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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/6186

24.11.2025

Ricorso proposto il 16 settembre 2025 – GzSdW/Parlamento e a.

(Causa T-634/25)

(C/2025/6186)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e. V. (GzSdW) (Essen, Germania) (rappresentata dall’avvocata K. Kühn)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025  (1);

condannare i convenuti a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La domanda del ricorrente è fondata sui seguenti cinque motivi.

1.

Primo motivo: violazione di forme sostanziali.

Con l’adozione della direttiva sarebbero stati violati i punti 12, 13 e 19 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea (2), l’articolo 170 del regolamento interno del Parlamento (3) e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (4).

2.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 191, paragrafo 3 e paragrafo 1, TFUE.

Adottando la direttiva, gli organi UE convenuti non hanno tenuto conto dei dati scientifici disponibili. Essi non hanno né integralmente accertato né considerato le condizioni ambientali nelle singole regioni dell’Unione, né i vantaggi e gli oneri derivanti dal fatto di agire o non agire. Il cambio di rotta degli organi UE relativamente alla protezione del lupo non sarebbe scientificamente indicato. Lo stato di conservazione del lupo e la questione di quali ripercussioni avrebbe una modifica dello status di protezione sul lupo e sul suo ruolo nell’ecosistema non sarebbero stati indagati scientificamente. Oltre a ciò, nel considerare che la rimozione di ostacoli all’uccisione di lupi avrebbe potuto ridurre significativamente le predazioni di capi di bestiame, sarebbero stati ignorati dati scientifici disponibili. Questi ultimi dimostrerebbero che le misure di tutela dei branchi sono il mezzo più efficace per ridurre le predazioni di animali da allevamento. Pertanto, in tal modo, l’Unione avrebbe commesso evidenti errori di valutazione. L’abbassamento del livello di protezione del lupo non corrisponderebbe inoltre agli obiettivi della politica ambientale dell’Unione.

3.

Terzo motivo: violazione del principio di precauzione, articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, TUE.

La direttiva violerebbe il principio di precauzione, in quanto sarebbe incerto se la riduzione del livello di tutela del lupo sia idonea a mettere in pericolo la conservazione della specie in una condizione di conservazione favorevole. Date tali circostanze, occorrerebbe rinunciare ad adottare una misura che può produrre svantaggi non determinabili per l’ambiente.

4.

Quarto motivo: mancato uso di un potere discrezionale.

L’Unione non avrebbe riconosciuto ed esercitato il proprio margine di discrezionalità riguardo alla possibilità di mantenere uno status di protezione più intenso di quello richiesto dalla Convenzione di Berna (5).

5.

Quinto motivo: violazione del principio di proporzionalità.

La direttiva sarebbe stata emanata sulla scorta di dati inesatti e/o incompleti. Ciò determinerebbe una violazione del principio di proporzionalità. L’abbassamento del livello di protezione sarebbe anche sproporzionato. L’allentamento dei vincoli alle uccisione di lupi e alla caccia non sarebbe idoneo a ridurre in maniera significativa le predazioni di animali da allevamento. Le ricerche dimostrerebbero che la caccia è idonea a ridurre tali predazioni soltanto in presenza di una riduzione significativa della popolazione su vasti territori. A ciò osterebbe però la normativa dell’Unione europea, anche dopo l’abbassamento del regime di tutela. Le uccisioni mirate di lupi potrebbero ridurre le predazioni di animali da allevamento soltanto se sono accompagnate da misure di protezione delle mandrie e delle greggi, tenendo presente che l’efficacia sarebbe da attribuire soprattutto alle misure di protezione dei branchi. La riduzione dello status di protezione non sarebbe neppure il mezzo più leggero per ridurre le predazioni di animali da allevamento. Un mezzo meno invasivo sarebbe rappresentato da uno sforzo accresciuto dell’Unione e degli Stati membri per la diffusione e il miglioramento delle misure di protezione delle mandrie e delle greggi e da un sostegno più intenso agli allevatori di animali da pascolo. Le conseguenze negative della diminuzione della protezione non sarebbero inoltre in alcun rapporto di correlazione con la finalità perseguita di riduzione delle predazioni di animali da allevamento.


(1)   GU L, 2025/1237 del 24 giugno 2025.

(2)   GU L 123 del 12 maggio 2016, pag. 1.

(3)   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-10-2025-01-20-TOC_DE.html (testo 10a legislatura, gennaio 2025).

(4)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35) (una versione consolidata è consultabile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2009/937/2024-01-01/deu).

(5)  Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa, Berna, 19 Settembre 1979 (Consiglio d’Europa, traduzione ufficiale: consultabile all’indirizzo: https://rm.coe.int/1680078b22).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6186/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)