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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/6221

2.12.2025

P10_TA(2025)0108

Modifica del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 22 maggio 2025, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2025)0087 – C10-0035/2025 – 2025/0039(COD))  (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2025/6221)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 25 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis)

Il CBAM si applica all'importazione di energia elettrica, ma non dovrebbe applicarsi all'energia elettrica generata interamente nella zona economica esclusiva di uno Stato membro del SEE e importata direttamente nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) 2023/956

Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis)

è inserito il seguente paragrafo 3 ter:

 

3 ter.     In deroga ai paragrafi 1 e 2 il presente regolamento non si applica all'energia elettrica generata interamente nella zona economica esclusiva di uno Stato membro del SEE e importata direttamente nel territorio doganale dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2023/956

Allegato IV – punto 3 – comma 5

 

Testo in vigore

Emendamento

 

(1 bis)

Al punto 3, nelle note che spiegano la formula per determinare le SEEg nel primo paragrafo, la nota relativa alle EEInpMat è sostituita dalla seguente:

EEInpMat

EEInpMat

sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell' articolo 7, paragrafo 7 . Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:

sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati nell'Allegato I e provenienti da paesi e territori terzi non esenti a norma dell' Allegato III, punto 1 . Le EEInpMat pertinenti sono calcolate come segue:


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 60, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A10-0085/2025).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6221/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)