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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie C


C/2025/5129

23.9.2025

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2025

su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina

(C/2025/5129)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292, in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 1, e l'articolo 79, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attivata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (1) del Consiglio e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409 (2), (UE) 2024/1836 (3) e (UE) 2025/1460 (4) del Consiglio, è in vigore fino al 4 marzo 2027. Pur rimanendo una testimonianza della solidarietà dell'Unione con il popolo ucraino, la protezione temporanea è, per sua natura, temporanea. È pertanto necessario preparare una transizione graduale, sostenibile e ben coordinata per uscire da tale status, per il momento in cui le condizioni in Ucraina saranno favorevoli a una cessazione della protezione temporanea, tenendo conto nel contempo della capacità dell'Ucraina e delle sue esigenze in termini di ricostruzione.

(2)

Nel contesto delle discussioni sul futuro e sulla cessazione della protezione temporanea, gli Stati membri hanno chiesto un approccio coordinato a livello dell'Unione. Sulla base dell'esperienza degli Stati membri a seguito dell'attivazione della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio (5), è fondamentale garantire la responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri a livello di Unione durante l'intero processo.

(3)

Uno degli obiettivi dell'attivazione della protezione temporanea prevista dalla direttiva 2001/55/CE nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina era quello di evitare che i sistemi di asilo degli Stati membri si ritrovassero sopraffatti e non fossero in grado di trattare un gran numero di domande di protezione internazionale senza conseguenze negative per l'efficienza del loro funzionamento, nell'interesse delle persone richiedenti protezione. Tali obiettivi rimangono di fondamentale importanza nella mappatura della transizione per uscire dalla protezione temporanea di tali persone. Inoltre, anche in una situazione di pace, l'Ucraina avrà bisogno di tempo per ricostruire la propria capacità di accogliere, al loro ritorno, tutte le persone sfollate a causa della guerra. Al fine di sostenere il paese nei suoi sforzi di reintegrazione degli sfollati è dunque importante che il processo di transizione sia gestito in modo flessibile e graduale e tenendo conto delle situazioni individuali delle persone interessate. Tale processo di transizione dovrebbe pertanto rispondere alle esigenze di coloro che attualmente beneficiano della protezione temporanea nell'Unione nonché a quelle dell'Ucraina, preservando nel contempo l'integrità dei sistemi di asilo degli Stati membri.

(4)

Molti sfollati provenienti dall'Ucraina e che godono della protezione temporanea si trovano ormai nell'Unione da diversi anni e si sono integrate nelle società di accoglienza imparandone le lingue, trovando un lavoro e iscrivendosi a percorsi di istruzione. Laddove sia già possibile in virtù del diritto o della prassi amministrativa nazionali, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di ogni possibilità per consentire a tali persone di passare a status giuridici nazionali che ne rispecchino meglio la situazione attuale nell'Unione, laddove siano soddisfatte le condizioni per continuare a soggiornare legalmente per altri motivi. Tali status giuridici nazionali potrebbero comportare, per esempio, permessi di soggiorno per motivi di lavoro, lavoro autonomo, formazione professionale o istruzione e ricerca, familiari o per altri motivi, o permessi di soggiorno specifici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e agevolare tale transizione dalla protezione temporanea fornendo informazioni chiare per aiutare le persone interessate a comprendere i vantaggi e i diritti conferiti da tali altri status giuridici nazionali rispetto alla protezione temporanea o ad altre forme di protezione internazionale.

(5)

Al fine di sostenere la transizione delle persone che godono della protezione temporanea verso altri status giuridici e offrire loro un'opzione alternativa in circostanze senza precedenti, nonché garantire continuità ed evitare situazioni di soggiorno illegale, gli Stati membri dovrebbero consentire alle persone che godono della protezione temporanea, in particolare quando l'accesso agli status nazionali non fosse possibile, e che sarebbero altrimenti ammissibili a un altro status sulla base del diritto dell'Unione, di chiedere le autorizzazioni a norma delle direttive (UE) 2016/801 (6), (UE) 2021/1883 (7) e (UE) 2024/1233 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Le autorizzazioni a norma di tali direttive sono possibili a condizione che gli interessati non godano contemporaneamente di protezione temporanea nell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero informare le persone che godono della protezione temporanea, quanto prima e al più tardi al momento della domanda di autorizzazione, della differenza tra i diritti conferiti dallo status di protezione temporanea e quelli conferiti da dette direttive. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare le suddette persone, quanto prima e al più tardi al momento della domanda, che esse non possono contemporaneamente godere della protezione temporanea e ottenere un'autorizzazione a norma di tali direttive.

(6)

Affinché gli Stati membri siano pronti per l'eventuale cessazione progressiva della protezione temporanea attivata dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, è essenziale garantire che il ritorno in Ucraina ai fini di una reintegrazione avvenga in modo ordinato e umano e tenendo conto delle diverse circostanze individuali degli sfollati, sostenendo coloro che sono disposti a ritornare in Ucraina e sono in grado di farlo. Mentre alcune persone potrebbero voler già tornare in patria nel breve periodo, altre potrebbero necessitare di più tempo, date le loro circostanze specifiche. È inoltre importante considerare la capacità dell'Ucraina di reintegrare in modo sostenibile tutte le persone sfollate a causa della guerra. Tenendo conto di tutte queste considerazioni, gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure che aprano la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina, sfruttando appieno e ampliando gli strumenti già previsti dagli articoli 21 e 23 della direttiva 2001/55/CE.

(7)

L'Unione fornisce, in particolare attraverso lo strumento per l'Ucraina, istituito dal regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), un sostegno globale all'Ucraina per affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali della guerra di aggressione della Russia, contribuendo alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione del paese nonché alla ripresa postbellica della società ucraina, anche creando le condizioni sociali ed economiche che facilitino il ritorno degli sfollati interni e delle persone che godono di protezione temporanea nell'Unione, una volta che le condizioni lo consentano o che essi scelgano di farlo.

(8)

Coloro che intendono ritornare in Ucraina dovrebbero essere in grado di prendere decisioni informate, il che favorirebbe anche la sostenibilità del loro rimpatrio. Nel contesto di una transizione agevole per uscire dalla protezione temporanea degli sfollati provenienti dall'Ucraina, gli Stati membri dovrebbero definire un approccio più strutturato per promuovere le visite esplorative autofinanziate, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. Tali visite potrebbero fungere da misure che rafforzano la fiducia delle persone che godono della protezione temporanea, in quanto consentirebbero loro di verificare la situazione familiare o patrimoniale o di valutare il livello di distruzione nelle loro comunità e le condizioni complessive in Ucraina. Per aumentarne l'efficacia di e prevenirne un uso improprio, gli Stati membri dovrebbero stabilire i parametri, le condizioni e i requisiti per le visite. Tali parametri, condizioni o requisiti dovrebbero essere coordinati con gli altri Stati membri e stabiliti e comunicati in modo trasparente. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto.

(9)

Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per rendere possibile il rimpatrio volontario delle persone la cui protezione temporanea di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE è cessata. A tal fine dovrebbero prevedere programmi di rimpatrio volontario specifici, per i quali possono avvalersi del sostegno fornito dalle organizzazioni internazionali. Per garantirne l'efficacia ed evitare il rischio di usi impropri, tali programmi dovrebbero essere attentamente concepiti, esaustivi e ben comunicati, tenendo conto delle esigenze e della capacità dell'Ucraina, nonché delle esigenze degli sfollati provenienti dall'Ucraina che godono di protezione temporanea all'interno dell'Unione e della situazione di coloro che sono rimasti in Ucraina, al fine di sostenere la coesione sociale. Pertanto, qualsiasi programma di questo tipo dovrebbe dare priorità al sostegno alla reintegrazione, per il quale saranno disponibili finanziamenti dell'Unione in Ucraina, anziché a pacchetti individuali. Le condizioni di ammissibilità a tali programmi dovrebbero essere chiaramente stabilite e le persone che intendono beneficiarne dovrebbero essere tenute a iscriversi. Nell'ambito di tali programmi, gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza nell'organizzazione delle partenze, ad esempio verso una stessa zona dell'Ucraina. L'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), potrebbe assistere gli Stati membri con un supporto logistico entro i limiti del suo mandato.

(10)

I programmi di rimpatrio volontario dovrebbero avere una durata limitata e fissa, tuttavia dovrebbero prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire un opportuno coordinamento con le autorità ucraine al fine di agevolare la graduale e adeguata integrazione delle persone rimpatriate nelle loro comunità, in ambiti che comprendono l'accesso ai servizi e alle strutture di base, come la sistemazione, l'alloggio o l'assistenza medica. Pertanto, anche al fine di garantire che la durata iniziale del programma di rimpatrio volontario sia coordinata con tutti gli Stati membri e le autorità ucraine, i programmi di rimpatrio volontario dovrebbero prevedere un periodo di partenza che consenta di conseguire tali obiettivi, vale a dire, in linea di principio, un periodo di un anno. Un sostegno agli Stati membri è disponibile nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), per far fronte alle esigenze finanziarie relative agli sfollati provenienti dall'Ucraina che godono della protezione temporanea, e può anche contribuire al finanziamento di programmi di rimpatrio volontario. Per tutta la durata del programma di rimpatrio volontario, gli interessati dovrebbero essere autorizzati a continuare a soggiornare legalmente nello Stato membro in cui godono di protezione temporanea. Poiché le circostanze sul campo possono evolvere tra la data di adozione della presente raccomandazione e la cessazione della protezione temporanea, e il tempo inizialmente previsto nei programmi di rimpatrio volontario potrebbe non essere sufficiente a garantire una reintegrazione graduale e sostenibile in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro e con le autorità ucraine per stabilire un periodo diverso o una proroga del periodo per la partenza volontaria nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario. Le misure relative ai programmi di rimpatrio volontario fanno salva la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(11)

Al fine di ridurre l'onere amministrativo connesso all'eventuale rilascio individuale di permessi di soggiorno alle persone iscritte a programmi di rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/55/CE di estendere tutti i diritti applicabili connessi alla protezione temporanea previsti dal capo III della direttiva 2001/55/CE alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario oltre la data di cessazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino alla data di rimpatrio dello sfollato in Ucraina o fino alla data di scadenza del periodo per le partenze volontarie nell'ambito del pertinente programma di rimpatrio volontario. Inoltre, per garantire la continuità ed evitare situazioni di soggiorno illegale subito dopo la cessazione della protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone che hanno beneficiato della protezione temporanea possano soggiornare legalmente nel loro territorio nel periodo compreso tra la cessazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e la scadenza del periodo in cui tali persone possono iscriversi a un programma di rimpatrio volontario.

(12)

È possibile che alla data che coincide con la cessazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 l'Ucraina non sarà in grado di rispondere alle esigenze delle persone con esigenze particolari che non siano quelle correlate allo stato di salute. Per garantire un ritorno sostenibile in Ucraina che tenga conto della capacità dell'Ucraina di rispondere alle esigenze di tali persone, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE anche alle persone con esigenze particolari diverse da quelle connesse al loro stato di salute e adottare le misure necessarie per quanto riguarda le condizioni per il proseguimento del soggiorno legale nell'Unione. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni di soggiorno tengano conto delle esigenze particolari delle persone interessate. Tale soggiorno dovrebbe cessare non appena l'Ucraina sarà in grado di soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate.

(13)

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE per consentire agli sfollati provenienti dall'Ucraina i cui figli minori frequentano la scuola in uno Stato membro di soggiornare nel loro territorio oltre la durata della protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, in al fine di consentire a tali figli il completamento del periodo scolastico in, solitamente, un anno scolastico, in corso al momento della cessazione di tale decisione di esecuzione.

(14)

Per garantire un'adeguata fornitura di informazioni e aiutare le persone che godono della protezione temporanea a compiere scelte informate con piena cognizione di causa, è importante massimizzare l'uso degli strumenti e dei canali esistenti ed evitare una duplicazione degli sforzi. A questo scopo, gli Stati membri potrebbero utilizzare possibili poli di unità (Unity Hub), che sono stati istituiti o sono in fase di istituzione nel loro territorio, per contribuire a mantenere un legame con gli ucraini che vivono all'estero. Gli Unity Hubs dovrebbero essere utilizzati per fornire informazioni sulla transizione verso altri status giuridici, sulle visite esplorative e sui programmi di rimpatrio volontario o per indicare dove reperire tali informazioni. Al fine di sostenere i poli di unità, gli Stati membri possono utilizzare i fondi a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, comprese le dotazioni aggiuntive derivanti dalla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (13) e dalla revisione intermedia dei programmi degli Stati membri nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. A tale scopo, si potrebbe ottenere anche il sostegno di organizzazioni internazionali e paesi terzi. Al fine di razionalizzare gli sforzi, gli Stati membri sono incoraggiati a integrare le conoscenze, le capacità e le reti offerte dalle organizzazioni internazionali nei loro piani individuali per la creazione dei poli di unità. Inoltre, potrebbero essere istituite campagne di informazione in linea con la comunicazione dell'Unione.

(15)

Per garantire un approccio coordinato tra gli Stati membri e con le autorità ucraine per quanto riguarda l'attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero continuare a coordinarsi, a scambiare informazioni e a monitorare la situazione sul campo in varie sedi pertinenti, anche nell'ambito della piattaforma di solidarietà, di cui alla decisione (UE) 2022/382, alla quale le autorità ucraine possono essere invitate unitamente ai pertinenti organi preparatori del Consiglio entro i limiti dei rispettivi mandati e delle rispettive responsabilità.

(16)

Poiché la transizione per uscire dalla protezione temporanea degli sfollati provenienti dall'Ucraina comporterà cambiamenti significativi nel loro status, è essenziale disporre di un quadro accurato dell'evoluzione della situazione. Tenendo conto, tra l'altro, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-753/23 (14), e in particolare del punto 30, gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per aggiornare regolarmente e tempestivamente i loro dati relativi alla protezione temporanea nella piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive, e nell'ambito del meccanismo di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione).

(17)

A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con lettera del 22 luglio 2025 l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente raccomandazione.

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

A.   Misure per promuovere la transizione verso altri status giuridici già prima della cessazione della protezione temporanea

1.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare l'accesso agli status giuridici nazionali per le persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. I permessi di soggiorno rilasciati a tal fine potrebbero, ad esempio, essere basati sull'attività lavorativa subordinata o autonoma, sulla formazione professionale o sull'istruzione e la ricerca, su motivi familiari o di altro tipo o potrebbero essere permessi di soggiorno specifici, purché tali persone soddisfino le condizioni stabilite dal diritto nazionale.

2.

Gli Stati membri dovrebbero consentire alle persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione (UE) 2022/382, in particolare quando l'accesso agli status giuridici nazionali non è possibile, e che sono altrimenti ammissibili a un altro status istituito dal diritto dell'Unione, di chiedere le autorizzazioni a norma delle direttive (UE) 2016/801, (UE) 2021/1883 e (UE) 2024/1233, a condizione che non si trovino a detenere contemporaneamente lo status di protezione temporanea e un'autorizzazione concessa a norma di tali direttive. Gli Stati membri dovrebbero informare le persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione (UE) 2022/382, quanto prima e al più tardi al momento della domanda di autorizzazione, della differenza tra i diritti conferiti dallo status di protezione temporanea e quelli conferiti dalle richiamate direttive e del fatto che esse non possono contemporaneamente beneficiare della protezione temporanea e ottenere un'autorizzazione a norma di tali direttive.

B.   Misure per aprire la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina

3.

Gli Stati membri dovrebbero consentire alle persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 di effettuare visite esplorative autofinanziate in Ucraina, tenendo debitamente conto dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero:

a)

stabilire e coordinare con gli altri Stati membri i parametri, le condizioni e i requisiti per le visite esplorative e

b)

informare le persone che potrebbero voler effettuare tali visite in merito ai parametri alle condizioni o ai requisiti e, a tal fine, istituire punti di contatto.

4.

Per garantire i rimpatri in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero prevedere programmi di rimpatrio volontario specifico a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE, da utilizzare dopo la cessazione della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero:

a)

garantire il coordinamento con le autorità ucraine per facilitare la reintegrazione nelle comunità in Ucraina, in settori quali l'individuazione di sistemazioni o alloggi, o l'accesso ai servizi e alle infrastrutture di base, compresa l'assistenza medica;

b)

garantire che il sostegno nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario dia priorità al sostegno alla reintegrazione nelle comunità in Ucraina, anziché ai pacchetti individuali;

c)

stabilire le condizioni di ammissibilità per beneficiare del programma di rimpatrio volontario, in coordinamento con gli altri Stati membri e la Commissione;

d)

richiedere alle persone che intendono beneficiare del programma di rimpatrio volontario di iscriversi a tale programma per beneficiare;

e)

stabilire un periodo concreto per la partenza volontaria nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario, in linea di principio un anno dopo la cessazione della protezione temporanea; gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro e con le autorità ucraine, conformemente al punto 8 della presente raccomandazione, qualora alla luce degli sviluppi sul campo sia necessario un periodo diverso o una proroga del periodo per la partenza volontaria perché il tempo previsto non sembra sufficiente a consentire la reintegrazione graduale e sostenibile degli sfollati in Ucraina;

f)

avvalersi della possibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/55/CE di prorogare tutti i diritti applicabili connessi alla protezione temporanea previsti dal capo III della medesima direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e fruiscano di un programma di rimpatrio volontario fino alla data di rimpatrio in Ucraina o alla scadenza del periodo per la partenza volontaria nell'ambito del programma di rimpatrio volontario interessato. Gli Stati membri dovrebbero garantire il proseguimento del soggiorno legale degli sfollati tra la data di cessazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 e la scadenza del periodo durante il quale tali persone possono iscriversi a tale programma;

g)

valutare la possibilità di fornire assistenza nell'organizzazione delle partenze, in particolare verso la stessa zona dell'Ucraina. Frontex potrebbe assistere gli Stati membri con un supporto logistico entro i limiti del suo mandato.

5.

Nel dovuto rispetto della dignità umana, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per quanto riguarda le condizioni di soggiorno delle persone che non soddisfano i requisiti per accedere ad altri status che presentano esigenze particolari diverse da quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE cui l'Ucraina non sia in grado di provvedere alla cessazione della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni di soggiorno tengano conto delle esigenze particolari di tali persone. Tale soggiorno dovrebbe cessare non appena l'Ucraina sarà in grado di soddisfare le esigenze particolari delle persone interessate.

6.

Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri dovrebbero consentire sfollati provenienti dall'Ucraina i cui figli sono minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di soggiornare nel loro territorio oltre la durata della protezione temporanea prevista dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 al fine di consentire a tagli figli di portare a termine il periodo scolastico in corso alla data di cessazione di tale decisione di esecuzione. Ai fini di tali misure, il periodo scolastico in corso, sarà, solitamente, l'anno scolastico.

C.   Misure per garantire la fornitura di informazioni agli sfollati

7.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone che godono della protezione temporanea a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 siano adeguatamente informate in merito alle possibilità disponibili per la transizione verso altri status giuridici, compresi i vantaggi e i diritti connessi alla transizione verso tali status, nonché in merito alla situazione in Ucraina, ai requisiti per le visite esplorative e al sostegno per il ritorno in patria disponibile nell'Unione e in Ucraina, in particolare in relazione al programma di rimpatrio volontario. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero:

a)

istituire sistemi e procedure di comunicazione nazionali rapidi, quali i punti di contatto, o una campagna di informazione in linea con la comunicazione dell'Unione;

b)

per gli Stati membri che intendono istituire un polo di unità (Unity Hub) sul loro territorio in collaborazione con le autorità ucraine, avvalersi di tale polo di unità per fornire le informazioni pertinenti agli sfollati; gli Stati membri sono incoraggiati a integrare le conoscenze, le capacità e le reti offerte dalle organizzazioni internazionali nel piano nazionale per la creazione dei poli di unità;

c)

valutare la possibilità di utilizzare il programma del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, comprese le dotazioni aggiuntive derivanti dalla revisione intermedia del pertinente quadro finanziario pluriennale e dalla revisione intermedia dei programmi nazionali, per sostenere i poli di unità.

D.   Misure per garantire il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le autorità ucraine

8.

Gli Stati membri dovrebbero continuare a coordinarsi e a scambiare informazioni sugli sviluppi pertinenti nonché sull'attuazione della presente raccomandazione, in particolare nel contesto della piattaforma di solidarietà e dei pertinenti organi preparatori del Consiglio, entro i limiti dei rispettivi mandati e delle rispettive responsabilità. A tal fine, la Commissione tiene i contatti con gli Stati membri e con le autorità ucraine, anche a livello tecnico nell'ambito della piattaforma di solidarietà alla quale le autorità ucraine possono essere invitate, e a livello politico attraverso l'incaricato speciale per gli Ucraini nell'UE.

9.

Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per monitorare gli sviluppi e aggiornare periodicamente e tempestivamente le informazioni pertinenti relative allo status degli sfollati provenienti dall'Ucraina nelle banche dati pertinenti, compresa la piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, in particolare per quanto riguarda il numero di beneficiari di protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale nel territorio dello Stato membro, il numero di persone che sono passate ad altri status e che non beneficiano più della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, e il numero di persone la cui registrazione è inattiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire di condividere dati tempestivi, completi e accurati su tutti gli aspetti pertinenti riguardanti i beneficiari di protezione temporanea nell'ambito del meccanismo di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione (rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione).

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj).

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836, 3.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1836/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/1460 del Consiglio, del 15 luglio 2025, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2025/1460, 24.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1460/oj).

(5)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj).

(6)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj).

(8)  Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

(10)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj).

(12)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/115/oj).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I, 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

(14)  Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 febbraio 2025, Krasiliva, causa C-753/23, ECLI:EU:C:2025:133.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5129/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)