European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/5317

13.10.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Venezia (Italia) il 22 luglio 2025 – Procedimento penale a carico di B.C.

(Causa C-499/25, Strinotto  (1) )

(C/2025/5317)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Venezia

Imputato nel procedimento principale

B.C.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 24 della Direttiva 2014/41/UE (2) nella parte in cui prevede che l’autorità di emissione può emettere un [ordine europeo di indagine (OEI)] anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva, letto alla luce dei considerando n. 24 e n. 26 della direttiva stessa, consenta l’emissione di un OEI per l’audizione in videoconferenza di un imputato che si trova libero nello Stato di esecuzione allo scopo di garantire la di lui presenza e partecipazione al processo penale in corso svolgimento nello Stato di emissione.

2)

Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta affermativa, se in luogo di un [mandato di arresto europeo (MAE)] «processuale» già emesso al solo fine di garantire la partecipazione dell’imputato al processo nello Stato di emissione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa richiedere il ritiro del MAE e l’emissione di un [OEI] per l’audizione in videoconferenza dell’imputato allo scopo di garantirne la presenza e partecipazione al processo penale in corso [di] svolgimento nello Stato di emissione.

3)

Nel caso [in cui] alla seconda domanda sia data risposta positiva, se l’autorità giudiziaria dello Stato di emissione debba provvedere al ritiro del MAE ed all’emissione in sua vece di un [OEI] per l’audizione in videoconferenza dell’imputato allo scopo di garantirne la presenza e partecipazione al processo penale in corso [di] svolgimento nello Stato di emissione.

4)

Nel caso [in cui] alla seconda domanda sia data risposta negativa, se qualora l’imputato abbia dichiarato di voler presenziare al processo penale in corso nello Stato di emissione e i suoi difensori abbiano assicurato che avrebbero accompagnato l’imputata all’udienza del processo penale dinanzi al Tribunale dello Stato emittente, tale Stato possa/debba ritirare il MAE.


(1)  Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

(2)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5317/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)