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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/6194 |
24.11.2025 |
Ricorso proposto il 13 ottobre 2025 – Zhukova/Consiglio
(Causa T-698/25)
(C/2025/6194)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ekaterina Pavlovna Zhukova (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante e M. Moretto, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l'articolo 1, paragrafi 15 e 16, della decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; |
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annullare l'articolo 1, paragrafi 18, 19 e 20, del regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui riguardano la ricorrente; |
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condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi internazionali dell'Unione europea; violazione dell'articolo V, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958); violazione dell'Articolo 54 della Convenzione e dei regolamenti ICSID [Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati]; violazione del principio pacta sunt servanda sancito dall'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE; violazione del principio di leale cooperazione; violazione dell'obbligo di rispettare gli impegni internazionali. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sull'erronea applicazione dell'articolo 215 TFUE; scelta errata della base giuridica ai sensi dei trattati dell'Unione europea. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 3 e 40 del Trattato sull'Unione europea e sulla violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento per contrasto con il regolamento (UE) n. 1219/2012. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell'Unione Europea del legittimo affidamento; violazione del principio della certezza del diritto. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra. |
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7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione; violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali; violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione del principio di proporzionalità. |
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8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – articoli 41, lettera a), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali; articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione del diritto di proprietà – articolo 17 della Carta, articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6194/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)