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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/5233

25.9.2025

SENTENZA DELLA CORTE

del 5 giugno 2025

nella causa E-25/24

Dartride AS contro lo Stato norvegese, rappresentato dal ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza (Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet),

(Responsabilità dello Stato – Violazioni ascrivibili a un organo giurisdizionale nazionale – Concetto di organo giurisdizionale di ultimo grado – Tutela giurisdizionale effettiva – Omogeneità)

(C/2025/5233)

Nella causa E-25/24, Dartride AS contro lo Stato norvegese, rappresentato dal ministero della Giustizia e della pubblica sicurezza (Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet) – ISTANZA della Corte d'Appello di Eidsivating (Eidsivating lagmannsrett), ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativamente all'esistenza e alle condizioni relative alla responsabilità dello Stato per le azioni degli organi giurisdizionali nazionali, la Corte, composta da Páll Hreinsson, Presidente (giudice relatore), Bernd Hammermann e Ola Mestad (ad hoc), giudici, si è pronunciata il 5 giugno 2025, il cui dispositivo è il seguente:

1.

Il principio secondo cui gli Stati SEE sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli e agli operatori economici dalle violazioni del diritto del SEE che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado.

La responsabilità dello Stato a causa della violazione del diritto del SEE in una tale decisione può sussistere solo nel caso eccezionale in cui il giudice ha violato in maniera manifesta il diritto del SEE vigente.

In circostanze quali quelle di cui nei procedimenti principali, in cui sono state esperite tutte le vie legali nazionali avverso una decisione che si presume abbia violato il diritto del SEE, deve ritenersi soddisfatta la condizione che una decisione sia stata pronunciata da un organo giurisdizionale nazionale in ultimo grado.

2.

Il diritto del SEE di norma preclude la legislazione nazionale che escluda la responsabilità dello Stato per i danni causati a singoli o a operatori economici attraverso una violazione del diritto del SEE imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado mediante l’imposizione di condizioni supplementari, quali i) la decisione deve essere annullata o emendata, ii) la decisione deve essere decaduta, con effetto di rendere impossibile l’impugnazione tempestiva che non ha potuto essere udita o giudicata, oppure iii) un funzionario pubblico è imputato di reato in relazione a detta decisione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5233/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)