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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/3787 |
17.9.2025 |
P9_TA(2024)0361
Statistiche sulla popolazione e sulle abitazioni
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023)0031 – C9-0010/2023 – 2023/0008(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(C/2025/3787)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0031), |
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visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0010/2023), |
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visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, |
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visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2023 (1) |
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visto l'articolo 59 del suo regolamento, |
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visti i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per lo sviluppo regionale, |
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vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0284/2023), |
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1. |
adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; |
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2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente; |
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3. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
P9_TC1-COD(2023)0008
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (*1)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni svolgono un ruolo centrale nei processi di definizione delle politiche e di adozione delle decisioni e, in quanto tali, sono necessarie per l'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche dell'Unione, in particolare quelle che riguardano i cambiamenti demografici, le trasformazioni verde e digitale, il quadro per la promozione dell'efficienza energetica e della coesione economica, sociale e territoriale, e l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali , nonché volte a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite , nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento . |
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(2) |
Le statistiche demografiche sono un denominatore importante per un'ampia serie di indicatori strategici e fungono da riferimento per tutte le statistiche europee, in particolare per fornire basi di campionamento per indagini rappresentative sulle persone e sulle famiglie a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(3) |
Il Consiglio Economia e finanza incarica regolarmente il Comitato di politica economica di valutare la sostenibilità a lungo termine e la qualità delle finanze pubbliche sulla base delle previsioni della popolazione elaborate da Eurostat. Le proiezioni demografiche sono utilizzate anche per analisi strategiche nel contesto del semestre europeo. La Commissione (Eurostat) dovrebbe avere a disposizione tutte le statistiche necessarie per elaborare e pubblicare proiezioni demografiche in funzione delle esigenze d'informazione dell'Unione. |
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(4) |
A norma dell'articolo 175, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione deve riferire ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. Per preparare tali relazioni e monitorare con regolarità gli sviluppi demografici ed eventuali sfide demografiche future nel territorio dell'Unione sono necessari dati regionali e locali, anche per diversi tipi territoriali quali le regioni e città frontaliere e le loro aree urbane funzionali, le regioni metropolitane, rurali, montane e insulari. |
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(5) |
A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE), la maggioranza qualificata dei membri del Consiglio deve essere definita, tra l'altro, sulla base della popolazione degli Stati membri. A tal fine, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), gli Stati membri sono attualmente tenuti a trasmettere alla Commissione (Eurostat) dati sulla popolazione totale a livello nazionale. |
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(6) |
Nel 2017 il comitato del sistema statistico europeo ha approvato il memorandum di Budapest, che affermava la necessità di statistiche annuali sulle dimensioni e su talune caratteristiche sociali, economiche e demografiche della popolazione e di migliori statistiche in materia di migrazione. Per rispettare i principi di uguaglianza e non discriminazione nei confronti dei suoi cittadini in tutte le attività e i diritti dei cittadini sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 10 e 19 TFUE, nonché per monitorare i progressi verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, l'Unione necessita di statistiche affidabili e comparabili. Il regolamento (UE) 2019/1700 prevede un quadro per la rilevazione di dati su campioni che consente di ottenere dati sull'uguaglianza e la non discriminazione per quanto fattibile utilizzando campioni e di esaminare alcuni aspetti dell'uguaglianza e della non discriminazione producendo indicatori socioeconomici e informazioni sulle esperienze di discriminazione. L'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) svolgono inoltre studi specifici e indagini mirate che possono ampliare ulteriormente la disponibilità di statistiche sull'uguaglianza a livello dell'Unione . Inoltre, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) fornisce dati e informazioni raccolti mediante indagini sulle condizioni di vita e di lavoro . Per soddisfare la crescente domanda degli utenti di dati affidabili e completi sull'uguaglianza e sulla diversità nell'Unione, si dovrebbero migliorare ulteriormente la cooperazione ed il coordinamento tra gli Stati membri, la Commissione (Eurostat) e le suddette agenzie. |
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(6 bis) |
Il memorandum di Budapest ha inoltre chiesto il miglioramento delle statistiche sulla migrazione e lo sviluppo, e l'attuazione di definizioni comuni relative alla popolazione e alla migrazione, tenendo conto della necessità di stabilire concetti e definizioni statisticamente validi, pertinenti e applicabili alla luce dei tipi emergenti di migrazione. Gli eventi passati e in corso, come il recesso del Regno Unito dall'Unione e le conseguenze della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e di altre crisi umanitarie, sottolineano l'importanza di statistiche tempestive e dettagliate in materia di migrazione e protezione internazionale, che sono essenziali per stabilire una panoramica dei flussi migratori verso l'Unione, dall'Unione e al suo interno. |
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(7) |
Per conseguire gli obiettivi del Green deal europeo, l'elaborazione e la valutazione di politiche efficaci richiedono migliori statistiche riguardanti l'uso di energia e l'efficienza energetica delle abitazioni, dati geografici dettagliati sulla distribuzione della popolazione nonché studi più approfonditi sulla relazione tra popolazione e abitazioni. La pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di statistiche affidabili, frequenti e tempestive sui decessi nell'Unione. Il fabbisogno di dati della Commissione (Eurostat) è stato soddisfatto con la raccolta su base volontaria degli Stati membri, ma all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito del sistema statistico europeo (SSE) con la frequenza, la tempestività e il dettaglio necessari. |
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(7 bis) |
Per monitorare i progressi nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, degli obiettivi principali del relativo piano d'azione e della garanzia europea per l'infanzia a livello nazionale, nonché per valutare l'impatto distributivo dei cambiamenti climatici e delle politiche in generale, all'Unione serve un meccanismo adeguato per la rilevazione obbligatoria di tali dati nell'ambito dell'SSE con la frequenza, la tempestività e il dettaglio necessari. |
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(8) |
Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, su proposta della Commissione di statistica delle Nazioni Unite, adotta ogni dieci anni risoluzioni riguardanti i censimenti mondiali della popolazione e delle abitazioni e invita i paesi membri dell'ONU a realizzare censimenti della popolazione e delle abitazioni in linea con le raccomandazioni internazionali e regionali e salvaguardando l'integrità, l'affidabilità, l'accuratezza e il valore dei risultati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero tenere conto di tali raccomandazioni. |
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(9) |
La razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi sono un obiettivo centrale della Commissione. La comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023 dal titolo «Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030»mira a razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione del 25 % per le imprese e le amministrazioni, senza compromettere i relativi obiettivi strategici. Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha istituito un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Tale regolamento stabilisce i criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e di contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi. Un nuovo quadro giuridico per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbe attuare i criteri di qualità stabiliti dal suddetto regolamento e basarsi su di essi, nonché ridurre gli oneri amministrativi optando per un riutilizzo efficace ed efficiente delle fonti di dati disponibili, tra cui i dati amministrativi. |
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(10) |
La valutazione delle statistiche esistenti (6) sui censimenti della popolazione e delle abitazioni nell'Unione, delle statistiche sui flussi migratori internazionali, sulla presenza di migranti e sulle acquisizioni di cittadinanza e delle statistiche demografiche ha dimostrato che il quadro giuridico attuale, che comprende i regolamenti (CE) n. 862/2007 (7), (CE) n. 763/2008 (8) e (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha determinato un notevole miglioramento generale delle statistiche rispetto alla situazione del 2005, in cui il quadro giuridico attuale non era in vigore. Tale quadro presenta tuttavia aspetti che potrebbero determinare una mancanza di coerenza e comparabilità, cui bisognerebbe porre rimedio. |
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(11) |
I cambiamenti climatici, la trasformazione digitale, la situazione demografica in evoluzione e le recenti tendenze in materia di migrazione hanno generato una domanda di statistiche europee sulla popolazione, sugli sviluppi socioeconomici, sugli eventi di stato civile e sulle abitazioni più tempestive, più frequenti e più dettagliate, ad esempio a livello di tematiche o gruppi che hanno acquisito rilevanza strategica o sociale nel corso dell'ultimo decennio. Inoltre, il quadro giuridico esistente non è abbastanza flessibile da adeguarsi alle esigenze strategiche in evoluzione e da consentire l'uso di nuove fonti a livello nazionale e dell'Unione. La struttura del quadro giuridico vigente, che comprende tre regolamenti distinti, adottati in momenti diversi, ha inoltre determinato incoerenze intrinseche nelle statistiche. Infine, poiché il regolamento (UE) n. 1260/2013 cesserà di applicarsi il 31 agosto 2028, è necessaria una nuova base giuridica per le statistiche demografiche compilate a norma di tale regolamento. È pertanto necessario sostituire il quadro giuridico attuale con un nuovo quadro più coerente e flessibile, che modifichi le parti pertinenti del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogare i regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. |
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(12) |
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 riguarda le statistiche sul paese di cittadinanza e sul luogo di nascita della popolazione dimorante abitualmente (presenza di migranti), sui cambiamenti di residenza tra paesi (flussi migratori internazionali) e sulle acquisizioni di cittadinanza della popolazione dimorante abitualmente, mentre le altre statistiche disciplinate da tale regolamento riguardano le procedure amministrative e giudiziarie relative alla legislazione sull'immigrazione e la protezione internazionale. Le statistiche di cui all'articolo 3 di detto regolamento sono pertanto strettamente collegate e dovrebbero essere coerenti con le statistiche sulla popolazione dimorante abitualmente e i relativi cambiamenti demografici di cui ai regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013. Per garantire la coerenza intrinseca, tali statistiche dovrebbero pertanto essere integrate in una base giuridica unica sopprimendo l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007. |
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(13) |
La natura di talune caratteristiche della popolazione e delle abitazioni, contraddistinta da cambiamenti rapidi soprattutto in relazione a fenomeni demografici , socioeconomici e migratori, e la corrispondente necessità di rendere mirate e adeguare rapidamente le politiche, si traducono nella necessità di statistiche disponibili in modo tempestivo subito dopo il periodo di riferimento. La periodicità e la tempestività delle statistiche dovrebbero quindi essere concretamente rafforzate , ove possibile mediante l'uso di dati amministrativi. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero fornire risorse adeguate per i loro istituti nazionali di statistica . |
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(14) |
Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce una metodologia basata sulla griglia per la definizione delle tipologie territoriali in base alla distribuzione della popolazione in celle della griglia corrispondenti a 1 km2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione (10) prevede, quale azione statistica diretta temporanea che accompagna i censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2021, che i risultati fondamentali del censimento siano riportati su una griglia paneuropea con celle di 1 km2. Il quadro giuridico dovrebbe garantire la diffusione continua di statistiche sulla popolazione georeferenziate sulla base di griglie e la sua estensione alle statistiche sulle abitazioni. |
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(15) |
Le unità territoriali e le griglie statistiche dovrebbero essere definite in conformità del regolamento (CE) n. 1059/2003. |
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(16) |
Per la geocodifica dei luoghi dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità dell'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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(17) |
Il quadro giuridico attuale per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni necessita di un aggiornamento per garantire che i processi statistici attualmente distinti siano adeguatamente integrati in un quadro comune che consenta all'SSE di soddisfare in modo efficace le nuove esigenze d'informazione dell'Unione e di incoraggiare le innovazioni statistiche. Per continuare ad essere rilevanti in un contesto di sfide e cambiamenti demografici, migratori, sociali ed economici , a sostegno delle politiche e dei processi decisionali , i risultati statistici devono essere migliorati . |
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(18) |
Le statistiche periodiche (annuali e infrannuali) migliorate sulla popolazione e sulle abitazioni, basate su fonti amministrative, dovrebbero essere integrate con informazioni ottenute da censimenti coordinati della popolazione e delle abitazioni svolti nell'Unione ogni dieci anni, secondo i principi e le raccomandazioni dell'ONU. Altrettanto importanti, i censimenti della popolazione e delle abitazioni costituiscono un'opportunità unica per rendere le statistiche ufficiali visibili, sia in termini di operazioni, sia per quanto riguarda i risultati. |
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(19) |
I censimenti dell'Unione dovrebbero diventare più efficaci sotto il profilo dei costi grazie ad un utilizzo completo delle ricche serie di dati amministrativi disponibili in tutti gli Stati membri oppure ad una combinazione di diverse fonti, tra cui quelle collegate all'Internet delle cose e la fornitura di servizi digitali sulla base della conclusione di protocolli tra gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri e i fornitori di dati provenienti da basi dati private . I censimenti dovrebbero rispettare la riservatezza dei dati personali stabilendo le garanzie necessarie per la rilevazione dei dati personali al fine di evitare potenziali abusi e garantire i diritti fondamentali. Essi dovrebbero essere utilizzati anche per ristabilire lo scenario di riferimento demografico e includere indagini sulla copertura delle fonti di dati amministrativi. |
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(20) |
Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) dovrebbero poter accedere in modo sostenibile alla gamma più ampia possibile di fonti di dati per elaborare statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni di qualità elevata e con una buona efficacia sotto il profilo dei costi. In tale contesto è fondamentale che le autorità statistiche nazionali ottengano un accesso tempestivo ai dati amministrativi di proprietà delle pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale e siano autorizzate a utilizzarli rapidamente, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Ad esempio, le statistiche sull'efficienza energetica degli edifici possono essere basate su dati amministrativi relativi al rilascio degli attestati di prestazione energetica degli edifici a norma della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Le autorità statistiche nazionali dovrebbero essere in grado di riutilizzare pienamente, in modo regolare e tempestivo, i dati amministrativi provenienti dalle banche dati interoperabili per la prestazione energetica degli edifici disponibili a livello nazionale conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Anche le autorità nazionali di statistica devono essere coinvolte nelle decisioni riguardanti la progettazione e la riorganizzazione delle pertinenti fonti di dati amministrativi, per garantire che possano essere riutilizzati per la compilazione di statistiche ufficiali. |
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(21) |
Negli ultimi anni sono state sviluppate banche dati e sistemi di interoperabilità completi a livello dell'Unione connessi alla dimora abituale, agli eventi di stato civile, alla cittadinanza e ai movimenti migratori e transfrontalieri della popolazione quali quelle istituite dai regolamenti (UE) n. 910/2014 (14), (UE) 2018/1724 (15), (UE) 2019/817 (16) e (UE) 2019/818 (17) del Parlamento europeo e del Consiglio. Essi forniscono valide informazioni che possono essere riutilizzate per la compilazione e la garanzia di qualità di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. |
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(22) |
In tale contesto è essenziale consentire alla Commissione (Eurostat) di riutilizzare tali dati a fini statistici solo se sono applicate rigorosamente le norme relative alla protezione e alla riservatezza dei dati, come stabilito dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Questo dovrebbe riguardare in particolare i dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) nel rispetto delle finalità del CRRS di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e in conformità dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. In particolare, considerando che il CRRS deve fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati, la Commissione (Eurostat) dovrebbe cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), nella misura del possibile, al fine di fornire le statistiche europee necessarie. |
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(23) |
Per dati detenuti da soggetti privati si intende la grande quantità di dati detenuti da soggetti privati ottenuti a seguito della loro attività, che potrebbero essere utilizzati dalle autorità statistiche e dalla Commissione (Eurostat) per produrre statistiche ufficiali. Tali dati possono migliorare la copertura, la tempestività e le capacità di risposta alle crisi delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni o consentire l'innovazione statistica. Tali dati hanno il potenziale per integrare le statistiche esistenti in materia di demografia e migrazioni, contribuire all'innovazione statistica e possono persino essere utilizzati per l'elaborazione di stime iniziali , garantendo nel contempo la tutela dei diritti e delle libertà dei titolari dei dati . Gli istituti nazionali di statistica, altre autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat) dovrebbero avere accesso a tali dati e utilizzarli , nonché cooperare con i titolari dei dati privati conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 . |
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(24) |
Per garantire la comparabilità delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a livello dell'Unione è essenziale che siano utilizzate definizioni comuni della popolazione, attuate in modo armonizzato. Per attuare la base di popolazione unica armonizzata in modo coerente, robusto ed efficace sotto il profilo dei costi garantendo risultati tempestivi, dovrebbe essere possibile applicare ▌tecniche di modellizzazione e metodi statistici basati su dati scientifici, quali i «segni di vita» , se del caso . |
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(25) |
Gli Stati membri dovrebbero trasmettere in formato elettronico i loro dati e metadati, in un appropriato formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Dovrebbero essere utilizzati standard internazionali quali l'iniziativa Statistical Data and Metadata Exchange e standard statistici o tecnici elaborati nell'Unione, quali gli standard per i metadati e la convalida o i principi del quadro europeo di interoperabilità, nella misura in cui sono pertinenti per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato gli standard dell'SSE per i metadati e le relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali standard devono contribuire all'armonizzazione della garanzia di qualità e delle relazioni a norma del presente regolamento e dovrebbero pertanto essere introdotti. |
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(26) |
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero rispettare i criteri di qualità relativi a pertinenza, accuratezza, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza, comparabilità e coerenza specificati nel regolamento (CE) n. 223/2009. La qualità di tali statitstiche dovrebbe essere migliorata adeguandola alle nuove esigenze dell'Unione e dovrebbero essere istituiti meccanismi per affrontare eventuali situazioni in cui la qualità dei dati non è garantita . I risultati della valutazione qualitativa effettuata dalla Commissione (Eurostat) dovrebbero essere pubblicamente disponibili a tutti gli utenti garantendo un accesso gratuito e semplice a tali statistiche tramite le basi dati della Commissione (Eurostat) sul suo sito e nelle sue pubblicazioni. |
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(26 bis) |
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero affrontare la persistente mancanza di dati relativi ai gruppi vulnerabili, segnatamente i gruppi di popolazione difficili da raggiungere, come le persone che risiedono in istituti (ad esempio militari, correzionali e penitenziari, dormitori di scuole e università, istituti religiosi, ospedali, case di cura, istituti per persone con disabilità e orfanotrofi), le persone di età superiore ai 75 anni, le persone con disabilità, le persone senza fissa dimora, le persone provenienti da un contesto migratorio e gli apolidi. Per colmare tale divario di dati e prevenire le conseguenti disuguaglianze sociali ed economiche, gli Stati membri dovrebbero sviluppare strategie e soluzioni mirate per la raccolta di dati sui gruppi di popolazione difficili da raggiungere, in particolare per quanto riguarda l'individuazione, il contatto, la persuasione e l'intervista di tali popolazioni. |
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(26 ter) |
Politiche adeguate, tempestive ed efficaci presuppongono dati affidabili e comparabili, disaggregati per genere, età e, se del caso, nazionalità, stato socioeconomico, area geografica e altre caratteristiche, conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 1, TFUE, e al codice delle statistiche europee e al quadro di garanzia della qualità dell'SSE. Tali dati sono pertinenti per comprendere meglio le tendenze demografiche e abitative, per combattere la discriminazione intersezionale e per attuare e valutare le politiche, gli obiettivi politici e le azioni dell'Unione, come i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, della garanzia europea per l'infanzia, della strategia europea di assistenza, della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità e della piattaforma europea per la lotta contro la mancanza di una fissa dimora, che si basano tutti in larga misura sui dati relativi a nuclei familiari e famiglie. Dovrebbe essere incoraggiata la disaggregazione delle statistiche per disabilità utilizzando fonti di dati amministrativi nuove ed esistenti, che dovrebbero essere sfruttate per vagliare le possibilità di cogliere la dimensione della disabilità. La raccolta e l'utilizzo di tali dati devono avvenire nel pieno rispetto delle norme dell'Unione e nazionali in materia di vita privata e diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda i dati dei minori. La disaggregazione per genere dovrebbe riflettere i dati disponibili negli Stati membri. In alcuni Stati membri è attualmente possibile registrarsi legalmente come appartenenti a un terzo genere, spesso neutro. Il presente regolamento lascia impregiudicate le pertinenti norme nazionali che danno attuazione a tale registrazione. |
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(27) |
Il regolamento (CE) n. 223/2009 contiene norme sulla trasmissione di dati da parte degli Stati membri alla Commissione (Eurostat), nonché sul loro uso, incluse quelle sulla trasmissione e la protezione di dati riservati. Le misure adottate conformemente al presente regolamento dovrebbero assicurare che i dati riservati siano trasmessi e utilizzati esclusivamente a fini statistici, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. 223/2009. |
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(28) |
La Commissione (Eurostat) è tenuta a rispettare il segreto statistico dei dati trasmessi dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 223/2009. Per quanto riguarda i dati statistici sulla popolazione raccolti a norma del presente regolamento, dovrebbe essere definito un approccio armonizzato che garantisca una qualità elevata degli aggregati europei e impedisca la diffusione di dati riservati nei risultati statistici, evitando nella misura del possibile la soppressione di dati. |
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(29) |
Le fonti di dati disponibili a livello nazionale non riescono sempre a cogliere accuratamente fenomeni connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri per eventi demografici di stato civile e all'esercizio dei diritti delle persone di acquisire e possedere abitazioni utilizzate come alloggio primario, per le vacanze e secondario in tutta l'Unione. Vi sono inoltre discrepanze nei flussi migratori bilaterali e difficoltà nel misurare gruppi di popolazione, ad esempio tra i migranti, i senzatetto o gli apolidi. La condivisione di dati ai fini della compilazione di statistiche sulla popolazione e sulle migrazioni dovrebbe pertanto essere incrementata garantendo maggiormente la qualità di tali statistiche e considerandola un'ulteriore fonte di dati. La maggiore condivisione dei dati potrebbe riguardare un'ampia serie di dati rilevanti, da quelli che chiaramente non consentono di identificare le unità statistiche, né direttamente né indirettamente, a quelli potenzialmente soggetti a prescrizioni relative al segreto statistico. Gli Stati membri dovrebbero partecipare ad attività di condivisione dei dati, tra cui progetti pilota che valutano soluzioni di sicurezza innovative, nel loro interesse e nell'interesse degli altri Stati membri. La Commissione (Eurostat) dovrebbe inoltre istituire una struttura di sicurezza per agevolare la condivisione dei dati e fornire tutte le garanzie necessarie per la protezione dei dati . ▌ |
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(31) |
La condivisione di dati riservati dovrebbe avvenire solo sulla base di una richiesta che motivi la necessità di tale condivisione a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009. |
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(32) |
A lungo termine, gli sforzi collaborativi nell'ambito dell'SSE tesi ad attenuare i problemi di qualità delle statistiche a livello transfrontaliero, quali il doppio conteggio delle persone dimoranti abitualmente e aventi diritto alla libera circolazione, dovrebbero avvalersi , ad esempio, degli identificatori unici digitali istituiti a livello dell'Unione dal regolamento (UE) n. 910/2014. |
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(33) |
Il presente regolamento non pregiudica i regolamenti (UE) 2016/679 (19) e (UE) 2018/1725 e la direttiva 2002/58/CE (20) del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel loro rispettivo ambito di applicazione, i suddetti regolamenti si applicano al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento , considerando anche che i dati personali trattati a fini statistici nel pubblico interesse sono dati statistici riservati, soggetti al principio di segreto statistico . Pertanto, tali dati dovrebbero essere utilizzati solo a fini statistici e non dovrebbero mai essere utilizzati per misure o decisioni riguardanti una determinata persona fisica. Per il trattamento, la condivisione e l'archiviazione dei dati personali a fini statistici a norma del presente regolamento dovrebbero preferibilmente essere utilizzati dati anonimizzati o pseudonimizzati, al fine di assicurare le garanzie adottate a norma dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725. Quando vengono trattati dati personali a norma del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, dovrebbero essere pienamente applicati i principi di legittimità, equità, trasparenza e accuratezza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza. Analogamente, dovrebbero applicarsi anche i principi statistici sanciti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009 e ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee . |
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(34) |
Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni dovrebbero evolvere per tenere conto delle esigenze emergenti in materia di dati dovute ai cambiamenti delle priorità strategiche e dai cambiamenti della situazione demografica, migratoria, sociale o economica nell'Unione. La Commissione (Eurostat) dovrebbe realizzare studi pilota e di fattibilità per valutare la fattibilità degli adeguamenti in questione, se del caso, e dovrebbe tenere in considerazione aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la disponibilità di fonti di dati adeguate. Nell'elaborare tali studi, la Commissione dovrebbe garantire la rappresentatività degli studi a livello dell'Unione, tenendo conto delle diversità nazionali. La Commissione dovrebbe valutare i risultati degli studi in collaborazione con gli Stati membri. |
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(35) |
Al fine di tenere conto delle tendenze demografiche, economiche e sociali , degli sviluppi tecnologici e della necessità di definire politiche ben mirate in modo tempestivo , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco, della descrizione, delle periodicità e dei tempi di riferimento delle tematiche dettagliate oggetto delle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, e riguardo all'aggiornamento delle periodicità e dei tempi di riferimento di cui all'allegato del presente regolamento e alla specificazione delle informazioni da fornire da parte degli Stati membri su base ad hoc. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(35 bis) |
L'importanza delle statistiche europee come parte fondamentale del processo decisionale basato su dati concreti si riflette nel quadro di programmazione e finanziamento istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee (programma per il mercato unico). Gli Stati membri dovrebbero poter chiedere un sostegno finanziario a titolo del programma per il mercato unico e dello strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) conformemente agli obiettivi e alle norme di tali strumenti, al fine di adeguare i loro sistemi statistici nazionali, migliorare la metodologia e la qualità dei dati delle statistiche nonché pianificare ed effettuare raccolte di dati ad hoc a norma del presente regolamento. |
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(36) |
In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 (24) e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (26), (Euratom, CE) n. 2185/96 (27) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (28), gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti e, per quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. |
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(37) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo alla specificazione dei requisiti relativi a dati e metadati, formati tecnici e procedure per la trasmissione di dati e metadati, contenuto e struttura delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (30). |
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(38) |
Qualora l'esecuzione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro per la trasmissione di dati con periodicità inferiore a 10 anni, la Commissione dovrebbe avere la possibilità, in casi debitamente giustificati e per un periodo di tempo limitato, di concedere deroghe agli Stati membri interessati. |
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(39) |
Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(40) |
Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 16 marzo 2023 . |
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(41) |
Il comitato dell'SSE è stato consultato, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro giuridico comune in vista dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni.
Articolo 2
Definizioni
fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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(1) |
«cittadinanza»: specifico vincolo giuridico tra una persona fisica e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o naturalizzazione, tramite dichiarazione, opzione, matrimonio, adozione o altre modalità, conformemente alla legislazione nazionale; |
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(2) |
«dimora abituale»: luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Sono considerate dimoranti abitualmente in una specifica area geografica soltanto le persone:
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(3) |
«segni di vita»: qualsiasi informazione che indichi la presenza effettiva e la dimora abituale di una persona nel territorio in questione, tra cui le informazioni ottenute da qualsiasi fonte adeguata o combinazione di fonti adeguate, comprese le tracce digitali riguardanti la persona; |
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(4) |
▌ |
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(5) |
«migrazione internazionale»: azione con la quale una persona stabilisce la sua dimora abituale nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo dopo aver avuto la propria dimora abituale in un altro Stato membro o paese terzo; |
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(6) |
«immigrato»: persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale nel paese dichiarante; |
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(7) |
«emigrato»: persona che ha compiuto una migrazione internazionale durante il periodo di riferimento per stabilire la propria nuova dimora abituale al di fuori del paese dichiarante, dopo aver avuto la propria dimora abituale nel paese dichiarante; |
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(8) |
«migrazione interna»: evento con il quale una persona cambia la propria dimora abituale all'interno del territorio del paese dichiarante; |
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(8 bis) |
«gruppi di popolazione difficili da raggiungere»: gruppi di persone per i quali esiste un ostacolo reale o percepito all'inclusione o identificazione piena e rappresentativa nella raccolta di dati statistici, a causa di una mancanza di copertura dei rispettivi gruppi o di un'assenza di caratteristiche specifiche che permettano di identificarli; |
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(9) |
«alloggio»: struttura temporanea o permanente, rifugio o posto di accoglienza presso il quale una o più persone dimorano, a prescindere dal fatto che sia o meno progettato per l'abitazione umana o destinato a tal fine; |
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(10) |
« abitazioni convenzionali »: locali strutturalmente separati e indipendenti, situati in sedi fisse , che sono progettati per l'abitazione umana permanente e sono, alla data di riferimento:
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(11) |
«edificio destinato all'abitazione»: struttura permanente comprendente una o più abitazioni convenzionali o destinata all'alloggio istituzionale o collettivo; |
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(12) |
«nucleo familiare»: gruppo di due o più persone che condividono un alloggio ▌oppure singola persona che non fa parte di nessun altro nucleo familiare; |
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(12 bis) |
«istituto»: alloggio collettivo che ha lo scopo di offrire un'abitazione di lunga durata e la prestazione di servizi necessari per la vita quotidiana a un gruppo di persone; |
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(13) |
«famiglia»: gruppo di due o più persone che vivono la maggior parte del tempo nello stesso nucleo familiare e sono unite da vincolo di filiazione oppure di matrimonio, unione civile registrata o consensuale; |
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(14) |
«dati amministrativi»: dati prodotti da una fonte non statistica, di solito un registro di un organismo pubblico, il cui obiettivo principale non è la produzione di statistiche; |
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(15) |
«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche; |
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(16) |
«tematica»: contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche; ciascuna tematica comprende una serie di tematiche dettagliate; |
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(17) |
«tematica dettagliata»: contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare in merito alle unità statistiche in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili; |
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(18) |
«set di dati»: ▌una o più variabili organizzate in forma strutturata; |
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(19) |
«censimento della popolazione e delle abitazioni»: set di dati e metadati da trasmettere a norma del presente regolamento a cadenza decennale; |
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(20) |
«unità statistica»: elemento di un universo costituito da persone, oggetti o eventi sui quali sono raccolti dati e ▌compilate statistiche; |
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(21) |
«variabile»: caratteristica di una unità statistica che può assumere più di una serie di valori; |
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(22) |
«disaggregazione»: serie predefinita di valori distinti, esaustivi e reciprocamente esclusivi, che possono essere assegnati a variabili che caratterizzano le unità statistiche; |
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(23) |
«livello nazionale»: livello del territorio di uno Stato membro; |
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(24) |
«livello regionale»: livello NUTS3 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; |
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(25) |
«livello locale»: livello dell'unità amministrativa locale ▌ di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; |
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(26) |
«livello di griglia»: livello della griglia statistica di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003; |
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(27) |
«basi»: qualsiasi lista, materiale o dispositivo che delimita e identifica gli elementi della popolazione di riferimento e che, a seconda del suo uso, può consentire l'accesso agli elementi o fornire ulteriori caratteristiche degli elementi; |
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(28) |
«data di riferimento»: momento al quale si riferiscono le statistiche; |
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(29) |
«periodo di riferimento»: intervallo di tempo al quale si riferiscono le statistiche sugli eventi; |
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(30) |
«tempo di riferimento»: data o periodo di riferimento, a seconda se le statistiche riguardano eventi o altre unità statistiche; |
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(31) |
«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i set di dati in modo strutturato; |
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(32) |
«set di dati precontrollati»: set di dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole di validazione comuni concordate; |
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(33) |
«relazione sulla qualità»: relazione che trasmette informazioni sulla qualità di un prodotto o processo statistico. |
Articolo 3
Base di popolazione
1. Ai fini del presente regolamento, la base di popolazione è costituita da tutte le persone la cui dimora abituale si trova nell'Unione, in una specifica unità territoriale di uno Stato membro a livello nazionale, regionale, locale o di griglia, alla data di riferimento.
2. La base di popolazione comprende tutte le persone dimoranti abitualmente, a prescindere dalla cittadinanza o dal fatto che la persona sia o fosse precedentemente apolide ▌.
3. La base di popolazione non comprende le persone la cui dimora abituale si trova al di fuori del territorio dello Stato membro, a prescindere dal luogo di nascita o dalla cittadinanza e a prescindere da eventuali legami familiari, sociali, economici o di proprietà che dette persone possono avere con lo Stato membro.
4. Alle persone che non hanno una dimora abituale è attribuito come dimora abituale il luogo in cui si trovano alla data di riferimento.
5. Gli Stati membri applicano la definizione di dimora abituale di cui al presente regolamento a tutti i set di dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) a norma del presente regolamento e a livello nazionale, regionale, locale e di griglia.
6. Quando applicano la definizione di dimora abituale, gli Stati membri utilizzano:
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(a) |
una delle fonti di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o una combinazione di tali fonti; |
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(b) |
metodi di stima quali «segni di vita» nonché altri metodi statistici di stima su base scientifica, ben documentati e pubblicamente disponibili per tenere conto della presenza effettiva nel luogo di dimora abituale presunto durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi che terminano con la data di riferimento, e ▌ per stimare il numero di persone che hanno l'intenzione o l'aspettativa di dimorare durante la maggior parte del tempo nei 12 mesi successivi all'arrivo. |
6 bis. Ai fini del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio, la Commissione informa il Consiglio in merito alla popolazione totale degli Stati membri alla fine di ogni anno di riferimento secondo i dati di cui dispone la Commissione (Eurostat) il 31 agosto dell'anno civile successivo all'anno di riferimento.
Articolo 4
Unità statistiche
Le statistiche a norma del presente regolamento sono compilate per le seguenti unità statistiche:
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(a) |
persone; |
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(b) |
eventi di stato civile; |
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(c) |
famiglie; |
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(d) |
nuclei familiari; |
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(e) |
edifici destinati all'abitazione, alloggi , anche istituti, e abitazioni convenzionali. |
Articolo 5
Requisiti delle statistiche
1. Le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni riguardano i domini seguenti:
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(a) |
demografia; |
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(b) |
abitazioni; |
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(c) |
famiglie e nuclei familiari. |
2. Le statistiche nei domini elencati al paragrafo 1 del presente articolo sono organizzate in set di dati a seconda delle tematiche e delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Se l'unità statistica è una persona, i set di dati sono disaggregati per sesso ed età e, se del caso, per altre caratteristiche.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'elenco delle tematiche dettagliate di cui all'allegato. Tali atti delegati sono adottati almeno 12 mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento in questione.
4. Quando esercita il potere di adottare atti delegati a norma del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione si assicura che tali atti non comportino oneri significativi e sproporzionati per gli Stati membri e i partecipanti all'indagine. La fattibilità di eventuali nuove tematiche dettagliate è valutata tramite studi pilota realizzati dalla Commissione (Eurostat) e dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati da trasmettere alla Commissione (Eurostat). Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:
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(a) |
titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni; |
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(b) |
specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati; |
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(c) |
classificazioni statistiche da utilizzare; |
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(d) |
scadenze per la trasmissione delle informazioni; |
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(e) |
formati tecnici dei set di dati e di trasmissione dei metadati; |
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(f) |
contenuto, struttura, periodicità, modalità e scadenze per la trasmissione delle relazioni sulla qualità nonché ulteriori specificazioni se necessario e giustificato. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento in questione, eccetto per il censimento della popolazione e delle abitazioni, per il quale gli atti di esecuzione sono adottati almeno 24 mesi prima dell'inizio dell'anno in cui cade la data di riferimento.
Articolo 6
Periodicità e tempi di riferimento
1. Gli Stati membri producono statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni a cadenza trimestrale, semestrale, annuale e pluriennale nonché nell'ambito del censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
2. Gli anni che terminano con la cifra «1» sono anni di riferimento per il censimento decennale della popolazione e delle abitazioni.
3. Gli anni che terminano con le cifre «1», «5» e «8» sono anni di riferimento per le statistiche pluriennali.
4. La periodicità e il tempo di riferimento ▌per ogni tematica dettagliata sono stabiliti nell'allegato.
5. La prima data di riferimento per la trasmissione di statistiche annuali sulla tematica «stato della popolazione» è il 31 dicembre 2025. Il primo tempo di riferimento per le altre statistiche disciplinate dal presente regolamento è nel 2026.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 per modificare l'allegato aggiornando le periodicità e i tempi di riferimento.
Articolo 7
Requisiti delle statistiche ad hoc
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) set di dati e metadati ad hoc.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento in conformità dell'articolo 17 specificando i set di dati e i metadati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere su base ad hoc, laddove la raccolta di dati aggiuntivi sia ritenuta necessaria per affrontare esigenze statistiche addizionali a norma del presente regolamento , dando nel contempo priorità alle fonti di dati amministrativi e ai dati amministrativi da utilizzare per la raccolta dei dati richiesti .
3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 specificano:
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(a) |
le tematiche dettagliate da trasmettere nei set di dati ad hoc e i motivi di tali esigenze statistiche addizionali; |
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(b) |
i tempi di riferimento. |
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2 a decorrere dall'anno di riferimento 2027 e con un intervallo minimo di due anni tra ciascuna rilevazione di dati ad hoc.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le caratteristiche tecniche dei set di dati e dei metadati di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione specificano i seguenti elementi tecnici, se del caso:
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(a) |
titoli delle variabili, loro specifiche tecniche e disaggregazioni; |
|
(b) |
specifiche dettagliate delle unità statistiche e dei metadati; |
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(c) |
classificazioni statistiche da utilizzare; |
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(d) |
scadenze per la trasmissione delle informazioni. |
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, non più tardi di 12 mesi prima dell'inizio del tempo di riferimento.
Articolo 8
Set di dati e metadati da trasmettere alla Commissione
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i set di dati precontrollati e i relativi metadati conformemente all'allegato utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). Per trasmettere i set di dati e i metadati alla Commissione (Eurostat) è fatto ricorso ai servizi del punto di accesso unico.
2. Qualora pubblichino i dati previsti dal presente regolamento a livello nazionale prima delle scadenze stabilite per la trasmissione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), e dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), gli Stati membri li trasmettono alla Commissione (Eurostat) senza indebito ritardo, al più tardi entro 21 giorni di calendario dalla pubblicazione nazionale.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):
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(a) |
set di dati e metadati rivisti se la revisione è effettuata dopo la trasmissione iniziale dei set di dati richiesti a norma del presente regolamento; |
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(b) |
set di dati e metadati rivisti per le serie storiche pertinenti se la revisione è effettuata sui set di dati che erano stati trasmessi alla Commissione (Eurostat) prima dell'applicazione del presente regolamento. |
I set di dati e i metadati rivisti sono trasmessi entro 14 giorni di calendario dalla revisione e sono integrati da relazioni sulla qualità in conformità dell'articolo 12.
Gli Stati membri informano senza indebito ritardo la Commissione di qualsiasi decisione di rivedere i set di dati e i metadati.
Articolo 9
Fonti di dati e metodi
1. Gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) utilizzano una delle fonti di dati seguenti, o una loro combinazione, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12:
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(a) |
fonti di dati amministrativi; |
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(b) |
indagini statistiche o altre raccolte di dati statistici; |
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(c) |
altre fonti, compresi i dati detenuti da privati; |
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(d) |
riutilizzo dei dati ottenuti dalla condivisione dei dati tra autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) nell'ambito del sistema statistico europeo. |
2. Gli Stati membri valutano e monitorano la qualità delle loro fonti di dati, comprese quelle di dati amministrativi e altre fonti adeguate utilizzate.
3. Gli Stati membri mirano a sviluppare in modo continuo fonti e metodi innovativi e li utilizzano per migliorare le statistiche compilate a norma del presente regolamento, a condizione che consentano di produrre statistiche che soddisfano i requisiti di qualità di cui all'articolo 12. ▌
4. Le statistiche compilate a norma del presente regolamento si basano su metodi statisticamente solidi e ben documentati, tenendo conto delle raccomandazioni e delle migliori prassi internazionali quali «segni di vita» ▌ e altri metodi di stima su base scientifica utilizzati per enumerare la popolazione dimorante abitualmente negli Stati membri.
5. Su richiesta debitamente giustificata da parte della Commissione (Eurostat) , gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati della valutazione delle fonti di dati, la documentazione relativa ai metodi e i necessari chiarimenti.
Articolo 10
Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo
1. In conformità all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Le autorità statistiche nazionali e le autorità nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per l'accesso tempestivo e gratuito a tali dati.
1 bis. Ai fini della produzione di statistiche sulla tematica dettagliata delle caratteristiche energetiche degli edifici, le autorità statistiche nazionali accedono in modo tempestivo e periodico alle banche dati nazionali sulla prestazione energetica nell'edilizia conformemente alla direttiva (UE) 2024/1275 e sono autorizzate a riutilizzare i dati amministrativi provenienti da tali banche dati.
1 ter. Ai fini della disaggregazione della popolazione per sesso, gli istituti nazionali di statistica utilizzano le informazioni disponibili nelle fonti di dati amministrativi nazionali.
2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) . In particolare, la Commissione (Eurostat) accede ai dati dei sistemi IT su larga scala interoperabili nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a partire dal CRRS , in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.
Articolo 11
Elenco dei paesi e dei territori
1. Quando i set di dati contengono informazioni per paese o per territorio, gli Stati membri utilizzano disaggregazioni specifiche ai fini del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 862/2007.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano o aggiornano gli elenchi di paesi e territori che si applicano alle disaggregazioni delle statistiche compilate a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento. ▌
3. Gli atti di esecuzione che modificano più di un terzo delle modalità di disaggregazione di paesi e territori si applicano non prima di 12 mesi dalla loro entrata in vigore.
Articolo 12
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei set di dati e dei metadati trasmessi.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate ed efficaci al fine di:
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a) |
attuare le norme riguardanti la base di popolazione di cui all'articolo 3 in modo uniforme e a prescindere dalle fonti di dati utilizzate; |
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b) |
cogliere o stimare gruppi di popolazione difficili da raggiungere; |
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c) |
verificare la completezza e l'accuratezza della popolazione coperta in conformità dell'articolo 3; |
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d) |
istituire quadri che siano adeguati alle finalità del presente regolamento e dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1700; |
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e) |
evitare i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio connessi alla libera circolazione delle persone nell'Unione, all'accesso delle persone ai servizi transfrontalieri su eventi di stato civile e ai diritti delle persone di acquistare oltre confine, possedere e utilizzare abitazioni in tutta l'Unione , ad esempio introducendo identificatori unici digitali ; |
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f) |
evitare possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio e garantire una migliore comparabilità dei flussi migratori; |
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g) |
trasmettere alla Commissione (Eurostat) tutti i dati necessari per garantire la completezza delle statistiche europee pubblicate. |
2 bis. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei metadati sulle specifiche dei dati allo scopo, tra l'altro, di pubblicarli in modo facilmente consultabile sul sito web della Commissione (Eurostat).
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 marzo 2027 e successivamente ogni anno che termina con le cifre "0, «3» o «7», una relazione sulla qualità in cui è descritta la qualità delle statistiche trasmesse e dei processi statistici relativi ai set di dati trasmessi durante il periodo . Tali relazioni sulla qualità comprendono informazioni per quanto riguarda le fonti di dati e i metodi utilizzati, l'applicazione dei concetti e delle definizioni e i rispettivi possibili effetti sulla qualità delle fonti di dati selezionate, le revisioni dei dati e le loro motivazioni e impatti , nonché i metodi di controllo della diffusione di dati statistici . Le relazioni sulla qualità specificano inoltre in che modo gli Stati membri hanno applicato le misure di cui al paragrafo 1 e in che modo sono stati soddisfatti i criteri di qualità di cui al paragrafo 2 .
4. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto.
Tali atti di esecuzione non comportano oneri e costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri .
Sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4 bis. Qualsiasi adattamento rilevante previsto da tali atti di esecuzione può essere oggetto di un sostegno finanziario e tecnico a norma dell'articolo 15 o di una deroga a norma dell'articolo 19, paragrafo 1 bis.
5. Gli Stati membri comunicano quanto prima alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'applicazione del presente regolamento che potrebbero avere un'incidenza sulla qualità delle statistiche trasmesse e intervengono senza indebito ritardo per risolvere il problema .
6. Su richiesta debitamente giustificata della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono, senza indebito ritardo, i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche , quali i risultati della valutazione delle fonti di dati e la documentazione relativa ai metodi .
Articolo 13
Condivisione dei dati
1. Lo scopo della condivisione dei dati tra gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 (autorità statistiche nazionali) nonché tra tali autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat) è esclusivamente quello di elaborare e produrre le statistiche europee che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e migliorare la loro qualità.
2. Nell'interesse di una condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, sono predisposte tutte le garanzie necessarie , compresa un'infrastruttura sicura di condivisione dei dati, riguardo alla protezione fisica , tecnica e logica dei dati. La Commissione (Eurostat) istituisce un'infrastruttura sicura per agevolare la condivisione dei dati di cui al paragrafo 1. Le autorità statistiche nazionali possono utilizzare l'infrastruttura sicura di condivisione dei dati ai fini specificati al paragrafo 1. La Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali che utilizzano tale infrastruttura sicura di condivisione dei dati per il trattamento dei dati personali a norma del paragrafo 3 sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nell'infrastruttura sicura di condivisione dei dati. Nel caso in cui le autorità statistiche nazionali utilizzino un'altra infrastruttura di condivisione dei dati, esse provvedono affinché tale infrastruttura garantisca una sicurezza almeno equivalente a quella dell'infrastruttura istituita dalla Commissione (Eurostat) .
3. Quando i dati in questione sono riservati ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009 o sono dati personali ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, la condivisione di tali dati ▌può avvenire su base volontaria, a condizione che sia:
|
a) |
basata su una richiesta che motivi la necessità di condividere in dati in ogni singolo caso, in particolare per quanto riguarda le questioni di qualità da affrontare in modo specifico; |
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b) |
basata ▌su tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata progettate specificamente per attuare i principi di cui ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, in particolare la limitazione della finalità, la minimizzazione dei dati, la limitazione della conservazione, l'integrità e la riservatezza; |
|
c) |
non pregiudichi il capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009. |
3 bis. Ai fini della condivisione dei dati di cui al paragrafo 1, i dati non riservati sono condivisi tra gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali di diversi Stati membri, nonché tra tali autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat).
4. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri testano e valutano tramite studi pilota l'infrastruttura e l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione dei dati.
5. Quando gli studi pilota realizzati a norma del paragrafo 4 del presente articolo individuano soluzioni sicure ed efficaci di condivisione dei dati ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per definire le specifiche tecniche per la condivisione dei dati e adottare misure che garantiscano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 14
Studi pilota e di fattibilità
1. Ove necessario e opportuno ai fini del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) avvia studi pilota e di fattibilità al fine di:
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a) |
valutare la disponibilità delle fonti di dati e la loro qualità, anche riguardo ai dati detenuti da soggetti pubblici e privati negli Stati membri e a livello dell'Unione; |
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b) |
sviluppare e valutare la fattibilità dell'attuazione di nuove ▌tematiche dettagliate, unità statistiche, variabili e loro disaggregazioni; |
|
b bis) |
valutare la disponibilità delle fonti di dati e migliorare i metodi utilizzati per trasmettere statistiche sulla disabilità delle persone e testare statistiche di disaggregazione, compresa la loro comparabilità, conformemente al diritto e alle prassi nazionali in materia di protezione dei dati e controllo della diffusione di dati; |
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c) |
sviluppare nuove metodologie e tecniche statistiche per rafforzare la qualità e migliorare le informazioni sulle popolazioni difficili da raggiungere ; |
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d) |
ridurre le discrepanze nei dati sui flussi migratori e garantirne una migliore comparabilità ; |
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d bis) |
ridurre i possibili rischi di conteggio al ribasso o di doppio conteggio delle persone; |
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e) |
testare e valutare l'infrastruttura e l'adeguatezza delle tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata alla condivisione sicura dei dati nell'ambito dell'SSE, in conformità all'articolo 13, paragrafo 4. |
2. gli Stati membri possono partecipare a tali studi ma, insieme alla Commissione (Eurostat), ne garantiscono la rappresentatività a livello di Unione.
3. I risultati dei suddetti studi sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in collaborazione con gli Stati membri. La Commissione (Eurostat) elabora, in collaborazione con gli Stati membri, relazioni sui risultati di tali studi.
Articolo 15
Finanziamento
1. Per quanto riguarda l'attuazione del presente regolamento, un contributo finanziario è messo a disposizione delle autorità statistiche nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 a titolo del programma per il mercato unico istituito dal regolamento (UE) 2021/690, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 , per:
|
a) |
gli adeguamenti dell'infrastruttura e della formazione nel sistema statistico nazionale necessari allo sviluppo e all' attuazione di fonti di dati nuove o migliorate, di metodologie, della condivisione di dati, di unità e tematiche statistiche, di tematiche dettagliate, di variabili e loro disaggregazioni; |
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a bis) |
la preparazione e l'attuazione della raccolta di dati ad hoc di cui all'articolo 7; |
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b) |
la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota e di fattibilità rappresentativi di cui all'articolo 14. |
1 bis. L'importo del contributo finanziario dell'Unione messo a disposizione a norma del presente articolo è stabilito conformemente alle disposizioni del programma per il mercato unico nell'ambito della procedura annuale di bilancio, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.
Inoltre, le autorità statistiche nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009 possono chiedere il sostegno di altri programmi finanziari dell'Unione applicabili conformemente alle norme di tali programmi. Gli Stati membri possono altresì chiedere il sostegno dello strumento di sostegno tecnico per migliorare la qualità delle statistiche e sviluppare metodologie conformi ai requisiti del presente regolamento, conformemente alle norme dello strumento di sostegno tecnico e al suo obiettivo di promuovere la produzione, la fornitura e il monitoraggio della qualità dei dati e delle statistiche.
2. Il contributo finanziario dell'Unione non può superare il 90 % dei costi ammissibili.
Articolo 16
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Allorché partecipa alle azioni finanziate a norma del presente regolamento sulla base di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e all'EPPO i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 17
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafo 6, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 e tiene informato il Parlamento europeo sui lavori preparatori .
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 18
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo (SSE) istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 19
Deroghe
1. Qualora l'applicazione del presente regolamento ▌ richieda rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe a tale Stato membro della durata massima di sette anni.
1 bis. Qualora gli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento richiedano rilevanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione, adottando atti di esecuzione, può concedere deroghe a tale Stato membro della durata massima di tre anni.
2. Nel concedere le deroghe a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto della comparabilità delle statistiche degli Stati membri e del calcolo tempestivo dei necessari aggregati europei rappresentativi e affidabili. Nel concedere tali deroghe la Commissione garantisce inoltre che gli obblighi riguardanti statistiche, metadati e qualità di cui al presente regolamento e precedentemente oggetto del regolamento (UE) n. 1260/2013 o dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 862/2007 continuino ad essere rispettati senza interruzioni.
3. Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro due mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto in questione.
4. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 , 1 bis e 3 del presente articolo secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
Articolo 20
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007
Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:
|
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche europee in materia di asilo e procedure amministrative e giudiziarie connesse alla legislazione sull'immigrazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri»; |
|
2) |
all'articolo 1, le lettere a) e b) sono soppresse; |
|
3) |
all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere a), b), c), f) e g) sono soppresse; |
|
3) |
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
l'articolo 3 è soppresso; |
|
5) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 quater Accesso tempestivo ai dati amministrativi e loro riutilizzo 1. In conformità all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009, le autorità nazionali responsabili delle fonti di dati amministrativi pertinenti ai fini del presente regolamento consentono il riutilizzo di tali dati nei tempi e con le frequenze sufficienti a produrre e presentare statistiche entro i termini stabiliti e conformi agli specifici requisiti di qualità di cui al presente regolamento. Le autorità statistiche nazionali e le autorità nazionali responsabili dei dati amministrativi istituiscono i meccanismi di cooperazione necessari per accedere a tali dati in modo tempestivo e gratuito . 2. Ai fini del presente regolamento è consentito alla Commissione (Eurostat), su richiesta, di accedere ai dati e metadati pertinenti e riutilizzarli a partire dalle basi dati e dai sistemi di interoperabilità gestiti da organi e agenzie dell'Unione, anche a norma dei regolamenti (UE) n. 910/2014, (UE) 2018/1724, e ai dati statistici conservati nell'archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) . In particolare, la Commissione (Eurostat) accede ai dati dei sistemi IT su larga scala interoperabili nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia a partire dal CRRS , in conformità dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 e dei regolamenti che istituiscono i sistemi i cui dati statistici sono conservati nel CRRS. A tal fine la Commissione (Eurostat) coopera inoltre con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione nell'ottica di specificare i dati e metadati statistici personalizzati necessari, se possibile a norma del diritto dell'Unione, per le statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, le modalità operative per la loro trasmissione e le necessarie garanzie fisiche e logiche di accompagnamento.» |
|
6) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 10 bis Elenco dei paesi e dei territori L'elenco dei paesi e dei territori di cui all'articolo 11 del regolamento (UE).../... (*2) (+) si applica per la compilazione delle statistiche a norma del presente regolamento al fine di garantire la comparabilità dei dettagli specifici del paese e del territorio in tutte le statistiche europee. Gli Stati membri applicano tali elenchi per la prima volta per compilare le statistiche previste a norma del presente regolamento a partire dalle trasmissioni di dati per l'anno di riferimento 2026. (*2) Regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (GU...).»." |
Articolo 21
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026, fatti salvi gli obblighi previsti in detti atti giuridici riguardanti i periodi di riferimento che precedono, del tutto o in parte, tale data.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 22
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a..., il...
Per il Parlamento europeo
La presidente
Per il Consiglio
Il presidente
(*1) Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 56. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
(1) GU C, del, pag..
(2) GU C, del, pag..
(3) Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
(5) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(6) SWD(2023)13.
(7) Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
(8) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
(9) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (GU L 296 del 22.11.2018, pag. 19).
(11) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(12) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(13) Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (GU L, 2024/1275, 8.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj).
(14) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(15) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(16) Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).
(17) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).
(18) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(19) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(20) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).
(21) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(22) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).
(23) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).
(24) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(25) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
(26) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
(27) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
(28) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ( GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
(29) Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
(30) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(31) GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento (2023/0008(COD)) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento.
(+) GU: inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento (2023/0008(COD)) e inserire, nella nota a piè di pagina, il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale del regolamento.
ALLEGATO
Domini, tematiche e tematiche dettagliate con periodicità e tempo di riferimento per ciascuna tematica dettagliata
|
Dominio |
Tematica |
Tematica dettagliata |
Periodicità |
Tempo di riferimento (data o periodo) |
||
|
Demografia |
Stato della popolazione |
Caratteristiche di base della persona |
6M |
30.6.AA e 31.12.AA |
||
|
A |
31.12.AA |
|||||
|
P |
31.12.AA |
|||||
|
D |
31.12.AA |
|||||
|
Caratteristiche socio-economiche della persona |
A |
31.12.AA |
||||
|
P |
31.12.AA |
|||||
|
D |
31.12.AA |
|||||
|
Fertilità |
Nascite |
T |
Mese |
|||
|
A |
Anno |
|||||
|
Interruzioni volontarie della gravidanza eseguite in conformità della legge1 |
A |
Anno |
||||
|
Mortalità |
Morti |
T |
Mese, settimana |
|||
|
A |
Anno |
|||||
|
Morti infantili |
A |
Anno |
||||
|
Morti fetali tardive |
A |
Anno |
||||
|
Unioni |
Matrimoni e unioni registrate |
A |
Anno |
|||
|
|
Caratteristiche delle persone che contraggono matrimonio o unione registrata |
A |
Anno |
|||
|
|
Divorzi e scioglimento di unioni registrate |
A |
Anno |
|||
|
Migrazione |
Immigrati |
T |
Mese |
|||
|
A |
Anno |
|||||
|
Emigrati |
T |
Mese |
||||
|
A |
Anno |
|||||
|
Migrazione interna |
A |
Anno |
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Acquisizione e perdita della cittadinanza degli Stati membri dell'UE e dell'Unione |
Persone che hanno acquisito la cittadinanza |
A |
Anno |
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Persone che hanno perso la cittadinanza o vi hanno rinunciato |
A |
Anno |
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Abitazioni |
Alloggi |
Caratteristiche degli alloggi |
D |
31.12.AA |
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Abitazioni convenzionali |
Caratteristiche di base degli edifici |
P |
31.12.AA |
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|
D |
31.12.AA |
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|
Caratteristiche energetiche degli edifici |
P (A a partire dal 2031) |
31.12.AA |
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|
D |
31.12.AA |
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|
Abitazioni convenzionali occupate |
Caratteristiche delle abitazioni convenzionali occupate |
D |
31.12.AA |
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|
Utilizzo delle abitazioni convenzionali occupate |
D |
31.12.AA |
||||
|
Famiglie e nuclei familiari |
Famiglie |
Caratteristiche delle famiglie |
D |
31.12.AA |
||
|
Nuclei familiari |
Caratteristiche dei nuclei familiari |
A |
31.12.AA |
|||
|
P |
31.12.AA |
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|
Situazione familiare della persona |
A |
31.12.AA |
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|
D |
31.12.AA |
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_______________________________________ |
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Legenda
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Periodicità |
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Trimestrale |
T |
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Ogni 6 mesi |
6M |
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Annuale |
A |
|
Pluriennale (anni che terminano con «1», «5», «8») |
P |
|
Decennale (anni che terminano con «1») |
D |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3787/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)