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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/5293

3.10.2025

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

(C/2025/5293)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e di Taiwan («paesi interessati»), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 4 luglio 2025 dalla European Steel Association («Eurofer» o «richiedente») per conto dell'industria dell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l'analisi del livello di sostegno alla domanda da parte dei produttori dell'Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull'accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, ad esclusione dei prodotti, non arrotolati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm e di spessore superiore a 10 mm («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 e 7220 12 00 (codici TARIC 7219 11 00 10, 7219 11 00 90, 7219 12 10 10, 7219 12 10 90, 7219 12 90 10, 7219 12 90 90, 7219 13 10 10, 7219 13 10 90, 7219 13 90 10, 7219 13 90 90, 7219 14 10 10, 7219 14 10 90, 7219 14 90 10, 7219 14 90 90, 7219 22 10 10, 7219 22 10 90, 7219 22 90 10, 7219 22 90 90, 7219 23 00 10, 7219 23 00 90, 7219 24 00 10, 7219 24 00 90, 7220 11 00 10, 7220 11 00 90, 7220 12 00 10 e 7220 12 00 90). I codici NC sono forniti solo a titolo informativo, ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione (4) ed esteso dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione (5) alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Turchia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Turchia.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza del dumping

4.1.1.   Asserzione del rischio di persistenza del dumping dalla RPC

Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024  (6). Il richiedente ha fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in generale e, più specificatamente, nel settore dell'acciaio, nonché ai capitoli riguardanti gli appalti pubblici, il sistema finanziario, le materie prime e altri fattori produttivi. Il richiedente si è inoltre basato su informazioni pubblicamente disponibili, in particolare sul 14o piano quinquennale, che identifica l'industria siderurgica come un settore fondamentale dell'economia cinese.

Di conseguenza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l'asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell'inchiesta venduto per l'esportazione nell'Unione. Il denunciante indica il Brasile quale paese rappresentativo appropriato ai fini del calcolo del valore normale.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.

4.1.2.   Asserzione del rischio di persistenza del dumping da Indonesia e Taiwan

L'asserzione del rischio di persistenza del dumping da Indonesia e Taiwan si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato interno e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nell'Unione.

L'asserzione del rischio di persistenza del dumping si basa inoltre anche su un confronto tra un valore normale costruito (costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti) in Indonesia e a Taiwan e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l'esportazione nell'Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per l'Indonesia e Taiwan.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di persistenza del pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste significative in termini sia assoluti sia di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l'altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall'industria dell'Unione, che hanno compromesso gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione.

Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di un ulteriore pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha anche fornito elementi di prova del fatto che l'eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l'aumento dell'attuale livello delle importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, date l'esistenza di capacità inutilizzate e la potenzialità degli impianti di produzione dei produttori di Indonesia, Cina e Taiwan.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping (7) e di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario di Indonesia, Cina e Taiwan e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarda il periodo compreso tra il 1o luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l'apertura dell'inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (8).

Le domande di audizione riguardanti l'apertura dell'inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell'Unione effettuate durante il periodo dell'inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell'Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (9) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori oggetto dell’inchiesta nei paesi interessati

In considerazione del numero potenzialmente elevato di produttori di Indonesia, Cina e Taiwan coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R843_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull'accesso alla piattaforma TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di produzione, di vendite o di esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato sarà resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate dalla data di notifica della decisione in merito al campione sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2817.

Fatta salva la possibile applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione ma non sono state selezionate saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (10), a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l'identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l'apertura dell'inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall'inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, nel presente caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali hanno luogo produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, tutti i produttori della RPC sono invitati a fornire le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull'energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R843_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull'accesso alla piattaforma TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente disponibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11) (12)

Gli importatori indipendenti del prodotto oggetto del riesame da Indonesia, Cina e Taiwan nell'Unione, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendo le informazioni sulla/e loro società richieste nell'allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite nell'Unione del prodotto oggetto del riesame da Indonesia, Cina e Taiwan che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione devono pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all'inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti sarà resa disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2817.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione, la Commissione invita i produttori dell'Unione del prodotto oggetto del riesame a partecipare all'inchiesta.

In considerazione del numero elevato di produttori dell'Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza, e al fine di completare l'inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell'Unione da sottoporre all'inchiesta selezionando un campione (metodo detto anche «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell'Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell'Unione che non hanno collaborato alla o alle inchieste che hanno condotto all'istituzione delle misure in vigore, se ritengono di dover essere inseriti nel campione, devono inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell'Unione e/o le associazioni note di produttori dell'Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell'Unione inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell'Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2817).

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia o no contraria all'interesse dell'Unione.

I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione.

Le informazioni sulla valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2817. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all'atto della presentazione, da prove fattuali che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all'inchiesta le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono in primo luogo dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori dei paesi interessati, i produttori dell'Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all'inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (13).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione. L'audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell'audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell'interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l'inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l'audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura « Sensitive » («Sensibile») (14). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura « For inspection by interested parties » («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente particolareggiato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che la correttezza di tali informazioni non possa essere adeguatamente dimostrata in base a fonti attendibili.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le procure e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando la piattaforma TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://europa.eu/!7tHpY3. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite la piattaforma TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite la piattaforma TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail per gli aspetti relativi al pregiudizio:

TRADE-R843-SSHR-INJURY@ec.europa.eu

E-mail per gli aspetti relativi al dumping - Cina:

TRADE-R843-SSHR-DUMPING-CN@ec.europa.eu

E-mail per gli aspetti relativi al dumping - Indonesia:

TRADE-R843-SSHR-DUMPING-ID@ec.europa.eu

E-mail per gli aspetti relativi al dumping - Taiwan:

TRADE-R843-SSHR-DUMPING-TW@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta si conclude di norma entro 12 mesi e ad ogni modo entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l'inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sulle ulteriori informazioni finali.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi siano ulteriori informazioni finali, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere inviate entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno di norma limitate a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell'avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l'esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni affermative o negative in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L'assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra la parte o le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l'intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell'evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://policy.trade.ec.europa.eu/contacts/hearing-officer_it.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le relative risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: https://europa.eu/!vr4g9W.


(1)   GU C, C/2025/462, 23.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/462/oj.

(2)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1408/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione, del 16 novembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 384 del 17.11.2020, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1713/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/825 della Commissione, del 17 aprile 2023, che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia alle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/825/oj).

(6)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», del 10.4.2024 (SWD(2024) 91 final), disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.

(7)  Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, date le distorsioni significative che incidono su prezzi e costi, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato; ciò giustifica l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(8)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(9)  Per «produttore» si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(10)  Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2817.

(11)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato ai produttori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(12)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(13)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all'indirizzo (trade-service-desk@ec.europa.eu) o al numero di telefono (+32 22979797).

(14)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

(15)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ALLEGATO

Versione sensibile

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI FOGLI E ROTOLI (COILS), DI ACCIAI INOSSIDABILI, LAMINATI A CALDO, ORIGINARI DELL'INDONESIA, DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E DI TAIWAN

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'Indonesia, dalla Repubblica popolare cinese e da Taiwan, nel periodo dell'inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell'avviso di apertura.

 

Volume in tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’Indonesia

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario di Taiwan

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dall’Indonesia

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla RPC

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame da Taiwan

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato interno) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj). A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5293/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)