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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/4724 |
8.9.2025 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2025 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen – Germania) – PE, rappresentata legalmente dai suoi genitori / Städteregion Aachen
(Causa C-257/24 (1) , Städteregion Aachen)
(Rinvio pregiudiziale - Sicurezza sociale - Lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 3 - Ambito di applicazione ratione materiae - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7 - Parità di trattamento - Vantaggi sociali - Figlio minorenne disabile di un lavoratore frontaliero - Aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli con disabilità - Requisito di residenza - Proporzionalità)
(C/2025/4724)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: PE, rappresentata legalmente dai suoi genitori
Convenuta: Städteregion Aachen
Dispositivo
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1) |
L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, dev’essere interpretato nel senso che: una prestazione, come l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dal Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale, nono libro), non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 883/2004, quale modificato dal regolamento n. 988/2009, poiché la concessione di tale prestazione non è subordinata al soddisfacimento di condizioni oggettive, ma si basi su una valutazione individuale, da parte dell’autorità nazionale competente, delle esigenze della persona interessata. |
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2) |
L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica al figlio disabile di un lavoratore frontaliero, cittadino dell’Unione, alla condizione che tale figlio risieda nel territorio nazionale, dato che una condizione del genere eccede quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti da tale normativa. |
(1) GU C, C/2004/5296.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4724/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)