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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/4893 |
15.9.2025 |
Ricorso proposto il 21 luglio 2025 – Mazk Management / Consiglio
(Causa T-484/25)
(C/2025/4893)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mazk Management LLC (Mosca, Russia) (rappresentante: H. Koch, avvocata)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare l’iscrizione della nave MT «Kupava» (IMO 9749154) nell’allegato XLII del regolamento (UE) [2025/932] del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 (1), figurante al numero 169; |
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trattare il ricorso come particolarmente urgente; |
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condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
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1. |
Primo motivo L’iscrizione della MT «Kupava» (IMO 9749154) sarebbe stata effettuata senza una valida motivazione. In particolare, non sono stati elencati elementi costitutivi che possano giustificare un’iscrizione ai sensi dell’articolo 3 vicies del regolamento n. 833/2014 (2). Ciò contraddirebbe la giurisprudenza costante della Corte di giustizia. |
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2. |
Secondo motivo La prima condizione di iscrizione ai sensi dell’articolo 3 vicies (trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi) non sarebbe né accertata né provata. Dal fascicolo non emergerebbe alcun elemento che consenta di determinare che la MT «Kupava» trasporti petrolio greggio o prodotti petroliferi. |
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3. |
Terzo motivo Anche la seconda condizione dell’articolo 3 vicies (Esercizio di pratiche di trasporto irregolari) non sussisterebbe. Non vi sarebbe alcuna assicurazione di un P&I Clubs che sia membro dell’International Group of P&I Clubs. Le constatazioni del convenuto al riguardo non sarebbero conformi alla risoluzione A.1192(33) dell’assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. Nel caso di specie, sarebbe soltanto richiesto che la nave disponga di un’adeguata assicurazione di responsabilità civile, ma non che quest’ultima sia sottoscritta presso l’International Group. La nave disporrebbe di validi certificati assicurativi della rinomata assicurazione russa Ingosstrakh. |
(1) Regolamento (UE) 2025/932 del Consiglio, del 20 maggio 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/932).
(2) Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4893/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)