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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/5381 |
3.10.2025 |
ACCORDO
in virtù del quale la Germania e la Polonia firmano l'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni
(C/2025/5381)
Il presente accordo è stipulato il 9 luglio 2025 da e tra:
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la Commissione europea ("Commissione") per proprio conto e per conto degli Stati membri che sono parti dell'accordo di aggiudicazione congiunta per la designazione mediante appalto di piattaforme d'asta comuni (rispettivamente, "Stati membri partecipanti" e "accordo di aggiudicazione congiunta"), rappresentata ai fini del presente accordo da Kurt Vandenberghe, Direttore generale della direzione generale per l'Azione per il clima, e |
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la Repubblica federale di Germania ("Germania"), rappresentata ai fini del presente accordo da Philipp Nimmermann, sottosegretario di Stato presso il ministero federale dell'Economia e dell'azione per il clima; |
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la Repubblica di Polonia ("Polonia"), rappresentata ai fini del presente accordo da Paulina Hennig-Kloska, ministro del Clima e dell'ambiente. |
Il presente accordo è concluso conformemente all'articolo 37 dell'accordo di aggiudicazione congiunta.
PREAMBOLO
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
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(1) |
L'accordo di aggiudicazione congiunta concluso da e tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione (1) stabilisce in particolare le regole pratiche per la valutazione delle domande di partecipazione o delle offerte e per l'aggiudicazione dell'appalto, il diritto applicabile all'appalto e il foro competente a dirimere le controversie. |
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(2) |
A norma dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2023/2830, la Germania e la Polonia non hanno partecipato all'azione comune di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del suddetto regolamento e hanno designato la propria piattaforma indipendente per la vendita all'asta del rispettivo volume di quote relative alle attività di trasporto marittimo, agli impianti fissi e al trasporto aereo. |
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(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 non prevede la possibilità di designare una piattaforma indipendente per la vendita all'asta di quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. La vendita all'asta di tali quote dovrebbe pertanto avvenire per mezzo della piattaforma d'asta comune. |
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(4) |
Di conseguenza è necessario che la Germania e la Polonia designino piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE insieme agli altri Stati membri, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2830, a seguito di una procedura d'appalto congiunta tra gli altri Stati membri e la Commissione. |
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(5) |
L'adesione della Germania e della Polonia all'accordo di aggiudicazione congiunta dovrebbe pertanto agevolarne la partecipazione all'azione comune intrapresa tramite procedura di aggiudicazione congiunta e conseguente designazione di piattaforme d'asta comuni. |
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(6) |
A norma dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo di aggiudicazione congiunta, uno Stato membro non partecipante può aderire all'azione comune prevista da tale accordo firmando un accordo di adesione, che può assumere la forma di una modifica dell'accordo di aggiudicazione congiunta, che fissa i termini e le condizioni a cui lo Stato membro in questione può aderire all'accordo. Il presente accordo fissa i termini e le condizioni per l'adesione della Germania e della Polonia all'accordo di aggiudicazione congiunta ai fini della designazione di piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE. |
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(7) |
A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'accordo di aggiudicazione congiunta, ogni Stato membro partecipante autorizza la Commissione a firmare per suo conto l'accordo di adesione con uno Stato membro non partecipante, subordinatamente all'approvazione di un'apposita proposta della Commissione da parte del comitato direttivo dell'aggiudicazione congiunta. |
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(8) |
Il 10 ottobre 2024 il comitato direttivo dell'aggiudicazione congiunta ha approvato, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo di aggiudicazione congiunta, la proposta della Commissione volta a consentire alla Germania e alla Polonia di aderire all'accordo di aggiudicazione congiunta. |
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(9) |
Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri e della Commissione a norma dei trattati. Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi della Germania e della Polonia per quanto riguarda la designazione della propria piattaforma indipendente per la vendita all'asta del rispettivo volume di quote relative alle attività di trasporto marittimo, agli impianti fissi e al trasporto aereo a norma dell'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2023/2830, |
LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO HANNO CONVENUTO
quanto segue, inclusi gli allegati:
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Allegato —– |
Conferma dell'espletamento delle procedure nazionali per l'approvazione del presente accordo o della non necessità di tali procedure in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. |
Articolo 1
Oggetto
Il presente accordo modifica l'accordo di aggiudicazione congiunta, ai sensi degli articoli 37 e 48 di tale accordo. All'entrata in vigore del presente accordo la Germania e la Polonia diventano parti dell'accordo di aggiudicazione congiunta ai fini della designazione di piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Germania e la Polonia sono vincolate dall'accordo di aggiudicazione congiunta nella sua interezza, compresi gli allegati, salvo laddove il presente accordo modifica l'accordo di aggiudicazione congiunta ai fini della designazione di piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Germania e la Polonia sono vincolate da tutti gli atti relativi all'accordo di aggiudicazione congiunta già adottati dopo l'entrata in vigore di tale accordo, ai fini della designazione di piattaforme d'asta comuni per mettere all'asta quote che rientrano nel capo IV bis della direttiva 2003/87/CE.
3. I termini "Stato membro partecipante" e "parte contraente" utilizzati nell'accordo di aggiudicazione congiunta comprendono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Germania e la Polonia.
Articolo 3
Modifiche, termine e cessazione
1. Al momento della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, il presente accordo diventa parte integrante dell'accordo di aggiudicazione congiunta. Le condizioni generali dell'accordo di aggiudicazione congiunta si applicano anche al presente accordo, salvo laddove il presente accordo modifica l'accordo di aggiudicazione congiunta.
2. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata in conformità dell'articolo 48 dell'accordo di aggiudicazione congiunta e costituisce una modifica di tale accordo.
Articolo 4
Firma ed entrata in vigore
1. Il presente accordo è concluso ed eseguito nelle lingue ufficiali dell'Unione europea enumerate all'allegato IV dell'accordo di aggiudicazione congiunta, ciascuna lingua facente ugualmente fede.
2. La Commissione, da un lato, e la Germania e la Polonia, dall'altro, firmano un originale del presente accordo.
3. La Commissione è depositaria del presente accordo. Non appena possibile, essa consegna copie debitamente certificate del presente accordo a ciascuno degli Stati membri partecipanti.
4. Il presente accordo entra in vigore 14 giorni dopo la data della firma da parte della Commissione, da un lato, e della Germania e della Polonia, dall'altro, oppure, se successiva, dopo la data in cui la Germania e la Polonia hanno trasmesso alla Commissione la conferma dell'espletamento delle procedure nazionali per l'approvazione del presente accordo o la conferma della non necessità di tali procedure. Tale conferma è redatta conformemente al modello che figura nell'allegato.
La Germania e la Polonia possono rinunciare al periodo di attesa di 14 giorni per l'entrata in vigore del presente accordo presentando una dichiarazione in tal senso, conformemente al modello che figura nell'allegato, insieme alla conferma di cui al primo comma.
Articolo 5
Pubblicazione
Il presente accordo e le eventuali modifiche dello stesso sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
Firmato a Bruxelles, il 25 giugno 2025
1) Per la Commissione europea:
Kurt VANDENBERGHE
direttore generale della direzione generale per l'Azione per il clima
Firmato a Berlino, il 14 aprile 2025
2) Per la Germania:
Philipp NIMMERMANN
sottosegretario di Stato presso il ministero federale dell'Economia e dell'azione per il clima
Firmato a Varsavia, il 9 giugno 2025
3) Per la Polonia:
Paulina HENNIG-KLOSKA
ministro del Clima e dell'ambiente
(1) Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5381/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)