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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/6194

24.11.2025

Ricorso proposto il 13 ottobre 2025 – Zhukova/Consiglio

(Causa T-698/25)

(C/2025/6194)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ekaterina Pavlovna Zhukova (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, V. Villante e M. Moretto, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, paragrafi 15 e 16, della decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina;

annullare l'articolo 1, paragrafi 18, 19 e 20, del regolamento (UE) 2025/1494 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, nella parte in cui riguardano la ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli obblighi internazionali dell'Unione europea; violazione dell'articolo V, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (New York, 1958); violazione dell'Articolo 54 della Convenzione e dei regolamenti ICSID [Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati]; violazione del principio pacta sunt servanda sancito dall'articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE; violazione del principio di leale cooperazione; violazione dell'obbligo di rispettare gli impegni internazionali.

3.

Terzo motivo, vertente sull'erronea applicazione dell'articolo 215 TFUE; scelta errata della base giuridica ai sensi dei trattati dell'Unione europea.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2, 3 e 40 del Trattato sull'Unione europea e sulla violazione del principio della certezza del diritto e del legittimo affidamento per contrasto con il regolamento (UE) n. 1219/2012.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio generale dell'Unione Europea del legittimo affidamento; violazione del principio della certezza del diritto.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione; violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali; violazione dell'articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione del principio di proporzionalità.

8.

Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato e sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – articoli 41, lettera a), 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali; articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; violazione del diritto di proprietà – articolo 17 della Carta, articolo 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6194/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)