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Serie C


C/2025/5204

6.10.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 giugno 2025 – SR / Freie und Hansestadt Hamburg

(Causa C-416/25, Freie und Hansestadt Hamburg)

(C/2025/5204)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Attore e ricorrente in cassazione: SR

Convenuta e resistente in cassazione: Freie und Hansestadt Hamburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD (1) e gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 (2) debbano essere interpretati nel senso che il diritto al risarcimento del danno immateriale causato dalla violazione dell’obbligo di fornire informazioni in relazione al trattamento di dati personali da parte di un’autorità giurisdizionale nell’ambito di un procedimento relativo a un illecito amministrativo (procedimento amministrativo sanzionatorio) deve essere valutato in base alla normativa nazionale di recepimento degli articoli 56 e 14 della direttiva 2016/680 oppure in base all’articolo 82 del RGPD in combinato disposto con l’articolo 15 del medesimo regolamento.

2)

a)

Qualora sia applicabile il RGPD, se le disposizioni di cui all’articolo 82, paragrafi 1 e 2, prima frase, di tale regolamento debbano essere interpretate nel senso che esse conferiscono all’interessato un diritto al risarcimento per il danno immateriale subito a causa di informazioni tardive o incomplete, anche per la violazione del suo diritto di accesso ai sensi dell’articolo 15 di detto regolamento.

b)

Qualora sia applicabile la direttiva 2016/680, se l’articolo 56 di tale direttiva debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri devono prevedere un diritto al risarcimento per il danno immateriale subito a causa di informazioni tardive o incomplete, anche per la violazione del diritto di accesso ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell’articolo 14 di detta direttiva.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, lettere a) o b), se l’incertezza in cui si trova l’interessato in merito al trattamento dei suoi dati personali e derivante dalla violazione dell’obbligo di fornire informazioni (ai sensi dell’articolo 15 del RGPD o delle disposizioni nazionali adottate in base all’articolo 14 della direttiva 2016/680) e il conseguente impedimento a verificare la liceità del trattamento dei dati e far valere eventuali diritti ad esso relativi configurino di per sé un danno immateriale ai sensi dell’articolo 82 di tale regolamento o dell’articolo 56 di tale direttiva.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5204/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)