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Serie C


C/2025/3870

21.7.2025

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 16 aprile 2025 – Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique / Société Générale SA

(Causa C-288/25, Société Générale)

(C/2025/3870)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique

Resistente: Société Générale SA

Questioni pregiudiziali

1)

a)

Se la circostanza che lo Stato di residenza di una società a capo di un gruppo fiscale integrato abbia rinunciato, in virtù delle norme di territorialità dell’imposta previste dal suo diritto nazionale, a esercitare il proprio potere impositivo sugli utili della società figlia non residente di detta società situata in un altro Stato membro sia atta a mettere in discussione il carattere oggettivamente comparabile della situazione di una società madre residente che intende costituire un’entità fiscale unica con una società figlia residente e di quella di una società madre residente che intende costituire un’entità fiscale unica con una società figlia non residente, dal momento che entrambe mirano a trarre vantaggio dal regime di integrazione fiscale.

b)

Se la circostanza che lo Stato membro di residenza di una società a capo di un gruppo fiscale integrato abbia rinunciato, in virtù di una convenzione volta a prevenire la doppia imposizione, a esercitare il proprio potere impositivo sugli utili della società figlia non residente di detta società situata in un altro Stato membro sia atta a mettere in discussione il carattere oggettivamente comparabile della situazione di una società madre residente che intende costituire un’entità fiscale unica con una società figlia residente e di quella di una società madre residente che intende costituire un’entità fiscale unica con una società figlia non residente, dal momento che entrambe mirano a trarre vantaggio dal regime di integrazione fiscale.

2)

In caso di risposta negativa a una delle due parti della prima questione, se l’impossibilità, nell’ambito di un regime di integrazione fiscale quale quello previsto agli articoli 223 A e seguenti del codice generale delle imposte, di imputare agli utili consolidati di tale gruppo le perdite definitive di una società figlia non residente di una società del gruppo costituisca una delle regole di consolidamento dei profitti e delle perdite in seno all’entità fiscale unica, compatibile, unicamente a tale titolo, con la libertà di stabilimento o se, al contrario, tale impossibilità debba essere considerata come il diniego di un vantaggio fiscale distinto dalle regole di consolidamento dei profitti e delle perdite all’interno del gruppo, che costituisce, di per sé, una restrizione sproporzionata, incompatibile con tale libertà.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3870/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)