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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/4236 |
28.7.2025 |
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1547 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1548 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso
(C/2025/4236)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2025/1547 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1548 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere inclusi nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/1532 e al regolamento (UE) 2023/1529.
Si richiama l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1529, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 bis del regolamento).
Anteriormente al 1o gennaio 2026 le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1 |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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E-mail: sanctions@consilium.europa.eu |
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico effettuato dal Consiglio, in conformità dell'articolo 10 della decisione (PESC) 2023/1532 e dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1529.
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20.
(2) GU L, 2025/1547, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1547/oj.
(3) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1.
(4) GU L, 2025/1548, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1548/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4236/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)