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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5440 |
20.10.2025 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Klagenævnet for Udbud (Danimarca) il 15 agosto 2025, Balmung Medical Handel GmbH / Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark e Region Sjælland
(Causa C-552/25, Balmung Medical Handel)
(C/2025/5440)
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Klagenævnet for Udbud
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Balmung Medical Handel GmbH
Resistente: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark e Region Sjælland
Questioni pregiudiziali
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1.a. |
Se l’articolo 67, paragrafi 2 e 3, della direttiva sugli appalti pubblici (1) debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni ostano all’applicazione di un criterio di sostenibilità ai fini dell’aggiudicazione di appalti, in base al quale è attribuita una ponderazione positiva al fatto che il fabbricante dei prodotti offerti sia certificato conformemente alla norma ISO14001, EMAS o a una norma equivalente. |
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1.b. |
Se l’articolo 67, paragrafi 2 e 3, della direttiva sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che tali disposizioni ostano all’applicazione di un criterio di sostenibilità ai fini dell’aggiudicazione di appalti, in base al quale è attribuita una ponderazione positiva al fatto che il fabbricante dei prodotti offerti abbia un obiettivo climatico ufficialmente approvato dalla SBTi o equivalente. |
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2.a. |
Se l’articolo 70 della direttiva sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta alla fissazione, quale requisito di un appalto, dell’obbligo per il fornitore, nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, di lavorare in modo mirato con un sistema di gestione ambientale efficace, ad esempio l’ISO14001 o equivalente. |
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2.b. |
Se l’articolo 70 della direttiva sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta alla fissazione, quale requisito di un appalto, dell’obbligo per il fornitore di accrescere costantemente l’impegno dell’impresa in ambito ambientale. |
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2.c. |
Se l’articolo 70 della direttiva sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta alla fissazione, quale requisito di un appalto, dell’obbligo per il fornitore di contribuire attivamente a continui miglioramenti in ambito ambientale, tecnologico ed economico in relazione all’appalto, in particolare riducendo al minimo il consumo di energia e di materiali. |
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2.d. |
Se l’articolo 70 della direttiva sugli appalti pubblici debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta alla fissazione, quale requisito di un appalto, dell’obbligo per il fornitore di garantire che sia posto rimedio a problemi ambientali e attinenti all’ambiente di lavoro durante il ciclo di vita di un prodotto, ad esempio attraverso la progettazione, il materiale e il peso del prodotto e del suo imballaggio. |
(1) Direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5440/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)