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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/6173

24.11.2025

Sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2025 – PMC Vlissingen Netherlands / Commissione

(Causa T-169/24)  (1)

(Ambiente e protezione della salute umana - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Classificazione, etichettatura e imballaggio di talune sostanze e miscele - Regolamento delegato (UE) 2024/197 - Classificazione ed etichettatura dell’ossido di dibutilstagno - Criteri per la classificazione di una sostanza nella classe di pericolo della tossicità per la riproduzione di categoria 1B - Assenza di consultazione pubblica sul parere del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA - Assenza di un obbligo di riesame - Regolamento (CE) no 1907/2006 - Riferimenti incrociati - Tossicità materna - Errore manifesto di valutazione)

(C/2025/6173)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: PMC Vlissingen Netherlands BV (Leida, Paesi Bassi) (rappresentanti: J.-P. Montfort, P. Chopova-Leprêtre e N. Kyriazopoulou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e B. Cullen, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e J. Langer, agenti), Repubblica d’Austria (rappresentante: J. Schmoll, agente), Regno di Svezia (rappresentanti: J. Olsson, F.-L. Göransson, C. Meyer-Seitz e H. Eklinder, agenti), Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: A. Hautamäki, A. Deloff-Bialek, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento del regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione, del 19 ottobre 2023, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze (GU L, 2024/197), nella parte in cui introduce la classificazione e l’etichettatura armonizzate della sostanza ossido di dibutilstagno nella classe di pericolo della tossicità per la riproduzione di categoria 1B.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PMC Vlissingen Netherlands BV si farà carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione europea

3)

Il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, il Regno di Svezia e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) si faranno carico ciascuno delle proprie spese.


(1)   GU C, C/2024/3341 del 3.6.2024.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6173/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)