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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/4591 |
25.8.2025 |
Sentenza del Tribunale del 9 luglio 2025 – Fritz Egger e a. / ECHA (Malamina)
(Causa T-163/23) (1)
(REACH - Sostanze estremamente preoccupanti - Istituzione di un elenco di sostanze identificate per l’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Decisione che identifica la melamina come sostanza che integra i criteri di inclusione nell’elenco - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Articolo 57 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Eccesso di potere - Proporzionalità)
(C/2025/4591)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Fritz Egger &Co. OG (St. Johann in Tirol, Austria) e gli altri sette ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: M. Ahlhaus, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, N. Herbatschek e A. Hautamäki, agenti)
Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, già Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH (Lutherstadt Wittenberg, Germania); Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. (Puławy, Polonia); OCI Nitrogen BV (Sittard Geleen, Paesi Bassi); Cornerstone Chemical Co. (Metairie, Luisiana, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e Z. Romata, avvocati); Sonae Arauco, SA (Madrid, Spagna) e gli altri sette intervenienti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentanti: F. Niermeier e M. Ahlhaus, avvocati)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e N. Scheffel, agenti); Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici e D. Milanowska, agenti)
Oggetto
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione D(2022)9120-DC dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 16 dicembre 2022, nella parte in cui tale decisione identifica la melamina come sostanza estremamente preoccupante ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Fritz Egger GmbH &Co. OG e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si fanno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). |
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3) |
La Repubblica federale di Germania e la Commissione europea si fanno carico delle proprie spese. |
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4) |
La LAT Nitrogen Piesteritz GmbH, già Borealis Agrolinz Melamine Deutschland GmbH; la Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., la OCI Nitrogen BV e la Cornerstone Chemical Co. si fanno carico delle proprie spese. |
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5) |
La Sonae Arauco, SA e le altre intervenienti i cui nomi figurano in allegato si fanno carico delle proprie spese. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4591/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)