell'operatore economico pertinente. Se un'impresa fornisce anche servizi in qualità di operatore economico per un determinato prodotto, consultare i punti 3.1 e 3.2 dei presenti orientamenti. |
Quali obblighi si hanno ai sensi del GPSR in quanto fornitore di un mercato online?
È importante sottolineare che gli obblighi dei fornitori di mercati online legati alla sicurezza dei prodotti a norma del GPSR integrano e specificano ulteriormente alcuni dei loro obblighi di cui al regolamento sui servizi digitali (26).
I seguenti obblighi, delineati al capo IV del GPSR, riguardano tutti i fornitori di mercati online, ad eccezione di quelli contrassegnati da un asterisco (*), che riguardano solo i) le medie o grandi imprese e ii) le microimprese/piccole imprese se tali microimprese e piccole imprese sono state designate "piattaforma o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi" ai sensi del regolamento sui servizi digitali (27).
Gli obblighi del fornitore di un mercato online ai sensi del GPSR sono i seguenti:
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designare un punto di contatto unico che consenta la comunicazione diretta, per via elettronica, con le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti; |
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registrarsi sul portale Safety Gate e indicare sul portale Safety Gate le informazioni relative al proprio punto di contatto unico; |
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designare un punto di contatto unico per poter essere contattati dai consumatori direttamente e rapidamente in relazione a questioni concernenti la sicurezza dei prodotti; |
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disporre di processi interni per la sicurezza dei prodotti al fine di conformarsi senza indebito ritardo ai pertinenti requisiti del GPSR. Tali processi interni dovrebbero comprendere meccanismi che consentono agli operatori commerciali (i partner commerciali) di fornire:
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adottare le misure necessarie per ricevere e trattare gli ordini emessi dalle autorità nazionali e agire senza indebito ritardo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine. Occorre informare l'autorità di vigilanza del mercato che ha emesso l'ordine del seguito che è stato dato mediante mezzi elettronici utilizzando le informazioni di contatto dell'autorità stessa pubblicati nel portale Safety Gate. Tale ordine potrebbe imporre, per un periodo prescritto, di eliminare dalla propria interfaccia online tutti i contenuti identici relativi all'offerta del prodotto pericoloso in questione, di disabilitare l'accesso ad esso o di mostrare un avvertimento esplicito; |
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— |
tenere conto delle informazioni periodiche sui prodotti pericolosi che sono state notificate dalle autorità di vigilanza del mercato, ricevute attraverso il portale Safety Gate. Questo aiuta ad applicare le misure volontarie volte a rilevare, identificare, rimuovere o disabilitare l'accesso al contenuto che si riferisce alle offerte di prodotti pericolosi sul mercato online, se del caso (anche utilizzando l'interfaccia interoperabile con il portale Safety Gate). Occorre informare l'autorità di vigilanza del mercato che ha effettuato la notifica al sistema di allarme rapido Safety Gate di qualsiasi misura adottata, utilizzando i dettagli di contatto dell'autorità di vigilanza del mercato pubblicati nel portale Safety Gate; |
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— |
essere in grado di ricevere da terzi (compresi i consumatori e le organizzazioni dei consumatori) notifiche relative a questioni di sicurezza dei prodotti e trattarle senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica; |
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(*) per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, utilizzare almeno le informazioni contenute nel portale Safety Gate ai fini della conformità alle necessarie verifiche casuali ex post a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento sui servizi digitali; |
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(*) per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, sospendere, per un periodo di tempo ragionevole e dopo aver emesso un avviso preventivo, la fornitura dei servizi agli operatori commerciali che offrono frequentemente prodotti non sicuri; |
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(*) per quanto riguarda le informazioni sulla sicurezza del prodotto, concepire e organizzare l'interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali che offrono il prodotto di fornire almeno le seguenti informazioni per ciascun prodotto offerto e da garantire che esse siano visualizzate o rese altrimenti facilmente accessibili ai consumatori nell'elenco dei prodotti:
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collaborare con le autorità di vigilanza del mercato, con gli operatori commerciali e con gli operatori economici pertinenti per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti offerti online attraverso i suoi servizi. Ciò dovrebbe consistere, in particolare, in quanto segue:
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Al fine di agevolare il rispetto degli obblighi dei fornitori di mercati online, la Commissione ha sviluppato un'interfaccia interoperabile del portale Safety Gate che consente ai fornitori di mercati online di collegarsi nelle loro interfacce.
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Buone pratiche
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Lista di controllo per i fornitori di mercati online
Obblighi supplementari per le medie o grandi imprese e le microimprese/piccole imprese qualora tali microimprese e piccole imprese siano state designate "piattaforma o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi" ai sensi del regolamento sui servizi digitali
Per maggiori dettagli si rimanda al punto 3.3 relativo agli obblighi dei fornitori di mercati online. |
3.4. Obblighi e strumenti generali
3.4.1. Informare i consumatori in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti e agli avvisi di sicurezza
A seconda dei propri obblighi ai sensi del GPSR (cfr. punti da 3.1 a 3.3), può essere richiesto di garantire l'uso sicuro del prodotto informando i consumatori in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti o agli avvisi di sicurezza.
La comunicazione diretta con i consumatori è il modo più efficace per informare i consumatori e reagire ai richiami e agli avvisi di sicurezza.
Quando è obbligatoria la comunicazione diretta ai consumatori?
La comunicazione diretta ai consumatori è obbligatoria se i consumatori sono interessati da un richiamo per la sicurezza del prodotto o se talune informazioni devono essere portate all'attenzione dei consumatori per l'uso sicuro di un prodotto (avviso di sicurezza).
L'identificazione dei consumatori interessati può essere effettuata in uno dei due modi seguenti:
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— |
direttamente, attraverso i dati personali dei clienti che sono stati raccolti; o |
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tramite un terzo (ad esempio, un soggetto specifico incaricato di raccogliere dati sugli utilizzatori di veicoli a motore). |
Occorre informare direttamente i consumatori?
Occorre garantire che i consumatori ricevano direttamente e senza indebito ritardo la notifica relativa al richiamo per la sicurezza del prodotto o all'avviso di sicurezza, ma l'attore che provvederà a informare i consumatori può variare:
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come regola generale, i clienti dovrebbero essere contattati dall'attore della catena di fornitura che ha accesso ai loro dati personali (ad esempio, attraverso dati di acquisto, programmi di fidelizzazione dei clienti o sistemi di registrazione). La cooperazione nella catena di fornitura è pertanto essenziale quando si ha a che fare con richiami per la sicurezza dei prodotti o avvertenze di sicurezza; |
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in alternativa, i consumatori possono essere informati da terzi che hanno accesso ai loro dati di contatto (ad esempio il soggetto incaricato di raccogliere dati sugli utilizzatori di veicoli a motore). |
Tale obbligo è compatibile con le prescrizioni in materia di dati personali?
Sì, l'obbligo giuridico che impone agli operatori economici e ai fornitori di mercati online di utilizzare i dati dei clienti già in loro possesso per informare i consumatori in merito ai richiami e agli avvisi di sicurezza è pienamente compatibile con la normativa dell'UE in materia di dati personali.
Tale obbligo deve trovare riscontro nell'informativa sulla privacy e nelle altre informazioni sui dati personali fornite ai clienti.
Occorre informare solo i consumatori, o si devono informare anche le imprese che hanno acquistato il prodotto oggetto del richiamo per la sicurezza o dell'avviso di sicurezza?
Anche quando i richiami per la sicurezza dei prodotti e gli avvisi di sicurezza sono rivolti principalmente ai consumatori, ciò non osta a che tutti i tipi di clienti, in particolare nel caso delle microimprese e delle piccole imprese che agiscono come consumatori, siano informati.
Quali sono le norme relative ai sistemi di registrazione e ai programmi di fidelizzazione dei clienti?
Il GPSR stabilisce nuovi obblighi se si ha (o si prevede di avere):
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un sistema di registrazione attraverso il quale i consumatori possono, dopo aver acquistato un prodotto, comunicare volontariamente alcune informazioni (ad esempio, il loro nome, le loro informazioni di contatto, il modello o il numero di serie del prodotto) al fabbricante e ottenere alcuni vantaggi in cambio; o |
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un programma di fidelizzazione dei clienti che consente di identificare i prodotti acquistati dai consumatori (ad esempio, i clienti dispongono di una carta fedeltà che viene scansionata al momento dell'acquisto dei prodotti e l'azienda che ha istituito il programma di fidelizzazione può disporre della cronologia dei loro acquisti). Sono esclusi i programmi di fidelizzazione dei clienti che non consentono l'identificazione dei prodotti acquistati dai consumatori (ad esempio, carte fedeltà con cui i clienti ricevono alcuni vantaggi a fronte di un determinato importo di acquisti, senza che siano tuttavia registrati dati sui prodotti acquistati dal cliente). |
Entrambi i sistemi sono modi efficaci per identificare i clienti interessati da un richiamo per la sicurezza del prodotto o da un avviso di sicurezza. Tuttavia i clienti potrebbero scegliere di non utilizzarli in quanto non sono interessati agli altri vantaggi offerti dal sistema di registrazione o dal programma di fidelizzazione dei clienti e, in particolare, perché potrebbero non voler essere contattati a fini di attività di commercializzazione.
Ai sensi del GPSR, se si dispone di un sistema di registrazione o di un programma di fidelizzazione dei clienti, si deve consentire ai consumatori di scegliere di iscriversi al sistema di registrazione o di prendere parte al programma di fidelizzazione dei clienti solo per scopi connessi alla sicurezza.
Ciò significa che i clienti devono avere la possibilità di fornire i propri dati di contatto al solo scopo di ricevere informazioni sulla sicurezza (ad esempio, richiami per la sicurezza dei prodotti o avvisi di sicurezza). In tal caso, i loro dati dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per contattarli in caso di richiamo o avviso di sicurezza e non dovrebbero essere trattati per altri scopi (ad esempio, per attività di commercializzazione).
Sussistono altri obblighi di informazione nei confronti dei consumatori?
È sufficiente assicurarsi che tutti i consumatori interessati siano stati contattati direttamente per fornire loro informazioni sul richiamo per la sicurezza del prodotto o sull'avviso di sicurezza. Tuttavia ciò può essere possibile solo per prodotti con piccoli lotti di produzione o per i quali i dati dei consumatori sono facilmente disponibili.
In tutti gli altri casi occorre diffondere un avviso di richiamo (cfr. punto 3.4.1) o un avviso di sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile. Tali canali includono, laddove disponibili, il sito web dell'impresa, i canali social media, le newsletter, i punti vendita al dettaglio e, se del caso, gli annunci nei mass media e in altri canali di comunicazione.
Avviso di richiamo
Le informazioni su un richiamo per la sicurezza del prodotto fornite ai consumatori in forma scritta devono assumere la forma di un avviso di richiamo. Tale avviso di richiamo deve essere facilmente compreso dai consumatori e deve essere disponibile nella/e lingua/e dello/degli Stato/i membro/i in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato.
Nel GPSR sono elencati gli elementi che l'avviso di richiamo deve contenere:
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il titolo, consistente nei termini "Richiamo per la sicurezza del prodotto"; |
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una descrizione chiara del prodotto richiamato, tra cui:
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una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori (ad esempio, termini ed espressioni come "volontario", "precauzionale", "discrezionale", "in situazioni rare" o "in situazioni specifiche" o l'indicazione che non sono stati segnalati incidenti); |
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una descrizione chiara dell'azione che i consumatori dovrebbero intraprendere, compresa l'istruzione di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato; |
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una descrizione chiara dei rimedi a disposizione dei consumatori; |
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il numero di telefono gratuito o il servizio interattivo online presso cui i consumatori possono ottenere maggiori informazioni nella/e lingua/e ufficiale/i dell'UE; |
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un incoraggiamento a divulgare ad altri le informazioni sul richiamo, se del caso. |
Un modello (29) di avviso di richiamo è stato stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione ed è disponibile sul portale Safety Gate in un formato che consente agli operatori economici di creare facilmente l'avviso.
In che modo le informazioni possono essere rese accessibili alle persone con disabilità?
Il GPSR prevede l'obbligo di rendere le informazioni sul richiamo accessibili alle persone con disabilità (30). Ad esempio, quando è condiviso online, un avviso di richiamo dovrebbe tenere conto delle migliori pratiche in materia di accessibilità del web. Se informazioni importanti sul prodotto richiamato o sull'identificazione dei prodotti interessati dal richiamo sono contenute in un'immagine, tali informazioni dovrebbero essere esplicitate in modo da essere leggibili meccanicamente. Ove possibile, l'immagine dovrebbe potere essere adattata in maniera flessibile in termini di ingrandimento, luminosità e contrasto. Dovrebbe inoltre garantire l'interoperabilità con programmi e dispositivi assistivi per la consultazione dell'avviso.
3.4.2. Che tipo di rimedi si devono offrire ai consumatori se si dispone un richiamo per la sicurezza del prodotto?
In caso di richiamo di un prodotto, si deve offrire al consumatore la possibilità di scegliere tra almeno due dei rimedi seguenti:
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la riparazione del prodotto richiamato; |
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la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualità; o |
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un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato. In tal caso, l'importo del rimborso deve essere almeno pari al prezzo pagato dal consumatore. Ulteriori compensazioni potrebbero essere previste dal diritto nazionale. |
Si possono offrire ulteriori incentivi (ad esempio sconti o buoni) per incoraggiare i consumatori a partecipare al richiamo.
In via eccezionale, è possibile offrire al consumatore un solo rimedio qualora:
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altri rimedi fossero impossibili; o |
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rispetto al rimedio proposto, gli altri rimedi imponessero costi sproporzionati. |
Ciò dovrebbe essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze, compresa l'eventualità che il rimedio alternativo possa essere fornito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
In ogni caso, il rimedio deve sempre essere efficace, gratuito e tempestivo. Non deve comportare inconvenienti significativi per il consumatore. Il consumatore non deve sostenere le spese di spedizione o di restituzione del prodotto. Per i prodotti che per loro natura non sono trasportabili, si deve organizzare il ritiro del prodotto.
In quali casi il consumatore ha automaticamente diritto al rimborso?
Se la riparazione o la sostituzione non è stata completata entro un termine ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, quest'ultimo ha diritto al rimborso del valore del prodotto.
È possibile chiedere ai consumatori di riparare o smaltire autonomamente un prodotto pericoloso?
Si può chiedere ai consumatori di riparare il prodotto se sono nelle condizioni di farlo facilmente e in sicurezza (ad esempio, sostituire la batteria di un computer portatile, che non richiede competenze specifiche). Ciò deve essere chiaramente descritto nell'avviso di richiamo. Si devono fornire ai consumatori le istruzioni necessarie e, se del caso e gratuitamente, le parti di ricambio o gli aggiornamenti del software.
Si può includere lo smaltimento del prodotto pericoloso da parte dei consumatori tra le azioni che questi devono intraprendere, purché possano smaltirlo facilmente e in sicurezza. Ciò non dovrebbe avvenire, ad esempio, se il prodotto presenta un rischio di incendio dopo lo smaltimento.
Qual è il nesso con le direttive (UE) 2019/770 (31) e (UE) 2019/771 (32) ?
Le direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 stabiliscono rimedi contrattuali in caso di difetto di conformità dei beni rispetto al contratto. Le disposizioni in materia di rimedi previste dal GPSR mirano a garantire l'eliminazione dei prodotti pericolosi dal mercato e un rimedio adeguato per il consumatore. Le caratteristiche specifiche del GPSR rispetto alle direttive (UE) 2019/770 e (UE) 2019/771 sono le seguenti:
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in caso di richiamo di un prodotto ai sensi del GPSR, non sono previsti limiti temporali per l'attivazione dei rimedi; |
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il consumatore ha il diritto di chiedere rimedi all'operatore economico interessato responsabile del richiamo, non necessariamente all'operatore commerciale; e |
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in caso di richiamo per la sicurezza del prodotto, il consumatore non è tenuto a dimostrare che il prodotto è pericoloso. |
I consumatori possono scegliere di utilizzare i rimedi previsti in caso di richiamo di un prodotto pericoloso ai sensi del GPSR o i rimedi per la non conformità dei beni al contratto.
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Esempio - Nel caso di un richiamo per la sicurezza di un prodotto disposto dal fabbricante, i consumatori possono chiedere al venditore rimedi sulla base dell'avviso di richiamo o, se del caso, rimedi basati sulla non conformità del bene pericoloso al contratto. |
In ogni caso:
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una volta ottenuto il rimedio ai sensi del GPSR, i consumatori non possono chiedere un rimedio per la non conformità del bene al contratto perché il prodotto era pericoloso; e |
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una volta ottenuto il rimedio ai sensi della direttiva (UE) 2019/770 o della direttiva (UE) 2019/771, i consumatori non possono chiedere un rimedio ai sensi del GPSR per il medesimo problema di sicurezza. |
Tuttavia se al consumatore è stato fornito un rimedio a seguito del richiamo di un prodotto pericoloso, ma non sono soddisfatti altri requisiti di conformità relativi allo stesso bene, il venditore resta responsabile di tale non conformità del bene al contratto.
3.4.3. Cos'è il Safety Business Gateway?
Il Safety Gate comprende tre elementi:
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il sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari, attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni su tali prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate); |
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un portale web destinato a informare il pubblico in merito alle misure adottate nei confronti di prodotti pericolosi e consentire ai consumatori di presentare reclami, nonché volto a consentire ai fornitori di mercati online di registrare il proprio punto di contatto (portale Safety Gate (33)); |
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un portale web tramite il quale le imprese possono adempiere all'obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway). |
Il sistema di allarme rapido Safety Gate è la piattaforma attraverso la quale le autorità e la Commissione si scambiano informazioni sulle misure adottate nei confronti di prodotti pericolosi non alimentari. Il sistema contiene sia informazioni pubbliche sia dati riservati, che sono accessibili solo alle autorità registrate.
Un estratto delle informazioni sulle segnalazioni del sistema di allarme rapido è pubblicato sul portale Safety Gate per informare il pubblico generale sui prodotti pericolosi. I fornitori di mercati online devono registrare i loro punti di contatto sul portale Safety Gate al fine di agevolare la comunicazione con le autorità in merito alle questioni di sicurezza dei prodotti. I fornitori di mercati online registrati possono richiedere credenziali di interoperabilità, che consentono loro di ricevere automaticamente nuove segnalazioni, immediatamente dopo la loro pubblicazione sul portale Safety Gate.
Il Safety Business Gateway è uno strumento che le imprese devono utilizzare per informare le autorità di vigilanza del mercato in merito a:
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prodotti pericolosi che hanno messo a disposizione sul mercato; e/o |
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incidenti verificatisi in relazione a tali prodotti. |
Il Safety Business Gateway è disponibile sul portale Safety Gate (34).
Che tipo di informazioni si devono inserire nel Safety Business Gateway?
Per presentare una notifica tramite il Safety Business Gateway occorre creare un account EU Login o connettersi al proprio account EU Login esistente.
Occorre quindi inserire nel Safety Business Gateway le informazioni per identificare il prodotto, specificare il rischio del prodotto o l'incidente verificatosi e indicare le informazioni sulla catena di fornitura del prodotto.
Cosa succede alle informazioni inserite? Diventano automaticamente una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate?
Le informazioni inserite nel Safety Business Gateway sono immediatamente messe a disposizione di tutte le autorità di vigilanza del mercato competenti.
Se i criteri pertinenti sono soddisfatti, l'autorità può decidere di creare una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate sulla base delle informazioni fornite.
Se si ha presentato una valutazione del rischio, questa ha valore puramente indicativo per l'autorità responsabile, che può valutare il livello di rischio in modo diverso.
È possibile utilizzare il Safety Business Gateway per informare i consumatori?
Sì. È possibile inserire nel Safety Business Gateway informazioni destinate ad avvertire i consumatori (ad esempio, un avviso di richiamo per la sicurezza del prodotto). L'autorità nazionale competente esaminerà le informazioni presentate e, se soddisfano i criteri, creerà una notifica nel sistema di allarme rapido Safety Gate sulla base del caso inserito nel Safety Business Gateway. Le informazioni pubbliche saranno quindi messe a disposizione dei consumatori sul portale Safety Gate. Tuttavia ciò non sostituisce l'obbligo di contattare direttamente i consumatori e di diffondere ampiamente le informazioni, se del caso.
3.4.4. Modifica sostanziale
È essenziale che i prodotti rimangano sicuri per tutta la loro durata di vita.
La modifica di un prodotto, con mezzi fisici o digitali, potrebbe incidere sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto in un modo che non era previsto nella valutazione iniziale del rischio del prodotto e che potrebbe comprometterne la sicurezza. Una siffatta modifica da parte di una persona fisica o giuridica dovrebbe pertanto essere considerata una modifica sostanziale e, se non effettuata dal consumatore o per suo conto, dovrebbe indurre a considerare il prodotto come un nuovo prodotto di un diverso fabbricante.
Onde garantire il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza previsto dal GPSR, la persona che effettua tale modifica sostanziale è considerata il fabbricante e soggetta agli stessi obblighi. Tale requisito dovrebbe applicarsi soltanto rispetto alla parte modificata del prodotto, a condizione che la modifica non incida sul prodotto nel suo complesso. Onde evitare un onere inutile e sproporzionato, la persona che effettua la modifica sostanziale non dovrebbe essere tenuta a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione riguardo ad aspetti del prodotto non interessati dalla modifica.
Dovrebbe spettare alla persona che effettua la modifica sostanziale dimostrare che tale modifica non interessa il prodotto nel suo complesso.
Occorre altresì tenere conto del fatto che se si applica un nuovo marchio a prodotti che poi si immettono sul mercato con il proprio nome, si è considerati il fabbricante di tali prodotti e si devono assumere tutte le responsabilità di un fabbricante.
3.4.5. Cooperazione con le autorità di vigilanza del mercato
Gli operatori economici sono tenuti a cooperare pienamente con le autorità di vigilanza del mercato e a fornire loro le informazioni richieste. Tale cooperazione comprende la fornitura da parte degli operatori economici delle informazioni indicate di seguito, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato.
Per un periodo di 10 anni:
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descrizione completa dei rischi presentati dal prodotto; |
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reclami relativi ai prodotti; |
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incidenti noti; e |
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descrizione delle misure correttive adottate per fronteggiare taluni rischi. |
Per un periodo di sei anni:
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informazioni relative alla tracciabilità per quanto riguarda i fornitori che hanno fornito il prodotto o una parte, un componente o un software incorporato nel prodotto; e |
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informazioni relative alla tracciabilità per quanto riguarda gli operatori economici ai quali il prodotto è stato fornito. |
Inoltre agli operatori economici potrebbero essere richiesto di presentare alle autorità di vigilanza del mercato relazioni periodiche sui progressi compiuti in merito alle misure correttive.
4. Dove si possono trovare maggiori informazioni?
Maggiori informazioni sulla sicurezza dei prodotti sono disponibili sul portale Safety Gate (35) e sul sito web pubblico della Commissione (36). In dette pagine si troveranno informazioni generali sulla sicurezza dei prodotti di consumo, nonché informazioni sul Safety Gate, sul regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti, sull'impegno per la sicurezza dei prodotti+, sulla cooperazione internazionale in materia di sicurezza dei prodotti, sulle norme e sulla vigilanza del mercato.
La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti (la cui versione più recente è del 2022) (37) fornisce informazioni utili alle imprese. Contiene una descrizione completa delle normative dell'UE che disciplinano i prodotti e del contesto in cui si applica il GPSR. In particolare, la guida blu spiega (nelle sezioni 1.2 e 1.3) la differenza tra prodotti armonizzati e non armonizzati dal punto di vista della sicurezza dei prodotti, per quanto riguarda la presunzione di sicurezza, la vigilanza del mercato e gli obblighi degli operatori economici. È ulteriormente spiegato anche il funzionamento della vigilanza del mercato nell'UE (nella sezione 7).
Per quanto riguarda il ruolo degli operatori economici quale previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 ("responsabile nell'UE"), la Commissione ha adottato orientamenti (38). Tali orientamenti assistono sia gli operatori economici che le autorità di vigilanza nell'applicazione uniforme delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento 2019/1020.
Portale Safety Gate dell'UE
Ogni giorno le autorità nazionali inviano al sistema di allarme rapido Safety Gate informazioni sulle misure adottate o disposte nei confronti di prodotti pericolosi non alimentari. Ogni segnalazione contiene informazioni sul prodotto individuato come pericoloso, una descrizione del rischio e delle misure adottate dall'operatore economico o disposte dall'autorità.
È possibile trovare le più recenti segnalazioni Safety Gate sul portale Safety Gate (39), nonché le relazioni settimanali (40), e cercare eventuali segnalazioni pubblicate a partire dal 2005 (41). È inoltre possibile iscriversi alla newsletter del Safety Gate (42) per ricevere l'elenco completo delle ultime segnalazioni pubblicate su base settimanale.
Il portale Safety Gate fornisce inoltre un link al Safety Business Gateway, in cui gli operatori economici presentano notifiche di prodotti pericolosi alle autorità di vigilanza del mercato, nonché orientamenti per l'attuazione pratica del Safety Business Gateway.
Il portale Safety Gate contiene inoltre un elenco dei contatti pertinenti delle autorità di vigilanza del mercato che si occupano di prodotti pericolosi non alimentari negli Stati membri.
Anche le misure di esecuzione e delegate che accompagnano il GPSR forniscono ulteriori informazioni, in particolare in merito a quanto segue:
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le norme riguardanti l'accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (43) ; |
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l'attuazione dell'interfaccia interoperabile del portale Safety Gate per i fornitori di mercati online (44); |
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il modello di avviso di richiamo (45); |
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le modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori (46); |
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gli indicatori di risultato (47); e |
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i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate (48). |
Infine, sono pubblicate relazioni di attività (compresi i risultati delle prove) nel quadro delle attività coordinate per la sicurezza dei prodotti (CASP) regolarmente organizzate, nel corso delle quali le autorità dell'UE e dell'EFTA congiuntamente sottopongono a prova prodotti specifici. È inoltre possibile reperire schede informative contenenti messaggi chiave per le imprese che possono essere d'aiuto per acquisire informazioni su diverse categorie di prodotti. Le relazioni finali e il materiale informativo sono disponibili in tutte le lingue dell'UE sul portale Safety Gate (49).
5. Conclusioni
Il GPSR garantisce la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori. Integra i requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dei prodotti dell'Unione e, più in generale, dal diritto dell'Unione. Per quanto riguarda le imprese, chiarisce e armonizza le loro responsabilità in materia di sicurezza dei prodotti e garantisce pertanto una maggiore certezza del diritto.
Il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei prodotti previsti dal GPSR è importante al fine di garantire condizioni di parità per le imprese attive nel mercato unico dell'UE e un elevato livello di protezione dei consumatori. Le imprese che non rispettano i loro obblighi possono essere soggette a sanzioni imposte dagli Stati membri.
È importante sottolineare che il GPSR in sé non disciplina le norme in materia di responsabilità. È possibile reperire maggiori informazioni sulla legislazione dell'UE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi sul sito web della Commissione (50).
È inoltre importante sottolineare che i requisiti legislativi possono essere integrati in maniera estremamente significativa mediante iniziative volontarie che migliorano ulteriormente la sicurezza dei prodotti, e riconoscere gli sforzi compiuti (ad esempio, l'impegno per la sicurezza dei prodotti+ (51) o il premio per la sicurezza dei prodotti (52)).
Il GPSR riconosce inoltre l'importanza di tali sistemi volontari, che vanno al di là dei requisiti giuridici, e offre alle autorità nazionali competenti e alla Commissione la possibilità di promuovere protocolli d'intesa volontari con gli operatori economici o i fornitori di mercati online nonché con le organizzazioni che rappresentano i consumatori o gli operatori economici, contenenti impegni volontari per migliorare la sicurezza dei prodotti. Tutti gli attori pertinenti sono incoraggiati a sviluppare tali iniziative.
Contatti
Per altre eventuali domande specifiche, è possibile trovare ulteriori contatti delle autorità nazionali di vigilanza del mercato sul portale Safety Gate (53).
(1) Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).
(2) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(3) Sito web del portale Safety Gate: https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/home.
(4) Ad eccezione di determinati obblighi dei fornitori di mercati online, come spiegato al punto 3.3 dei presenti orientamenti.
(5) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).
(6) Cfr. ad esempio, decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).
(7) È importante osservare che la presunzione di conformità all'obbligo generale di sicurezza qui descritta non impedisce alle autorità di vigilanza del mercato di adottare tutte le opportune misure ai sensi del GPSR qualora sia dimostrato che, nonostante tale presunzione, il prodotto è pericoloso (cfr. articolo 7, paragrafo 3, GPSR).
(8) L'elenco è consultabile nella decisione di esecuzione (UE) 2019/1698 della Commissione, del 9 ottobre 2019, sulle norme europee per i prodotti redatte a sostegno della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 65).
(9) Cfr. anche il considerando 21 del GPSR.
(10) La normativa dell'Unione di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1) e qualsiasi altra normativa dell'Unione che armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti cui si applica tale regolamento.
(11) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357).
(12) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(13) Cfr. articolo 23 GPSR.
(14) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(15) Ciò non esclude che per un altro prodotto, per il quale si forniscono servizi diversi, si rientri in un'altra categoria (o in altre categorie) di attività a norma del GPSR. La stessa impresa può rientrare in diverse categorie di attività, a seconda del ruolo o dei ruoli che svolge in relazione a ciascuno dei prodotti che gestisce.
(16) Cfr. articolo 9, paragrafo 2, GPSR.
(17) Occorre tenere presente che il capo III, sezione I, del GPSR, che stabilisce obblighi per i fabbricanti, anche per quanto riguarda la documentazione tecnica, non si applica ai prodotti soggetti a requisiti specifici imposti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione, come spiegato al punto 2.2.
(18) Non occorre conservare la documentazione tecnica dei pezzi di ricambio del prodotto se non è la propria impresa a fabbricarli. Se un determinato pezzo di ricambio non fabbricato dalla propria impresa influisce sulla sicurezza del prodotto, si dovrebbe tenere conto di questo aspetto nell'analisi dei rischi e documentarlo nella documentazione tecnica.
(19) Un approccio analogo è seguito anche negli orientamenti contenuti nella guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti: comunicazione della Commissione – La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1).
(20) https://webgate.ec.europa.eu/safety-business-gateway/screen/public/home.
(21) I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882 (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70)) sono obbligatori e devono essere attuati al fine di rispecchiare l'uso prevedibile dei prodotti da parte di persone con disabilità.
(22) Per ulteriori indicazioni sul mandato consultare la guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1).
(23) Un approccio analogo è seguito anche negli orientamenti contenuti nella guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1).
(24) I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva 2019/882 (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70)) sono obbligatori e devono essere attuati al fine di rispecchiare l'uso prevedibile dei prodotti da parte di persone con disabilità.
(25) Comunicazione della Commissione – Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull'attuazione pratica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU C 100 del 23.3.2021, pag. 1).
(26) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
(27) L'articolo 22, paragrafi 7, 9 e 11, del GPSR contiene specifiche di taluni obblighi di cui al regolamento sui servizi digitali, in particolare gli articoli 23 e 31, ed è pertanto in linea con l'ambito di applicazione di quest'ultimo. A norma dell'articolo 19 (in riferimento all'articolo 23 e, più in generale, agli obblighi di cui al capo III, sezione 3, del regolamento sui servizi digitali) e dell'articolo 29 del regolamento sui servizi digitali (in riferimento all'articolo 31 e, più in generale, agli obblighi di cui al capo III, sezione 4, del regolamento sui servizi digitali), tali obblighi non sono in linea di principio applicabili ai fornitori di piattaforme che si qualificano come microimprese e piccole imprese. Tuttavia sia l'articolo 19, paragrafo 2, che l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali prevedono una deroga a tale principio, cosicché una piattaforma fornita da una microimpresa o piccola impresa che è al tempo stesso designata piattaforma/motore di ricerca online di dimensioni molto grandi è effettivamente soggetta a tali obblighi. La dichiarazione nella tabella implica pertanto che le specifiche degli obblighi di cui al regolamento sui servizi digitali incluse nel GPSR si applicano a qualsiasi piattaforma fornita da medie e grandi imprese (come di norma previsto dagli articoli 19 e 29 del regolamento sui servizi digitali), nonché a qualsiasi piattaforma fornita da una microimpresa e piccola impresa che sia al tempo stesso designata piattaforma/motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, in quanto in tal caso non vige l'esclusione dall'applicazione delle sezioni 3 e 4 del regolamento sui servizi digitali.
(28) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/productSafetyPledge.
(29) Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo (GU L, 2024/1435, 27.5.2024).
(30) Occorre osservare che i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'atto europeo sull'accessibilità (direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70) devono essere conformi ai relativi requisiti di accessibilità. La direttiva impone agli operatori economici di garantire che tali prodotti siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali. Ciò include le persone con disabilità e il fatto che le informazioni devono essere accessibili nel rispetto dei requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva.
(31) Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).
(32) Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).
(33) Il portale Safety Gate è accessibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/safety-gate/.
(34) https://webgate.ec.europa.eu/safety-business-gateway/.
(35) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/obligationsForBusinesses.
(36) https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/eu-product-safety-and-labelling_it.
(37) La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (GU C 247 del 29.6.2022, pag. 1).
(38) Comunicazione della Commissione – Orientamenti per gli operatori economici e le autorità di vigilanza del mercato sull'attuazione pratica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (GU C 100 del 23.3.2021, pag. 1).
(39) https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport#recentAlerts.
(40) https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport#weeklyReports.
(41) https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true.
(42) https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/subscription.
(43) Regolamento delegato (UE) 2024/3173 della Commissione, del 27 agosto 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accesso al sistema di allarme rapido Safety Gate e il suo funzionamento, le informazioni da inserire in tale sistema, i requisiti delle notifiche e i criteri per la valutazione del livello di rischio (GU L, 2024/3173, 13.12.2024).
(44) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1459 della Commissione, del 27 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione dell'interfaccia interoperabile del portale Safety Gate per i fornitori di mercati online (GU L, 2024/1459, 28.5.2024).
(45) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1435 della Commissione, del 24 maggio 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione del modello di avviso di richiamo (GU L, 2024/1435, 27.5.2024).
(46) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1740 della Commissione, del 21 giugno 2024, che stabilisce le regole di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di segnalazione alla Commissione, da parte di consumatori e di altre parti interessate, di prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, e di trasmissione di tali informazioni alle autorità nazionali interessate (GU L, 2024/1740, 24.6.2024).
(47) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2958 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce gli indicatori di risultato rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sicurezza generale dei prodotti (GU L, 2024/2958, 2.12.2024).
(48) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2639 della Commissione, del 9 ottobre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i ruoli e i compiti dei punti di contatto nazionali unici del sistema di allarme rapido Safety Gate (GU L, 2024/2639, 10.10.2024).
(49) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp.
(50) https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/goods/free-movement-sectors/liability-defective-products_it.
(51) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/productSafetyPledge.
(52) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/safetyAward.
(53) https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/contacts.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6233/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)